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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/12/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 382 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2022, avente ad oggetto indebito bancario;
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Potenza alla via Messina C.F._2
n. 35, presso e nello studio dell'avv. Rocco Mariano Romaniello, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore
Bochicchio, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione;
Attori
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano al Corso di Porta
Vittoria n. 46, presso lo studio dell'avv. Felicita R. Campanaro che la difende e rappresentata, giusta procura generale alle liti del 26/02/2020, rep. n. 88748 in atti;
Convenuta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 11/07/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio per ivi sentire
[...] Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'errata indicazione del
T.A.E.G. nel contratto di finanziamento oggetto di causa e la nullità della clausola relativa alla indicazione del T.A.E.G. per violazione della normativa richiamata in narrativa;
2) accertare e dichiarare che al tasso contrattuale va sostituito il tasso minimo dei BOT ex artt. 125-bis T.U.B., con conseguente declaratoria di illegittimità delle somme percepite da titolo di interessi;
3) per Controparte_1
l'effetto, condannare la Banca convenuta, in persona del suo 1. al pagamento, in CP_2 favore degli attori, a titolo ripetizione di indebito, della somma di € 8,195,27 (di cui €
6.185,09 per interessi ricalcolati al tasso Bot Mobile ed € 1.577 ,34 per spese ), ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed al maggior danno da ritardato pagamento maturati e maturandi dalla data della costituzione in mora (16.05.2019) ovvero dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo. In via subordinata: 4) inoltre, accertare e dichiarare che il piano di ammortamento di cui al contratto dedotto e stato strutturato sulla base della formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto, come tale in violazione degli artt. 1283 e 1346 c.c., nonché degli artt.
116-117, 4°comma, T.U.B, con conseguente sostituzione degli interessi corrispettivi al tasso contrattuale con gli interessi al tasso legale e/o al tasso previsto dagli artt.
125 e/o 117, c. 7, T.U.B.; 5) per l'effetto, condannare la convenuta., alla restituzione degli interessi corrispettivi percepiti illecitamente, pari alla somma di € 4.554,57 oltre spese per € 1.577,34 e cosi per un totale di € 6.131,91, ovvero pari alla diversa somma che risulterà all'esito del giudizio;
in ogni caso: 7) vinte in ogni caso le spese, le competenze e gli onorari di lite, incluse quelle del procedimento di mediazione, oltre
R.F.S.G., IVA, CAP nella misura di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Nel merito, a sostegno dell'azione è stata dedotta la violazione delle regole sulla trasparenza e l'illegalità del contratto oggetto di causa in quanto i Tassi dichiarati on contratto, divergono da quelli in concreto applicati e/o comunque difettano del requisito della chiarezza, configurandosi una pratica commerciale ingannevole posta in essere da Controparte_1
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 14/06/2022, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo all'adito Tribunale, “a) respingere Controparte_1
tutte le domande proposte dai ricorrenti, perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
b) condannare i ricorrenti al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. In ogni caso: con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sul compenso), c.p.a. (4%) ed i.v.a. (22%)”.
A sostegno ha dedotto che nessuna violazione delle norme sulla trasparenza si era verificata e che parte ricorrente erroneamente ritiene che nel calcolo del TAEG vada incluso anche il costo della polizza assicurativa facoltativa, quindi, affermava l'esattezza del TAEG indicato con quello effettivamente applicato.
3) In corso di causa all'udienza del 23/06/2023, ritenuta necessaria, veniva disposta l'espletamento di una CTU contabile all'uopo nominando la dott.ssa Persona_1
ed all'udienza del 11/07/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente, secondo l'orientamento giurisprudenziale seguito dalla
Cassazione Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 "il creditore sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
Nella fattispecie, la fonte negoziale, ovvero il contratto di prestito personale sottoscritto dalle parti, risulta essere indiscusso ed incontestato, invero, parte attrice ha contestato la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato non essendo stata inclusa nel computo il costo relativo alla polizza assicurativa.
Secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19597/2020, condiviso da questo giudicante, “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi, ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Nella fattispecie nei documenti negoziali venivano indicati l'ammontare del capitale finanziato pari ad € 30.300,00, il tasso di interesse applicato TAN fisso del 9,95%, il TAEG del 10.97, la rata mensile fissa di e 535,00, il numero delle rate mensili pari ad 84 e l'ammontare delle spese ulteriori e l'importo complessivo dovuto dal cliente pari ad € 45.148,96.
4.1) Nello specifico trattasi di ammortamento alla francese, caratterizzato dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante, all'interno della quale la quota di capitale e quella relativa agli interessi non sono uguali.
