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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/08/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2446/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2446/2022 promossa da:
(P.IVA - C.F. Parte_1 P.IVA_1
, in persona del titolare e legale C.F._1 rappresentante pro tempore elettivamente Parte_1 domiciliata in Nogara (VR) presso lo studio dell'Avv. FRANCIOLI
DONELLA che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione unitamente all'avv. ROSSINI MATTEO;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in V.LO RIVA SAN LORENZO N. 1 37121 VERONA presso lo studio dell'Avv. CASELOTTI MAURO che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
Nonché contro
(C.F. ), con il CP_2 C.F._3 patrocinio dell'avv. FIOR NIVO, elettivamente domiciliata in VIA
VERDI 41 CASTELFRANCO V.TO presso il difensore giusta pagina 1 di 8 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ) rappresentato Controparte_3 C.F._4
e difeso dall'avv. Donella Francioli con studio a 37054 Nogara (VR) in Via Federico Fellini n. 4 proc. e dom. per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
(p. iva , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Castelfranco Veneto, presso lo studio dell'Avv. FRANCO CASANO che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 21.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(d'ora innanzi, per brevità, “ Parte_1 Pt_1
) ha convenuto in giudizio chiedendo che la
[...] Controparte_1 stessa venga condannata al pagamento di euro 7.500,00 a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta in relazione all'acquisto dell'azienda denominata Caffè Noir. In particolare, parte attrice ha dedotto: che in data 18.05.2021 la sig.ra CP_1 aveva sottoscritto una proposta di acquisto, per il prezzo di
[...] euro 150.000,00, dell'attività di bar denominata “Caffè Noir” corrente a Verona in Via Pellicciai n. 14 di proprietà della società
Coffee Pod S.r.l., firmando contestualmente il conferimento dell'incarico di mediazione all'intermediario di Parte_1
(doc. 1); che in data 25.5.2021 la venditrice Parte_1 aveva effettuato una controproposta per euro 160.000,00, che non era stata tuttavia accettata dalla sig.ra che in data CP_1
pagina 2 di 8 3.6.2021 la venditrice accettava la proposta originaria e la sig.ra consegnava a di un assegno CP_1 Controparte_3 Parte_1 di euro 15.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, con incarico di consegnarlo al venditore al momento della conclusione del contratto;
che la sig.ra non si presentava CP_1 all'appuntamento del 6.9.2021 fissato per l'atto notarile di cessione d'azienda e ometteva di corrispondere l'importo pattuito a titolo di provvigione.
Si è costituita in giudizio chiedendo: che venga Controparte_1 accertata la nullità della proposta del 18.5.2021 per mancanza dell'oggetto, la falsificazione dell'accettazione della proposta e che nessun contratto si è concluso tra la convenuta e CP_2 che venga pronunciata la risoluzione del contratto ex art. 1419
(rectius, 1479 ) c.c. perché la convenuta ignorava che CP_2 non era titolare di Coffee Pod S.r.l. e che Coffee Pod S.r.l.
[...] non era proprietaria di Caffè Noir;
il rigetto delle domande attoree e la condanna di e , in solido tra CP_2 Controparte_3 loro, alla restituzione dell'importo di euro 15.000,00, versato a titolo di caparra.
La convenuta, in particolare, ha dedotto: che la data del 3.6.2021 è stata apposta, nel doc. 1 attoreo, successivamente alla sottoscrizione del documento, senza che ella ne fosse a conoscenza;
che la controproposta di euro 160.000,00 formulata dalla venditrice avrebbe fatto venire definitivamente meno la proposta originaria, con la conseguenza che nessun contratto si sarebbe concluso tra le parti;
che tale circostanza sarebbe dimostrata anche dal fatto che nella dichiarazione di provvigioni si fa riferimento a un affare non ancora concluso e che l'assegno di euro 15.000,00 è stata consegnato solo tre mesi dopo la sottoscrizione della proposta;
che il contratto sarebbe comunque nullo per mancanza dell'oggetto; che non essendo Coffee Pod S.r.l. proprietaria di Caffè Noir e non essendo titolare di CP_2
pagina 3 di 8 Coffee Pod S.r.l. il contratto andrebbe comunque risolto ex art. 1479 c.c.
