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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 15/12/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Il Tribunale, nella persona del Giudice o.p. dott. Alessandro Feliziani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1263/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCIDIACONO Parte_1 C.F._1
NC (C.F. ), con elezione di domicilio in Via Chiefari 1 88068 C.F._2
Soverato, presso il difensore avv. ARCIDIACONO NC – parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
D'LO LA (C.F. ), elettivamente domiciliata in via V. C.F._3
FALCONE 10 67051 AVEZZANO, presso il difensore avv. D'LO LA - parte convenuta e
Controparte_2 già con sede in Roma, Via Calabria, 46/48,
[...] Controparte_3
C.F. e P.IVA , in persona del Suo procuratore speciale avv. , con il P.IVA_2 Controparte_4 patrocinio dell'avv. FEDERICO VECCHIO ed elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro
Fontane, 161, presso il suo difensore avv. FEDERICO VECCHIO – parte convenuta
Motivi della Decisione e Dispositivo
1. Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
Il signor ha introdotto il presente giudizio con atto di opposizione ex art. 615 e 617 Parte_1
c.p.c. “avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249004823685000, ex art. 50 comma 2 DPR
602/73, notificata via pec in data 18/06/2024 in forza della quale l'agente della riscossione per la
Provincia di Catanzaro intimava, in danno dell'opponente, il pagamento della somma ivi prevista entro il termine di giorni 5 dalla notificazione dello stesso”. L'opponente precisava che “L'intimazione
pagina 1 di 10 impugnata ritrae il suo presunto fondamento nella cartella n. 03020190016468402501 presuntivamente notificata il 18/10/2021 importo € 22.181,67, a titolo di asserito residuo capitale scaturente da un finanziamento agevolato concesso ai sensi del d.lgs. 185/2000, (anno di imposta indicato 2016), oltre interessi e sanzioni. Nell'atto impugnato veniva evidenziato che in caso di mancato pagamento l'agente della riscossione avrebbe iniziato l'esecuzione forzata in suo pregiudizio”.
L'opponente così concludeva:
“- In via pregiudiziale: sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, siccome illegittimo, nullo e/o annullabile e/o inefficace, sulla scorta dei motivi indicati in premessa;
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 03020249004823685000 impugnata, in quanto emessa dall'agente della riscossione avente sede in un ambito territoriale diverso da quello del domicilio fiscale del contribuente;
- accertare e dichiarare la nullità della notifica della presupposta cartella n. 03020190016468402501, sopra descritta, e per l'effetto annullare l'intimazione impugnata, alla luce dei motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare che il credito intimato è estinto per intervenuta prescrizione decennale;
- accertare e dichiarare che il credito reclamato con l'intimazione per cui è causa, in tema di interessi
e sanzioni applicate, è estinto per intervenuta prescrizione quinquennale;
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.”
Si costituiva in giudizio la convenuta , così Controparte_5 concludendo:
“- accertare e dichiarare l'avverso atto di citazione, inammissibile e/o improcedibile per i motivi esposti in narrativa e, comunque, infondato sia in fatto e che diritto e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
-in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva sostanziale dell'Agente della Riscossione con riguardo alla eventuale estinzione dei crediti, di cui all'intimazione opposta, per fatto imputabile esclusivamente alla responsabilità dell'ente impositore
[...] che dovrà mallevare e tenere indenne Controparte_2 da ogni e qualsivoglia effetto pregiudizievole eventualmente derivante da un qualche CP_6 accoglimento della domanda attrice per fatto di esso Ente creditore.
- vinte, in ogni caso, le spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 2 di 10 Si costituiva altresì in giudizio l'
[...]
, così concludendo: Controparte_2
“In via preliminare di rito: respingere l'istanza di sospensione non sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
In via preliminare di merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine alle CP_3 censure relative all'asserita incompetenza del concessionario della riscossione per violazione dell'art.
46 DPR 602/73 nonché al presunto difetto di notificazione della cartella di pagamento, nonché rispetto ad attività strettamente riferibili all'operato dell'Agente della Riscossione e, conseguentemente,
l'improcedibilità e/o inammissibilità delle predette domande svolte nei riguardi della stessa;
Nel merito: accertare la correttezza della condotta di , con conseguente rigetto di qualsiasi CP_3 domanda formulata nei confronti della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'intimazione di pagamento n. 03020249004823685000 impugnata;
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda azionata nei confronti di in quanto infondata CP_3
e/o inammissibile.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Fissata l'udienza di comparizione e concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., le parti provvedevano al deposito delle rispettive memorie integrative.
All'udienza del 14/01/2025 le parti chiedevano che la causa fosse posta in decisione e il giudice istruttore assegnava i termini per il deposito delle memorie conclusionali, disponendo la sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.; con ordinanza del 18/11/2025 il nuovo giudice istruttore assegnatario del fascicolo tratteneva la causa in decisione.
2 Nel merito, con riferimento ai motivi di opposizione si osserva quanto segue.
2.1 Quanto alla eccezione di incompetenza del concessionario della riscossione per violazione dell'art. 46 d.P.R. 602/1973, sostiene parte attrice che in forza di tale norma il concessionario sarebbe titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione, che coinciderebbe con la provincia;
riporta sotto tale profilo un precedente della Suprema Corte risalente all'anno 2017, secondo il quale la competenza territoriale del concessionario sarebbe legata al domicilio fiscale del contribuente. Secondo la tesi attorea, poiché l'atto di riscossione è stato emesso dall'agente della riscossione per la provincia di Catanzaro, mentre l'opponente ha domicilio fiscale in
Siena, come da certificato allegato in atti, ne deriverebbe la nullità dell'atto di riscossione, per carenza di competenza territoriale. pagina 3 di 10 La convenuta ha per contro dedotto che a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 203/2005 CP_6
(convertito con modificazioni dalla l. 248/2005), con cui il sistema di riscossione è stato accentrato in un nuovo ente della riscossione, il sistema di esazione ha valenza nazionale, con conseguente superamento della frastagliata competenza territoriale dei concessionari della riscossione.
