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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11194 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa Nunzia Tesone, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 12878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza del
Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale”
tra
(c.f. ), con rappresentanza gestione sinistri per l'Italia presso Parte_1 P.IVA_1
Multiserass S.r.l. (C.Fisc. e P. IVA: ), in persona del procuratore ad litem dott. P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Erika Villanova e Yasmine Parte_2
Laachir ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rossella De Angelis in Sessa Aurunca,
alla via Vico II Ugolino, n. 12
Appellante
e
(c.f. ) CP_1 C.F._1
Appellato contumace nonché
P. IVA: Controparte_2 P.IVA_3
Appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato – a ed a a CP_1 Controparte_2
mezzo pec in data 30.05.2024 – ha convenuto in giudizio i predetti innanzi al Tribunale Parte_1 di Napoli chiedendo la riforma della sentenza n. 11228/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli,
depositata in data 29.04.2024 con la quale la domanda azionata in primo grado da era CP_1
stata accolta con condanna, previo accertamento della responsabilità, dei convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.000,00, all'attualità, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino alla data dell'effettivo saldo ed al pagamento delle spese di lite.
1.1. L'odierno appellato, , nel giudizio di primo grado, aveva citato CP_1 Controparte_2
unitamente alla compagnia assicurativa chiedendo, previo accertamento
[...] Parte_1
dell'esclusiva responsabilità della nella causa causazione dell'evento Controparte_2
dannoso, la condanna in solido al risarcimento dei danni materiali patiti, oltre al danno da fermo tecnico nei limiti di € 1.032,00 a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 25.02.2021 alle ore
8:00 circa, in Napoli, alla via P. Castellino, all'altezza del “CNR”, allorquando il conducente del furgone Fiat Doblò, tg. FL648CZ, di proprietà della ed assicurato per la Controparte_2
r.c.a. con la ripartendo da una posizione di sosta in manovra di retromarcia urtava la Parte_1
parte laterale sinistra del motociclo Piaggio Liberty, tg. X8YD8V, di proprietà dell'attore in primo grado, a sua volta fermo in sosta che, per effetto dell'urto, finiva al suolo, riportando danni diretti alla parte laterale sinistra e danni indiretti alla parte laterale destra.
1.2. Avverso la gravata decisione, la ha proposto appello sulla scorta di tre motivi a Parte_1
mezzo dei quali ha dedotto, in primis, l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, sostenendo che non vi erano elementi per ritenere provata la responsabilità del conducente del furgone Fiat Doblò; con il secondo motivo di appello ha censurato l'erronea valutazione del danno materiale, mentre con il terzo motivo ha lamentato la condanna al pagamento delle spese come conseguenza della soccombenza dell'odierna istante.
1.3. Non si costituivano e sebbene ritualmente citati, CP_1 Controparte_2
pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
1.4. Acquisito il fascicolo di primo grado, rinviata la causa per la decisione all'udienza del 21.11.2025
ai sensi del'art.281 sexies cpc, in data 15.09.2025 è subentrata la scrivente nella titolarità del ruolo;
la causa è stata decisa, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2. Il Tribunale osserva.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Nel giudizio di primo grado la domanda risarcitoria azionata era stata espressamente contenuta “entro
i limiti di € 1.032,00” (cfr. atto di citazione di I grado) sicché la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha deciso sulla domanda proposta, deve intendersi pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113, II comma, c.p.c. sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
“Non sussiste violazione dell'art. 113, II comma, c.p.c. se il giudice di pace - e precedentemente
all'istituzione di questi il giudice conciliatore - decide un giudizio di equità necessario secondo
diritto, perché significa che ha ritenuto la 'regula iuris' implicitamente conforme all'equità” (cfr
Cass. civ., ord. n. 5287 del 03.04.2012; Cass. civ., sent. n. 1991 del 09.03.1999).
Indipendentemente dalla “regola iuris” in concreto utilizzata dal giudice di prime cure, quindi, la sentenza emessa deve ritenersi pronunciata secondo equità (cfr Cass. civ., sent. n. 26518 del
17.12.2009 secondo cui “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze
del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt.
10 e segg. cod. proc. civ.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ('contratto di massa' o
meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o
di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice
di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata
su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.”).
L'art. 339, co.3, c.p.c. - nella formulazione introdotta dal d. lgs. n. 40/2006 ed applicabile ai giudizi,
fra cui quello in esame, pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto o introdotti successivamente allo stesso - prevede l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, co.2 c.p.c. esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie e per violazione dei principi regolatori della materia. Nel caso in esame, alcuna violazione di norme costituzionali o comunitarie né tantomeno di norme sul procedimento è stata denunciata con il gravame proposto.
