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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 8382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8382 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 16108/2017 del Ruolo Generale degli Affa- ri Contenziosi dell'anno 2017 avente ad
OGGETTO: responsabilità professionale
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._2
Milena Sarnelli e Vincenzo Del Bono presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, al Corso Secondigliano n.94, giusta procura in atti;
ATTORI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Armando Palma ed elettivamente domiciliata presso il suo stu- dio in Napoli alla Via Miano n.114 giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da atti e verbali di causa nonché da memo- rie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e/o sintetizzando lo svolgi- mento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli il dott. per sen- Controparte_1 tirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis derivanti dal decesso della propria congiunta a
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causa della colposa condotta nell'esecuzione della prestazione sanitaria cui la medesima veniva sottoposta presso il sanitario convenuto.
Si costituiva tardivamente, in data 26.02.2024, il quale Controparte_1 eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo per carenza dei requisiti di cui agli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, la carenza di contraddittorio per violazione dell'art.102 cpc nonché la prescrizione del diritto azionato, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infon- datezza della stessa, stante l'assenza di profili di responsabilità in rela- zione al proprio operato.
Espletata CTU medico legale, all'udienza del 05.06.2025, sulle conclusio- ni rassegnate dalle parti la causa è stata assegnata in decisione con con- cessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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In via preliminare deve rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di pre- scrizione del diritto azionato sollevata dal sanitario convenuto atteso che la disciplina codicistica vigente assoggetta a decadenza le “eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”, se non propo- ste nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c. (i.e., almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, ex art. 166 c.p.c., o comunque nel rispetto dei diversi termini ivi contemplati). Orbene, nel caso di specie, la costituzione del convenuto nel presente giudizio, avvenuta solo in data 26.02.2024, dunque, oltre i termini di legge, ha senz'altro determinato la decadenza dalla proposizione della relativa eccezione.
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio formulata dal sanitario convenuto per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio sufficientemente specificati la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione della pretesa azio- nata.
Parimenti va rigettata l'eccezione sollevata dall'odierno convenuto avente ad oggetto l'asserita violazione del contraddittorio ex art. 102 cpc per aver gli attori pretermesso il dott. dal presente giudizio. CP
Ed invero, al riguardo deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 102 cpc, il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previ- sti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva de- dotta in giudizio deve essere necessariamente decisa in maniera unita- ria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non priva- re la decisione dell'utilità connessa all'esperimento della azione propo- sta.
Deve in tema rilevarsi che, nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria deri- vante da fatto unico dannoso imputabile a più soggetti, come quella og- getto del presente giudizio, “L'obbligazione risarcitoria (…) è solidale, non
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cumulativa, e, perciò, non dà luogo a litisconsorzio necessario passivo e non impone, di conseguenza, il simultaneus processus incontrando tale regola una deroga, in via eccezionale, soltanto nei casi in cui la respon- sabilità, in capo ad uno dei danneggianti, si ponga in rapporto di dipen- denza con la responsabilità di altri danneggianti, ovvero quando le di- stinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro stretta subordinazione, anche sul piano del diritto so- stanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabili- tà dell'altro, nonché nell'ipotesi in cui sia la legge stessa che – presup- ponendo, e derogando a detto principio – imponga esplicitamente, sempre in via eccezionale, il litisconsorzio necessario tra coobbligati so- lidali”.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7501 del 27 marzo 2007). Orbene, nella fattispecie in esame, alla luce di quanto sopra evidenziato, non appaiono sussistere i presupposti normativamente richiesti per la configurabilità del litisconsorzio necessario passivo, motivo per cui la relativa eccezione deve essere disattesa perché infondata.
Ciò premesso, e venendo al merito, nella fattispecie in esame, parte at- trice lamenta di aver subito danni derivanti dalla colposa condotta tenu- ta dal sanitario convenuto nell'esecuzione della prestazione sanitaria consistita, in particolare, nell'inadeguatezza dell'assistenza prestata da quest'ultimo nei confronti della sig.ra nel corso della gravi- Parte_1 danza, allorquando lo stesso, negligentemente, non si avvedeva dell'insorgenza di un grave stato eclamptico derivante da pregressa condizione di gestosi, a sua volta non diagnosticata dal precedente sani- tario che la ebbe in cura, dott. circostanza che determinava la CP sottoposizione della gestante, in via d'urgenza, ad intervento di parto cesareo cui tuttavia seguiva, dopo pochi giorni, il decesso del neonato per iposviluppo fetale correlato alla complicanza gravidica non diagno- sticata.
La domanda avanzata da parte attrice è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, devono preliminarmente essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sa- nitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di spe- cie.
La responsabilità del medico specialista privato nei confronti del pazien- te ha, infatti, natura contrattuale in quanto, ove il medico sia liberamen- te scelto dal paziente, intercorre con esso un regolare contratto
“d'opera”, di lavoro autonomo, avente ad oggetto la prestazione di un servizio, che trova la sua disciplina negli artt. 2222 e ss del codice civile. La particolarità è che trattasi di “professione intellettuale”, onde, più in dettaglio, la disciplina è quella prevista dall'art. 2229 c.c. In tal guisa, la condotta negligente posta in essere dal sanitario nell'esecuzione della prestazione professionale integra un inadempimento contrattuale, co- stituendo una violazione di quella obbligazione di cura, assunta scien-
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temente dal medesimo in qualità di specialista nei confronti del pazien- te.
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale dell'esercente la professione sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione erogata, le conseguenze scaturenti dai principi appena evi- denziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuo- ve patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relati- vo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, re-stando in- vece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particola- re, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello rela- tivo all'evento danno-so, deve essere provato dal credito- re/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, men- tre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta attiva od omissiva del sa- nitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorren- za, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha re- so impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la condotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un vali- do nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possi- bili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
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Orbene, nel caso di specie, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi acclarati alla stregua della (seppur parziale) documentazione prodotta in giudizio dalla difesa di parte attrice, dell'accertamento peritale espletato nel presente giudizio nonché dei provvedimenti giudiziali emessi all'esito dei procedimenti penali di primo e secondo grado incardinati per i medesimi fatti di causa (sentenza Tri- bunale di Napoli n.4562/2002 e sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 8692/2004), da considerarsi utilizzabili in questa sede in termini di am- missibilità nel processo civile delle ccdd “prove atipiche”.
Sul punto chiarisce la giurisprudenza (cfr. Cass. 10.9.2019, nn. 22519 e 22520) che “va, infatti, aggiunto e ricordato che, nell'ordinamento pro- cessualcivilistico, mancando una norma di chiusura sulla tassatività ti- pologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché ido- nee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” (Cass. 25/03/2004, n. 5965). In base al principio del libero convincimento, per- tanto, il Giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, an- che le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichia- razioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali. L'utilizzabilità, difatti, è categoria del solo rito penale, ignota al processo civile, e le prove precostituite, quali gli stessi documenti provenienti da un giudizio penale, entrano legittimamente nel processo, attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'o- perazione di logica giuridica, e tali risultanze probatorie appaiono conte- stabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, proces- suali o di giudizio, che vi presiedono (Cass. 4/06/2014, n. 12577, con rife- rimento, in particolare, al valore probatorio delle dichiarazioni indizianti ex art. 63 c.p.p.).
In particolare, l'efficacia probatoria delle prove atipiche è quella delle presunzioni semplici (ex art. 2729 c.c.). Rientrano in tale categoria i ver- bali di prove espletati in altri giudizi, la perizia resa in altro giudizio fra le stesse o altre parti, la sentenza resa in altro giudizio (cfr. Cass. n. 22384/2014, Cass. n. 9843/2014, Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 15169/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n. 28855/2008).