Con riferimento all'eccezione di cui al primo motivo di opposizione appare del tutto coerente l'indirizzo giurisprudenziale di merito espresso dal Tribunale Milano, 18/06/2024 n. 6159, secondo cui, come nella fattispecie, “non vengono in esame le norme che disciplinano la competenza territoriale per la formazione degli “atti impositivi”, segnatamente, non viene in rilievo la portata dell'art. 31, comma 3, del d.P.R.600/1973 a mente del quale “la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”; bensì viene in considerazione, esclusivamente, il disposto dell'art 46 del d.P.R. 602/1973 secondo cui “il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella”.
Come nel caso di cui sopra, sottoposto al Tribunale di Milano, anche la giurisprudenza citata dall'odierno opponente si riferisce ad ipotesi di notifiche eseguite da QU e, quindi, ad un sistema che prevede una pluralità di concessionari della riscossione;
al contrario, quanto meno dall'entrata in vigore delle disposizioni del d.l. 193/2016, l'attività di riscossione coattiva è svolta dall'ente pubblico economico ” che opera sull'intero territorio nazionale (Comm. Trib. Controparte_1
Reg., per il Veneto, sent. 14/01/2021, n. 94).
Infatti, “dal 1° luglio 2016 QU Nord S.p.A., sono Controparte_7 Controparte_8 confluite nell'unica società il pignoramento è stato pertanto Controparte_9 notificato non già da un diverso concessionario della riscossione, ma da una diversa articolazione territoriale dell'unico agente della riscossione” (Tribunale di Milano, sez. III civile sent. n.
7951/2016).
In tale contesto, la notifica dell'atto di intimazione ad opera di un'articolazione territoriale diversa da quella in cui si trova la residenza dell'esecutato non appare idonea ad inficiare la validità dell'atto stesso, potendosi richiamare i principi affermati dalla Corte di cassazione, Sez. Un. 17533/2018 in ordine alla mera irregolarità delle violazioni del riparto interno delle attribuzioni, sebbene espressi in relazione alla notifica dell'atto “extra districtum”, da parte dell'ufficiale giudiziario (cfr. Tribunale di
Milano cit.). pagina 4 di 10 Sul punto, pur non ignorandosi un orientamento di merito contrario (v. Tribunale di Prato, 23 dicembre
2024; Tribunale di Genova, sent. 1/2024), si aderisce al suesposto diverso orientamento in ragione del quale, a far data dal 1/07/2017, in forza delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, l'unico soggetto deputato all'attività di esazione a livello nazionale è , con conseguente superamento del sistema dei Controparte_5 concessionari su cui poggiava la previsione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 602/1973 e con previsione dell'attività di riscossione coattiva rimessa all'unico ente pubblico economico, organizzato poi in diverse articolazioni territoriali (v. Tribunale di Siena, decreto 2/07/2025; Tribunale di Siena decreto
5/02/2025; Tribunale di Brescia, sent. n. 1591/2023; Tribunale Pavia, sent. 425/2023; Tribunale di
Milano, sent. n. 6159/2024 cit.; Tribunale di Milano, sent. 4785/2024; Corte d'Appello Milano, sent. n.
551/2024).
Da ciò consegue che nel caso di intimazione di pagamento notificata da Controparte_1
, afferente ad una cartella di pagamento notificata in data 18/10/2021 da altra articolazione
[...] territoriale rispetto al domicilio fiscale del debitore, non viene in rilievo un profilo di invalidità della cartella di pagamento e/o degli atti successivi, atteso che la cartella stessa non è stata notificata da un diverso concessionario della riscossione, ma da una diversa articolazione territoriale dell'unico agente della riscossione.
Il primo motivo di opposizione deve essere, pertanto, disatteso.
2.2 Con il secondo motivo di opposizione, parimenti infondato, l'attore ha genericamente eccepito la
“Inesistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”, in quanto “la cartella prodromica, sopra decritta, non è stata notificata ovvero è stata irregolarmente notificata nei riguardi dell'opponente”.
Parte attrice non provvedeva al deposito della “cartella prodromica”, limitandosi a descriverne il contenuto: “L'intimazione impugnata ritrae il suo presunto fondamento nella cartella n.
03020190016468402501 presuntivamente notificata il 18/10/2021 importo € 22.181,67, a titolo di asserito residuo capitale scaturente da un finanziamento agevolato concesso ai sensi del d.lgs.
185/2000, (anno di imposta indicato 2016), oltre interessi e sanzioni”.
La contestazione è rimasta, pertanto, priva di alcuna prova. Al contrario, la doglianza è risultata smentita dalla produzione documentale ad opera della convenuta (v. doc. 4 allegato alla CP_6 comparsa di costituzione), dalla quale si evince la regolarità della notificazione, effettuata presso la residenza dell'attore, certificata in atti, nelle mani di persona qualificatasi come convivente.
2.3. Con il terzo motivo parte opponente ha eccepito, altrettanto genericamente, la prescrizione del credito ingiunto;
tuttavia, in allegato alla seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., depositava, pagina 5 di 10 senza alcuna argomentazione a sostegno, una “visura camerale relativa alla “ Parte_2
” ai fini dell'acquisizione in giudizio”.
[...]
Rispetto a detta produzione le convenute opposte nulla hanno eccepito.