Gli interessi da corrispondere sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente.
Il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al regime ad interesse semplice, ma ciò non può in alcun modo ritenersi indice della sua illiceità, risultando vantaggioso per il cliente sotto altro profilo, quale il fatto di poter confidare in rate costanti nel tempo idonee a garantire una proficua gestione dei flussi di cassa (così Trib. Roma, sez. XVII, sent. n. 11741/20).
Ciò detto, non risulta ravvisabile alcuna capitalizzazione degli interessi, ne spese non pattuite, ovvero, né l'indeterminatezza del regime finanziario applicato.
Militano in tal senso, sia elementi appartenenti al c.d. notorio e sia elementi di matrice contrattuale.
Sotto il primo profilo, è noto come il regime finanziario alla francese venga sviluppato, esclusivamente in regime composto, come attestato dalla prassi bancaria e dalla stessa manualistica di matematica finanziaria.
Per quel che riguarda, invece, il versante contrattuale viene in rilievo una considerazione di ordine logico laddove si ponga mente alla equivalenza delle rate, caratterizzate da un ammontare costante nel tempo (così come evincibile dalla lettura dei documenti negoziali versati in atti); tale modalità di computo rateale mal si concilierebbe, evidentemente, con un presunto sviluppo a regime semplice, caratterizzato da una rata a rimborso crescente.
4.2) Secondo un orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito, a cui questo giudice ritiene di aderire, la concorde volontà delle parti manifestata in sede contrattuale in merito alla somma mutuata, al tasso applicato, alla durata del prestito ed al calcolo del rimborso mediante un numero predefinito di rate, contiene, in sé, tutti i parametri sufficienti per poter procedere al computo esatto della rata (in questi termini, ex plurimis, Trib. Monza 19.06.2017; conforme Trib. Milano 28.06.17) e, di conseguenza, alla individuazione del piano di ammortamento applicato.
Nel contratto oggetto di disamina sono presenti, come sopra visto, tutti i suddetti elementi, dovendosi, così, escludere qualsivoglia forma di indeterminatezza contrattuale. Peraltro, la stessa Corte di legittimità nel suo recente intervento a
Sezioni Unite, ha precisato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS.UU. n. 145340/23).
4.3) Del pari infondato sarebbe l'eventuale assunto, della violazione del divieto di anatocismo, invero, l'imputazione delle due quote come sopra specificati (capitale ed interessi) non implica, in alcun modo, una violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (così
Corte di Appello di Napoli, sent. n. 772 del 19/02/2020).
Per quanto sopra, quindi, non è data rinvenire alcuna capitalizzazione degli interessi, atteso che questi ultimi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Quindi, nel sistema di ammortamento c.d. alla francese non vi è capitalizzazione composta, in quanto il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi e ogni rata determina unicamente il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
5) Precisato quanto sopra, ed al fine di verificare la fondatezza delle doglianze degli attori, che lamentavano una discrasia tra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato, il G.I. con ordinanza del 23/06/2023 affidava al CTU i seguenti quesiti: "A) quantifichi, secondo un prospetto analitico, sia la somma complessivamente versata alla società finanziaria, sia l'eventuale somma ancora dovuta dai soggetti percettori del finanziamento;
B) verifichi poi la c.d. esattezza del T.A.E.G., i.e. se il T.A.E.G. indicato nel contratto (T.A.E.G. c.d. convenuto) e il T.A.E.G. concretamente applicato (T.A.E.G. c.d. effettivo) corrispondano e, in particolare, calcoli quest'ultimo, in base alla disciplina ratione temporis vigente
… (I) tenga conto degli interessi e di tutti i costi, gli oneri e le spese connesse al contratto di credito, compresi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza e, in ogni caso: (A) includa, se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore, i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento e, qualora il conto possa essere utilizzato anche per operazioni diverse da quelle connesse al contratto di credito, i seguenti costi di gestione ad esso correlati … escluda invece: (1) le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
(2) le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito;
(II)con particolare riferimento alle spese per le assicurazioni o garanzie: (1) le includa ove imposte dal creditore
(in quanto necessarie per ottenere il credito o comunque ottenerlo alle condizioni offerte) e intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito stesso;
(2) le escluda in caso contrario [altresì procedendo, ove necessario e non sia possibile determinare se tali spese, in base ai criteri indicati, siano da includersi
o da escludersi dal calcolo, a una duplice rielaborazione, esplicitandone le relative conseguenze … ove poi, all'esito dell'accertamento di cui ai precedenti punti, ravvisi una discrasia fra c.d. convenuto e c.d. effettivo, CP_3 CP_3
ridetermini la consistenza residua del finanziamento applicando gli interessi ai tassi legali sostitutivi, da calcolarsi sulla base del tasso minimo dei B.