Ciò premesso, deve in primo luogo rilevarsi che la relazione tecnica a firma dei CC.TT.UU dott.ri , espletata nel Persona_1 Persona_2 presente giudizio sulla base dell'esclusivo esame degli esiti dei due pre- cedenti procedimenti penali -non avendo parte attrice prodotto alcuna documentazione clinica relativa alla gravidanza, nonostante il ripetuto sollecito da parte degli ausiliari- ha evidenziato, reputando condivisibili le risultanze di tali giudizi, la sussistenza di profili di negligenza nell'operato dei sanitari, dott.ri e , che ebbero in cura la CP CP_1 sig.ra nel corso della gravidanza. Parte_1
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Ed invero, tralasciando i profili di responsabilità del sanitario in CP relazione ai fatti di causa, non costituendo oggetto del presente giudi- zio, per quanto attiene alla posizione dell'odierno convenuto, dott.
[...] che intervenne nella vicenda clinica in esame successivamente CP_1 al dott. segnatamente dal 20 febbraio del 1999, hanno eviden- CP ziato in particolare che: a) profili di responsabilità del predetto sanitario nell'esecuzione della prestazione sanitaria erogata nei confronti della paziente sono ravvisabili in relazione al profilo diagnostico- terapeutico della patologia di cui era affetta la paziente atteso che, in occasione dei controlli cui la stessa si sottoponeva presso il sanitario, non veniva da quest'ultimo negligentemente diagnosticato il grave stato eclamptico in cui la stessa versava, nonostante la presenza di chiari indici strumentali e sintomatologici indicativi della sussistenza della patologia quali, iper- tensione, proteinuria, irregolarità della crescita fetale;
b) tale negligenza impediva la tempestiva adozione di protocolli terapeutici per il tratta- mento della condizione patologica determinando la necessità di esple- tamento, in via d'urgenza, di intervento di parto cesareo all'esito del quale nasceva la piccola deceduta tuttavia a distanza di pochi Per_3 giorni a causa del grave iposviluppo correlato alla complicanza non dia- gnosticata nel corso della gravidanza;
c) tuttavia, al sanitario convenuto deve ascriversi, nella fattispecie in esame, esclusivamente la mancata diagnosi della patologia materna della eclampsia e non anche il decesso del neonato, in ragione della gravità delle condizioni cliniche in cui ver- sava il feto al momento del suo intervento nella vicenda in esame, già ir- rimediabilmente compromesse per effetto del negligente operato del sanitario che ebbe in cura la paziente in epoca antecedente.
In considerazione delle esposte argomentazioni, i CCTTUU hanno con- cluso affermando che: “pertanto, in seguito alla condotta errata di en- trambi i professionisti, al dott. è da ricondurre sia il decesso del CP neonato (deceduto a soli 5 giorni dalla nascita) sia la mancata diagnosi del grave stadio di gestosi insorto nella gestante giunto alla fase di eclampsia conclamata che rese necessario un intervento di taglio cesa- reo urgente per evitare la morte della sig.ra ; e al dott. Parte_1 CP_1
è da ricondurre solo la patologia materna della eclampsia , essendo oramai, allorquando è intervenuto il predetto specialista, già irrimedia- bilmente compromesse le condizioni cliniche del feto”.
La relazione tecnica - che si intende condividere - evidenzia dunque con chiarezza logico scientifica che, nel caso di specie, i profili di negligenza ascrivibili al sanitario convenuto nell' esecuzione della prestazione sani- taria resa nei confronti della paziente afferiscono esclusivamente al profilo diagnostico terapeutico della patologia materna della eclampsia, non potendo, invero, ravvisarsi alcuna responsabilità del sanitario in or- dine al decesso del neonato ascrivibile, invece, alla luce degli accerta- menti eseguiti nell'ambito dei procedimenti penali, alla condotta negli- gente posta in essere in epoca antecedente dal dott. non con- CP venuto nel presente giudizio.
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Ed invero, come ben evidenziato dagli ausiliari, alla luce di quanto emer- so in sede penale, a decorrere dal 20 febbraio 1999, la sig.ra , Parte_1 seguita fino a quella data dal dott. si affidò alle cure del dott. CP
, medico di base nonché specialista in ginecologia ed ostetricia, a CP_1 causa dell'insorgenza di dolore gastrico, annebbiamento della vista ed episodio di perdita dei sensi, il quale prescrisse, in data 22 febbraio 1999, l' esecuzione di una ecografia ostetrica il cui esito evidenziò la pa- tologia della cd. ”renella” nonché la regolarità della crescita fetale.
In data 26 febbraio 1999, a causa della persistenza della sintomatologia dolorosa, la gestante veniva ricoverata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli ove i sanitari diagnosticavano la sussi- stenza di uno stato eclamptico e sottoponevano la paziente, ormai in grave pericolo di vita a causa delle crisi convulsive manifestate in quella sede, a taglio cesareo d'urgenza.
Orbene, alla luce della dinamica dei fatti sopra delineata nonché delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici esplicitate nei prov- vedimenti conclusivi dei giudizi penali e condivise dagli ausiliari tecnici nell'elaborato peritale espletato nel presente giudizio, appare chiaro che, nel caso di specie, l'assistenza sanitaria e terapeutica apprestata in favore della paziente da parte del dott. non sia stata adeguata alla CP_1 situazione clinica della medesima, in base agli ordinari criteri della dili- genza professionale.
Ed invero, come evidenziato dal Collegio Peritale, deve rilevarsi come gli elementi emergenti dall'esame della sintomatologia lamentata dalla pa- ziente nel corso dei controlli espletati dal , nonché dagli esami cli- CP_1 nici effettuati fossero senz'altro tali da consentire il tempestivo riscon- tro della sussistenza dello stato di eclampsia, quale conseguenza pato- logica di una condizione di gestosi non precedentemente diagnosticata e, dunque, trattata.
Chiariscono gli ausiliari circa le caratteristiche della patologia di cui era affetta la paziente e della sintomatologia ad essa correlata, infatti, che
“la gestosi è una sindrome caratterizzata dalla comparsa, nella seconda metà della gravidanza, di edemi, proteinuria ed ipertensione. Verosi- milmente è dovuta al concorso di molti fattori eziologici e predisponenti e può avere effetti secondari molteplici sulla gestante, sul feto o su am- bedue. I quadri clinici che esprimono l'evoluzione della malattia sono la gestosi sintomatica;
l'eclampsia imminente;
l'eclampsia convulsiva. Il passaggio dalla gestosi alla forma più grave denominata eclampsia im- minente è caratterizzato dalla comparsa di alcuni sintomi soggettivi, precisamente: cefalea, perlopiù frontale ma spesso con irradiazione alle regioni temporali ed all'occipite; disturbi visivi, quali scotomi, fosfeni, di- plopia;
disturbi addominali quali vomito neurogenico e dolore epigastri- co "a barra". Il termine eclampsia convulsiva viene riservato a quei casi che manifestano uno o più attacchi convulsivi seguiti da perdita di co-
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scienza. L'eclampsia convulsiva è la manifestazione più grave della ge- stosi tardiva e può essere causa di morte materna”.
