Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'11 marzo 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1684/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Palazzo, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, geom. , con sede
[...] CP_2 in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 4, C.F. – P.IVA rappresentata P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Harald Massimo Bonura, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'11 marzo 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, l'opponente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1668/2023 con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania in accoglimento della domanda gli aveva ingiunto di pagare alla Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 153.394,51,
[...]
oltre accessori come per legge.
1
2018, per i quali non era tenuto a versare alcuna somma a titolo di contributi obbligatori, interessi, maggiorazioni e sanzioni, in applicazione delle disposizioni normative e regolamentari di seguito riportate.
Riteneva applicabile anche alle casse di previdenza privatizzate l'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Inoltre, l'art. 33 del Regolamento sulla Contribuzione della statuisce che “Con il CP_1
decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni:
a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 9, CP_1
della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse.
33.2 Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici, CP_1 come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato.
Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione del Modello Unico e per i relativi pagamenti.”
In via subordinata, eccepiva, altresì, l'inidoneità della documentazione prodotta ed allegata da parte opposta al ricorso per decreto ingiuntivo;
in via ulteriormente gradata, oltre alla prescrizione, eccepiva l'erronea quantificazione delle somme dovute per interessi, maggiorazioni e sanzioni come previste dall'attestazione di debito depositata in giudizio dalla CP_1
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Sig. Giudice adito voglia fissare
l'udienza di discussione per ivi, respinta ogni contraria istanza e difesa, in accoglimento dei motivi esposti in premessa, dichiarare nullo, annullare e/o con qualsivoglia formula dichiarare inefficace
e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
2 Con memoria depositata in data 02.09.2024, si è costituita in giudizio la
[...] spiegando difese volte al rigetto dell'opposizione e Controparte_1
specificando che la pretesa azionata concerneva contributi previdenziali minimi obbligatori ed in autoliquidazione per gli anni d'imposta 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Quanto all'eccezione di prescrizione, elencava le seguenti cartelle esattoriali relative alle annualità
2001, 2006-2017, notificate dall' e non opposte: cartella n° Controparte_3
29320110022278550000, notificata in data 04.07.2011, relativa alle annualità d'imposta 2001, 2007,
2008 e 2009; cartella n° 29320150014831000000, notificata in data 24.08.2015 ed attinente all'annualità d'imposta 2012; cartella n° 29320160012179768000, notificata in data 07.07.2016, pertinente alle annualità d'imposta 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013; cartella n°
29320170013367525000, notificata in data 06.03.2017, concernente l'annualità d'imposta 2014; cartella n° 29320180005025610000, notificata in data 16.04.2018, circa l'annualità d'imposta 2015; cartella n° 29320190004035240000, notificata in data 25.03.2019, inerente all'annualità d'imposta
2016; cartella n° 29320200061469692000, notificata in data 15.02.2023 e relativa all'annualità
d'imposta 2017.
La Cassa richiamava, inoltre, l'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999 regolamentante il termine decadenziale e perentorio di quaranta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, “diretto
a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”.
Non era precluso all'Ente previdenziale l'avvio di un procedimento monitorio dopo essersi munito di titolo paragiudiziale, non costituendo tale modus operandi una violazione del ne bis in idem (ex aliis,
Cass. 28.11.2011, 25024); se la decadenza produce «l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo», esso non può essere contestato ex post – salvo che per fatti estintivi sopravvenuti – a prescindere dallo strumento azionato dall'Ente impositore per il soddisfacimento della pretesa.
Nel caso di specie, maturata la decadenza ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, il contribuente non poteva far valere i vizi antecedenti la formazione del ruolo (tra cui la prescrizione): da qui l'inammissibilità dell'opposizione.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, rilevava che poteva discutersi solo limitatamente al periodo successivo alla notificazione dei ruoli.