0.T. annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ed emessi nei CP_4
dodici mesi antecedenti la conclusione del contratto …”.
Il CTU in ossequio all'incarico ricevuto ed ai quesiti formulati, ha proceduto all'analisi del contratto ed alle verifiche richieste dal G.I., rilevando che “Il T.A.E.G. calcolato con inclusione della polizza assicurativa tra le spese, risulta difforme da quello indicato nel contratto di finanziamento, pertanto, il Ctu procede a ricalcolare il piano di ammortamento applicando i tassi minimi BOT annuali emessi nei dodici mesi antecedenti la conclusione del contratto, come indicato nel quesito. Il T.A.E.G. calcolato con esclusione della polizza assicurativa tra le spese risulta conforme a quello indicato nel contratto di finanziamento”.
L'ausiliario del giudice confermava quanto lamentato dagli attori, ovvero che nel
TAEG non erano state incluse le spese della polizza assicurativa, verificandosi, qualora andassero incluse, una discrasia tra il TAEG indicato e quello applicato, quindi, il CTU, procedeva al “Ricalcolo piano di ammortamento a tasso minimo
B.O.T. Anno 2011- 1,86% … Alla data di proposizione del ricorso i ricorrenti avevano pagato regolarmente 36 rate su 84 per poi procedere in data 26/10/2015 all'estinzione anticipata del finanziamento. Considerando che il piano di ammortamento originale prevedeva il pagamento di una rata costante pari ad €
535,00 comprensiva delle spese di assicurazione. I ricorrenti hanno versato alla
36^ rata € 535,00 x 36 = € 19.260,00. Per l'estinzione del finanziamento hanno versato la somma di € 20.020,15 come documentata agli atti. Totale versato dai ricorrenti € 19.260,00 + € 20.020,15 = € 39.280,15 …”. Infine, “Il CTU, esaminata la documentazione agli atti, per effetto dei calcoli suesposti, rassegna la seguente risposta al quesito assegnato dal Giudice. Le somme versate dai ricorrenti alla società finanziaria ammontano ad € 39.414,02. Non è stato effettuato i1 calcolo del debito residuo in quanto ad oggi risulta estinto i1 finanziamento. Il T.A.E.G. indicato nel contratto di finanziamento stipulato dal sig. con la risulta difforme con quanta Parte_1 Controparte_1
calcolato dal Ctu se si includono le spese di assicurazione sostenute dal consumatore. Il T.A.E.G. indicato nel contratto di finanziamento stipulato dal sig. con la risulta conforme con quanta Parte_1 Controparte_1
calcolato dal Ctu se si escludono le spese di assicurazione sostenute dal consumatore. Nel caso di applicazione dei tassi BOT in luogo dei tassi contrattuali, le somme pagate in eccesso dai ricorrenti, sono pari ad € 8.188,57”.
6) Sull'inclusione nel calcolo del TAEG del costo della polizza assicurativa, si osserva che l'art. 21 del TUB chiarisce che nel TAEG “sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi” solo se è un requisito necessario per ottenere il credito. Secondo
l'interpretazione più accreditata della norma, le spese assicurative rappresentano una componente del costo del finanziamento e devono essere incluse nel conteggio del Tasso annuo effettivo globale, quando sono considerate obbligatorie dal creditore. Ove invece queste siano meramente facoltative, non concorrono al suddetto calcolo” (v. ABF, Collegio di Roma, decisioni n.
8128/2015; n. 735/2016; n. 8009/2016; Collegio di Napoli, decisioni n.
6797/2016; n. 7811/2016)”.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 15114 del 29/05/2025, è tornata sul tema dell'inclusione del costo della polizza assicurativa facoltativa stipulata contestualmente al contratto, nel calcolo del TAEG, ai fini della valutazione della natura usuraria del prestito stesso. Con tale sentenza è stato espresso il seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza”.
Quindi, la Corte afferma, conformemente alla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di prestito, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, C.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
Collegamento che è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, e che è presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del prestito/finanziamento.
Da evidenziare che le assicurazioni sul credito, le cosiddette CPI (Cost Protection
Insurance) o PPI (Payment Protection Insurance) legate a eventi come morte, invalidità o perdita del lavoro che potrebbero impedire al debitore di rimborsare il debito residuo, nonché quelle per furto e incendio, benché vengano indicate come facoltative in contratto, sono da ritenersi connesse con il finanziamento e, quindi, il costo deve essere incluso nel calcolo del TAEG - anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore. Va escluso, invece, solo il costo dei contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio, sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non sia finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito.