Dunque, appare chiaro che, nella fattispecie in esame, il quadro clinico complessivamente manifestato dalla gestante nel corso della gravidan- za caratterizzato, in una prima fase, dalla ricorrenza di grave ipertensio- ne e lieve ritardo di crescita del feto (già oggetto di valutazione da parte del precedente sanitario dott. , successivamente, da dolore CP epigastrico, annebbiamento della vista, vomito, malessere generale, dif- ficoltà nella deambulazione e presenza di albumina nelle urine, avrebbe dovuto indurre il sanitario convenuto a riscontrare la condizione di eclampsia in cui ormai versava la paziente, quale conseguenza evolutiva di uno stato di gestosi a sua volta non precedentemente diagnosticato. Precisa al riguardo il Collegio che “Le manifestazioni di danno d'organo, in particolare il disturbo visivo - riferito abbassamento della vista – e il dolore epigastrico rappresentano i segni della eclampsia imminente. È notorio che l'eclampsia rappresenta la evoluzione della gestosi quando non trattata”. Inoltre, precisano gli ausiliari in relazione agli ulteriori indi- ci suggestivi della sussistenza della suddetta patologia, che “si evince dagli atti che il dott. aveva anche visionato l'esito dell'esame delle CP_1 urine che rilevava proteinuria che in associazione all'ipertensione con- sentiva di formulare la diagnosi di gestosi. Aggiungasi poi che i sintomi soggettivi connotavano il peggioramento del quadro in eclampsia im- minente. In sostanza, la condotta erronea del dott. viene indivi- CP_1 duata nel non aver posto tempestivamente indicazione al ricovero in ambiente ospedaliero nonostante la presenza di sintomi e segni idonei a poter formulare la diagnosi di eclampsia”.
La rilevanza della sintomatologia riferita dalla paziente rispetto alla formulazione della diagnosi della reale condizione patologica in cui la stessa versava e, per contro, la gravità della condotta posta in essere dal dott. nella valutazione dei sintomi è ben evidenziata, del resto, nel CP_1 provvedimento reso nel giudizio di primo grado laddove si precisa che “il sanitario, consapevole del malessere della donna ed in particolare dell'ipertensione (…) era anche a conoscenza dei problemi di stomaco della sig.ra suggerendo la somministrazione dello Parte_1 CP_3
Ma non solo: il dott. fu contattato telefonicamente dal marito CP_1 della ed informato della urgenza di un controllo della stessa Parte_1 che era impossibilitata a deambulare (20 o 21 febbraio). Dopo la visita a domicilio, il 22 febbraio 1999 il dott. riuscì ad ottenere il trasporto CP_1 della donna presso il suo studio per procedere ad una ecografia che evi- denziò la cd. renella, patologia per la quale prescrisse una cura. Nella stessa occasione spostò la propria attenzione anche sulla bambina rife- rendo che tutto procedeva regolarmente e che la crescita era regolare”.
“È certo allora che la condotta del , specialista in ginecologia ed CP_1 ostetricia, è stata colposa per non aver correttamente diagnosticato la patologia grave da cui era affetta la , pur avendo le cogni- Parte_1 zioni scientifiche che gli avrebbero dovuto consentire un'esatta diagno-
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si in presenza del quadro generale della donna. Nessuna giustificazione appare di rilievo al giudicante, non potendo e non dovendo lo stesso, proprio per la sua accertata qualifica, confondere il malessere legato al- la renella (ancorchè sussistente) con la più grave patologia in atto, aven- do in suo possesso tutti gli elementi che gli imponevano l'esatta diagno- si (ipertensione, annebbiamento della vista, vomito persistente, genera- le malessere con difficoltà a deambulare e, non ultima la presenza di al- bumina nelle urine indice inequivoco dell'esistenza della gestosi”. Rico- struzione successivamente confermata all'esito del giudizio di appello nel cui provvedimento conclusivo si ribadisce, senza alcun dubbio, la re- sponsabilità del per l'omessa diagnosi di eclampsia in presenza di CP_1 indici sintomatologici chiari ed univoci circa lo stato patologico in atto.
Concludono dunque i ccttuu ritenendo che “sulla base di quanto rico- struito nel procedimento penale e in considerazione delle caratteristi- che della gestosi, della sua evoluzione attesa e della sua correlazione, se non trattata, con l'iposviluppo fetale e addirittura con la morte fetale, è possibile condividere che se fosse stata formulata la diagnosi di gesto- si/eclampsia (che poteva essere formulata sulla base delle risultanze degli esami praticati e dei segni e sintomi della sig.ra ) non si Parte_1 sarebbe verificato il peggioramento della patologia con necessità di ri- covero e taglio cesareo d'urgenza” … ”In particolare sulla base della rico- struzione della vicenda riportata nella sentenza penale si condividono le conclusioni cui essa è giunta rispetto alle responsabilità specifiche dei due sanitari che hanno avuto occasione di seguire la gestante durante la gravidanza” con la precisazione che “al dott. è da ricondurre so- CP_1 lo la patologia materna della eclampsia , essendo oramai, allorquando è intervenuto il predetto specialista, già irrimediabilmente compromesse le condizioni cliniche del feto”.
Accertati pertanto il nesso causale ed il profilo di colpevolezza in capo al convenuto, occorre procedere alla esatta identificazione e liquidazione dei danni.
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto della consulenza tecnica esple- tata nel presente giudizio nonché degli esiti dei due procedimenti penali, da cui è emerso che il decesso in senso tecnico del neonato non è cau- salmente riconducibile alla condotta del sanitario convenuto, avendo quest'ultima solo inciso sul profilo diagnostico-terapeutico dello stato patologico materno della eclampsia, quale fase evolutiva terminale di una condizione di gestosi precedentemente non trattata, nella fattispe- cie in esame, non appaiono sussistere i presupposti richiesti per la risar- cibilità delle voci di danno richieste dagli attori riconnesse a tale evento, segnatamente il danno terminale e il danno morale sofferto dai genitori in conseguenza della perdita prematura della propria figlia.
Come evidenziato, infatti, la condotta colposa del sanitario convenuto si è escluso che sia stata causa efficiente del decesso in sé. Ne consegue che non spetta ai congiunti il risarcimento per le suddette voci di danno,
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in quanto queste implicano la perdita del bene della vita quale evento pregiudizievole imputabile alla controparte, costituente antecedente logico giuridico del pregiudizio proprio dei congiunti.
In relazione, invece, alla domanda di risarcimento del danno biologico iu- re proprio patito dalla sig.ra , nella specie, danno psichico, Parte_1 deve evidenziarsi che, nella fattispecie in esame, sebbene sia ravvisabile una condotta negligente ascrivibile al sanitario convenuto consistita nell'omessa diagnosi dello stato eclamptico in cui versava, la stessa non sia stata tuttavia produttiva del danno lamentato, non avendo, invero, alla luce delle risultanze dell'indagine peritale espletata, determinato un pregiudizio giuridicamente apprezzabile in termini di danno biologico permanente all'integrità psico-fisica dell'attrice.
Evidenzia al riguardo il Collegio infatti che “a distanza di circa venticin- que anni dai fatti ed in assenza di documentazione medica, fatta ecce- zione di n. 9 certificati redatti da un sanitario privato, il prof. Per_4 specialista in Neurologia , che ha tenuto in cura la sig.ra Parte_3 squalina per circa un anno e mezzo ( dal 7/4/1999 all'11/9/2000) dopo l'evento traumatico ed il decesso della piccola ( nata il Persona_5
26/2/99 e deceduta dopo soli 5 giorni), per una sindrome ansioso de- pressiva con attacchi di panico, si può affermare che, allo stato, non si ravvisano postumi di natura permanente incidenti sulla integrità psico- fisica di entrambi gli attori: e Parte_1 Controparte_4
, in qualità di genitori della piccola neonata deceduta pochi giorni dopo la nascita. Allo stato, infatti, entrambi gli attori, nel corso della nostra vi- sita hanno riferito di condurre la loro vita normalmente, non assumono farmaci né praticano controlli neurologici e/o psichici. A tal riguardo, confermano che solo la sig.ra , dopo il drammatico vissuto Parte_1 traumatico riconducibile alla mancata diagnosi della gestosi e alle gravi condizioni di pericolo per la vita che resero necessario l'espletamento del parto con un intervento di taglio cesareo urgente ed il conseguente decesso della piccola neonata, fece ricorso a cure mediche specialisti- che e a terapia farmacologica per la comparsa di attacchi di panico e cri- si ansioso depressive, ricorrendo, appunto al prof. Pertanto, Per_4 non si ravvisano postumi di invalidità permanente di natura biologica incidenti sulla integrità psico fisica di entrambi gli attori”.