Per le annualità d'imposta 2016 e 2017, al momento della notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta l'08.01.2024, non era ancora decorso il termine quinquennale a far data dalla notificazione delle relative cartelle (avvenuta, rispettivamente, il 25.03.2019 ed il 15.02.2023); in ogni caso, il
3 decorso del termine quinquennale era stato interrotto dalla notifica della diffida di pagamento di cui alla nota prot. n. 687720 del 20.07.2022, nonché del sollecito di pagamento ruoli trasmesso – a mezzo raccomandata a/r – in data 14.07.2023.
Deduceva che, dopo la notificazione delle cartelle, quanto alle altre annualità erano state inviate molteplici comunicazioni previdenziali e solleciti di pagamento, che avevano impedito il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Segnatamente erano stati posti in essere i seguenti atti interruttivi:
➢ per l'annualità 2001: il sollecito di pagamento ruolo 2011 notificato – a mezzo pec – in data
27.11.2015; il sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data 18.06.2020; la diffida di pagamento di cui alla nota prot. n. 687720 del 20.07.2022;
➢ per l'annualità 2006: il sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data
18.06.2020; la diffida di pagamento di cui alla nota prot. n. 687720 del 20.07.2022;
➢ per l'annualità 2007: il sollecito di pagamento ruolo 2011 notificato – a mezzo pec – in data
27.11.2015; il sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data 18.06.2020; la diffida di pagamento di cui alla nota prot. n. 687720 del 20.07.2022;
➢ per l'annualità 2008: il sollecito di pagamento ruolo 2011 notificato – a mezzo pec – in data
27.11.2015; il sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data 18.06.2020; la diffida di pagamento di cui alla nota prot. n. 687720 del 20.07.2022;
➢ per l'annualità 2009: il sollecito di pagamento ruolo 2011 notificato – a mezzo pec – in data
27.11.2015; il sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data 18.06.2020; la diffida di pagamento di cui alla nota prot. n. 687720 del 20.07.2022;
➢ per l'annualità 2010: il sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data
18.06.2020; la diffida di pagamento di cui alla nota prot. n. 687720 del 20.07.2022;
➢ per l'annualità 2011: il sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data
18.06.2020; la diffida di pagamento di cui alla nota prot. n. 687720 del 20.07.2022;
➢ per l'annualità 2012: il sollecito di pagamento ruolo 2015 notificato – a mezzo pec – in data
2.12.2019; il sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data 18.06.2020; la diffida di pagamento di cui alla nota prot. n. 687720 del 20.07.2022; il sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 14.07.2023;
➢ per l'annualità 2013: il sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data
18.06.2020; la diffida di pagamento di cui alla nota prot. n. 687720 del 20.07.2022;
➢ per l'annualità 2014: il sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data
18.06.2020; la diffida di pagamento di cui alla nota prot. n. 687720 del 20.07.2022;
4 ➢ per l'annualità 2015: il sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data
15.03.2022; la diffida di pagamento di cui alla nota prot. n. 687720 del 20.07.2022;
➢ infine, per l'annualità: il sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data
15.03.2022; la diffida di pagamento di cui alla nota prot. n. 687720 del 20.07.2022.
Si trattava di atti con indubbia efficacia interruttiva (cfr. App. Catania 13.12.2023), « […]
l'interruzione della prescrizione” non dovendo necessariamente consistere "in una richiesta o intimazione" (atti fenomenologicamente riconducibili all'istituto della costituzione in mora), ma dovendo piuttosto emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943 c.c., comma 4, in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c.» (Cass. n.
15766/2006).
Ribadiva, in ogni caso, che se il dies a quo andava collocato al momento della data di trasmissione alla Cassa previdenziale della dichiarazione dei redditi, comeera stato ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte (Cass. n. 24414/2008; Cass. n. 6259/2011), alcun termine decorreva in caso di omessa dichiarazione (Cass. n. 4981/2014; Cass. n. 11725/2013; Cass. n. 4107/2012).
Richiamava giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Milano del 30.07.2018) che aveva statuito nel senso che “La mancata trasmissione della dichiarazione annuale obbligatoria, invero, non può far decorrere alcun termine prescrizionale dal momento che la non è posta nelle condizioni di CP_1 accertare l'esistenza di contributi e l'effettivo ammontare della relativa debenza. Né è ravvisabile in capo alla un onere di attivazione presso le Banche dati dell'Amministrazione Finanziaria per CP_1 accertare l'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'associato”.