Si è costituito in giudizio , eccependo il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva, in quanto mero collaboratore di evidenziando come il contratto tra e Parte_1 Controparte_1
Coffee Pod S.r.l. si sia perfezionato, stante l'irrevocabilità della proposta sottoscritta dalla prima;
eccependo l'infondatezza della richiesta di restituzione di euro 15.000,00 avanzata nei propri confronti, avendo egli consegnato alla venditrice l'assegno dato a titolo di caparra, al momento della conclusione del contratto.
Si è costituita in giudizio evidenziando CP_2
l'intervenuta conclusione del contratto in data 3.6.2021, la determinatezza dell'oggetto del contratto, la propria qualità di socia della Coffee Pod S.r.l., l'avvenuto incasso della caparra di euro
15.000,00 e il suo successivo trasferimento a Coffee Pod S.r.l. La stessa ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande avanzate nei propri confronti e la condanna di Coffee Pod S.r.l., dalla stessa chiamata in causa, a tenerla manlevata di quanto essa dovesse essere condannata a corrispondere a Controparte_1
Si è, infine, costituita in giudizio Coffee Pod S.r.l., la quale ha dedotto: di avere acquistato la proprietà dell'azienda Café Noir con atto del 28.6.2018; la plausibilità dell'apposizione della data del
3.6.2021 successivamente alla sottoscrizione della proposta;
la determinatezza del contratto, avendo Coffee Pod S.r.l. trasmesso a e , in data 19.7.2021, la lista delle Controparte_1 Controparte_3 attrezzature (doc. 6); di avere effettivamente ricevuto la somma di euro 15.000,00 da parte della socia Coffee Pod CP_2
S.r.l. ha quindi chiesto il rigetto delle domande avanzate nei propri confronti.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
21.1.2025 sono state precisate le conclusioni.
pagina 4 di 8 Ciò detto quanto agli assunti delle parti, va innanzitutto accolta la domanda formulata da parte attrice, nei confronti di CP_1
di pagamento della somma di euro 7.500,00 quale
[...] corrispettivo per l'attività di mediazione.
A questo proposito va, infatti, rilevato che:
a) risulta documentata la pattuizione dell'importo dovuto (docc. 2 di parte attrice e convenuta);
b) l'”affare” in presenza del quale sorge il diritto alla provvigione può reputarsi concluso, tenuto conto che: i) non ha Controparte_1 disconosciuto le firme presenti nel doc. 1 di parte attrice (cfr. verbale di udienza), ma ha soltanto dedotto di averle apposte in epoca anteriore al 3.6.2021 e che la data ivi indicata sarebbe stata aggiunta successivamente alla sottoscrizione;
ii) nondimeno, per contestare il riempimento abusivo (ivi compreso quello che si è tradotto nell'aggiunta della data) di un foglio firmato parzialmente in bianco – riempimento avvenuto cioè senza la sua preventiva autorizzazione (“absque pactis” o “sine pactis”) –, la parte avrebbe dovuto proporre querela di falso (cfr. Cass. 12118/20; Trib. Novara
53/2009), azione che tuttavia non è stata intrapresa nel caso di specie;
iii) sebbene gli interpreti non concordino su quale sia l'effetto di una controproposta nel caso di proposta irrevocabile, non essendo chiaro se essa faccia venire meno soltanto il carattere di irrevocabilità oppure l'intera proposta, ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento dottrinale secondo cui occorre distinguere caso per caso, al fine di verificare se il destinatario della proposta abbia effettivamente inteso rifiutarla ovvero abbia solo tentato di modificarla, riservandosi di accettarla integralmente in caso di indisponibilità del preponente;