Precisato ciò, nella fattispecie è accertata oltre la contestualità fra la spese di assicurazione e l'erogazione del credito, anche l'ulteriore elemento che fa propendere per la non accessorietà della polizza, ovvero la prestazione assicurativa legata al decesso ed all'invalidità permanente dell'assicurato che è chiaramente finalizzata a garantire il rimborso anche del debito residuo, quindi, le polizze di cui trattasi sono da ritenersi connesse con il finanziamento ed il costo va incluso nel calcolo del TAEG.
7) Precisato quanto sopra, si ritiene che il TAEG, come affermato dalla Corte di Cassazione, è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione. La sua mancata o erronea indicazione non rientra tra le cause di nullità del contratto, in quanto non è un tasso o una condizione economica, ma una mera rappresentazione del costo globale, che rimane comunque desumibile dalla somma dei singoli oneri elencati nel contratto stesso.
In sostanza, un errore nel TAEG non determina una maggiore onerosità per il cliente né invalida il contratto, ma rappresenta solo una rappresentazione imprecisa del suo costo totale.
Il contratto di finanziamento prevede la misura del TAEG e, comunque, la sua mancata indicazione, così come la sua erronea indicazione, non è suscettibile di per sé di inficiare il contratto di finanziamento, poiché il tasso annuo effettivo globale (TAEG) come sopra evidenziato “è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (così Trib. Trieste sent. n. 871 del 24710/2025; Cass. Sez.
1, 09/12/2021, n. 39169, Rv. 663425 – 01).
Quindi, In sostanza, un errore nel TAEG non determina una maggiore onerosità per il cliente né invalida il contratto, ma può rappresentare solo un impreciso costo totale, laddove non vi fosse la volontà delle parti manifestata in sede contrattuale in merito alla somma mutuata, al tasso applicato, alle spese incluse, alla durata del prestito ed al calcolo del rimborso mediante un numero predefinito e costante di rate, che contiene in sé, tutti i parametri sufficienti per poter procedere al computo esatto della rata.
Nella fattispecie il contratto conteneva tutti gli oneri e le singole voci di costo, nonché la complessiva somma da restituire in rate costanti, quindi, la discrasia del TAEG indicato con quello applicato, inglobando il costo delle polizze, non ha determinato una maggiore onerosità per gli odierni attori, né ha determinato una rappresentazione imprecisa del costo totale da sostenere, pertanto, non inficia il contratto e non determina l'applicazione dei tassi sostitutivi.
Diversamente, qualora la discrasia del TAEG indicato in contratto con quello applicato, configuri un superamento del tasso soglia, ciò determinerebbe l'applicazione dei tassi sostitutivi, per tutto il periodo di superamento del tasso soglia. Ipotesi che non si è verificata nella fattispecie.
8) Sulla domanda per lite temeraria ex art 96 cpc formulata da parte convenuta, si evidenzia, preliminarmente, che “In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda
e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che non aveva riconosciuto gli estremi della responsabilità ex art. 96 c.p.c. nella condotta difensiva dell'opponente, che si era conformato all'orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità al momento di introduzione del giudizio)” (Cass. civ, sent. n. 3464/17).
Sul punto, infatti, e con specifico riferimento all'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie …, è stato più volte sancito il principio per cui
“la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (Cass. Civ. n. 27534 del
30/12/2014; in senso analogo, Cass. Civ. ord. n. 24546/2014; Cass. Civ. ord. n.
21570/12)” (cfr Cass. Civ. ord. 22120/2016). Nella fattispecie, dalle difese delle parti non si evince alcuna lite temeraria, quindi, nessuna responsabilità è ravvisabile nella condotta delle parti che hanno ritenuto di far valere, ognuno dalla propria posizione, un proprio diritto parte.
Assorbita e/o rigettata ogni altra domanda e/o eccezione formulata dalle parti.
9) Le spese processuali del presente giudizio stante la controvertibilità delle questioni trattate si ritiene compensarle tra le parti in causa. Mentre le spese di
CTU sono poste a carico delle parti in solido, in ossequio al principio giurisprudenziale condiviso secondo cui “il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza”
(Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 382/2022 R.G. promossa da Parte_1
e (attori) contro in persona del
[...] Parte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (convenuta), nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) rigetta la domanda di parte attrice per quanto in parte motiva;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti e pone le spese del consulente tecnico d'ufficio, liquidate con separato atto, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in Potenza, in data 07/12/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante