Ordinanza cautelare 14 gennaio 2026
Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 30/01/2026, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01883/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14870/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14870 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri -Ambasciata D’Italia A Brazzaville (Congo), non costituito in giudizio;
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di diniego del visto di ingresso in Italia per motivo di studio emesso dall'Ambasciata Italiana in Brazzaville (Congo) in data 15.09.2025 e notificato il 23.09.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. CO IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e in diritto:
a) che parte ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio emesso dall'Ambasciata Italiana in Brazzaville (Congo) in data 15.09.2025 e notificato il 23.09.2025;
b) che si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso;
c) che in esito all’accoglimento dell’istanza cautelare la causa è stata nuovamente chiamata per la discussione alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 e quindi trattenuta in decisione;
d) che sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
e) che il provvedimento impugnato si fonda sul rilievo:
- della mancata giustificazione della scelta del corso universitario, dei cui contenuti l’istante non sarebbe a conoscenza;
- dell’incoerenza col percorso accademico pregresso;
- del rischio migratorio collegato alla presenza di un parente in Italia;
f) che sussistono i presupposti per accogliere il ricorso in relazione ai profili di censura di carattere motivazionale, anche alla luce del disposto dell’ordinanza cautelare rimasta inottemperata (il che rileva ai sensi dell’art. 64, comma 4 c.p.a.), nonché del quadro non univoco emergente dagli elementi contenuti nel rapporto della sede diplomatica, essendo meritevoli di ulteriore approfondimento - previo nuovo colloquio - sia gli elementi relativi al curriculum degli studi sia le circostanze relative alla presenza di un parente in Italia;
g) che in linea di principio, comunque, secondo la giurisprudenza di sezione, avallata dal giudice di appello, la valutazione di rischio migratorio deve basarsi su oggettivi, chiari e concomitanti indici fattuali, al fine di superare il vaglio di ragionevolezza;
h) che il ricorso va quindi accolto con annullamento dell’atto impugnato, previo assorbimento dei profili di censura non esaminati;
i) che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento, in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese e delle competenze di giudizio nella misura pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO IL, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.