L'appellante pur censurando, nel merito, la decisione assunta, non ha indicato né il principio regolatore della materia violato, né il motivo per cui la regola equitativa individuata dal Giudice di
Pace si pone in contrasto con esso (“In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace
pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è
inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come
la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (cfr Cass. civ.,
ord. n. 3005 del 11.02.2014)).
I principi informatori della materia infatti costituiscono una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto.
Il giudice, nell'individuazione della regola equitativa, può anche discostarsi rispetto a quanto stabilito dal legislatore, purché rispetti i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia atteso che i principi regolatori non sono immediatamente evincibili dalla lettura delle norme, rispondendo piuttosto alla loro ragione e fondamento giustificativo, è onere dell'appellante, ove intenda denunciarne la violazione, individuarli (cfr Cass. civ., sent. n. 284 del 10.01.2007 la quale chiarisce che è onere di chi proponga l'impugnazione quello di “indicare specificamente quale sia il principio
violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso,
trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da
chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati (…) prima nella loro esistenza e
quindi nella loro eventuale violazione”).
Per completezza, come è stato ulteriormente evidenziato: “…non identificandosi i principi
informatori della materia con le regole normativamente fissate di un certo istituto, che in presenza
di sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace è inammissibile - a norma dell'art. 360 c.p.c.
- il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunci (nella specie, comunque, del tutto
apoditticamente) che il giudice di pace non ha osservato tali norme positive, costituenti principi
informatori della materia” (cfr Cass. civ., sent. n. 284 del 10.01.2007). L'appellante, quindi, avrebbe dovuto indicare quale principio regolatore della materia sarebbe stato violato dal giudice di prime cure. In mancanza di tale enunciazione l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
3. Nulla per le spese di lite tra l'appellante e gli appellati e CP_1 Controparte_2
in ragione della contumacia di questi ultimi.
[...]
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/200
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.12878/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.11228/2024 emessa dal giudice di pace di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) nulla per le spese di lite tra l'appellante e gli appellati e CP_1 Controparte_2
[...]
c) dà atto della sussistenza del presupposto, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 21.11.2025
Il giudice
Dr.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa Nunzia Tesone, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 12878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza del
Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale”
tra
(c.f. ), con rappresentanza gestione sinistri per l'Italia presso Parte_1 P.IVA_1
Multiserass S.r.l. (C.Fisc. e P. IVA: ), in persona del procuratore ad litem dott. P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Erika Villanova e Yasmine Parte_2
Laachir ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rossella De Angelis in Sessa Aurunca,
alla via Vico II Ugolino, n. 12
Appellante
e
(c.f. ) CP_1 C.F._1
Appellato contumace nonché
P. IVA: Controparte_2 P.IVA_3
Appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato – a ed a a CP_1 Controparte_2
mezzo pec in data 30.05.2024 – ha convenuto in giudizio i predetti innanzi al Tribunale Parte_1 di Napoli chiedendo la riforma della sentenza n. 11228/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli,
depositata in data 29.04.2024 con la quale la domanda azionata in primo grado da era CP_1
stata accolta con condanna, previo accertamento della responsabilità, dei convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.000,00, all'attualità, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino alla data dell'effettivo saldo ed al pagamento delle spese di lite.
1.1. L'odierno appellato, , nel giudizio di primo grado, aveva citato CP_1 Controparte_2
unitamente alla compagnia assicurativa chiedendo, previo accertamento
[...] Parte_1
dell'esclusiva responsabilità della nella causa causazione dell'evento Controparte_2
dannoso, la condanna in solido al risarcimento dei danni materiali patiti, oltre al danno da fermo tecnico nei limiti di € 1.032,00 a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 25.02.2021 alle ore
8:00 circa, in Napoli, alla via P. Castellino, all'altezza del “CNR”, allorquando il conducente del furgone Fiat Doblò, tg. FL648CZ, di proprietà della ed assicurato per la Controparte_2
r.c.a. con la ripartendo da una posizione di sosta in manovra di retromarcia urtava la Parte_1
parte laterale sinistra del motociclo Piaggio Liberty, tg. X8YD8V, di proprietà dell'attore in primo grado, a sua volta fermo in sosta che, per effetto dell'urto, finiva al suolo, riportando danni diretti alla parte laterale sinistra e danni indiretti alla parte laterale destra.
1.2. Avverso la gravata decisione, la ha proposto appello sulla scorta di tre motivi a Parte_1
mezzo dei quali ha dedotto, in primis, l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, sostenendo che non vi erano elementi per ritenere provata la responsabilità del conducente del furgone Fiat Doblò; con il secondo motivo di appello ha censurato l'erronea valutazione del danno materiale, mentre con il terzo motivo ha lamentato la condanna al pagamento delle spese come conseguenza della soccombenza dell'odierna istante.
1.3. Non si costituivano e sebbene ritualmente citati, CP_1 Controparte_2
pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
1.4. Acquisito il fascicolo di primo grado, rinviata la causa per la decisione all'udienza del 21.11.2025
ai sensi del'art.281 sexies cpc, in data 15.09.2025 è subentrata la scrivente nella titolarità del ruolo;
la causa è stata decisa, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2. Il Tribunale osserva.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Nel giudizio di primo grado la domanda risarcitoria azionata era stata espressamente contenuta “entro
i limiti di € 1.032,00” (cfr. atto di citazione di I grado) sicché la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha deciso sulla domanda proposta, deve intendersi pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113, II comma, c.p.c. sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
“Non sussiste violazione dell'art. 113, II comma, c.p.c. se il giudice di pace - e precedentemente
all'istituzione di questi il giudice conciliatore - decide un giudizio di equità necessario secondo
diritto, perché significa che ha ritenuto la 'regula iuris' implicitamente conforme all'equità” (cfr
Cass. civ., ord. n. 5287 del 03.04.2012; Cass. civ., sent. n. 1991 del 09.03.1999).
Indipendentemente dalla “regola iuris” in concreto utilizzata dal giudice di prime cure, quindi, la sentenza emessa deve ritenersi pronunciata secondo equità (cfr Cass. civ., sent. n. 26518 del
17.12.2009 secondo cui “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze
del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt.
10 e segg. cod. proc. civ.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ('contratto di massa' o
meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o
di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice
di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata
su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.”).
L'art. 339, co.3, c.p.c. - nella formulazione introdotta dal d. lgs. n. 40/2006 ed applicabile ai giudizi,
fra cui quello in esame, pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto o introdotti successivamente allo stesso - prevede l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, co.2 c.p.c. esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie e per violazione dei principi regolatori della materia. Nel caso in esame, alcuna violazione di norme costituzionali o comunitarie né tantomeno di norme sul procedimento è stata denunciata con il gravame proposto.
L'appellante pur censurando, nel merito, la decisione assunta, non ha indicato né il principio regolatore della materia violato, né il motivo per cui la regola equitativa individuata dal Giudice di
Pace si pone in contrasto con esso (“In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace
pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è
inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come
la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (cfr Cass. civ.,
ord. n. 3005 del 11.02.2014)).
I principi informatori della materia infatti costituiscono una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto.
Il giudice, nell'individuazione della regola equitativa, può anche discostarsi rispetto a quanto stabilito dal legislatore, purché rispetti i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia atteso che i principi regolatori non sono immediatamente evincibili dalla lettura delle norme, rispondendo piuttosto alla loro ragione e fondamento giustificativo, è onere dell'appellante, ove intenda denunciarne la violazione, individuarli (cfr Cass. civ., sent. n. 284 del 10.01.2007 la quale chiarisce che è onere di chi proponga l'impugnazione quello di “indicare specificamente quale sia il principio
violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso,
trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da
chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati (…) prima nella loro esistenza e
quindi nella loro eventuale violazione”).
Per completezza, come è stato ulteriormente evidenziato: “…non identificandosi i principi
informatori della materia con le regole normativamente fissate di un certo istituto, che in presenza
di sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace è inammissibile - a norma dell'art. 360 c.p.c.
- il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunci (nella specie, comunque, del tutto
apoditticamente) che il giudice di pace non ha osservato tali norme positive, costituenti principi
informatori della materia” (cfr Cass. civ., sent. n. 284 del 10.01.2007). L'appellante, quindi, avrebbe dovuto indicare quale principio regolatore della materia sarebbe stato violato dal giudice di prime cure. In mancanza di tale enunciazione l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
3. Nulla per le spese di lite tra l'appellante e gli appellati e CP_1 Controparte_2
in ragione della contumacia di questi ultimi.
[...]
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/200
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.12878/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.11228/2024 emessa dal giudice di pace di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) nulla per le spese di lite tra l'appellante e gli appellati e CP_1 Controparte_2
[...]
c) dà atto della sussistenza del presupposto, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 21.11.2025
Il giudice
Dr.ssa Nunzia Tesone