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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/12/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3578/2023
Verbale di udienza del 16/12/2025
E' presente per l' l'avv. LO il quale si riporta alla memoria difensiva e alle Pt_1 conclusioni ivi rassegnate e ne chiede l'integrale accoglimento. Chiede decidersi la causa.
Nessuno è presente per parte ricorrente.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, rilevato che la odierna udienza proviene da un rinvio disposto –su istanza di parte ricorrente- con provvedimento dell'11/12/2025, ritualmente comunicato, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 16/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
16/12/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3578/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_2 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. DE CICCO NICOLA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato: PEC: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. indicato: con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
LO ), giusta procura generale alle liti per notar C.F._1 Persona_1 in Fiumicino del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo PEC indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
NONCHE CONTRO
CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2023, denominato “RICORSO avverso Pt_1 per revoca sospensione avviso di addebito”, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il
2 Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo: “
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito per come allegato e descritto in narrativa, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente /nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione;
3. Nel merito Pt_1 accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace
l'opposto avviso di addebito meglio in narrativa descritto per tutti i motivi esposti e descritti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza e/o prescrizione
e per nullità insanabile dell'immotivata ed inconferente pretesa;
4. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito per cui è causa per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo , inefficace e/o come meglio ritenuto , in uno a qualsiasi altra eventuale pretesa ad essa collegata e/o come meglio che dovesse emergere dalle avverse difese o, pur se taciuta, comunque ad essa funzionale e/o come meglio inteso per non avere mai più contenziosi similari, non cercati e non voluti dalla odierna ricorrente;
5. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
6. condannare comunque parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie ed oneri ricadenti se dovuti, come per legge, tenendo specificamente conto (anche) di quanto indicato nella pec del
12.12.2023 dal deducente”.
A sostegno del ricorso la società ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 16.11.2023 una comunicazione con la quale l' revocava la sospensione di un avviso di addebito per la Pt_1 somma complessiva di € 43.525,38.
Esponeva, in premessa, quanto segue: “1) Con ricorso amministrativo il deducente ha contestato, in data 21.03.2023, delle infondate ed inconferenti pretese dell' (che si Pt_1 basavano- a loro volta- su un contestuale accertamento annullato in autotutela dell' CP_3
Avellino- cfr. all. unico). 2) Il consulente del lavoro della odierna ricorrente, Rag. CP_4
da S. Angelo all'Esca (AV), sempre in contatto con il funzionario di Avellino,
[...] Pt_1 ha ottemperato a tutte le richieste dal medesimo provenienti, informandolo- per le vie brevi
e di persona, con documenti alla mano- della caducazione di ogni avanzata pretesa per come testè descritta (cfr. all.) ma, nonostante ciò, dopo vari colloqui , otteneva dallo stesso la richiesta di voler fornire -inspiegabilmente ed in prosieguo- il numero di RG di un
3 instaurando procedimento per eliminare definitivamente- anche per il futuro- ogni cosa –
a suo dire- ed ottenere sempre (anche) il rilascio del DURC regolare. Il giudizio de quo,
(solo per dovere di cronaca e doverosa descrizione degli eventi occorsi) è pendente dinanzi all'On. le Giustizia Adita, segnato al n. 3223/2023 RG sezione lavoro e previdenza- G.L.
Dr. Domenico Vernillo- e la prima udienza è fissata al 20.03.2024. 3) In rapida successione
a ciò e senza che il titolo de quo divenisse mai esecutivo, ma richiamato in atti solo fittiziamente da chi lo ha attivato per la bisogna (solo per dovere di cronaca anche qui) l'ex lavoratore coinvolto in questa vicenda- Sig. e su impulso infondato del Persona_2 quale è partito tutto questo che qui si lamenta – cfr. all.- ha intrapreso un pignoramento presso terzi in danno della scrivente, rubricato al n. 856/2023 R.G. ES. MOB. intestato
Tribunale di Avellino (AV), con udienza differita al 29.01.2024, ma in citazione al
20.11.2023. 4) In rapida e crescente evoluzione di fatti ed eventi e per quello che qui interessa- l' di Avellino- in data 16.11.2023 ed a mezzo pec , senza la benchè minima Pt_1 motivazione allegata e, quindi in maniera criptica e tentando di creare una sciarada inestricabile per alimentare la speranza solo sua di “sanare” in maniera confusionaria ed infondata tutte le proprie “malefatte”, ha revocato la sospensione concessa sine die e definitiva della pretesa ed invocata precedente intimazione meglio sopra detta,
“riattivando “, di fatto , l'avviso di addebito per il quale oggi è causa. 5) Inutile dire che le contestazioni avverso l' (tutte senza riscontro) della odierna ricorrente non si sono Pt_1 fatte attendere e, con ben 3 pec –la prima del 27.11.2023, la seconda del 01.12.2023 e la terza del 12.12.2023– le ultime due a mezzo legale- (cfr. all.), ha invocato un giusto e definitivo “ravvedimento” dell' per l'appunto, che –ahinoi- non è mai arrivato, Pt_1 costringendo la malcapitata ricorrente a rivolgersi qui ed oggi all'adita Ecc. ma Autorità.