In comparsa conclusionale l'attore ha eccepito la nullità dell'ingiunzione di pagamento intestata alla società notificata in data 02/08/2016 presso la sede sociale della Parte_2 società alla Via Panoramica 2, in Soverato (CZ), poiché la detta società era stata cancellata dal registro delle imprese sette anni prima, in data 03/03/2009, come da visura camerale in atti, con la conseguenza che – a parere dell'attore - il credito per cui è causa doveva reputarsi estinto per intervenuta prescrizione decennale, stante l'invalidità della suddetta notificazione.
Occorre, pertanto, verificare la fondatezza del motivo di opposizione in relazione alla dedotta mancata o irregolare notifica dell'ingiunzione di pagamento diretta alla società Parte_2
[...]
Il documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione di INVITALIA è rappresentato da una ingiunzione rivolta alla società VIA PANORAMICA 2 Parte_2
88068 SOVERATO CZ per il pagamento dell'importo di euro 110.768,71, quale “Totale da restituire all' . Controparte_2
Nel documento, in unico file, vi è la cartolina di ricevimento della notificazione, recante l'indirizzo di in Pavia per la restituzione, nel cui retro risulta attestata la mancata consegna del plico al CP_3 domicilio in data 22/07/2016 “per temporanea assenza del destinatario – mancanza – immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo”.
Dalla cartolina si evince, inoltre, che nella stessa data il plico è stato depositato presso l'ufficio postale e risulta essere stato ritirato in data 2/08/2016 da soggetto non identificabile dalla disamina della copia scansionata del documento, non essendo visibile la firma presumibilmente apposta dal ritirante alla presenza dell'addetto dell'ufficio postale che ha sottoscritto il ritiro e che ha apposto il timbro postale in data 2/08/2016.
Le convenute hanno sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione allegando la serie di atti interruttivi che legittimerebbero, da ultimo, nel 2024, la notifica al signor dell'intimazione per Pt_1 cui è causa.
In particolare, ha allegato alla comparsa di costituzione la seguente documentazione CP_3 comprovante:
-che nel corso del 2003 aveva sottoscritto un contratto di finanziamento con la società CP_3
, di cui l'odierno attore era socio;
Parte_2
pagina 6 di 10 -che in esecuzione a quanto stabilito nel contratto aveva provveduto a corrispondere alla CP_3 società il finanziamento per un totale di euro Parte_2
158.606,07;
-che con raccomandata a.r. ricevuta in data 20 novembre 2006 aveva diffidato la predetta CP_3 società al pagamento dell'importo di euro 9.646,81 (comprensivi di rate di mutuo scadute pari ad euro
9.506,43 e degli interessi di mora pari ad 140,38 aggiornati al 31.10.2006);
-che in data 31 ottobre 2007, a causa del perdurante inadempimento del beneficiario, aveva CP_3 provveduto a risolvere il contratto;
-che, persistendo la situazione di insolvenza del beneficiario, in data 1° luglio 2016 CP_3 ingiungeva, con raccomandata regolarmente ricevuta in data 02 agosto 2016, alla
[...]
“il pagamento di complessivi Euro 110768,71 così come descritto Parte_2 nell'allegato A” (di seguito, per brevità, anche detta “Ingiunzione di Pagamento”) (doc. 4)”;
-che successivamente a tale attività il ruolo veniva consegnato da all'Agente della Riscossione CP_3 al fine del recupero coatto del credito;
-che in data 18 giugno 2024 l' aveva notificato all'odierno attore ex art. 50 Controparte_1 comma 2 DPR 602/73 l'intimazione di pagamento n. 03020249004823685000 oggetto del presente giudizio (“Intimazione di Pagamento”).
Con riferimento al segmento di competenza di questa ultima, nella propria comparsa di CP_6 costituzione, ha precisato di avere ritualmente notificato all'opponente la “cartella n.
03020190016468402501), ruolo 2019 / 3137 ORDINARIO” in data 18.10.2021; nello specifico, aggiunge “la notifica è stata eseguita dal messo notificatore dopo un tentativo CP_6 CP_6 infruttuoso di notifica in Via Panoramica n. 2 a Soverato, all'indirizzo di residenza del ricorrente in
Siena, Strada del Villino n. 13, risultante essere l'indirizzo di residenza (cfr. certificato di residenza allegato alla relata di notifica sub doc. 4): stante la temporanea assenza del destinatario, il plico è stato consegnato a , persona dichiaratasi convivente, ed è stato altresì curato l'invio al Controparte_10 ricorrente della c.d. CAD (raccomandata informativa) in data 25.10.2021 con raccomandata
(semplice), come per legge (art. 60, c.1, lett. b-bis DPR 600/1973)”.
Pertanto, al fine della verifica della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, nella serie di notifiche e di formali comunicazioni effettuate dalle convenute, ciascuna per la propria competenza, fino all'atto di intimazione di pagamento oggetto di opposizione, occorre inserire la notifica della cartella di pagamento effettuata da al signor in data 18/10/2021. CP_6 Pt_1
pagina 7 di 10 Così ricostruita la tempistica delle notifiche, si deve dare atto che la notifica dell'ingiunzione di pagamento effettuata da in data 2/08/2016 è irrimediabilmente nulla, in quanto effettuata CP_3 alla società , che risultava estinta sin dal 3/03/2009. Parte_2
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa in termini univoci.
“Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le sezioni unite di questa corte hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma”.
Per quanto qui di interesse, la Corte precisa che “la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro” (Cassazione civile sez. un. - 12/03/2013,
n. 6070).
Nel descrivere il fenomeno successorio conseguente all'estinzione dell'ente mediante cancellazione dal registro delle imprese, la Suprema Corte, afferma che “la responsabilità dei soci trova giustificazione nel "carattere strumentale del soggetto società: venuto meno questo, i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale prescelto”. Ed aggiunge: “il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica (si veda, in argomento, Cass. 3 aprile 2003, n. 5113)”.