iv) nel caso di specie, in particolare, ricorre questa seconda circostanza, come si evince del tenore letterale della nota inserita manualmente al doc. 1 attore (in cui si fa riferimento a un “aggiornamento” dell'originaria proposta, senza che ricorra un formale rifiuto della proposta formulata dalla sig.ra pagina 5 di 8 ; v) d'altra parte, va altresì valorizzato, al fine di ritenere CP_1 il contratto concluso, il fatto che abbia sottoscritto Controparte_1 la dichiarazione di avvenuta conoscenza dell'accettazione della proposta e, in data 4.6.2021, abbia assunto l'obbligo di corrispondere la provvigione all'agente vi) il contratto Parte_1 concluso non può reputarsi affetto da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, alla luce del principio secondo cui “L'azienda è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni” (Cass. 11130/2006), ed essendo nel doc. 1 indicati sia il soggetto titolare dell'azienda (Coffee Pod
S.r.l.), sia il luogo di esercizio dell'attività, sia il tipo di attività
(bar), sia l'insegna, sia, infine, il prezzo di acquisto;
vii) da ultimo, non rileva il fatto che il contratto per cui è causa sia stato sottoscritto da un socio di Coffe Pod S.r.l. (sig.ra privo del CP_5 potere rappresentativo, potendo detto accordo essere ratificato – anche tacitamente – dal falso rappresentato (la società Coffe Pod
S.r.l.) ed aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto alla provvigione sorge per l'effetto della conclusione di un contratto valido, ancorché non efficace (cfr., ad esempio, Cass. 7360/2002; Cass. 7519/2005).
Alla luce di tali considerazioni, va condannata a Controparte_1 corrispondere ad l'importo di euro Parte_1
7.500,00, oltre agli interessi legali dal giorno della notificazione dell'atto di citazione sino al saldo effettivo.
Vanno, poi, rigettate le domande, avanzate da di Controparte_1 risoluzione del contratto ex art. 1479 c.c. e di condanna dei terzi chiamati e alla restituzione Controparte_3 CP_2
pagina 6 di 8 dell'importo di euro 15.000,00 versato a titolo di caparra confirmatoria.
In primo luogo, va osservato come il richiamo all'art. 1479 c.c. appaia inconferente nel caso di specie, poiché, l'istituto ivi contemplato ricorre quando il venditore (o il promittente venditore) spende il nome proprio e non quello dell'effettivo proprietario del bene, come invece è accaduto nell'ipotesi in esame, in cui ha dichiarato l'appartenenza dell'azienda a Coffee CP_2
Pod S.r.l.
In ogni caso, poi, l'art. 1479, comma 1, c.c. non sarebbe applicabile al preliminare di vendita perché, indipendentemente dalla conoscenza da parte del promissario compratore dell'altruità del bene, fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo, il promittente venditore può adempiere all'obbligo di procurargliene l'acquisto; seppure ignaro dell'altruità della cosa, il promissario acquirente, quindi, non può chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza del termine (cfr., ex multiis, Cass.
24207/22).
Nel caso di specie, può ricavarsi dalla documentazione in atti, che la società Coffee Pod S.r.l. ha convocato la promissaria acquirente alla stipulazione del contratto definitivo di cessione d'azienda davanti a Notaio (doc. 3 di parte attrice), e che pertanto la società titolare dell'azienda ne avrebbe garantito il trasferimento, ed è circostanza pacifica che sia stata, invece, a non Controparte_1 presentarsi, rendendosi inadempiente alle proprie obbligazioni.
