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Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 8 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/08/2024, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 336/2013 vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciano Lobina, c.f. , (fax CodiceFiscale_1
070664535, pec e Tiziano Tatti, c,f, Email_1 CodiceFiscale_2
( FAX 178 6056389, PEC: , con studio in Cagliari, Via Iglesias n. 45, Email_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Quirico Sanna con studio in Tempio
Pausania Piazza Don Minzoni n.8,
ATTRICE
E
(P. IVA ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Giuseppe Longheu ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Olbia via Magellano n.
10,
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: azione di ingiustificato arricchimento.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendo che fosse accertato l'indebito arricchimento dell'ente a seguito dell'attività svolta dall'attrice e, per l'effetto, che il fosse condannato al pagamento di euro 7.200,00. CP_1
1 A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto:
- Di aver ricevuto incarico con delibera del 2.8.2006 per l'espletamento di attività finalizzata all'acquisizione di alcune linee Enel presenti nel territorio comunale e all'allacciamento delle utenze ricadenti su tale rete;
- Di aver svolto l'incarico;
- Che a seguito dell'adempimento dell'incarico, il convenuto, con nota del CP_1
17.2.2010, non ha negato l'attività svolta da parte attrice, ma ha rilevato che essa non era stata formalmente autorizzata e pertanto non poteva assumersi alcun impegno di spesa;
- Che ciò ha determinato un indebito arricchimento del in danno della società. CP_1
Costituitosi, il ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato Controparte_1
e ha chiesto in via principale il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale la condanna di al pagamento di euro 5.200,00. Pt_1
A sostegno della domanda, l'ente ha dedotto:
- Che con nota del 17.2.2010 ha contestato la richiesta di pagamento avanzata da , Pt_1
in quanto avente ad oggetto prestazioni inesistenti;
- Che a seguito della conclusione del rapporto contrattuale avvenuto nel febbraio 2009,
illegittimamente non ha restituito gli archivi;
Pt_1
- Che tale restituzione è avvenuta solo su ordine del Tribunale a seguito della proposizione di ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 14.7.2010;
- Che tale ritardo ha causato un danno dovuto alla posticipazione dell'incasso delle bollette quantificabile negli interessi di mora da calcolarsi sulle somme fatturate in bolletta.
Parte attrice, in sede di comparsa conclusionale ha mutato le proprie conclusioni chiedendo che fosse accertato, previa disapplicazione e, comunque, disatteso il provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 700 c.p.c., che la consegna degli archivi richiesti dal non era dovuta dalla società era già stata evasa e, per l'effetto, Controparte_1 CP_2
che il fosse condannato alla restituzione di quanto ottenuto a titolo di Controparte_1
spese legali all'esito del procedimento ex art. 700 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'interrogatorio formale del sindaco di e l'escussione di un teste di parte attrice. CP_1
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente va evidenziata l'irritualità della modifica delle conclusioni da parte dell'attrice con il deposito della comparsa conclusionale. Appare evidente, infatti, che il termine
2 per proporre eventuali modifiche della domanda fosse già ampiamente spirato, con la conseguenza che tali conclusioni sono inammissibili e ai fini della risoluzione della controversia si terrà conto di quelle rassegnate nell'atto introduttivo.
Ciò chiarito, considerando che la domanda di parte attrice è finalizzata ad ottenere l'indennizzo per l'asserito indebito arricchimento ottenuto dal a seguito dell'attività CP_1
prestata dall'attrice, quest'ultima, ai fini dell'accoglimento, è tenuta a provare gli elementi costitutivi dell'azione di indebito arricchimento, ovverosia l'arricchimento, la diminuzione del patrimonio e lo svolgimento dell'attività da cui discendono.
Ebbene, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova circa i vantaggi (rectius
l'arricchimento) che parte convenuta avrebbe ottenuto dall'attività asseritamente prestata dalla società. Tra l'altro con la nota del 17.2.2010 il Comune non ha riconosciuto che l'attività posta a fondamento della fattura della sia stata svolta, ma si è limitato ad affermare che la Pt_1
prestazione richiesta non è mai stata formalmente autorizzata.
La mancata prova del vantaggio esclude che possa riconoscersi il diritto all'indennizzo, il quale è giustificato solo ed esclusivamente in presenza della prova del beneficio ottenuto, in assenza del quale viene meno la giustificazione causale dello spostamento patrimoniale discendente dal pagamento dell'indennizzo.
Passando alla domanda di risarcimento avanzata da parte convenuta, va rilevato che ai fini del suo riconoscimento il avrebbe dovuto allegare documentazione idonea a CP_1
provare la ritardata riscossione del pagamento delle fatture, anche al fine di fornire elementi utili alla quantificazione dell'asserito danno. Nulla di tutto ciò è stato allegato, con la conseguenza che non vi è prova né dell'an né del quantum del danno conseguenza. Pertanto, anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta non può trovare accoglimento.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande avanzate dalle parti;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Tempio Pausania, 08/08/2024
Il giudice
Ugo Iannini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 336/2013 vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciano Lobina, c.f. , (fax CodiceFiscale_1
070664535, pec e Tiziano Tatti, c,f, Email_1 CodiceFiscale_2
( FAX 178 6056389, PEC: , con studio in Cagliari, Via Iglesias n. 45, Email_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Quirico Sanna con studio in Tempio
Pausania Piazza Don Minzoni n.8,
ATTRICE
E
(P. IVA ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Giuseppe Longheu ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Olbia via Magellano n.
