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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/12/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 142/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 127, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Katia Vetere che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48 presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - ritenere e dichiarare la natura professionale delle
patologie lamentate dal ricorrente sig. ; - per l'effetto condannare l' , Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere il beneficio così come
stabilito dalla legge;
- con salvezza delle spese di giudizio e ctu …”.
Conclusioni di parte resistente: “… si conclude per l'inammissibilità (anche per
prescrizione) e comunque per il rigetto dell'avversa domanda. Spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato dall'età di 21 anni come minatore per la realizzazione di gallerie;
che il rapporto di lavoro era terminato il 17.3.2016;
che aveva lavorato per otto ore per cinque giorni alla settimana, secondo turni;
che, per l'attività lavorativa svolta, era stato esposto a polveri, fumi, rumori e vibrazioni;
che, in conseguenza dell'attività lavorativa, aveva contratto la patologia dell'ipoacusia bilaterale di tipo percettivo;
che l' aveva rigettato la domanda amministrativa per il riconoscimento CP_1
della malattia professionale;
che la patologia andava considerata come conseguente all'attività lavorativa e, dunque, come malattia professionale. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che si era verificata la prescrizione sia della domanda originariamente presentata nel 2011, sia della domanda di aggravamento presentata nel 2019; che la domanda era inammissibile poiché l'affermata revisione chiesta nel 2019 si basava sulla medesima situazione dedotta a sostegno della domanda del 2011, non essendo stato affermato un effettivo aggravamento;
che la domanda era comunque infondata, atteso che non vi era la prova dello svolgimento di attività lavorativa tale da esporre il ricorrente al rischio di contrarre la malattia professionale;
che non sussisteva nesso causale con la patologia affermata, anche in ragione della cessazione dell'attività lavorativa nel 2016; che la patologia non sussisteva e, comunque, non sussistevano postumi indennizzabili. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte. La parte ricorrente ha contestato l'ordinanza del
27.6.2024 si erano rigettate le istanze istruttorie disponendosi rinvio per la discussione anche sul rilievo della mancanza di motivazione. In realtà le ordinanze istruttorie debbono essere succintamente motivate e, nel caso in esame, la causa è stata ritenuta matura per la decisione
2 (sulla base, evidentemente, delle argomentazioni già svolte dalle parti) sicché si è ritenuta l'istruzione chiesta non necessaria ai fini del decidere.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione di prescrizione formulata dall' è fondata, occorrendo rilevare che la CP_1
domanda di aggravamento risulta rigettata nell'agosto 2020 ed evidenziandosi che alla richiesta del verbale di visita medica del 2.2.2021 [con cui si chiede semplicemente il rilascio della copia del verbale di visita al fine di proporre ricorso giudiziale, richiamandosi dunque un atto successivo in termini astratti e generici, laddove l'effetto interruttivo della prescrizione prevede l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore (cfr. Cass.
Sez. Lav. 10535/2010; Cass. 15140/2021)] ed alla relazione medica del 17.12.2021 non possono riconoscersi valore interruttivo del termine prescrizionale.
Peraltro, l'azione proposta è anche infondata in ragione di margini di incertezza non superabili, atteso che la patologia dell'ipoacusia viene affermata in maniera incompiuta come conseguenza di generica esposizione a rumore;
che la parte ricorrente non afferma neppure un grado di invalidità indennizzabile, chiedendo genericamente la condanna alla corresponsione del beneficio così come stabilito dalla legge;
che non viene indicato compiutamente alcun plausibile nesso di causalità per un eventuale aggravamento della patologia - da correlare alla domanda del 2019 - a fronte di una attività lavorativa terminata nel 2016.
La domanda è dunque infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in assenza di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti, evidenziandosi che
3 quella contenuta in ricorso è riferita al triplo del reddito indicato dall'art. 76 DPR 115/2002
e non al doppio, come da previsione normativa e, oltretutto, non è firmata dalla parte ricorrente, come necessario [“Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e
onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di
certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo
ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv.
nella l. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale
dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al
difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non
sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (Cass. 22952/2016)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.865,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi.