Spostando l'attenzione al profilo processuale, la Suprema Corte nella sentenza citata, traendo le conseguenze di quanto appena riportato, afferma che “E' del tutto ovvio che una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta”.
Con riferimento alla questione specifica della notifica, la Corte effettua una premessa in ordine alle cautele che deve osservare colui che si accinge alla notifica dell'atto: “Non appare davvero un onere troppo gravoso - né tanto meno un'ingiustificata limitazione del diritto d'azione, a fronte dell'esigenza di tutelare anche i successori della controparte, che potrebbero essere ignari della pendenza giudiziaria - quello di svolgere, per chi intenda dare inizio ad un nuovo grado di giudizio, i medesimi pagina 8 di 10 accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte che sono normalmente richiesti al momento introduttivo della lite”.
La Corte aggiunge, quindi, le seguenti argomentazioni: “L'evento estintivo del quale qui si sta parlando, ossia la cancellazione della società dal registro delle imprese, è oggetto di pubblicità legale.
SA impedimenti particolari (sempre in teoria possibili, ma da dimostrare di volta in volta ai fini di un'eventuale rimessione in termini), non appare quindi ammissibile che l'impugnazione provenga dalla
- o sia indirizzata alla - società cancellata, e perciò non più esistente, giacché la pubblicità legale cui
l'evento estintivo è soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche le controparti processuali, ne siano a conoscenza;
e la necessaria visione unitaria dell'ordinamento non consente di limitare al solo campo del diritto sostanziale la portata delle suaccennate regole inerenti al regime di pubblicità, escludendone l'applicazione in ambito processuale, salvo che vi siano diverse e più specifiche disposizioni processuali di segno contrario (come accade per il verificarsi dell'evento interruttivo nell'ambito del singolo grado di giudizio)”.
Con la conseguenza che: “In caso di violazione del principio appena ricordato, quando cioè
l'impugnazione non sia diretta nei confronti della "giusta parte", o non provenga da essa,
l'impugnazione medesima dev'essere dichiarata inammissibile”, con la enunciazione del seguente principio di diritto: “La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio”.
In applicazione dei principi di cui sopra, si deve dare atto della nullità della notificazione effettuata da con raccomandata ricevuta in data 2 agosto 2016 da soggetto rimasto sconosciuto, nei CP_3 confronti della società contenente la “Ingiunzione di Parte_2
Pagamento” di complessivi euro 110.768,71 (v. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione di
), stante la comprovata cancellazione della predetta società dal Registro imprese in data CP_3
3/03/2009.
Da ciò consegue che il credito ingiunto deve essere dichiarato prescritto nei confronti del signor
, in considerazione del fatto che l'ultimo atto interruttivo versato in atti, effettuato prima del Pt_1
2/08/2016 risale al 31/10/2007 (come da ricostruzione effettuato dalla stessa INVITALIA), mentre il successivo atto interruttivo risulta essere la “cartella n. 03020190016468402501), ruolo 2019 / 3137
ORDINARIO” notificata da all'opponente in data 18/10/2021, in qualità di socio CP_6 Pt_1 illimitatamente responsabile.
Da ultimo, occorre rilevare che la convenuta , in sede di memoria conclusionale di replica, CP_3 ha eccepito l'inammissibilità della censura proposta dall'attore solo in comparsa conclusionale, avente pagina 9 di 10 ad oggetto la pretesa nullità della notificazione dell'ingiunzione di pagamento di cui al doc. 4 allegato dalla stessa , documento da questa ultima ritualmente prodotto in sede di costituzione in CP_3 giudizio;
secondo la convenuta, parte attrice, avendo omesso di depositare la prima memoria integrativa, avrebbe rinunciato a contestare i documenti regolarmente prodotti da in sede di CP_3 costituzione. Aggiungeva la difesa di che in ogni caso la notificazione censurata aveva CP_3 comunque raggiunto il suo scopo essendo stata ritirata da uno dei soci.
Entrambe le eccezioni devono essere disattese.
La prima, in quanto l'eccezione di prescrizione del credito era stata svolta dall'attore già in sede di citazione in opposizione, anche se scarsamente argomentata;
d'altra parte, occorre osservare che a fronte del deposito del documento dal quale si evinceva la cancellazione della società debitrice sin dal
2009, effettuato dall'attore con la seconda memoria ex art. 171 ter, la convenuta non ha CP_3 svolto alcuna difesa tendente a neutralizzare, ove possibile, gli effetti estintivi derivanti dalla notificazione effettuata verso la società estinta.
Anche la seconda eccezione di INVITALIA, relativa alla circostanza dell'eventuale raggiungimento dello scopo della notificazione “essendo stata ritirata da uno dei soci”, non è accoglibile: in primo luogo, in quanto dal documento non si individua il soggetto che effettuò il ritiro, non avendo
INVITALIA provveduto al deposito dell'originale del documento. In ogni caso il principio del raggiungimento dello scopo non è applicabile nella specie, tenuto conto dei profili sostanziali sottesi alla mancata notifica, con particolare riferimento all'interruzione della prescrizione decennale.
Il terzo motivo di opposizione deve quindi essere accolto.
Si ritiene opportuno disporre la compensazione le parti delle spese di lite, tenuto conto del rigetto di più motivi di opposizione formulati dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della opposizione spiegata da , nei termini di cui in motivazione, Parte_1 dichiara la nullità della notifica di cui alla Ingiunzione di Pagamento effettuata dalla convenuta INVITALIA alla società in data 2/08/2016. Parte_2 Pt_2
Per l'effetto:
-dichiara estinto il credito di cui al ruolo portato in esecuzione nei confronti dell'opponente Pt_1
per intervenuta prescrizione decennale;
[...]