Ciò posto, appare invece meritevole di ristoro, nel caso di specie, il dan- no biologico temporaneo patito dalla paziente per effetto della condot- ta negligente ascrivibile al sanitario convenuto.
Evidenziano sul punto gli ausiliari che “Per quanto riguarda, invece, l'inabilità temporanea, sulla base della documentazione esaminata e di quanto è emerso nel corso delle operazioni peritali si può ritenere che l'evento lesivo abbia cagionato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali della che hanno reso necessario un pe- Parte_1 riodo di cure e che si è protratto per circa un anno e mezzo. Pertanto, per la sig.ra si possono riconoscere trenta giorni di inabilità Parte_1
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temporanea totale, necessari e sufficienti per superare il periodo di convalescenza post-intervento chirurgico a cui aggiungere ulteriori quindici mesi da considerare progressivamente decrescenti e media- mente valutabili nella misura del 50% i primi due mesi e nella misura del 25% i restanti tredici mesi”.
Per tali motivi, esclusa la sussistenza di postumi di natura permanente residuati a carico dell'attrice, il convenuto deve essere condannato al ri- sarcimento dei danni patiti dalla paziente per effetto della condotta ne- gligente posta in essere da circoscriversi, tuttavia, come ben evidenziato dai ccttuu, esclusivamente all'invalidità temporanea subita dall'attrice in virtù del periodo di convalescenza post- chirurgico affrontato nonché del successivo periodo necessario per l'espletamento delle cure, periodo protrattosi complessivamente per la durata di un anno e mezzo circa.
Dunque, condividendo le considerazioni medico-legali contenute nella CTU, anche in ordine alla valutazione del danno temporaneo patito dall'attrice per effetto della condotta negligente del sanitario convenu- to, la lesione temporanea dell'integrità psicofisica può essere liquidata in complessivi € 27.247,50 (in particolare 30 gg ITT pari ad euro € 3.450,00 - punto di invalidità euro 173 pro die, importo aumentato del 50% in ragione della complessità e della gravità della storia clinica ripor- tata dall'istante) - ITP gradualmente a scalare e mediamente valutabile al tasso del 50% per i primi due mesi (60 gg) pari ad euro 3.450,00, al 25% per i restanti tredici mesi (390 gg) pari ad euro 11.212,30).
Dalla somma sopra liquidata deve, tuttavia, essere scomputato l'importo eventualmente già corrisposto all'attrice in forza della provvi- sionale disposta in sede penale (sent. Trib di Napoli n.4562/2002, suc- cessivamente confermata con sent. Corte d'appello di Napoli n. 8692/2004), a titolo di ristoro del danno biologico dalla stessa subito per i medesimi fatti di causa.
Ed invero, al riguardo giova ricordare che “la provvisionale liquidata in sede penale e' destinata a risarcire, in favore delle parti civili che abbia- no agito per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., ai sensi dell'art. 74 c.p.p., proprio i danni lamentati in dipenden- za del fatto illecito costituente reato, anche se soltanto nei limiti del danno per cui si ritiene gia' raggiunta la prova (ex art. 539 c.p.p., comma 2), fatta salva la definitiva liquidazione in sede civile. Non vi e' dubbio quindi che di essa si debba tenere conto quando, in tale ultima sede, si procede alla definitiva liquidazione dei danni complessivamente pro- dotti in capo al medesimo danneggiato da quello stesso fatto illecito che ha formato oggetto del giudizio penale conclusosi con la liquidazio- ne di una provvisionale. Il regime applicabile e' del tutto coincidente con quello degli acconti riscossi a titolo di anticipata parziale liquidazione del danno e, come questi, anche la provvisionale, la cui liquidazione ri- sulti dagli atti, va tenuta in conto dal giudice civile che, d'ufficio, dovra' imputarne l'importo a scomputo delle somme complessivamente dovu-
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te per il risarcimento dei danni. Ne' rileva (…) che risulti o meno dagli atti anche l'effettiva riscossione della provvisionale, nel senso che questa non potrebbe essere considerata dal giudice civile se non effettivamen- te corrisposta al danneggiato dal condannato in sede penale. Infatti, a differenza dell'acconto, per il quale l'imputazione e' ex post, poiche', trattandosi di spontanea liquidazione parziale anticipata del danno, non puo' che rilevare l'effettiva riscossione da parte del danneggiato, con la provvisionale l'imputazione e' ex lege, essendo conseguenza delle previ- sioni dell'art. 539 c.p.p. E la sentenza penale costituisce titolo esecutivo (prima del passaggio in giudicato se provvisoriamente esecutiva ex art. 540 c.p.p., ovvero quando sia oramai definitiva: cfr. Cass. n. 18355/05), del quale il danneggiato si puo' valere per conseguire coattivamente il pagamento, ove non effettuato spontaneamente dall'imputato con- dannato anche quale responsabile civile o comunque dal responsabile civile condannato in sede penale. La riscossione effettiva della somma liquidata a titolo di provvisionale potrà tutt'al più rilevare per il calcolo del danno da ritardo, essendo esclusa, come per gli acconti, la rivaluta- zione sulle somme percepite dal danneggiato a titolo di provvisionale ed a far data dalla relativa percezione (cfr. Cass. n. 1623/80, n. 4798/86, n. 2074/89, n. 2074/99) (Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6739 del 24/03/2011). Principio successivamente ribadito da Cass. Sez. 3, 04/04/2017, n. 8662 secondo cui “in sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale (nella specie, diffama- zione a mezzo stampa) il giudice, anche d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico so- stanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli ac- conti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l'effetti- va riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avva- lersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli” (cfr. Cass., sentenza n. 6739 del 24/03/2011, Cass., sentenza n. 18355 del 16/09/2005).
Alla luce di tali considerazioni, dunque, il danno biologico di carattere temporaneo subito dall'attrice per i fatti di cau- Parte_1 sa, può essere globalmente liquidato in questa sede in € 2.247,50 all'attualità, pari, appunto, alla differenza tra l'importo di € 27.247,50 e quello di € 25.000,00, relativo alla provvisionale disposta in sede penale a carico del convenuto Ne consegue che, alla luce delle Controparte_1 considerazioni esposte, il sanitario convenuto deve essere condannato al risarcimento integrale del danno, come sopra quantificato, a titolo di danno non patrimoniale dovuto all'istante per i fatti di causa.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n.
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1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarci- toria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della sva- lutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche median- te l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio su- bito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definiti- vamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai sin- goli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del ca- so) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incre- menta nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione mone- taria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni parte resistente dovrà corrispondere all'istante, gli interessi legali, dal mese di febbraio del 1999 (data del fat- to produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla som- ma complessiva di euro 1.360,47 (Indice agosto 2025: 121,8 – Indice febbraio 1999: 108,4 – Raccordo Indici: 1,47 – Indice di devalutazione 0,605) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra li- quidate all'attualità (sorta capitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Ogni ulteriore domanda ovvero questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in as- senza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giu- stizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di va- lore di riferimento calcolato sulla base del decisum (valore della
contro
- versia: scaglione fino ad € 5.200) ai valori medi, con attribuzione ex art. 13
93 cpc in favore dei procuratori costituitisi che se ne sono dichiarati an- ticipatari.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico del convenuto ri- masto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie parzialmente, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento di € 2.247,50 in favore di , a titolo Parte_1 di ristoro per il danno patito oltre interessi come in motivazione;
• rigetta per il residuo le domande attoree;
• condanna l pagamento in favore di parte attrice Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 1.214 per esborsi (se versati) ed € 2552 per compensi professionali, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratisi antistatario;
• pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico di parte convenuta soccombente.