Nel caso in oggetto, si verteva su imponibili emersi a seguito di attività ispettiva dell'Ente impositore e di c.d. “verifica finanze”, applicandosi conseguentemente la regola della non decorrenza, con postergazione del dies a quo alla data dell'accertamento.
In ogni caso, per le annualità d'imposta successive al 2013 (compreso), pur assumendo quale dies a quo quello antecedente di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni (i.e., il
16.09.2014, per il 2013, il 16.09.2015 per il 2014 e così via), la prescrizione non sarebbe comunque decorsa considerando la notifica, per le annualità d'imposta 2013, 2015 e 2017, dei preavvisi di ruolo nonché degli ulteriori e successivi atti interruttivi già citati.
Evidenziava, altresì, che il termine quinquennale di cui all'art. 3, cc. 9 e 10, L. n. 335/1995 era stato soggetto a due periodi di sospensione speciale previsti dalle disposizioni normative volte a far fronte all'emergenza pandemica (art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020 e art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020).
5 Riteneva infondata la tesi del vizio di prova del credito azionato, in quanto la sussistenza e la quantità del debito del contribuente erano documentate dalle attestazioni prodotte dall'Ente ed aventi valore legale, con onere dell'opponente di fornire prova contraria senza limitarsi a generiche contestazioni.
Sottolineava come fosse pacifico il fatto che l'attestazione dell'ente previdenziale costituisse prova scritta ex art. 635, comma 2, c.p.c., anche nel caso di enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994, stante la perdurante pubblicità della funzione previdenziale anche a seguito della privatizzazione.
L'obbligazione contributiva del scaturiva ex se dall'iscrizione all'albo dei geometri da Parte_1
giorno 14.03.1981 a giorno 28.02.2022, la scelta discrezionale di iscriversi all'albo professionale comportando, ai sensi dell'art. 1, L. n. 37/1967 e dell'art. 5 dello Statuto della CP_1
l'automatica iscrizione alla previdenza di categoria.
Ne conseguiva, dunque, che il , oltre alla contribuzione minima, era tenuto a corrispondere, Parte_1 per l'eccedenza, anche quella soggettiva ed integrativa (c.d. in autoliquidazione), calcolata anno per anno in misura percentuale del reddito professionale (contributo soggettivo ex art. 1 Regolamento sulla Contribuzione) e del volume d'affari IVA (contributivo integrativo ex art. 2 Regolamento sulla
Contribuzione).
Ciò posto, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
e/o eccezione, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, confermando la validità e l'efficacia del predetto titolo;
accertando e dichiarando, in ogni caso, la sussistenza degli obblighi contributivi del sig. nei confronti della per le annualità Parte_1 CP_1
2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e
2021 (oltre accessori e ulteriori interessi), del tutto o in parte, con condanna del contribuente al pagamento dei relativi importi.
Con vittoria di spese e compensi”.
1.5 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione dell'11 marzo 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
1. La tempestività dell'opposizione
Va in primo luogo ritenuta la tempestività della opposizione in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta in data
08.01.2024, come si evince dalla documentazione in atti. Il ricorso risulta dunque tempestivamente depositato il 15 febbraio 2024.
2. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Nel merito, reputa il Tribunale che l'opposizione sia parzialmente fondata.
6
2.1 Oneri di allegazione, contestazione e prova
Sul piano processuale, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione nel quale il creditore, nonostante ricopra il ruolo formale di convenuto, è attore in senso sostanziale e, come tale, tenuto a provare a norma dell'art. 2697 c.c. l'esistenza del diritto di credito ingiunto;
mentre compete alla parte opponente, stante la sua tipica posizione di convenuto, dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa dedotta in causa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti” (Cass. n. 8718/2000, ancora cfr. Cass. n. 22754/2013; Cass. n. 2421/2006; Cass. n.