Cosenza, 27.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 142/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 127, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Katia Vetere che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48 presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - ritenere e dichiarare la natura professionale delle
patologie lamentate dal ricorrente sig. ; - per l'effetto condannare l' , Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere il beneficio così come
stabilito dalla legge;
- con salvezza delle spese di giudizio e ctu …”.
Conclusioni di parte resistente: “… si conclude per l'inammissibilità (anche per
prescrizione) e comunque per il rigetto dell'avversa domanda. Spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato dall'età di 21 anni come minatore per la realizzazione di gallerie;
che il rapporto di lavoro era terminato il 17.3.2016;
che aveva lavorato per otto ore per cinque giorni alla settimana, secondo turni;
che, per l'attività lavorativa svolta, era stato esposto a polveri, fumi, rumori e vibrazioni;
che, in conseguenza dell'attività lavorativa, aveva contratto la patologia dell'ipoacusia bilaterale di tipo percettivo;
che l' aveva rigettato la domanda amministrativa per il riconoscimento CP_1
della malattia professionale;
che la patologia andava considerata come conseguente all'attività lavorativa e, dunque, come malattia professionale. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che si era verificata la prescrizione sia della domanda originariamente presentata nel 2011, sia della domanda di aggravamento presentata nel 2019; che la domanda era inammissibile poiché l'affermata revisione chiesta nel 2019 si basava sulla medesima situazione dedotta a sostegno della domanda del 2011, non essendo stato affermato un effettivo aggravamento;
che la domanda era comunque infondata, atteso che non vi era la prova dello svolgimento di attività lavorativa tale da esporre il ricorrente al rischio di contrarre la malattia professionale;
che non sussisteva nesso causale con la patologia affermata, anche in ragione della cessazione dell'attività lavorativa nel 2016; che la patologia non sussisteva e, comunque, non sussistevano postumi indennizzabili. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte. La parte ricorrente ha contestato l'ordinanza del
27.6.2024 si erano rigettate le istanze istruttorie disponendosi rinvio per la discussione anche sul rilievo della mancanza di motivazione. In realtà le ordinanze istruttorie debbono essere succintamente motivate e, nel caso in esame, la causa è stata ritenuta matura per la decisione
2 (sulla base, evidentemente, delle argomentazioni già svolte dalle parti) sicché si è ritenuta l'istruzione chiesta non necessaria ai fini del decidere.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione di prescrizione formulata dall' è fondata, occorrendo rilevare che la CP_1
domanda di aggravamento risulta rigettata nell'agosto 2020 ed evidenziandosi che alla richiesta del verbale di visita medica del 2.2.2021 [con cui si chiede semplicemente il rilascio della copia del verbale di visita al fine di proporre ricorso giudiziale, richiamandosi dunque un atto successivo in termini astratti e generici, laddove l'effetto interruttivo della prescrizione prevede l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore (cfr. Cass.
Sez. Lav. 10535/2010; Cass. 15140/2021)] ed alla relazione medica del 17.12.2021 non possono riconoscersi valore interruttivo del termine prescrizionale.
Peraltro, l'azione proposta è anche infondata in ragione di margini di incertezza non superabili, atteso che la patologia dell'ipoacusia viene affermata in maniera incompiuta come conseguenza di generica esposizione a rumore;
che la parte ricorrente non afferma neppure un grado di invalidità indennizzabile, chiedendo genericamente la condanna alla corresponsione del beneficio così come stabilito dalla legge;
che non viene indicato compiutamente alcun plausibile nesso di causalità per un eventuale aggravamento della patologia - da correlare alla domanda del 2019 - a fronte di una attività lavorativa terminata nel 2016.
La domanda è dunque infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in assenza di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti, evidenziandosi che
3 quella contenuta in ricorso è riferita al triplo del reddito indicato dall'art. 76 DPR 115/2002
e non al doppio, come da previsione normativa e, oltretutto, non è firmata dalla parte ricorrente, come necessario [“Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e
onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di
certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo
ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv.
nella l. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale
dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al
difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non
sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (Cass. 22952/2016)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.865,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi.
Cosenza, 27.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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