-dichiara improcedibile l'esecuzione.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Siena, 15 dicembre 2025
Il Giudice o.p.
dott. Alessandro Feliziani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Il Tribunale, nella persona del Giudice o.p. dott. Alessandro Feliziani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1263/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCIDIACONO Parte_1 C.F._1
NC (C.F. ), con elezione di domicilio in Via Chiefari 1 88068 C.F._2
Soverato, presso il difensore avv. ARCIDIACONO NC – parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
D'LO LA (C.F. ), elettivamente domiciliata in via V. C.F._3
FALCONE 10 67051 AVEZZANO, presso il difensore avv. D'LO LA - parte convenuta e
Controparte_2 già con sede in Roma, Via Calabria, 46/48,
[...] Controparte_3
C.F. e P.IVA , in persona del Suo procuratore speciale avv. , con il P.IVA_2 Controparte_4 patrocinio dell'avv. FEDERICO VECCHIO ed elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro
Fontane, 161, presso il suo difensore avv. FEDERICO VECCHIO – parte convenuta
Motivi della Decisione e Dispositivo
1. Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
Il signor ha introdotto il presente giudizio con atto di opposizione ex art. 615 e 617 Parte_1
c.p.c. “avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249004823685000, ex art. 50 comma 2 DPR
602/73, notificata via pec in data 18/06/2024 in forza della quale l'agente della riscossione per la
Provincia di Catanzaro intimava, in danno dell'opponente, il pagamento della somma ivi prevista entro il termine di giorni 5 dalla notificazione dello stesso”. L'opponente precisava che “L'intimazione
pagina 1 di 10 impugnata ritrae il suo presunto fondamento nella cartella n. 03020190016468402501 presuntivamente notificata il 18/10/2021 importo € 22.181,67, a titolo di asserito residuo capitale scaturente da un finanziamento agevolato concesso ai sensi del d.lgs. 185/2000, (anno di imposta indicato 2016), oltre interessi e sanzioni. Nell'atto impugnato veniva evidenziato che in caso di mancato pagamento l'agente della riscossione avrebbe iniziato l'esecuzione forzata in suo pregiudizio”.
L'opponente così concludeva:
“- In via pregiudiziale: sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, siccome illegittimo, nullo e/o annullabile e/o inefficace, sulla scorta dei motivi indicati in premessa;
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 03020249004823685000 impugnata, in quanto emessa dall'agente della riscossione avente sede in un ambito territoriale diverso da quello del domicilio fiscale del contribuente;
- accertare e dichiarare la nullità della notifica della presupposta cartella n. 03020190016468402501, sopra descritta, e per l'effetto annullare l'intimazione impugnata, alla luce dei motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare che il credito intimato è estinto per intervenuta prescrizione decennale;
- accertare e dichiarare che il credito reclamato con l'intimazione per cui è causa, in tema di interessi
e sanzioni applicate, è estinto per intervenuta prescrizione quinquennale;
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.”
Si costituiva in giudizio la convenuta , così Controparte_5 concludendo:
“- accertare e dichiarare l'avverso atto di citazione, inammissibile e/o improcedibile per i motivi esposti in narrativa e, comunque, infondato sia in fatto e che diritto e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
-in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva sostanziale dell'Agente della Riscossione con riguardo alla eventuale estinzione dei crediti, di cui all'intimazione opposta, per fatto imputabile esclusivamente alla responsabilità dell'ente impositore
[...] che dovrà mallevare e tenere indenne Controparte_2 da ogni e qualsivoglia effetto pregiudizievole eventualmente derivante da un qualche CP_6 accoglimento della domanda attrice per fatto di esso Ente creditore.
- vinte, in ogni caso, le spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 2 di 10 Si costituiva altresì in giudizio l'
[...]
, così concludendo: Controparte_2
“In via preliminare di rito: respingere l'istanza di sospensione non sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
In via preliminare di merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine alle CP_3 censure relative all'asserita incompetenza del concessionario della riscossione per violazione dell'art.
46 DPR 602/73 nonché al presunto difetto di notificazione della cartella di pagamento, nonché rispetto ad attività strettamente riferibili all'operato dell'Agente della Riscossione e, conseguentemente,
l'improcedibilità e/o inammissibilità delle predette domande svolte nei riguardi della stessa;
Nel merito: accertare la correttezza della condotta di , con conseguente rigetto di qualsiasi CP_3 domanda formulata nei confronti della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'intimazione di pagamento n. 03020249004823685000 impugnata;
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda azionata nei confronti di in quanto infondata CP_3
e/o inammissibile.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Fissata l'udienza di comparizione e concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., le parti provvedevano al deposito delle rispettive memorie integrative.
All'udienza del 14/01/2025 le parti chiedevano che la causa fosse posta in decisione e il giudice istruttore assegnava i termini per il deposito delle memorie conclusionali, disponendo la sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.; con ordinanza del 18/11/2025 il nuovo giudice istruttore assegnatario del fascicolo tratteneva la causa in decisione.
2 Nel merito, con riferimento ai motivi di opposizione si osserva quanto segue.
2.1 Quanto alla eccezione di incompetenza del concessionario della riscossione per violazione dell'art. 46 d.P.R. 602/1973, sostiene parte attrice che in forza di tale norma il concessionario sarebbe titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione, che coinciderebbe con la provincia;
riporta sotto tale profilo un precedente della Suprema Corte risalente all'anno 2017, secondo il quale la competenza territoriale del concessionario sarebbe legata al domicilio fiscale del contribuente. Secondo la tesi attorea, poiché l'atto di riscossione è stato emesso dall'agente della riscossione per la provincia di Catanzaro, mentre l'opponente ha domicilio fiscale in
Siena, come da certificato allegato in atti, ne deriverebbe la nullità dell'atto di riscossione, per carenza di competenza territoriale. pagina 3 di 10 La convenuta ha per contro dedotto che a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 203/2005 CP_6
(convertito con modificazioni dalla l. 248/2005), con cui il sistema di riscossione è stato accentrato in un nuovo ente della riscossione, il sistema di esazione ha valenza nazionale, con conseguente superamento della frastagliata competenza territoriale dei concessionari della riscossione.