24851/2005; Cass. n. 21245/2006).
Invero, come statuito poi dai giudici di legittimità: “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, Cass. n. 8933/2009).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e
416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile.” (cfr.
Cass. n. 4051/2011; Cass. n. 7697/2008).
Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del
7 procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito sulla quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass. n. 7036/1999 e, ancora, ex multis Cass. nn. 475/1985, 3783/1985, 7777/1987, 297/1992, 10169/1997).
Da ciò, la trascurabilità nel presente giudizio a cognizione piena dell'efficacia probatoria scritta del credito a norma dell'art. 635, comma 2, c.p.c., non argomentandosi della validità o regolarità della documentazione sulla scorta della quale il decreto ingiuntivo è stato emanato, piuttosto dell'esistenza dei presupposti costitutivi della pretesa il cui fondamento esula da quanto unicamente affermato nel secondo comma dell'art. 635 c.p.c. (cfr. sentenza n. 2614/2021, emessa in data 27.05.2021 nel proc.
n. 4082/2020 R.G. – est. Dott.ssa P. Mirenda – a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c.).
Discutendosi nel giudizio di cognizione piena della sussistenza dei presupposti costitutivi della pretesa, deve ritenersi che - a fronte delle generiche contestazioni di parte opponente - la ha CP_1
posto a fondamento del credito vantato documentazione idonea a comprovarne l'esistenza.
2.2 L'iscrizione alla CP_1
Nella fattispecie in esame, è pacifico che il sia stato iscritto all'albo dei geometri Parte_1
dal 14.03.1981 al 28.02.2022, nonché alla dal 12.01.1996 (cfr. doc. n. 2 allegato alla memoria CP_1
di costituzione depositata in data 02.09.2024).
A fronte di ciò, appare sussistente l'obbligo di parte opponente al versamento della contribuzione minima per l'intero periodo ingiunto di - incontestata – iscrizione all'albo professionale.
Sul punto, va evidenziato che l'iscrizione del professionista alla Cassa di appartenenza è ineludibile e non meramente facoltativa, essendo volta ad assicurare a tutti i lavoratori autonomi una tutela previdenziale - in ossequio ai precetti costituzionali - atteso che “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione CP_1
minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione CP_1
all'albo professionale -essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito- avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (cfr., da ultimo, Cass. n. 4568/2021,
Cass. n. 23627/2021 e Cass. n. 28188/2022).
Non è pertanto revocabile in dubbio che alla iscrizione dell'opponente alla sia correlato il suo Pt_3
obbligo contributivo.
La Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 28.09.2022, n. 28188), nel ratificare tali principi ha segnatamente
8 precisato: «[…] dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e CP_1
l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima».
Trattasi di orientamento ormai pacifico e del tutto consolidato (cfr. ex multis Cass., n. 17823, 21 giugno 2023).
2.2 La Prescrizione
Tanto premesso, va esaminata la censura attorea concernente l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Giova in primo luogo rammentare che l'art. 19, L. n. 773 del 20.10.1982 deve intendersi novellato dalla Legge n. 335 dell' 08.08.1995, il cui art. 3, comma 9, statuisce che “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - ivi comprese quelle dei regimi pensionistici speciali -“si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di cinque anni...”; il comma 10 precisa: “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso” (cfr. Cass. n. 13639/2019; in termini anche questo Ufficio, Trib. Catania, Sez.
Lav. n. 584/2023).
Nel contesto normativo così modificato, si osserva che “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei CP_1 redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. 04.03.2014, n. 4981 e
Cass. 06.09.2007, n. 18698).
Occorre tuttavia operare dei precisi distinguo.