Va, da ultimo dichiarata assorbita, la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Coffee Pod S.r.l. CP_2
Le spese seguono la soccombenza, sicché va Controparte_1 condannata a rifondere le stesse sia a parte attrice, sia ai terzi chiamati, sia, infine, in base al principio di causalità, a Coffe Pod
S.r.l. Esse sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
pagina 7 di 8 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna CP_1 al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_1 dell'importo di euro 7.500,00 oltre a interessi legali dalla data di proposizione della domanda sino al saldo effettivo;
Rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_1
e Controparte_3 CP_2
Dichiara assorbita la domanda svolta da nei CP_2 confronti di Coffe Pod S.r.l.;
Condanna a rimborsare a parte attrice le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 4.500,00 per compensi e € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Condanna altresì a rimborsare a , Controparte_1 Controparte_3 le spese di lite, che si liquidano, Parte_2 per ciascuno di essi, in € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 1 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2446/2022 promossa da:
(P.IVA - C.F. Parte_1 P.IVA_1
, in persona del titolare e legale C.F._1 rappresentante pro tempore elettivamente Parte_1 domiciliata in Nogara (VR) presso lo studio dell'Avv. FRANCIOLI
DONELLA che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione unitamente all'avv. ROSSINI MATTEO;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in V.LO RIVA SAN LORENZO N. 1 37121 VERONA presso lo studio dell'Avv. CASELOTTI MAURO che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
Nonché contro
(C.F. ), con il CP_2 C.F._3 patrocinio dell'avv. FIOR NIVO, elettivamente domiciliata in VIA
VERDI 41 CASTELFRANCO V.TO presso il difensore giusta pagina 1 di 8 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ) rappresentato Controparte_3 C.F._4
e difeso dall'avv. Donella Francioli con studio a 37054 Nogara (VR) in Via Federico Fellini n. 4 proc. e dom. per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
(p. iva , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Castelfranco Veneto, presso lo studio dell'Avv. FRANCO CASANO che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 21.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(d'ora innanzi, per brevità, “ Parte_1 Pt_1
) ha convenuto in giudizio chiedendo che la
[...] Controparte_1 stessa venga condannata al pagamento di euro 7.500,00 a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta in relazione all'acquisto dell'azienda denominata Caffè Noir. In particolare, parte attrice ha dedotto: che in data 18.05.2021 la sig.ra CP_1 aveva sottoscritto una proposta di acquisto, per il prezzo di
[...] euro 150.000,00, dell'attività di bar denominata “Caffè Noir” corrente a Verona in Via Pellicciai n. 14 di proprietà della società
Coffee Pod S.r.l., firmando contestualmente il conferimento dell'incarico di mediazione all'intermediario di Parte_1
(doc. 1); che in data 25.5.2021 la venditrice Parte_1 aveva effettuato una controproposta per euro 160.000,00, che non era stata tuttavia accettata dalla sig.ra che in data CP_1
pagina 2 di 8 3.6.2021 la venditrice accettava la proposta originaria e la sig.ra consegnava a di un assegno CP_1 Controparte_3 Parte_1 di euro 15.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, con incarico di consegnarlo al venditore al momento della conclusione del contratto;
che la sig.ra non si presentava CP_1 all'appuntamento del 6.9.2021 fissato per l'atto notarile di cessione d'azienda e ometteva di corrispondere l'importo pattuito a titolo di provvigione.
Si è costituita in giudizio chiedendo: che venga Controparte_1 accertata la nullità della proposta del 18.5.2021 per mancanza dell'oggetto, la falsificazione dell'accettazione della proposta e che nessun contratto si è concluso tra la convenuta e CP_2 che venga pronunciata la risoluzione del contratto ex art. 1419
(rectius, 1479 ) c.c. perché la convenuta ignorava che CP_2 non era titolare di Coffee Pod S.r.l. e che Coffee Pod S.r.l.
[...] non era proprietaria di Caffè Noir;
il rigetto delle domande attoree e la condanna di e , in solido tra CP_2 Controparte_3 loro, alla restituzione dell'importo di euro 15.000,00, versato a titolo di caparra.
La convenuta, in particolare, ha dedotto: che la data del 3.6.2021 è stata apposta, nel doc. 1 attoreo, successivamente alla sottoscrizione del documento, senza che ella ne fosse a conoscenza;
che la controproposta di euro 160.000,00 formulata dalla venditrice avrebbe fatto venire definitivamente meno la proposta originaria, con la conseguenza che nessun contratto si sarebbe concluso tra le parti;
che tale circostanza sarebbe dimostrata anche dal fatto che nella dichiarazione di provvigioni si fa riferimento a un affare non ancora concluso e che l'assegno di euro 15.000,00 è stata consegnato solo tre mesi dopo la sottoscrizione della proposta;
che il contratto sarebbe comunque nullo per mancanza dell'oggetto; che non essendo Coffee Pod S.r.l. proprietaria di Caffè Noir e non essendo titolare di CP_2
pagina 3 di 8 Coffee Pod S.r.l. il contratto andrebbe comunque risolto ex art. 1479 c.c.
