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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/09/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
graduatorie di III REPUBBLICA ITALIANA fascia – personale ATA – riconoscimento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del servizio di leva non IL TRIBUNALE DI FERRARA in costanza di rapporto di lavoro
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 16/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 170/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BERLOCO GRAZIANGELA e dall'Avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario i delegato i ex art. 417 bis c.p.c. dott. Persona_1
RESISTENTE
• tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, per la Provincia di
Ferrara, per il triennio 2024-2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;
OGGETTO: graduatorie di III fascia – personale ATA – riconoscimento del servizio di leva non in costanza di rapporto di lavoro
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 12/03/2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio l'amministrazione scolastica in intestazione dinanzi al Tribunale di Ferrara per
1 ivi sentire dichiarare ed accertare il proprio diritto a vedersi riconosciuto un punteggio superiore (di 6 punti in ragione d'anno) a quello attribuitogli nelle graduatorie di terza fascia, valide per il triennio 2024/2027, del personale ATA per aver espletato il servizio militare di leva obbligatorio.
Deduceva nello specifico di avere svolto il servizio militare di leva obbligatorio, tra l'aprile 1987 e l'aprile del 1988, presso l'Esercito Italiano (Reggimento Genio
Ferrovieri – 1° Battaglione Genio Ferrovieri – si v. il foglio di congedo di cui al doc. 3) e di avere perciò ottenuto, in forza del D.M. 89/2024 un punteggio ridotto di soli 0,60 punti anziché di 6 punti come previsto dalla legge.
Richiamava sul punto le seguenti fonti normative:
- art. 52 Costituzione il quale stabilisce, al comma 2, che “il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio di diritti politici.”.
E, per dare attuazione a questo precetto Costituzionale:
- art. 62 della Legge n. 312/1980 (“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”) che stabilisce che “il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al perdonale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”;
- art. 485 comma 7 (rectius: art. 569, comma 3), del D. Lgs. n. 297/1994 che stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;
- art. 2050, comma 1 e 2, del D. Lgs. n.66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) il quale prevede che “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per servizi prestati negli impieghi pubblici”; “2.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro”.
La parte ha affermato che le fonti sopra richiamate non prevedevano alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego e servizio prestato non in costanza di rapporto, posto che il cittadino che viene chiamato a prestare servizio militare di leva o civile ad esso equiparato quando ha in corso un rapporto d'impiego è pregiudicato, nella sua “posizione di lavoro”, nella stessa misura in cu lo
2 è il cittadino che venga chiamato alla leva quando non ha in corso alcun rapporto d'impiego.
Ha richiamato sul punto l'orientamento espresso dalle alte corti sull'argomento:
Cassazione, Sez. Lavoro ordinanza del 2.3.2020, n. 5679 - relativa ai docenti ma valida anche per il personale ATA - e pronunce successive, nonché Consiglio di
Stato, sentenze n. 7383/2022 e 7376/2022.
2. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione convenuta ha eccepito la carenza di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice amministrativo, essendo stata dedotta la illegittimità del D.M. n. 89/2024 recante la disciplina per l'aggiornamento delle graduatorie
Ha resistito anche nel merito, osservando come le norme richiamate da controparte non possano essere interpretate nel senso estensivo dalla stessa proposto. Ha richiamato a sostegno della sua posizione la recente pronuncia della
Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 392/2023, depositata il 17.07.2023 oltre a precedenti di questo Tribunale.
3. La causa è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni, senza necessità di ulteriore istruttoria.
4. Va disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che il ricorrente pone in discussione un atto di gestione della graduatoria.
Come già evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in caso analogo (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 4318 del 20/02/2020, Rv. 657195 – 01), si osserva che anche il decreto ministeriale impugnato, “lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, si limita alla previsione di norme di dettaglio”, circa i criteri di attribuzione del punteggio per la collocazione nella graduatoria;
dette norme “non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, né equiparate all'ipotesi di passaggio da un'area funzionale ad altra - come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, sicché il "petitum" sostanziale dedotto involge un atto di gestione della graduatoria, incidente in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima”.
5. Quanto al merito, questo giudicante, in consapevole dissenso rispetto all'orientamento già espresso in precedenti e più risalenti pronunce da questo
Tribunale sulla questione ed a seguito di un ulteriore approfondimento della materia, ritiene che il ricorso sia infondato.