Con riferimento all'eccezione di cui al primo motivo di opposizione appare del tutto coerente l'indirizzo giurisprudenziale di merito espresso dal Tribunale Milano, 18/06/2024 n. 6159, secondo cui, come nella fattispecie, “non vengono in esame le norme che disciplinano la competenza territoriale per la formazione degli “atti impositivi”, segnatamente, non viene in rilievo la portata dell'art. 31, comma 3, del d.P.R.600/1973 a mente del quale “la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”; bensì viene in considerazione, esclusivamente, il disposto dell'art 46 del d.P.R. 602/1973 secondo cui “il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella”.
Come nel caso di cui sopra, sottoposto al Tribunale di Milano, anche la giurisprudenza citata dall'odierno opponente si riferisce ad ipotesi di notifiche eseguite da QU e, quindi, ad un sistema che prevede una pluralità di concessionari della riscossione;
al contrario, quanto meno dall'entrata in vigore delle disposizioni del d.l. 193/2016, l'attività di riscossione coattiva è svolta dall'ente pubblico economico ” che opera sull'intero territorio nazionale (Comm. Trib. Controparte_1
Reg., per il Veneto, sent. 14/01/2021, n. 94).
Infatti, “dal 1° luglio 2016 QU Nord S.p.A., sono Controparte_7 Controparte_8 confluite nell'unica società il pignoramento è stato pertanto Controparte_9 notificato non già da un diverso concessionario della riscossione, ma da una diversa articolazione territoriale dell'unico agente della riscossione” (Tribunale di Milano, sez. III civile sent. n.
7951/2016).
In tale contesto, la notifica dell'atto di intimazione ad opera di un'articolazione territoriale diversa da quella in cui si trova la residenza dell'esecutato non appare idonea ad inficiare la validità dell'atto stesso, potendosi richiamare i principi affermati dalla Corte di cassazione, Sez. Un. 17533/2018 in ordine alla mera irregolarità delle violazioni del riparto interno delle attribuzioni, sebbene espressi in relazione alla notifica dell'atto “extra districtum”, da parte dell'ufficiale giudiziario (cfr. Tribunale di
Milano cit.). pagina 4 di 10 Sul punto, pur non ignorandosi un orientamento di merito contrario (v. Tribunale di Prato, 23 dicembre
2024; Tribunale di Genova, sent. 1/2024), si aderisce al suesposto diverso orientamento in ragione del quale, a far data dal 1/07/2017, in forza delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, l'unico soggetto deputato all'attività di esazione a livello nazionale è , con conseguente superamento del sistema dei Controparte_5 concessionari su cui poggiava la previsione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 602/1973 e con previsione dell'attività di riscossione coattiva rimessa all'unico ente pubblico economico, organizzato poi in diverse articolazioni territoriali (v. Tribunale di Siena, decreto 2/07/2025; Tribunale di Siena decreto
5/02/2025; Tribunale di Brescia, sent. n. 1591/2023; Tribunale Pavia, sent. 425/2023; Tribunale di
Milano, sent. n. 6159/2024 cit.; Tribunale di Milano, sent. 4785/2024; Corte d'Appello Milano, sent. n.
551/2024).
Da ciò consegue che nel caso di intimazione di pagamento notificata da Controparte_1
, afferente ad una cartella di pagamento notificata in data 18/10/2021 da altra articolazione
[...] territoriale rispetto al domicilio fiscale del debitore, non viene in rilievo un profilo di invalidità della cartella di pagamento e/o degli atti successivi, atteso che la cartella stessa non è stata notificata da un diverso concessionario della riscossione, ma da una diversa articolazione territoriale dell'unico agente della riscossione.
Il primo motivo di opposizione deve essere, pertanto, disatteso.
2.2 Con il secondo motivo di opposizione, parimenti infondato, l'attore ha genericamente eccepito la
“Inesistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”, in quanto “la cartella prodromica, sopra decritta, non è stata notificata ovvero è stata irregolarmente notificata nei riguardi dell'opponente”.
Parte attrice non provvedeva al deposito della “cartella prodromica”, limitandosi a descriverne il contenuto: “L'intimazione impugnata ritrae il suo presunto fondamento nella cartella n.
03020190016468402501 presuntivamente notificata il 18/10/2021 importo € 22.181,67, a titolo di asserito residuo capitale scaturente da un finanziamento agevolato concesso ai sensi del d.lgs.
185/2000, (anno di imposta indicato 2016), oltre interessi e sanzioni”.
La contestazione è rimasta, pertanto, priva di alcuna prova. Al contrario, la doglianza è risultata smentita dalla produzione documentale ad opera della convenuta (v. doc. 4 allegato alla CP_6 comparsa di costituzione), dalla quale si evince la regolarità della notificazione, effettuata presso la residenza dell'attore, certificata in atti, nelle mani di persona qualificatasi come convivente.
2.3. Con il terzo motivo parte opponente ha eccepito, altrettanto genericamente, la prescrizione del credito ingiunto;
tuttavia, in allegato alla seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., depositava, pagina 5 di 10 senza alcuna argomentazione a sostegno, una “visura camerale relativa alla “ Parte_2
” ai fini dell'acquisizione in giudizio”.
[...]
Rispetto a detta produzione le convenute opposte nulla hanno eccepito.