2.3 Decorrenza della Prescrizione – contributi soggettivo ed integrativo
9 Come sopra detto, la Legge n. 335 del 1995, pur uniformando la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, non ha inciso sulle previgenti disposizioni relative alla decorrenza degli stessi (Cass. n. 4981 del 04.03.2014; Cass. n. 22437 del 03.11.2015), essendo diverso il dies a quo riguardante i contributi soggettivi ed integrativi - calcolati dalle casse previdenziali sulla scorta del reddito e/o volume d'affari, comunicato dal contribuente secondo le modalità applicative previste dai relativi regolamenti - rispetto a quello previsto per i contributi minimi dovuti dal professionista per il solo fatto di essere iscritto alle casse previdenziali.
In merito alla prima tipologia di contributi, la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di contributi previdenziali dovuti alla nel regime precedente la Controparte_1 delibera 25 novembre 1998 modificativa dell'art. 45 del regolamento della , la prescrizione CP_1
dei contributi decorre dalla trasmissione alla cassa della dichiarazione del debitore dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni” (Cass. Sez. Lav. sentenza n. 7000 del 14.03.2008, richiamata da Cass. Sez. Lav. sentenza n. 20106/2017; dello stesso tenore Cass. Sez. Lav. sentenza n. 4981/2014 e Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 15787/2023).
In senso conforme, la sentenza n. 29664 del 18.12.2008 della Sezione Lavoro della Cassazione puntualizza: “[...] Quando la denuncia dei redditi è stata presentata, decorre da quel momento la prescrizione;
la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione Finanziaria non vale a rimettere in termini la quanto alla prescrizione, se la dichiarazione dei redditi non è stata omessa. La CP_1 ricorrente sostiene che la dichiarazione “infedele” va equiparata alla dichiarazione “omessa”, con un salto logico del quale non è dato cogliere il fondamento. Una cosa è infatti trascurare completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, altra cosa è presentare una denuncia incompleta. Mentre nel primo caso il tenore della legge è chiaro (la prescrizione non decorre) nel secondo caso la legge consente il decorso della prescrizione, mentre il creditore compirà le attività di controllo di sua competenza per verificare la dichiarazione dei redditi imponibili.
Soccorre al riguardo Cass. 14.3.2008 n. 7000, secondo la quale la prescrizione dei contributi alla decorre in caso di dichiarazione infedele, mentre non decorre in caso di omessa CP_1 dichiarazione”.
Non è superfluo sottolineare che la non dispone di autonomi poteri ispettivi, ma solo della Pt_3
possibilità di richiedere informazioni alla Amministrazione finanziaria, senza vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta, laddove, a norma dell'art. 2935 c.c. il termine iniziale di decorrenza del periodo prescrizionale deve essere certo e non dipendente temporalmente da
10 determinazioni di soggetti terzi e in ogni caso dai non definiti tempi di un accertamento d'ufficio; per cui se la dichiarazione è stata omessa la prescrizione non decorre.
2.4 Decorrenza della Prescrizione – contributi minimi
Avuto riguardo, invece, ai contributi “minimi” si osserva che, seppur con riferimento alla Cassa
Forense, la Suprema Corte ha evidenziato che“[...] La prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla , in applicazione dell'art. CP_1
2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art.
19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi” (cfr. Cass. n. 27218/2018).
Sicché, al fine di individuare il dies a quo del termine di prescrizione per ciascuna annualità contributiva, occorre tener conto di quanto previsto dal Regolamento sulla Contribuzione versato in atti dalla CP_1
L'art. 7 del predetto Regolamento - rubricato “Pagamento dei contributi” - prevede espressamente che “I contributi minimi di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 4, sono riscossi in quattro rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento, mediante ruoli, bollettini postali e/o bancari o con qualsiasi altra modalità di riscossione idonea a garantire anche le procedure di riscossione coattiva delle morosità. Il contributo minimo dovuto dai professionisti che si iscrivono alla nel corso dell'anno, per i quali la riscossione CP_1
non è possibile alle scadenze previste, è riscosso, con le stesse modalità, entro due mesi dalle richieste di pagamento della ”. CP_1
Se da un lato il comma 2 dell'art. 1 (“Contributo soggettivo”) dispone che “È in ogni caso dovuto un contributo minimo, fissato in Euro 1.750,00 per gli anni 2007 e 2008, in Euro 2.000,00 per gli anni 2009 e 2010, in Euro 2.250,00 per gli anni 2011 e 2012 ed in Euro 2.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per l'anno 2015 il contributo minimo è fissato in Euro 2.750,00, per l'anno 2016 in
Euro 3.000,00 ed a decorrere dall'anno 2017 in Euro 3.250,00. Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con il precedente comma, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta”; dall'altro l'art. 2 (“Contributo integrativo”) statuisce, al comma 1, che “Gli iscritti all'Albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, ripetibile sul committente, e versare alla l'ammontare indipendentemente CP_1 dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo” e al comma 4 che “Gli iscritti alla sono CP_1
annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo corrispondente a
11 quello risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a dieci volte il contributo minimo di cui all'articolo 1, comma 2, dovuto per l'anno stesso. Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con l'art. 1, comma 1 bis, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta”.