Si è costituito in giudizio , eccependo il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva, in quanto mero collaboratore di evidenziando come il contratto tra e Parte_1 Controparte_1
Coffee Pod S.r.l. si sia perfezionato, stante l'irrevocabilità della proposta sottoscritta dalla prima;
eccependo l'infondatezza della richiesta di restituzione di euro 15.000,00 avanzata nei propri confronti, avendo egli consegnato alla venditrice l'assegno dato a titolo di caparra, al momento della conclusione del contratto.
Si è costituita in giudizio evidenziando CP_2
l'intervenuta conclusione del contratto in data 3.6.2021, la determinatezza dell'oggetto del contratto, la propria qualità di socia della Coffee Pod S.r.l., l'avvenuto incasso della caparra di euro
15.000,00 e il suo successivo trasferimento a Coffee Pod S.r.l. La stessa ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande avanzate nei propri confronti e la condanna di Coffee Pod S.r.l., dalla stessa chiamata in causa, a tenerla manlevata di quanto essa dovesse essere condannata a corrispondere a Controparte_1
Si è, infine, costituita in giudizio Coffee Pod S.r.l., la quale ha dedotto: di avere acquistato la proprietà dell'azienda Café Noir con atto del 28.6.2018; la plausibilità dell'apposizione della data del
3.6.2021 successivamente alla sottoscrizione della proposta;
la determinatezza del contratto, avendo Coffee Pod S.r.l. trasmesso a e , in data 19.7.2021, la lista delle Controparte_1 Controparte_3 attrezzature (doc. 6); di avere effettivamente ricevuto la somma di euro 15.000,00 da parte della socia Coffee Pod CP_2
S.r.l. ha quindi chiesto il rigetto delle domande avanzate nei propri confronti.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
21.1.2025 sono state precisate le conclusioni.
pagina 4 di 8 Ciò detto quanto agli assunti delle parti, va innanzitutto accolta la domanda formulata da parte attrice, nei confronti di CP_1
di pagamento della somma di euro 7.500,00 quale
[...] corrispettivo per l'attività di mediazione.
A questo proposito va, infatti, rilevato che:
a) risulta documentata la pattuizione dell'importo dovuto (docc. 2 di parte attrice e convenuta);
b) l'”affare” in presenza del quale sorge il diritto alla provvigione può reputarsi concluso, tenuto conto che: i) non ha Controparte_1 disconosciuto le firme presenti nel doc. 1 di parte attrice (cfr. verbale di udienza), ma ha soltanto dedotto di averle apposte in epoca anteriore al 3.6.2021 e che la data ivi indicata sarebbe stata aggiunta successivamente alla sottoscrizione;
ii) nondimeno, per contestare il riempimento abusivo (ivi compreso quello che si è tradotto nell'aggiunta della data) di un foglio firmato parzialmente in bianco – riempimento avvenuto cioè senza la sua preventiva autorizzazione (“absque pactis” o “sine pactis”) –, la parte avrebbe dovuto proporre querela di falso (cfr. Cass. 12118/20; Trib. Novara
53/2009), azione che tuttavia non è stata intrapresa nel caso di specie;
iii) sebbene gli interpreti non concordino su quale sia l'effetto di una controproposta nel caso di proposta irrevocabile, non essendo chiaro se essa faccia venire meno soltanto il carattere di irrevocabilità oppure l'intera proposta, ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento dottrinale secondo cui occorre distinguere caso per caso, al fine di verificare se il destinatario della proposta abbia effettivamente inteso rifiutarla ovvero abbia solo tentato di modificarla, riservandosi di accettarla integralmente in caso di indisponibilità del preponente;
iv) nel caso di specie, in particolare, ricorre questa seconda circostanza, come si evince del tenore letterale della nota inserita manualmente al doc. 1 attore (in cui si fa riferimento a un “aggiornamento” dell'originaria proposta, senza che ricorra un formale rifiuto della proposta formulata dalla sig.ra pagina 5 di 8 ; v) d'altra parte, va altresì valorizzato, al fine di ritenere CP_1 il contratto concluso, il fatto che abbia sottoscritto Controparte_1 la dichiarazione di avvenuta conoscenza dell'accettazione della proposta e, in data 4.6.2021, abbia assunto l'obbligo di corrispondere la provvigione all'agente vi) il contratto Parte_1 concluso non può reputarsi affetto da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, alla luce del principio secondo cui “L'azienda è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni” (Cass. 11130/2006), ed essendo nel doc. 1 indicati sia il soggetto titolare dell'azienda (Coffee Pod