In comparsa conclusionale l'attore ha eccepito la nullità dell'ingiunzione di pagamento intestata alla società notificata in data 02/08/2016 presso la sede sociale della Parte_2 società alla Via Panoramica 2, in Soverato (CZ), poiché la detta società era stata cancellata dal registro delle imprese sette anni prima, in data 03/03/2009, come da visura camerale in atti, con la conseguenza che – a parere dell'attore - il credito per cui è causa doveva reputarsi estinto per intervenuta prescrizione decennale, stante l'invalidità della suddetta notificazione.
Occorre, pertanto, verificare la fondatezza del motivo di opposizione in relazione alla dedotta mancata o irregolare notifica dell'ingiunzione di pagamento diretta alla società Parte_2
[...]
Il documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione di INVITALIA è rappresentato da una ingiunzione rivolta alla società VIA PANORAMICA 2 Parte_2
88068 SOVERATO CZ per il pagamento dell'importo di euro 110.768,71, quale “Totale da restituire all' . Controparte_2
Nel documento, in unico file, vi è la cartolina di ricevimento della notificazione, recante l'indirizzo di in Pavia per la restituzione, nel cui retro risulta attestata la mancata consegna del plico al CP_3 domicilio in data 22/07/2016 “per temporanea assenza del destinatario – mancanza – immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo”.
Dalla cartolina si evince, inoltre, che nella stessa data il plico è stato depositato presso l'ufficio postale e risulta essere stato ritirato in data 2/08/2016 da soggetto non identificabile dalla disamina della copia scansionata del documento, non essendo visibile la firma presumibilmente apposta dal ritirante alla presenza dell'addetto dell'ufficio postale che ha sottoscritto il ritiro e che ha apposto il timbro postale in data 2/08/2016.
Le convenute hanno sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione allegando la serie di atti interruttivi che legittimerebbero, da ultimo, nel 2024, la notifica al signor dell'intimazione per Pt_1 cui è causa.
In particolare, ha allegato alla comparsa di costituzione la seguente documentazione CP_3 comprovante:
-che nel corso del 2003 aveva sottoscritto un contratto di finanziamento con la società CP_3
, di cui l'odierno attore era socio;
Parte_2
pagina 6 di 10 -che in esecuzione a quanto stabilito nel contratto aveva provveduto a corrispondere alla CP_3 società il finanziamento per un totale di euro Parte_2
158.606,07;
-che con raccomandata a.r. ricevuta in data 20 novembre 2006 aveva diffidato la predetta CP_3 società al pagamento dell'importo di euro 9.646,81 (comprensivi di rate di mutuo scadute pari ad euro
9.506,43 e degli interessi di mora pari ad 140,38 aggiornati al 31.10.2006);
-che in data 31 ottobre 2007, a causa del perdurante inadempimento del beneficiario, aveva CP_3 provveduto a risolvere il contratto;
-che, persistendo la situazione di insolvenza del beneficiario, in data 1° luglio 2016 CP_3 ingiungeva, con raccomandata regolarmente ricevuta in data 02 agosto 2016, alla
[...]
“il pagamento di complessivi Euro 110768,71 così come descritto Parte_2 nell'allegato A” (di seguito, per brevità, anche detta “Ingiunzione di Pagamento”) (doc. 4)”;
-che successivamente a tale attività il ruolo veniva consegnato da all'Agente della Riscossione CP_3 al fine del recupero coatto del credito;
-che in data 18 giugno 2024 l' aveva notificato all'odierno attore ex art. 50 Controparte_1 comma 2 DPR 602/73 l'intimazione di pagamento n. 03020249004823685000 oggetto del presente giudizio (“Intimazione di Pagamento”).
Con riferimento al segmento di competenza di questa ultima, nella propria comparsa di CP_6 costituzione, ha precisato di avere ritualmente notificato all'opponente la “cartella n.
03020190016468402501), ruolo 2019 / 3137 ORDINARIO” in data 18.10.2021; nello specifico, aggiunge “la notifica è stata eseguita dal messo notificatore dopo un tentativo CP_6 CP_6 infruttuoso di notifica in Via Panoramica n. 2 a Soverato, all'indirizzo di residenza del ricorrente in
Siena, Strada del Villino n. 13, risultante essere l'indirizzo di residenza (cfr. certificato di residenza allegato alla relata di notifica sub doc. 4): stante la temporanea assenza del destinatario, il plico è stato consegnato a , persona dichiaratasi convivente, ed è stato altresì curato l'invio al Controparte_10 ricorrente della c.d. CAD (raccomandata informativa) in data 25.10.2021 con raccomandata
(semplice), come per legge (art. 60, c.1, lett. b-bis DPR 600/1973)”.
Pertanto, al fine della verifica della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, nella serie di notifiche e di formali comunicazioni effettuate dalle convenute, ciascuna per la propria competenza, fino all'atto di intimazione di pagamento oggetto di opposizione, occorre inserire la notifica della cartella di pagamento effettuata da al signor in data 18/10/2021. CP_6 Pt_1
pagina 7 di 10 Così ricostruita la tempistica delle notifiche, si deve dare atto che la notifica dell'ingiunzione di pagamento effettuata da in data 2/08/2016 è irrimediabilmente nulla, in quanto effettuata CP_3 alla società , che risultava estinta sin dal 3/03/2009. Parte_2
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa in termini univoci.
“Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le sezioni unite di questa corte hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma”.
Per quanto qui di interesse, la Corte precisa che “la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro” (Cassazione civile sez. un. - 12/03/2013,
n. 6070).
Nel descrivere il fenomeno successorio conseguente all'estinzione dell'ente mediante cancellazione dal registro delle imprese, la Suprema Corte, afferma che “la responsabilità dei soci trova giustificazione nel "carattere strumentale del soggetto società: venuto meno questo, i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale prescelto”. Ed aggiunge: “il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica (si veda, in argomento, Cass. 3 aprile 2003, n. 5113)”.