10,
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: azione di ingiustificato arricchimento.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendo che fosse accertato l'indebito arricchimento dell'ente a seguito dell'attività svolta dall'attrice e, per l'effetto, che il fosse condannato al pagamento di euro 7.200,00. CP_1
1 A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto:
- Di aver ricevuto incarico con delibera del 2.8.2006 per l'espletamento di attività finalizzata all'acquisizione di alcune linee Enel presenti nel territorio comunale e all'allacciamento delle utenze ricadenti su tale rete;
- Di aver svolto l'incarico;
- Che a seguito dell'adempimento dell'incarico, il convenuto, con nota del CP_1
17.2.2010, non ha negato l'attività svolta da parte attrice, ma ha rilevato che essa non era stata formalmente autorizzata e pertanto non poteva assumersi alcun impegno di spesa;
- Che ciò ha determinato un indebito arricchimento del in danno della società. CP_1
Costituitosi, il ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato Controparte_1
e ha chiesto in via principale il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale la condanna di al pagamento di euro 5.200,00. Pt_1
A sostegno della domanda, l'ente ha dedotto:
- Che con nota del 17.2.2010 ha contestato la richiesta di pagamento avanzata da , Pt_1
in quanto avente ad oggetto prestazioni inesistenti;
- Che a seguito della conclusione del rapporto contrattuale avvenuto nel febbraio 2009,
illegittimamente non ha restituito gli archivi;
Pt_1
- Che tale restituzione è avvenuta solo su ordine del Tribunale a seguito della proposizione di ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 14.7.2010;
- Che tale ritardo ha causato un danno dovuto alla posticipazione dell'incasso delle bollette quantificabile negli interessi di mora da calcolarsi sulle somme fatturate in bolletta.
Parte attrice, in sede di comparsa conclusionale ha mutato le proprie conclusioni chiedendo che fosse accertato, previa disapplicazione e, comunque, disatteso il provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 700 c.p.c., che la consegna degli archivi richiesti dal non era dovuta dalla società era già stata evasa e, per l'effetto, Controparte_1 CP_2
che il fosse condannato alla restituzione di quanto ottenuto a titolo di Controparte_1
spese legali all'esito del procedimento ex art. 700 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'interrogatorio formale del sindaco di e l'escussione di un teste di parte attrice. CP_1
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente va evidenziata l'irritualità della modifica delle conclusioni da parte dell'attrice con il deposito della comparsa conclusionale. Appare evidente, infatti, che il termine
2 per proporre eventuali modifiche della domanda fosse già ampiamente spirato, con la conseguenza che tali conclusioni sono inammissibili e ai fini della risoluzione della controversia si terrà conto di quelle rassegnate nell'atto introduttivo.
Ciò chiarito, considerando che la domanda di parte attrice è finalizzata ad ottenere l'indennizzo per l'asserito indebito arricchimento ottenuto dal a seguito dell'attività CP_1
prestata dall'attrice, quest'ultima, ai fini dell'accoglimento, è tenuta a provare gli elementi costitutivi dell'azione di indebito arricchimento, ovverosia l'arricchimento, la diminuzione del patrimonio e lo svolgimento dell'attività da cui discendono.
Ebbene, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova circa i vantaggi (rectius
l'arricchimento) che parte convenuta avrebbe ottenuto dall'attività asseritamente prestata dalla società. Tra l'altro con la nota del 17.2.2010 il Comune non ha riconosciuto che l'attività posta a fondamento della fattura della sia stata svolta, ma si è limitato ad affermare che la Pt_1
prestazione richiesta non è mai stata formalmente autorizzata.
La mancata prova del vantaggio esclude che possa riconoscersi il diritto all'indennizzo, il quale è giustificato solo ed esclusivamente in presenza della prova del beneficio ottenuto, in assenza del quale viene meno la giustificazione causale dello spostamento patrimoniale discendente dal pagamento dell'indennizzo.
Passando alla domanda di risarcimento avanzata da parte convenuta, va rilevato che ai fini del suo riconoscimento il avrebbe dovuto allegare documentazione idonea a CP_1
provare la ritardata riscossione del pagamento delle fatture, anche al fine di fornire elementi utili alla quantificazione dell'asserito danno. Nulla di tutto ciò è stato allegato, con la conseguenza che non vi è prova né dell'an né del quantum del danno conseguenza. Pertanto, anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta non può trovare accoglimento.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande avanzate dalle parti;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Tempio Pausania, 08/08/2024
Il giudice
Ugo Iannini
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