3 Sul punto richiama, come precedenti conformi, le sentenze del Tribunale di
Ferrara – Sezione Lavoro n. 24/2024, n. 71/2024 e n. 77/2024, n. 141/2024 e n.
102/2025 prodotte dalla parte convenuta.
Si riportano i passaggi motivazionali dei precedenti conformi appena citati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
«[…] il ricorrente richiama a suo favore l'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 che stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” (identica statuizione è prevista dall'art. 485, comma 7 della legge con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale docente).
L'art. 2050 del d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare) il quale ai primi due commi, prevede:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Tali disposizioni non stabiliscono in nessuna loro parte che è obbligo dell'Amministrazione attribuire al servizio militare di leva (o equiparato) prestato in costanza di impiego lo stesso punteggio del servizio militare prestato non in costanza di nomina.
Al contrario, il primo comma dell'art. 2050 contiene una previsione analoga a quanto oggi prevede il D.M. n. 89/2024 (Allegato A – Avvertenze lett. A), ossia che i periodi di effettivo servizio militare o assimilato prestati presso le forze armate sono da valutarsi con lo stesso punteggio attribuito a chi ha prestato un impiego civile in una pubblica amministrazione.
Vi è una ragione in tale differenziazione, ben evidenziata proprio dalla Corte d'appello di
Bologna (sentenza n. 392/2023 depositata il 17 luglio 2023).
Ed infatti “sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice di idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento con il quale esso non ha alcuna attinenza” (vedi Consiglio di Stato 22 novembre 2011 n.4259 e 13 dicembre 2017 n.2612). Ed ancora “in definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore…” ed infine “è giusto riconoscere alla prestazione di un servizio a beneficio della collettività un punteggio utile alla graduatoria, ma la sua misura non può né tantomeno deve essere uguale a coloro che sono già in servizio”.
4 6. Né può invocarsi la pronuncia della Suprema Corte n. 5679 del 2020 in quanto essa si riferisce al precedente DM 44/2011 il quale aveva previsto, agli stessi fini, che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina" escludendo in assoluto la benché minima rilevanza al servizio militare o assimilato compiuto fuori dal rapporto di impiego”.
La Corte di legittimità, con la sentenza n. 5679/2020 e successivi pronunciamenti conformi, ha fornito l'interpretazione del citato art. 2050, comma 2, spiegando che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali. La Corte non ha affermato che le diverse situazioni debbano essere trattate con la parificazione del punteggio.
Ha invero evidenziato che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 ), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1).
Ebbene, con il D.M. 89/2024 l'amministrazione scolastica si è adeguata a tale orientamento, prevedendo una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali, prevendo la valutazione del servizio militare svolto fuori dal rapporto di impiego come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione del punteggio di 0,60 punti per anno.
Tale interpretazione non appare in contrasto con i precedenti giurisprudenziali, citati anche dalle pronunce di merito prodotte dal ricorrente ( Cass. n. 34686/21; Cass. n. 34687/21; Cass. n.
33151/21; Cass. n. 155127/21) che, come detto, si riferiscono ad una diversa fattispecie, in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima.
Pertanto il D.M. n. 89/2024 risulta conforme a tale enunciato, poiché, da un lato, valuta il servizio militare prestato in epoca anteriore all'instaurazione del rapporto di lavoro e, d'altro lato, attribuisce il medesimo punteggio previsto per i servizi prestati presso altri enti pubblici (cfr. in termini Corte d'appello di Bologna citata, Tribunale Savona sez. lav., 12/09/2023; Tribunale di
Chieti, sentenza n. 186/2023 del 18.5.2023; Tribunale di Ancona, 6 aprile 2023; Corte di Appello di Brescia sentenza n. 329/2022; Tribunale di Bergamo, 20 aprile 2023)».
Alla luce di tutte le ragioni che precedono, che si attagliano alla analoga fattispecie oggi in esame, la domanda non può trovare accoglimento.