Ebbene, applicando i principi suindicati alla fattispecie in esame - in attuazione dell'art. 7
Regolamento sulla Contribuzione (“Pagamento dei contributi”) – ne discende la decorrenza della prescrizione in concomitanza con le singole annualità sulla base degli anzidetti termini di versamento dei contributi minimi (id est: “[...] quattro rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il
15 dicembre dell'anno di riferimento”); mentre - in merito alla c.d. “contribuzione in autoliquidazione” - “le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 1, commi
1 e 4, e all'articolo 2, comma 4, dovute dagli iscritti alla , e l'intera contribuzione integrativa CP_1 dovuta dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, sono versate contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, entro il 15 settembre di ogni anno”.
Pertanto, relativamente alla “contribuzione in autoliquidazione” la prescrizione non opera in assenza della comunicazione alla – nei termini e con le modalità di cui agli articoli 9 e 14 Regolamento CP_1
sulla Contribuzione - dell'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente e del volume complessivo di affari dichiarato ai fini IVA per il medesimo anno.
Di contro, con riferimento ai contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) in questa sede in discussione, l'eccepita prescrizione va valutata in concreto rispetto alle diverse annualità richieste e tenuto conto degli atti interruttivi allegati dalla parte opposta.
A tale riguardo risulta inconferente e non costituisce valido atto interruttivo il prospetto prodotto dalla relativo alle cartelle di pagamento asseritamente notificate al contribuente - in epoca anteriore CP_1
a quella del decreto ingiuntivo opposto – non essendo state allegate le corrispondenti relate di notifica
(cfr. doc. n. 7 allegato alla memoria).
Parimenti, non possono ritenersi validi atti interruttivi della prescrizione il sollecito di pagamento
“ruoli 2011 Verifica Finanze e 2011 ordinario”, notificato a mezzo pec in data 27.11.2015, in quanto privo di prospetto e dunque di esatti riferimenti (cfr. doc. n. 13 allegato alla memoria) e la “Diffida di pagamento e costituzione in mora per irregolarità contributive”, datata 20.07.2022, in ragione dell'indeterminatezza e genericità degli anni di riferimento e degli importi richiesti, nonché della omessa prova di notifica (cfr. doc. n. 18 allegato alla memoria).
12 Esaminati gli ulteriori atti interruttivi posti in essere dalla resistente, prodotti unitamente alle CP_1 ricevute di avvenuta consegna relative alle notifiche, si rileva che l'eccepita prescrizione deve ritenersi maturata con riferimento ai contributi relativi agli anni che seguono:
➢ Annualità 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014: il sollecito di pagamento “ruoli 2011, 2016, 2017” risulta notificato a mezzo pec in data 18.06.2020 (cfr. doc. n. 15 allegato alla memoria), e dunque a prescrizione già maturata;
➢ Annualità 2008, 2009: si è già argomentato in ordine al generico sollecito di pagamento “ruolo
2011 Verifica Finanze e 2011 ordinario”, notificato a mezzo pec in data 27.11.2015 (cfr. doc. n. 13 allegato alla memoria di costituzione depositata in data 02.09.2024) e dunque a prescrizione già maturata, a nulla rilevando il successivo sollecito di pagamento “ruoli 2011, 2016, 2017” del
18.06.2020 corredato dal prospetto riepilogativo (cfr. doc. n. 15 allegato alla memoria di costituzione);
➢ Annualità 2015: il sollecito di pagamento “Interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2018, 2019”, correttamente notificato a mezzo pec in data 15.03.2022,
è ancora una volta atto inidoneo ad interrompere la prescrizione già decorsa (cfr. doc. n. 16 allegato alla memoria di costituzione).