Spostando l'attenzione al profilo processuale, la Suprema Corte nella sentenza citata, traendo le conseguenze di quanto appena riportato, afferma che “E' del tutto ovvio che una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta”.
Con riferimento alla questione specifica della notifica, la Corte effettua una premessa in ordine alle cautele che deve osservare colui che si accinge alla notifica dell'atto: “Non appare davvero un onere troppo gravoso - né tanto meno un'ingiustificata limitazione del diritto d'azione, a fronte dell'esigenza di tutelare anche i successori della controparte, che potrebbero essere ignari della pendenza giudiziaria - quello di svolgere, per chi intenda dare inizio ad un nuovo grado di giudizio, i medesimi pagina 8 di 10 accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte che sono normalmente richiesti al momento introduttivo della lite”.
La Corte aggiunge, quindi, le seguenti argomentazioni: “L'evento estintivo del quale qui si sta parlando, ossia la cancellazione della società dal registro delle imprese, è oggetto di pubblicità legale.
SA impedimenti particolari (sempre in teoria possibili, ma da dimostrare di volta in volta ai fini di un'eventuale rimessione in termini), non appare quindi ammissibile che l'impugnazione provenga dalla
- o sia indirizzata alla - società cancellata, e perciò non più esistente, giacché la pubblicità legale cui
l'evento estintivo è soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche le controparti processuali, ne siano a conoscenza;
e la necessaria visione unitaria dell'ordinamento non consente di limitare al solo campo del diritto sostanziale la portata delle suaccennate regole inerenti al regime di pubblicità, escludendone l'applicazione in ambito processuale, salvo che vi siano diverse e più specifiche disposizioni processuali di segno contrario (come accade per il verificarsi dell'evento interruttivo nell'ambito del singolo grado di giudizio)”.
Con la conseguenza che: “In caso di violazione del principio appena ricordato, quando cioè
l'impugnazione non sia diretta nei confronti della "giusta parte", o non provenga da essa,
l'impugnazione medesima dev'essere dichiarata inammissibile”, con la enunciazione del seguente principio di diritto: “La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio”.
In applicazione dei principi di cui sopra, si deve dare atto della nullità della notificazione effettuata da con raccomandata ricevuta in data 2 agosto 2016 da soggetto rimasto sconosciuto, nei CP_3 confronti della società contenente la “Ingiunzione di Parte_2
Pagamento” di complessivi euro 110.768,71 (v. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione di
), stante la comprovata cancellazione della predetta società dal Registro imprese in data CP_3
3/03/2009.
Da ciò consegue che il credito ingiunto deve essere dichiarato prescritto nei confronti del signor
, in considerazione del fatto che l'ultimo atto interruttivo versato in atti, effettuato prima del Pt_1
2/08/2016 risale al 31/10/2007 (come da ricostruzione effettuato dalla stessa INVITALIA), mentre il successivo atto interruttivo risulta essere la “cartella n. 03020190016468402501), ruolo 2019 / 3137
ORDINARIO” notificata da all'opponente in data 18/10/2021, in qualità di socio CP_6 Pt_1 illimitatamente responsabile.
Da ultimo, occorre rilevare che la convenuta , in sede di memoria conclusionale di replica, CP_3 ha eccepito l'inammissibilità della censura proposta dall'attore solo in comparsa conclusionale, avente pagina 9 di 10 ad oggetto la pretesa nullità della notificazione dell'ingiunzione di pagamento di cui al doc. 4 allegato dalla stessa , documento da questa ultima ritualmente prodotto in sede di costituzione in CP_3 giudizio;
secondo la convenuta, parte attrice, avendo omesso di depositare la prima memoria integrativa, avrebbe rinunciato a contestare i documenti regolarmente prodotti da in sede di CP_3 costituzione. Aggiungeva la difesa di che in ogni caso la notificazione censurata aveva CP_3 comunque raggiunto il suo scopo essendo stata ritirata da uno dei soci.
Entrambe le eccezioni devono essere disattese.
La prima, in quanto l'eccezione di prescrizione del credito era stata svolta dall'attore già in sede di citazione in opposizione, anche se scarsamente argomentata;
d'altra parte, occorre osservare che a fronte del deposito del documento dal quale si evinceva la cancellazione della società debitrice sin dal
2009, effettuato dall'attore con la seconda memoria ex art. 171 ter, la convenuta non ha CP_3 svolto alcuna difesa tendente a neutralizzare, ove possibile, gli effetti estintivi derivanti dalla notificazione effettuata verso la società estinta.
Anche la seconda eccezione di INVITALIA, relativa alla circostanza dell'eventuale raggiungimento dello scopo della notificazione “essendo stata ritirata da uno dei soci”, non è accoglibile: in primo luogo, in quanto dal documento non si individua il soggetto che effettuò il ritiro, non avendo
INVITALIA provveduto al deposito dell'originale del documento. In ogni caso il principio del raggiungimento dello scopo non è applicabile nella specie, tenuto conto dei profili sostanziali sottesi alla mancata notifica, con particolare riferimento all'interruzione della prescrizione decennale.
Il terzo motivo di opposizione deve quindi essere accolto.
Si ritiene opportuno disporre la compensazione le parti delle spese di lite, tenuto conto del rigetto di più motivi di opposizione formulati dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della opposizione spiegata da , nei termini di cui in motivazione, Parte_1 dichiara la nullità della notifica di cui alla Ingiunzione di Pagamento effettuata dalla convenuta INVITALIA alla società in data 2/08/2016. Parte_2 Pt_2
Per l'effetto:
-dichiara estinto il credito di cui al ruolo portato in esecuzione nei confronti dell'opponente Pt_1
per intervenuta prescrizione decennale;
[...]
-dichiara improcedibile l'esecuzione.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Siena, 15 dicembre 2025
Il Giudice o.p.
dott. Alessandro Feliziani
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