7. Si ritiene opportuno compensare integralmente le spese del procedimento, a fronte dell'esistenza nella materia di orientamenti giurisprudenziali contrastanti anche nell'ambito di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
5 Compensa le spese di lite.
Così deciso in Ferrara il 16/09/2025
6
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
graduatorie di III REPUBBLICA ITALIANA fascia – personale ATA – riconoscimento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del servizio di leva non IL TRIBUNALE DI FERRARA in costanza di rapporto di lavoro
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 16/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 170/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BERLOCO GRAZIANGELA e dall'Avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario i delegato i ex art. 417 bis c.p.c. dott. Persona_1
RESISTENTE
• tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, per la Provincia di
Ferrara, per il triennio 2024-2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;
OGGETTO: graduatorie di III fascia – personale ATA – riconoscimento del servizio di leva non in costanza di rapporto di lavoro
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 12/03/2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio l'amministrazione scolastica in intestazione dinanzi al Tribunale di Ferrara per
1 ivi sentire dichiarare ed accertare il proprio diritto a vedersi riconosciuto un punteggio superiore (di 6 punti in ragione d'anno) a quello attribuitogli nelle graduatorie di terza fascia, valide per il triennio 2024/2027, del personale ATA per aver espletato il servizio militare di leva obbligatorio.
Deduceva nello specifico di avere svolto il servizio militare di leva obbligatorio, tra l'aprile 1987 e l'aprile del 1988, presso l'Esercito Italiano (Reggimento Genio
Ferrovieri – 1° Battaglione Genio Ferrovieri – si v. il foglio di congedo di cui al doc. 3) e di avere perciò ottenuto, in forza del D.M. 89/2024 un punteggio ridotto di soli 0,60 punti anziché di 6 punti come previsto dalla legge.
Richiamava sul punto le seguenti fonti normative:
- art. 52 Costituzione il quale stabilisce, al comma 2, che “il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio di diritti politici.”.
E, per dare attuazione a questo precetto Costituzionale:
- art. 62 della Legge n. 312/1980 (“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”) che stabilisce che “il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al perdonale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”;
- art. 485 comma 7 (rectius: art. 569, comma 3), del D. Lgs. n. 297/1994 che stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;
- art. 2050, comma 1 e 2, del D. Lgs. n.66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) il quale prevede che “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per servizi prestati negli impieghi pubblici”; “2.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro”.
La parte ha affermato che le fonti sopra richiamate non prevedevano alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego e servizio prestato non in costanza di rapporto, posto che il cittadino che viene chiamato a prestare servizio militare di leva o civile ad esso equiparato quando ha in corso un rapporto d'impiego è pregiudicato, nella sua “posizione di lavoro”, nella stessa misura in cu lo
2 è il cittadino che venga chiamato alla leva quando non ha in corso alcun rapporto d'impiego.
Ha richiamato sul punto l'orientamento espresso dalle alte corti sull'argomento:
Cassazione, Sez. Lavoro ordinanza del 2.3.2020, n. 5679 - relativa ai docenti ma valida anche per il personale ATA - e pronunce successive, nonché Consiglio di
Stato, sentenze n. 7383/2022 e 7376/2022.
2. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione convenuta ha eccepito la carenza di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice amministrativo, essendo stata dedotta la illegittimità del D.M. n. 89/2024 recante la disciplina per l'aggiornamento delle graduatorie
Ha resistito anche nel merito, osservando come le norme richiamate da controparte non possano essere interpretate nel senso estensivo dalla stessa proposto. Ha richiamato a sostegno della sua posizione la recente pronuncia della
Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 392/2023, depositata il 17.07.2023 oltre a precedenti di questo Tribunale.
3. La causa è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni, senza necessità di ulteriore istruttoria.
4. Va disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che il ricorrente pone in discussione un atto di gestione della graduatoria.
Come già evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in caso analogo (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 4318 del 20/02/2020, Rv. 657195 – 01), si osserva che anche il decreto ministeriale impugnato, “lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, si limita alla previsione di norme di dettaglio”, circa i criteri di attribuzione del punteggio per la collocazione nella graduatoria;
dette norme “non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, né equiparate all'ipotesi di passaggio da un'area funzionale ad altra - come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, sicché il "petitum" sostanziale dedotto involge un atto di gestione della graduatoria, incidente in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima”.
5. Quanto al merito, questo giudicante, in consapevole dissenso rispetto all'orientamento già espresso in precedenti e più risalenti pronunce da questo
Tribunale sulla questione ed a seguito di un ulteriore approfondimento della materia, ritiene che il ricorso sia infondato.