Napoli, 26.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 16108/2017 del Ruolo Generale degli Affa- ri Contenziosi dell'anno 2017 avente ad
OGGETTO: responsabilità professionale
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._2
Milena Sarnelli e Vincenzo Del Bono presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, al Corso Secondigliano n.94, giusta procura in atti;
ATTORI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Armando Palma ed elettivamente domiciliata presso il suo stu- dio in Napoli alla Via Miano n.114 giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da atti e verbali di causa nonché da memo- rie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e/o sintetizzando lo svolgi- mento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli il dott. per sen- Controparte_1 tirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis derivanti dal decesso della propria congiunta a
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causa della colposa condotta nell'esecuzione della prestazione sanitaria cui la medesima veniva sottoposta presso il sanitario convenuto.
Si costituiva tardivamente, in data 26.02.2024, il quale Controparte_1 eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo per carenza dei requisiti di cui agli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, la carenza di contraddittorio per violazione dell'art.102 cpc nonché la prescrizione del diritto azionato, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infon- datezza della stessa, stante l'assenza di profili di responsabilità in rela- zione al proprio operato.
Espletata CTU medico legale, all'udienza del 05.06.2025, sulle conclusio- ni rassegnate dalle parti la causa è stata assegnata in decisione con con- cessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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In via preliminare deve rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di pre- scrizione del diritto azionato sollevata dal sanitario convenuto atteso che la disciplina codicistica vigente assoggetta a decadenza le “eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”, se non propo- ste nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c. (i.e., almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, ex art. 166 c.p.c., o comunque nel rispetto dei diversi termini ivi contemplati). Orbene, nel caso di specie, la costituzione del convenuto nel presente giudizio, avvenuta solo in data 26.02.2024, dunque, oltre i termini di legge, ha senz'altro determinato la decadenza dalla proposizione della relativa eccezione.
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio formulata dal sanitario convenuto per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio sufficientemente specificati la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione della pretesa azio- nata.
Parimenti va rigettata l'eccezione sollevata dall'odierno convenuto avente ad oggetto l'asserita violazione del contraddittorio ex art. 102 cpc per aver gli attori pretermesso il dott. dal presente giudizio. CP
Ed invero, al riguardo deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 102 cpc, il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previ- sti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva de- dotta in giudizio deve essere necessariamente decisa in maniera unita- ria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non priva- re la decisione dell'utilità connessa all'esperimento della azione propo- sta.
Deve in tema rilevarsi che, nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria deri- vante da fatto unico dannoso imputabile a più soggetti, come quella og- getto del presente giudizio, “L'obbligazione risarcitoria (…) è solidale, non
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cumulativa, e, perciò, non dà luogo a litisconsorzio necessario passivo e non impone, di conseguenza, il simultaneus processus incontrando tale regola una deroga, in via eccezionale, soltanto nei casi in cui la respon- sabilità, in capo ad uno dei danneggianti, si ponga in rapporto di dipen- denza con la responsabilità di altri danneggianti, ovvero quando le di- stinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro stretta subordinazione, anche sul piano del diritto so- stanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabili- tà dell'altro, nonché nell'ipotesi in cui sia la legge stessa che – presup- ponendo, e derogando a detto principio – imponga esplicitamente, sempre in via eccezionale, il litisconsorzio necessario tra coobbligati so- lidali”.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7501 del 27 marzo 2007). Orbene, nella fattispecie in esame, alla luce di quanto sopra evidenziato, non appaiono sussistere i presupposti normativamente richiesti per la configurabilità del litisconsorzio necessario passivo, motivo per cui la relativa eccezione deve essere disattesa perché infondata.
Ciò premesso, e venendo al merito, nella fattispecie in esame, parte at- trice lamenta di aver subito danni derivanti dalla colposa condotta tenu- ta dal sanitario convenuto nell'esecuzione della prestazione sanitaria consistita, in particolare, nell'inadeguatezza dell'assistenza prestata da quest'ultimo nei confronti della sig.ra nel corso della gravi- Parte_1 danza, allorquando lo stesso, negligentemente, non si avvedeva dell'insorgenza di un grave stato eclamptico derivante da pregressa condizione di gestosi, a sua volta non diagnosticata dal precedente sani- tario che la ebbe in cura, dott. circostanza che determinava la CP sottoposizione della gestante, in via d'urgenza, ad intervento di parto cesareo cui tuttavia seguiva, dopo pochi giorni, il decesso del neonato per iposviluppo fetale correlato alla complicanza gravidica non diagno- sticata.
La domanda avanzata da parte attrice è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, devono preliminarmente essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sa- nitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di spe- cie.
La responsabilità del medico specialista privato nei confronti del pazien- te ha, infatti, natura contrattuale in quanto, ove il medico sia liberamen- te scelto dal paziente, intercorre con esso un regolare contratto
“d'opera”, di lavoro autonomo, avente ad oggetto la prestazione di un servizio, che trova la sua disciplina negli artt. 2222 e ss del codice civile. La particolarità è che trattasi di “professione intellettuale”, onde, più in dettaglio, la disciplina è quella prevista dall'art. 2229 c.c. In tal guisa, la condotta negligente posta in essere dal sanitario nell'esecuzione della prestazione professionale integra un inadempimento contrattuale, co- stituendo una violazione di quella obbligazione di cura, assunta scien-
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temente dal medesimo in qualità di specialista nei confronti del pazien- te.
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale dell'esercente la professione sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione erogata, le conseguenze scaturenti dai principi appena evi- denziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuo- ve patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relati- vo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, re-stando in- vece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particola- re, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello rela- tivo all'evento danno-so, deve essere provato dal credito- re/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, men- tre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta attiva od omissiva del sa- nitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorren- za, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha re- so impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la condotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un vali- do nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possi- bili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
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Orbene, nel caso di specie, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi acclarati alla stregua della (seppur parziale) documentazione prodotta in giudizio dalla difesa di parte attrice, dell'accertamento peritale espletato nel presente giudizio nonché dei provvedimenti giudiziali emessi all'esito dei procedimenti penali di primo e secondo grado incardinati per i medesimi fatti di causa (sentenza Tri- bunale di Napoli n.4562/2002 e sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 8692/2004), da considerarsi utilizzabili in questa sede in termini di am- missibilità nel processo civile delle ccdd “prove atipiche”.
Sul punto chiarisce la giurisprudenza (cfr. Cass. 10.9.2019, nn. 22519 e 22520) che “va, infatti, aggiunto e ricordato che, nell'ordinamento pro- cessualcivilistico, mancando una norma di chiusura sulla tassatività ti- pologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché ido- nee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” (Cass. 25/03/2004, n. 5965). In base al principio del libero convincimento, per- tanto, il Giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, an- che le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichia- razioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali. L'utilizzabilità, difatti, è categoria del solo rito penale, ignota al processo civile, e le prove precostituite, quali gli stessi documenti provenienti da un giudizio penale, entrano legittimamente nel processo, attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'o- perazione di logica giuridica, e tali risultanze probatorie appaiono conte- stabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, proces- suali o di giudizio, che vi presiedono (Cass. 4/06/2014, n. 12577, con rife- rimento, in particolare, al valore probatorio delle dichiarazioni indizianti ex art. 63 c.p.p.).
In particolare, l'efficacia probatoria delle prove atipiche è quella delle presunzioni semplici (ex art. 2729 c.c.). Rientrano in tale categoria i ver- bali di prove espletati in altri giudizi, la perizia resa in altro giudizio fra le stesse o altre parti, la sentenza resa in altro giudizio (cfr. Cass. n. 22384/2014, Cass. n. 9843/2014, Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 15169/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n. 28855/2008).
Ciò premesso, deve in primo luogo rilevarsi che la relazione tecnica a firma dei CC.TT.UU dott.ri , espletata nel Persona_1 Persona_2 presente giudizio sulla base dell'esclusivo esame degli esiti dei due pre- cedenti procedimenti penali -non avendo parte attrice prodotto alcuna documentazione clinica relativa alla gravidanza, nonostante il ripetuto sollecito da parte degli ausiliari- ha evidenziato, reputando condivisibili le risultanze di tali giudizi, la sussistenza di profili di negligenza nell'operato dei sanitari, dott.ri e , che ebbero in cura la CP CP_1 sig.ra nel corso della gravidanza. Parte_1
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Ed invero, tralasciando i profili di responsabilità del sanitario in CP relazione ai fatti di causa, non costituendo oggetto del presente giudi- zio, per quanto attiene alla posizione dell'odierno convenuto, dott.
[...] che intervenne nella vicenda clinica in esame successivamente CP_1 al dott. segnatamente dal 20 febbraio del 1999, hanno eviden- CP ziato in particolare che: a) profili di responsabilità del predetto sanitario nell'esecuzione della prestazione sanitaria erogata nei confronti della paziente sono ravvisabili in relazione al profilo diagnostico- terapeutico della patologia di cui era affetta la paziente atteso che, in occasione dei controlli cui la stessa si sottoponeva presso il sanitario, non veniva da quest'ultimo negligentemente diagnosticato il grave stato eclamptico in cui la stessa versava, nonostante la presenza di chiari indici strumentali e sintomatologici indicativi della sussistenza della patologia quali, iper- tensione, proteinuria, irregolarità della crescita fetale;
b) tale negligenza impediva la tempestiva adozione di protocolli terapeutici per il tratta- mento della condizione patologica determinando la necessità di esple- tamento, in via d'urgenza, di intervento di parto cesareo all'esito del quale nasceva la piccola deceduta tuttavia a distanza di pochi Per_3 giorni a causa del grave iposviluppo correlato alla complicanza non dia- gnosticata nel corso della gravidanza;
c) tuttavia, al sanitario convenuto deve ascriversi, nella fattispecie in esame, esclusivamente la mancata diagnosi della patologia materna della eclampsia e non anche il decesso del neonato, in ragione della gravità delle condizioni cliniche in cui ver- sava il feto al momento del suo intervento nella vicenda in esame, già ir- rimediabilmente compromesse per effetto del negligente operato del sanitario che ebbe in cura la paziente in epoca antecedente.
In considerazione delle esposte argomentazioni, i CCTTUU hanno con- cluso affermando che: “pertanto, in seguito alla condotta errata di en- trambi i professionisti, al dott. è da ricondurre sia il decesso del CP neonato (deceduto a soli 5 giorni dalla nascita) sia la mancata diagnosi del grave stadio di gestosi insorto nella gestante giunto alla fase di eclampsia conclamata che rese necessario un intervento di taglio cesa- reo urgente per evitare la morte della sig.ra ; e al dott. Parte_1 CP_1
è da ricondurre solo la patologia materna della eclampsia , essendo oramai, allorquando è intervenuto il predetto specialista, già irrimedia- bilmente compromesse le condizioni cliniche del feto”.
La relazione tecnica - che si intende condividere - evidenzia dunque con chiarezza logico scientifica che, nel caso di specie, i profili di negligenza ascrivibili al sanitario convenuto nell' esecuzione della prestazione sani- taria resa nei confronti della paziente afferiscono esclusivamente al profilo diagnostico terapeutico della patologia materna della eclampsia, non potendo, invero, ravvisarsi alcuna responsabilità del sanitario in or- dine al decesso del neonato ascrivibile, invece, alla luce degli accerta- menti eseguiti nell'ambito dei procedimenti penali, alla condotta negli- gente posta in essere in epoca antecedente dal dott. non con- CP venuto nel presente giudizio.
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Ed invero, come ben evidenziato dagli ausiliari, alla luce di quanto emer- so in sede penale, a decorrere dal 20 febbraio 1999, la sig.ra , Parte_1 seguita fino a quella data dal dott. si affidò alle cure del dott. CP
, medico di base nonché specialista in ginecologia ed ostetricia, a CP_1 causa dell'insorgenza di dolore gastrico, annebbiamento della vista ed episodio di perdita dei sensi, il quale prescrisse, in data 22 febbraio 1999, l' esecuzione di una ecografia ostetrica il cui esito evidenziò la pa- tologia della cd. ”renella” nonché la regolarità della crescita fetale.
In data 26 febbraio 1999, a causa della persistenza della sintomatologia dolorosa, la gestante veniva ricoverata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli ove i sanitari diagnosticavano la sussi- stenza di uno stato eclamptico e sottoponevano la paziente, ormai in grave pericolo di vita a causa delle crisi convulsive manifestate in quella sede, a taglio cesareo d'urgenza.
Orbene, alla luce della dinamica dei fatti sopra delineata nonché delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici esplicitate nei prov- vedimenti conclusivi dei giudizi penali e condivise dagli ausiliari tecnici nell'elaborato peritale espletato nel presente giudizio, appare chiaro che, nel caso di specie, l'assistenza sanitaria e terapeutica apprestata in favore della paziente da parte del dott. non sia stata adeguata alla CP_1 situazione clinica della medesima, in base agli ordinari criteri della dili- genza professionale.
Ed invero, come evidenziato dal Collegio Peritale, deve rilevarsi come gli elementi emergenti dall'esame della sintomatologia lamentata dalla pa- ziente nel corso dei controlli espletati dal , nonché dagli esami cli- CP_1 nici effettuati fossero senz'altro tali da consentire il tempestivo riscon- tro della sussistenza dello stato di eclampsia, quale conseguenza pato- logica di una condizione di gestosi non precedentemente diagnosticata e, dunque, trattata.
Chiariscono gli ausiliari circa le caratteristiche della patologia di cui era affetta la paziente e della sintomatologia ad essa correlata, infatti, che
“la gestosi è una sindrome caratterizzata dalla comparsa, nella seconda metà della gravidanza, di edemi, proteinuria ed ipertensione. Verosi- milmente è dovuta al concorso di molti fattori eziologici e predisponenti e può avere effetti secondari molteplici sulla gestante, sul feto o su am- bedue. I quadri clinici che esprimono l'evoluzione della malattia sono la gestosi sintomatica;
l'eclampsia imminente;
l'eclampsia convulsiva. Il passaggio dalla gestosi alla forma più grave denominata eclampsia im- minente è caratterizzato dalla comparsa di alcuni sintomi soggettivi, precisamente: cefalea, perlopiù frontale ma spesso con irradiazione alle regioni temporali ed all'occipite; disturbi visivi, quali scotomi, fosfeni, di- plopia;
disturbi addominali quali vomito neurogenico e dolore epigastri- co "a barra". Il termine eclampsia convulsiva viene riservato a quei casi che manifestano uno o più attacchi convulsivi seguiti da perdita di co-
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scienza. L'eclampsia convulsiva è la manifestazione più grave della ge- stosi tardiva e può essere causa di morte materna”.
Dunque, appare chiaro che, nella fattispecie in esame, il quadro clinico complessivamente manifestato dalla gestante nel corso della gravidan- za caratterizzato, in una prima fase, dalla ricorrenza di grave ipertensio- ne e lieve ritardo di crescita del feto (già oggetto di valutazione da parte del precedente sanitario dott. , successivamente, da dolore CP epigastrico, annebbiamento della vista, vomito, malessere generale, dif- ficoltà nella deambulazione e presenza di albumina nelle urine, avrebbe dovuto indurre il sanitario convenuto a riscontrare la condizione di eclampsia in cui ormai versava la paziente, quale conseguenza evolutiva di uno stato di gestosi a sua volta non precedentemente diagnosticato. Precisa al riguardo il Collegio che “Le manifestazioni di danno d'organo, in particolare il disturbo visivo - riferito abbassamento della vista – e il dolore epigastrico rappresentano i segni della eclampsia imminente. È notorio che l'eclampsia rappresenta la evoluzione della gestosi quando non trattata”. Inoltre, precisano gli ausiliari in relazione agli ulteriori indi- ci suggestivi della sussistenza della suddetta patologia, che “si evince dagli atti che il dott. aveva anche visionato l'esito dell'esame delle CP_1 urine che rilevava proteinuria che in associazione all'ipertensione con- sentiva di formulare la diagnosi di gestosi. Aggiungasi poi che i sintomi soggettivi connotavano il peggioramento del quadro in eclampsia im- minente. In sostanza, la condotta erronea del dott. viene indivi- CP_1 duata nel non aver posto tempestivamente indicazione al ricovero in ambiente ospedaliero nonostante la presenza di sintomi e segni idonei a poter formulare la diagnosi di eclampsia”.
La rilevanza della sintomatologia riferita dalla paziente rispetto alla formulazione della diagnosi della reale condizione patologica in cui la stessa versava e, per contro, la gravità della condotta posta in essere dal dott. nella valutazione dei sintomi è ben evidenziata, del resto, nel CP_1 provvedimento reso nel giudizio di primo grado laddove si precisa che “il sanitario, consapevole del malessere della donna ed in particolare dell'ipertensione (…) era anche a conoscenza dei problemi di stomaco della sig.ra suggerendo la somministrazione dello Parte_1 CP_3
Ma non solo: il dott. fu contattato telefonicamente dal marito CP_1 della ed informato della urgenza di un controllo della stessa Parte_1 che era impossibilitata a deambulare (20 o 21 febbraio). Dopo la visita a domicilio, il 22 febbraio 1999 il dott. riuscì ad ottenere il trasporto CP_1 della donna presso il suo studio per procedere ad una ecografia che evi- denziò la cd. renella, patologia per la quale prescrisse una cura. Nella stessa occasione spostò la propria attenzione anche sulla bambina rife- rendo che tutto procedeva regolarmente e che la crescita era regolare”.
“È certo allora che la condotta del , specialista in ginecologia ed CP_1 ostetricia, è stata colposa per non aver correttamente diagnosticato la patologia grave da cui era affetta la , pur avendo le cogni- Parte_1 zioni scientifiche che gli avrebbero dovuto consentire un'esatta diagno-
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si in presenza del quadro generale della donna. Nessuna giustificazione appare di rilievo al giudicante, non potendo e non dovendo lo stesso, proprio per la sua accertata qualifica, confondere il malessere legato al- la renella (ancorchè sussistente) con la più grave patologia in atto, aven- do in suo possesso tutti gli elementi che gli imponevano l'esatta diagno- si (ipertensione, annebbiamento della vista, vomito persistente, genera- le malessere con difficoltà a deambulare e, non ultima la presenza di al- bumina nelle urine indice inequivoco dell'esistenza della gestosi”. Rico- struzione successivamente confermata all'esito del giudizio di appello nel cui provvedimento conclusivo si ribadisce, senza alcun dubbio, la re- sponsabilità del per l'omessa diagnosi di eclampsia in presenza di CP_1 indici sintomatologici chiari ed univoci circa lo stato patologico in atto.
Concludono dunque i ccttuu ritenendo che “sulla base di quanto rico- struito nel procedimento penale e in considerazione delle caratteristi- che della gestosi, della sua evoluzione attesa e della sua correlazione, se non trattata, con l'iposviluppo fetale e addirittura con la morte fetale, è possibile condividere che se fosse stata formulata la diagnosi di gesto- si/eclampsia (che poteva essere formulata sulla base delle risultanze degli esami praticati e dei segni e sintomi della sig.ra ) non si Parte_1 sarebbe verificato il peggioramento della patologia con necessità di ri- covero e taglio cesareo d'urgenza” … ”In particolare sulla base della rico- struzione della vicenda riportata nella sentenza penale si condividono le conclusioni cui essa è giunta rispetto alle responsabilità specifiche dei due sanitari che hanno avuto occasione di seguire la gestante durante la gravidanza” con la precisazione che “al dott. è da ricondurre so- CP_1 lo la patologia materna della eclampsia , essendo oramai, allorquando è intervenuto il predetto specialista, già irrimediabilmente compromesse le condizioni cliniche del feto”.
Accertati pertanto il nesso causale ed il profilo di colpevolezza in capo al convenuto, occorre procedere alla esatta identificazione e liquidazione dei danni.
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto della consulenza tecnica esple- tata nel presente giudizio nonché degli esiti dei due procedimenti penali, da cui è emerso che il decesso in senso tecnico del neonato non è cau- salmente riconducibile alla condotta del sanitario convenuto, avendo quest'ultima solo inciso sul profilo diagnostico-terapeutico dello stato patologico materno della eclampsia, quale fase evolutiva terminale di una condizione di gestosi precedentemente non trattata, nella fattispe- cie in esame, non appaiono sussistere i presupposti richiesti per la risar- cibilità delle voci di danno richieste dagli attori riconnesse a tale evento, segnatamente il danno terminale e il danno morale sofferto dai genitori in conseguenza della perdita prematura della propria figlia.
Come evidenziato, infatti, la condotta colposa del sanitario convenuto si è escluso che sia stata causa efficiente del decesso in sé. Ne consegue che non spetta ai congiunti il risarcimento per le suddette voci di danno,
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in quanto queste implicano la perdita del bene della vita quale evento pregiudizievole imputabile alla controparte, costituente antecedente logico giuridico del pregiudizio proprio dei congiunti.
In relazione, invece, alla domanda di risarcimento del danno biologico iu- re proprio patito dalla sig.ra , nella specie, danno psichico, Parte_1 deve evidenziarsi che, nella fattispecie in esame, sebbene sia ravvisabile una condotta negligente ascrivibile al sanitario convenuto consistita nell'omessa diagnosi dello stato eclamptico in cui versava, la stessa non sia stata tuttavia produttiva del danno lamentato, non avendo, invero, alla luce delle risultanze dell'indagine peritale espletata, determinato un pregiudizio giuridicamente apprezzabile in termini di danno biologico permanente all'integrità psico-fisica dell'attrice.
Evidenzia al riguardo il Collegio infatti che “a distanza di circa venticin- que anni dai fatti ed in assenza di documentazione medica, fatta ecce- zione di n. 9 certificati redatti da un sanitario privato, il prof. Per_4 specialista in Neurologia , che ha tenuto in cura la sig.ra Parte_3 squalina per circa un anno e mezzo ( dal 7/4/1999 all'11/9/2000) dopo l'evento traumatico ed il decesso della piccola ( nata il Persona_5
26/2/99 e deceduta dopo soli 5 giorni), per una sindrome ansioso de- pressiva con attacchi di panico, si può affermare che, allo stato, non si ravvisano postumi di natura permanente incidenti sulla integrità psico- fisica di entrambi gli attori: e Parte_1 Controparte_4
, in qualità di genitori della piccola neonata deceduta pochi giorni dopo la nascita. Allo stato, infatti, entrambi gli attori, nel corso della nostra vi- sita hanno riferito di condurre la loro vita normalmente, non assumono farmaci né praticano controlli neurologici e/o psichici. A tal riguardo, confermano che solo la sig.ra , dopo il drammatico vissuto Parte_1 traumatico riconducibile alla mancata diagnosi della gestosi e alle gravi condizioni di pericolo per la vita che resero necessario l'espletamento del parto con un intervento di taglio cesareo urgente ed il conseguente decesso della piccola neonata, fece ricorso a cure mediche specialisti- che e a terapia farmacologica per la comparsa di attacchi di panico e cri- si ansioso depressive, ricorrendo, appunto al prof. Pertanto, Per_4 non si ravvisano postumi di invalidità permanente di natura biologica incidenti sulla integrità psico fisica di entrambi gli attori”.