S.r.l.), sia il luogo di esercizio dell'attività, sia il tipo di attività
(bar), sia l'insegna, sia, infine, il prezzo di acquisto;
vii) da ultimo, non rileva il fatto che il contratto per cui è causa sia stato sottoscritto da un socio di Coffe Pod S.r.l. (sig.ra privo del CP_5 potere rappresentativo, potendo detto accordo essere ratificato – anche tacitamente – dal falso rappresentato (la società Coffe Pod
S.r.l.) ed aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto alla provvigione sorge per l'effetto della conclusione di un contratto valido, ancorché non efficace (cfr., ad esempio, Cass. 7360/2002; Cass. 7519/2005).
Alla luce di tali considerazioni, va condannata a Controparte_1 corrispondere ad l'importo di euro Parte_1
7.500,00, oltre agli interessi legali dal giorno della notificazione dell'atto di citazione sino al saldo effettivo.
Vanno, poi, rigettate le domande, avanzate da di Controparte_1 risoluzione del contratto ex art. 1479 c.c. e di condanna dei terzi chiamati e alla restituzione Controparte_3 CP_2
pagina 6 di 8 dell'importo di euro 15.000,00 versato a titolo di caparra confirmatoria.
In primo luogo, va osservato come il richiamo all'art. 1479 c.c. appaia inconferente nel caso di specie, poiché, l'istituto ivi contemplato ricorre quando il venditore (o il promittente venditore) spende il nome proprio e non quello dell'effettivo proprietario del bene, come invece è accaduto nell'ipotesi in esame, in cui ha dichiarato l'appartenenza dell'azienda a Coffee CP_2
Pod S.r.l.
In ogni caso, poi, l'art. 1479, comma 1, c.c. non sarebbe applicabile al preliminare di vendita perché, indipendentemente dalla conoscenza da parte del promissario compratore dell'altruità del bene, fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo, il promittente venditore può adempiere all'obbligo di procurargliene l'acquisto; seppure ignaro dell'altruità della cosa, il promissario acquirente, quindi, non può chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza del termine (cfr., ex multiis, Cass.
24207/22).
Nel caso di specie, può ricavarsi dalla documentazione in atti, che la società Coffee Pod S.r.l. ha convocato la promissaria acquirente alla stipulazione del contratto definitivo di cessione d'azienda davanti a Notaio (doc. 3 di parte attrice), e che pertanto la società titolare dell'azienda ne avrebbe garantito il trasferimento, ed è circostanza pacifica che sia stata, invece, a non Controparte_1 presentarsi, rendendosi inadempiente alle proprie obbligazioni.
Va, da ultimo dichiarata assorbita, la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Coffee Pod S.r.l. CP_2
Le spese seguono la soccombenza, sicché va Controparte_1 condannata a rifondere le stesse sia a parte attrice, sia ai terzi chiamati, sia, infine, in base al principio di causalità, a Coffe Pod
S.r.l. Esse sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
pagina 7 di 8 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna CP_1 al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_1 dell'importo di euro 7.500,00 oltre a interessi legali dalla data di proposizione della domanda sino al saldo effettivo;
Rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_1
e Controparte_3 CP_2
Dichiara assorbita la domanda svolta da nei CP_2 confronti di Coffe Pod S.r.l.;
Condanna a rimborsare a parte attrice le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 4.500,00 per compensi e € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Condanna altresì a rimborsare a , Controparte_1 Controparte_3 le spese di lite, che si liquidano, Parte_2 per ciascuno di essi, in € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 1 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 8 di 8