3 Sul punto richiama, come precedenti conformi, le sentenze del Tribunale di
Ferrara – Sezione Lavoro n. 24/2024, n. 71/2024 e n. 77/2024, n. 141/2024 e n.
102/2025 prodotte dalla parte convenuta.
Si riportano i passaggi motivazionali dei precedenti conformi appena citati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
«[…] il ricorrente richiama a suo favore l'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 che stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” (identica statuizione è prevista dall'art. 485, comma 7 della legge con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale docente).
L'art. 2050 del d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare) il quale ai primi due commi, prevede:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Tali disposizioni non stabiliscono in nessuna loro parte che è obbligo dell'Amministrazione attribuire al servizio militare di leva (o equiparato) prestato in costanza di impiego lo stesso punteggio del servizio militare prestato non in costanza di nomina.
Al contrario, il primo comma dell'art. 2050 contiene una previsione analoga a quanto oggi prevede il D.M. n. 89/2024 (Allegato A – Avvertenze lett. A), ossia che i periodi di effettivo servizio militare o assimilato prestati presso le forze armate sono da valutarsi con lo stesso punteggio attribuito a chi ha prestato un impiego civile in una pubblica amministrazione.
Vi è una ragione in tale differenziazione, ben evidenziata proprio dalla Corte d'appello di
Bologna (sentenza n. 392/2023 depositata il 17 luglio 2023).
Ed infatti “sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice di idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento con il quale esso non ha alcuna attinenza” (vedi Consiglio di Stato 22 novembre 2011 n.4259 e 13 dicembre 2017 n.2612). Ed ancora “in definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore…” ed infine “è giusto riconoscere alla prestazione di un servizio a beneficio della collettività un punteggio utile alla graduatoria, ma la sua misura non può né tantomeno deve essere uguale a coloro che sono già in servizio”.
4 6. Né può invocarsi la pronuncia della Suprema Corte n. 5679 del 2020 in quanto essa si riferisce al precedente DM 44/2011 il quale aveva previsto, agli stessi fini, che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina" escludendo in assoluto la benché minima rilevanza al servizio militare o assimilato compiuto fuori dal rapporto di impiego”.
La Corte di legittimità, con la sentenza n. 5679/2020 e successivi pronunciamenti conformi, ha fornito l'interpretazione del citato art. 2050, comma 2, spiegando che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali. La Corte non ha affermato che le diverse situazioni debbano essere trattate con la parificazione del punteggio.
Ha invero evidenziato che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 ), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1).
Ebbene, con il D.M. 89/2024 l'amministrazione scolastica si è adeguata a tale orientamento, prevedendo una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali, prevendo la valutazione del servizio militare svolto fuori dal rapporto di impiego come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione del punteggio di 0,60 punti per anno.
Tale interpretazione non appare in contrasto con i precedenti giurisprudenziali, citati anche dalle pronunce di merito prodotte dal ricorrente ( Cass. n. 34686/21; Cass. n. 34687/21; Cass. n.
33151/21; Cass. n. 155127/21) che, come detto, si riferiscono ad una diversa fattispecie, in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima.
Pertanto il D.M. n. 89/2024 risulta conforme a tale enunciato, poiché, da un lato, valuta il servizio militare prestato in epoca anteriore all'instaurazione del rapporto di lavoro e, d'altro lato, attribuisce il medesimo punteggio previsto per i servizi prestati presso altri enti pubblici (cfr. in termini Corte d'appello di Bologna citata, Tribunale Savona sez. lav., 12/09/2023; Tribunale di
Chieti, sentenza n. 186/2023 del 18.5.2023; Tribunale di Ancona, 6 aprile 2023; Corte di Appello di Brescia sentenza n. 329/2022; Tribunale di Bergamo, 20 aprile 2023)».
Alla luce di tutte le ragioni che precedono, che si attagliano alla analoga fattispecie oggi in esame, la domanda non può trovare accoglimento.
7. Si ritiene opportuno compensare integralmente le spese del procedimento, a fronte dell'esistenza nella materia di orientamenti giurisprudenziali contrastanti anche nell'ambito di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
5 Compensa le spese di lite.
Così deciso in Ferrara il 16/09/2025
6
IL GIUDICE Alessandra De Curtis