➢ Annualità 2017: a fronte del sollecito di pagamento “Interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2015, 2020”, notificato a mezzo raccomandata in data 14.07.2023 (cfr. doc. n. 17 allegato alla memoria), risultano prescritte le prime due rate (esigibili rispettivamente “...il
31 maggio, il 31 luglio [...] dell'anno di riferimento”), per complessivi € 3.323,54.
Quanto invece alla contribuzione minima relativa al 2016, alle ultime due rate del 2017 ed al 2018, considerato il dies a quo della prescrizione dei predetti contributi sì come sopra precisato, deve osservarsi che il decorso della prescrizione è stato interrotto: dalla notifica del sollecito di pagamento
“Interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2018, 2019”, avvenuta a mezzo pec in data 15.03.2022, con riferimento all'annualità 2016 (cfr. doc. n. 16 allegato alla memoria); dalla notifica del sollecito di pagamento “Interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2015,2020”, trasmessa a mezzo raccomandata in data 14.07.2023, concernente le ultime due rate del 2017 (cfr. doc. n. 17 allegato alla memoria); dalla notifica del decreto ingiuntivo verificatasi in data 08.01.2024; non è stata invece formulata alcuna eccezione di prescrizione con riguardo ai periodi contributivi concernenti le annualità 2019, 2020 e 2021.
In relazione alla “contribuzione in autoliquidazione”, per le annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 e 2017, in assenza della comunicazione obbligatoria alla Cassa della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 L. 773/1982, la prescrizione non è mai decorsa.
13 Per converso, pur in presenza della suddetta comunicazione (cfr. documentazione allegata alle note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 11.09.2024) - avvenuta in data 14.09.2002, per l'annualità 2001; in data 04.09.2007, per l'annualità 2006; in data 08.09.2008, per l'annualità 2007; in data 12.10.2009, per l'annualità 2008; in data 26/08/2010, per l'annualità 2009 - si dichiarano prescritti i relativi contributi in autoliquidazione in virtù della mancata tempestiva notifica del
“sollecito pagamento contribuzione di cui ai ruoli 2011, 2016, 2017”, verificatasi solo in data
18.06.2020 (cfr. doc. n. 15 allegato alla memoria).
In ogni caso l'art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (per un totale di 129 giorni), e l'art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (per un totale di 182 giorni).
3.1. Importo dovuto
Alla stregua di quanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato.
L'opponente va piuttosto condannato a versare alla parte, per le causali sopra precisate e con riferimento agli anni riguardo ai quali non è maturata la prescrizione, la somma complessiva di €
76.916,50 per contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) ed in autoliquidazione, oltre accessori come per legge.
4. Spese
Avuto riguardo alla limitata fondatezza del ricorso in opposizione, solo parzialmente risultando accolta l'eccezione di prescrizione formulata, nonché tenuto conto della perdurante esposizione debitoria del contribuente e della complessità della fattispecie esaminata, le spese di lite possono compensarsi in ragione di 1/2; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo n. 1668/2023 in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara prescritti i crediti azionati e relativi alle annualità
2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017 limitatamente ai due ratei afferenti il primo semestre, per le ragioni di cui in parte motiva;
condanna parte opponente a pagare in favore della Controparte_1
per le causali di cui in motivazione, la somma complessiva di € 76.916, 50, oltre
[...]
accessori come per legge;
14 compensa per metà le spese di lite, che per il residuo pone a carico della parte opponente, liquidandole in favore di parte opposta in € 2.100,25 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Catania 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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