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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 8.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3266/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Imbriano, come da Parte_1 procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba, CP_1 come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7383/2022 pubblicata il 20.9.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2021, ritualmente notificato, ha Parte_1
CP_ impugnato la nota dell' datata 31.5.2021 e ricevuta il 15.6.2021, con la quale l'Istituto la informava che “a seguito dell'accertamento d'ufficio del 31.5.2021, Lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal 12.12.2016 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.12.2016”, chiedendo di dichiararne l'invalidità.
A sostegno della domanda, deduceva di essere amministratore unico della con sede in CP_2
Roma, e che non aveva mai partecipato direttamente all'attività esecutiva e materiale dell'azienda 1 ma si era avvalsa dell'ausilio di lavoratori dipendenti;
di avere iniziato a partecipare personalmente all'attività lavorativa presso il bar, come addetta al banco/cassa, soltanto dal 4.5.2020, a causa della
Pandemia mondiale Covid-19, per far fronte alla crisi economica, avendo dovuto l'azienda fare ricorso all'intervento della Cassa integrazione guadagni in deroga per i propri dipendenti;
di avere proposto infruttuosamente il ricorso amministrativo. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, dopo aver riportato la normativa relativa alle ipotesi di iscrizione obbligatoria nella Gestione commercianti nonché gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione, riteneva legittima l'iscrizione della nella Parte_1
CP_ Gestione commercianti dell' sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di libero interrogatorio, essendo emerso che: costei, socia unica della “ha partecipato CP_2 abitualmente all'attività aziendale con un'attività esecutiva, di coordinamento e direttiva (prelievo delle somme di denaro del bar e consegna al commercialista di tutti i documenti;
consegna al consulente delle presenze dei dipendenti;
fissazione e redazione materiale dei turni dei dipendenti che si rivolgono alla in caso di necessità e bisogno)”; non c'erano dipendenti che, Parte_1 per mansioni e inquadramento, avrebbero potuto svolgere funzioni direttivo-organizzative.
Rigettava, quindi, il ricorso e condannava la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per avere il Tribunale Parte_1 travisato i fatti e le prove, non essendo in alcun modo emerse l'abitualità e la prevalenza dell'attività lavorativa svolta dalla appellante all'interno del bar gestito dalla CP_2
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le seguenti conclusioni:
“1- in via principale, riconoscere e dichiarare l'invalidità della richiesta della somma a titolo contributivo richiesta dall' in quanto illegittima, posto che la sig.ra non CP_1 Parte_1
è tenuta all'iscrizione alla Gestione Contributiva imposta dall' CP_1
2- in via subordinata, dichiarare l'invalidità della richiesta della somma a titolo contributivo ex adverso articolata dall' relativamente al rateo temporale ricompreso dal dicembre 2006 al CP_1
03/05/2020, atteso che fino ad allora la ricorrente in appello non ha mai disimpegnata alcuna attività lavorativa presso la società (bar); CP_2
Co con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, relativi ad entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dell'avv. Maurizio Imbriano, antistatario”. CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2. Osserva il Collegio che, in data 16.5.2025, parte appellante ha depositato la sentenza del
Tribunale di Roma n. 8541/2023, pubblicata il 4.10.2023, tra le stesse parti, avente ad oggetto
2 l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 0029105205000, relativo ai contributi CP_ omessi da alla Gestione commercianti dell' per il periodo dal 2016 al Parte_1
2020, quale amministratore unico e socio unico della CP_2
Con la suindicata pronuncia il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione e ha annullato l'avviso CP_ di addebito opposto, condannando l' al pagamento delle spese di lite, ritenendo che l' , su CP_4 cui gravava l'onere della prova, non avesse dimostrato l'effettivo esercizio, da parte della
, con carattere di abitualità e prevalenza, dell'attività all'interno della società dalla Parte_1 stessa amministrata, diretta alla realizzazione dello scopo sociale.
Tale sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria della Sezione Lavoro di questa
Corte di appello in data 20.6.2025.
2.1. Ebbene, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass., Sez. Un., n. 13916/2006 e successiva giurisprudenza conforme;
Cass. n. 27013/2022; n. 7834/2024).
L'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass. n. 16589/2021); in particolare,
l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 48/2021).
2.2. Nel caso di specie, il presente giudizio ha il medesimo oggetto di quello concluso con la sentenza del Tribunale di Roma n. 8541/2023, in quanto entrambi mirano a ottenere la declaratoria di illegittimità della iscrizione d'ufficio della nella Gestione commercianti per il Parte_1 periodo dal 2016 al 2020, quale amministratore unico e socio unico della e di non CP_2 debenza dei relativi contributi.
Il passaggio in giudicato della sentenza n. 8541/2023, preclude, quindi, a questa Corte di riesaminare le medesime questioni di fatto e di diritto.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato che non sussiste l'obbligo di all'iscrizione nella Gestione Parte_1 commercianti con decorrenza dall'1.12.2016 e al conseguente obbligo contributivo.
3 3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio Imbriano, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata:
- dichiara che non sussiste l'obbligo di all'iscrizione nella Gestione Parte_1
Commercianti con decorrenza dall'1.12.2016 e al conseguente obbligo contributivo;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese di lite del doppio Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 3.400,00 quanto al primo grado, e in € 3.500,00 quanto al secondo grado, oltre Iva, Cpa e spese generali di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Maurizio
Imbriano.
Roma, 8.7.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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