Ciò posto, appare invece meritevole di ristoro, nel caso di specie, il dan- no biologico temporaneo patito dalla paziente per effetto della condot- ta negligente ascrivibile al sanitario convenuto.
Evidenziano sul punto gli ausiliari che “Per quanto riguarda, invece, l'inabilità temporanea, sulla base della documentazione esaminata e di quanto è emerso nel corso delle operazioni peritali si può ritenere che l'evento lesivo abbia cagionato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali della che hanno reso necessario un pe- Parte_1 riodo di cure e che si è protratto per circa un anno e mezzo. Pertanto, per la sig.ra si possono riconoscere trenta giorni di inabilità Parte_1
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temporanea totale, necessari e sufficienti per superare il periodo di convalescenza post-intervento chirurgico a cui aggiungere ulteriori quindici mesi da considerare progressivamente decrescenti e media- mente valutabili nella misura del 50% i primi due mesi e nella misura del 25% i restanti tredici mesi”.
Per tali motivi, esclusa la sussistenza di postumi di natura permanente residuati a carico dell'attrice, il convenuto deve essere condannato al ri- sarcimento dei danni patiti dalla paziente per effetto della condotta ne- gligente posta in essere da circoscriversi, tuttavia, come ben evidenziato dai ccttuu, esclusivamente all'invalidità temporanea subita dall'attrice in virtù del periodo di convalescenza post- chirurgico affrontato nonché del successivo periodo necessario per l'espletamento delle cure, periodo protrattosi complessivamente per la durata di un anno e mezzo circa.
Dunque, condividendo le considerazioni medico-legali contenute nella CTU, anche in ordine alla valutazione del danno temporaneo patito dall'attrice per effetto della condotta negligente del sanitario convenu- to, la lesione temporanea dell'integrità psicofisica può essere liquidata in complessivi € 27.247,50 (in particolare 30 gg ITT pari ad euro € 3.450,00 - punto di invalidità euro 173 pro die, importo aumentato del 50% in ragione della complessità e della gravità della storia clinica ripor- tata dall'istante) - ITP gradualmente a scalare e mediamente valutabile al tasso del 50% per i primi due mesi (60 gg) pari ad euro 3.450,00, al 25% per i restanti tredici mesi (390 gg) pari ad euro 11.212,30).
Dalla somma sopra liquidata deve, tuttavia, essere scomputato l'importo eventualmente già corrisposto all'attrice in forza della provvi- sionale disposta in sede penale (sent. Trib di Napoli n.4562/2002, suc- cessivamente confermata con sent. Corte d'appello di Napoli n. 8692/2004), a titolo di ristoro del danno biologico dalla stessa subito per i medesimi fatti di causa.
Ed invero, al riguardo giova ricordare che “la provvisionale liquidata in sede penale e' destinata a risarcire, in favore delle parti civili che abbia- no agito per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., ai sensi dell'art. 74 c.p.p., proprio i danni lamentati in dipenden- za del fatto illecito costituente reato, anche se soltanto nei limiti del danno per cui si ritiene gia' raggiunta la prova (ex art. 539 c.p.p., comma 2), fatta salva la definitiva liquidazione in sede civile. Non vi e' dubbio quindi che di essa si debba tenere conto quando, in tale ultima sede, si procede alla definitiva liquidazione dei danni complessivamente pro- dotti in capo al medesimo danneggiato da quello stesso fatto illecito che ha formato oggetto del giudizio penale conclusosi con la liquidazio- ne di una provvisionale. Il regime applicabile e' del tutto coincidente con quello degli acconti riscossi a titolo di anticipata parziale liquidazione del danno e, come questi, anche la provvisionale, la cui liquidazione ri- sulti dagli atti, va tenuta in conto dal giudice civile che, d'ufficio, dovra' imputarne l'importo a scomputo delle somme complessivamente dovu-
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te per il risarcimento dei danni. Ne' rileva (…) che risulti o meno dagli atti anche l'effettiva riscossione della provvisionale, nel senso che questa non potrebbe essere considerata dal giudice civile se non effettivamen- te corrisposta al danneggiato dal condannato in sede penale. Infatti, a differenza dell'acconto, per il quale l'imputazione e' ex post, poiche', trattandosi di spontanea liquidazione parziale anticipata del danno, non puo' che rilevare l'effettiva riscossione da parte del danneggiato, con la provvisionale l'imputazione e' ex lege, essendo conseguenza delle previ- sioni dell'art. 539 c.p.p. E la sentenza penale costituisce titolo esecutivo (prima del passaggio in giudicato se provvisoriamente esecutiva ex art. 540 c.p.p., ovvero quando sia oramai definitiva: cfr. Cass. n. 18355/05), del quale il danneggiato si puo' valere per conseguire coattivamente il pagamento, ove non effettuato spontaneamente dall'imputato con- dannato anche quale responsabile civile o comunque dal responsabile civile condannato in sede penale. La riscossione effettiva della somma liquidata a titolo di provvisionale potrà tutt'al più rilevare per il calcolo del danno da ritardo, essendo esclusa, come per gli acconti, la rivaluta- zione sulle somme percepite dal danneggiato a titolo di provvisionale ed a far data dalla relativa percezione (cfr. Cass. n. 1623/80, n. 4798/86, n. 2074/89, n. 2074/99) (Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6739 del 24/03/2011). Principio successivamente ribadito da Cass. Sez. 3, 04/04/2017, n. 8662 secondo cui “in sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale (nella specie, diffama- zione a mezzo stampa) il giudice, anche d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico so- stanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli ac- conti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l'effetti- va riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avva- lersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli” (cfr. Cass., sentenza n. 6739 del 24/03/2011, Cass., sentenza n. 18355 del 16/09/2005).
Alla luce di tali considerazioni, dunque, il danno biologico di carattere temporaneo subito dall'attrice per i fatti di cau- Parte_1 sa, può essere globalmente liquidato in questa sede in € 2.247,50 all'attualità, pari, appunto, alla differenza tra l'importo di € 27.247,50 e quello di € 25.000,00, relativo alla provvisionale disposta in sede penale a carico del convenuto Ne consegue che, alla luce delle Controparte_1 considerazioni esposte, il sanitario convenuto deve essere condannato al risarcimento integrale del danno, come sopra quantificato, a titolo di danno non patrimoniale dovuto all'istante per i fatti di causa.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n.
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1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarci- toria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della sva- lutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche median- te l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio su- bito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definiti- vamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai sin- goli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del ca- so) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incre- menta nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione mone- taria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni parte resistente dovrà corrispondere all'istante, gli interessi legali, dal mese di febbraio del 1999 (data del fat- to produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla som- ma complessiva di euro 1.360,47 (Indice agosto 2025: 121,8 – Indice febbraio 1999: 108,4 – Raccordo Indici: 1,47 – Indice di devalutazione 0,605) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra li- quidate all'attualità (sorta capitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Ogni ulteriore domanda ovvero questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in as- senza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giu- stizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di va- lore di riferimento calcolato sulla base del decisum (valore della
contro
- versia: scaglione fino ad € 5.200) ai valori medi, con attribuzione ex art. 13
93 cpc in favore dei procuratori costituitisi che se ne sono dichiarati an- ticipatari.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico del convenuto ri- masto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie parzialmente, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento di € 2.247,50 in favore di , a titolo Parte_1 di ristoro per il danno patito oltre interessi come in motivazione;
• rigetta per il residuo le domande attoree;
• condanna l pagamento in favore di parte attrice Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 1.214 per esborsi (se versati) ed € 2552 per compensi professionali, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratisi antistatario;
• pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico di parte convenuta soccombente.
Napoli, 26.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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