Prima di ciò, con profonda correttezza, ha esteso l'invito ad aderire alla mediazione intrapresa su proprio impulso ed iniziativa, in data 07.11.2023, anche all' per il Pt_1 tramite dell'organismo adr incaricato e senza fortuna ad ora (cfr. all.). A tacere poi del fatto che vi è –rispetto a tutto- un ulteriore e grave impedimento. E' emerso, infatti, nella prima mediazione svolta (parte convenuta, per quello che qui interessa anche l' che il Pt_1 medesimo ex lavoratore fin da subito ha lavorato in nero presso terzi e quindi qualsiasi pretesa di “sanare” sue posizioni contributive mai maturate in ditta per tale Parte_3 vicenda, ma presso terzi per l'appunto, e rivolte- invece ed in modo errato- alla odierna resistente sono da considerarsi del tutto inopportune e contra legem nella migliore delle ipotesi (cfr. pec del 08.06.2023 della deducente, affoliata al verbale di Eva Consulting ADR
n. 07/2023 in atti). Su tale questione ed in via istruttoria, cui si rimanda in aggiunta a
4 quello che in calce al presente si domanderà, si indica a teste –solo se necessitante e fin
d'ora- la Sig . da AM (AV). Valido contributo potrà Controparte_5 anche provenire dal mediatore incaricato o suo delegato, in base alla sentenza del
Tribunale di Udine che si allega in atti, secondo la quale si può assumere la prova testimoniale del mediatore al fine di integrare la non completa verbalizzazione di quanto accaduto all'incontro de quo per assenza ingiustificata delle parti convocate. Si avanza, pertanto e solo se necessaria, rituale richiesta in tal preciso senso. Orbene, tale comportamento dell' è del tutto illegittimo e può e deve essere validamente contestato Pt_1 in questa sede, per porre fine in maniera definitiva a delle pretese ormai morte e sepolte, nonchè infondate”.
Lamentava la società ricorrente la non debenza anche per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie vantate dall'Istituto, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e il vizio di notifica dell'atto opposto.
Sulla scorta di tanto rassegnava le conclusioni come innanzi riportate.
2. Denegata la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito -non prodotto in atti- e ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo la nullità del ricorso per completa omissione sia dell'oggetto della Pt_1 domanda sia degli elementi su cui la stessa si fondava, in violazione dell'art. 414, n. 3 n, 4,
c.p.c..
Eccepiva altresì il giudicato ex art. 2909 c.c. e la violazione del divieto di bis in idem con conseguente inammissibilità dell'azione, rappresentando che “Laddove l'azione di controparte fosse riferita all'avviso di addebito contraddistinto dal n.
31220140000457745000, notificatole in data 09.06.2014, e recante intimazione a suo carico di pagamento di contributi, sanzioni, oneri e interessi relativi al periodo aprile 2009
– luglio 2012, per un importo di € 45.553,41”, l'opposizione era da ritenersi inammissibile poiché le pretese contributive portate in detto avviso erano state oggetto del giudizio di opposizione (R.G. 2942/2014), ex art. 24 D.Lgs. n. 46/99 da parte della stessa società e con il patrocinio del suo medesimo difensore odierno, giudizio questo definito con sentenza n.
537/2018 pubblicata in data 20.11.2018, con la quale la predetta opposizione era stata integralmente rigettata e confermato l'obbligo contributivo di controparte.
In ordine alla eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, evidenziava che durante il corso del giudizio di opposizione avverso il predetto avviso di addebito la prescrizione era rimasta sospesa ex art. 2945 c.c. e che successivamente al rigetto dell'opposizione, avvenuta con la innanzi indicata sentenza n. 537/2018 pubblicata in data 20.11.2018, il termine
5 prescrizionale applicabile al credito dell' recato dall'avviso di addebito era quello Pt_1 ordinario decennale, stante l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. alla sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione alla cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali.
Rassegnava sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra le seguenti conclusioni: “a) dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 414, n. 3 e
n.4, c.p.c., e la sua conseguente inammissibilità per le causali esposte;
b) dichiarare
l'azione inammissibile per violazione del principio del giudicato ex art. 2909 c.c. e del divieto di bis in idem e nel merito rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' siccome inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
c) condannare parte Pt_1 ricorrente al pagamento in favore dell' di spese, diritti ed onorari del presente Pt_1 giudizio, come da vigente tariffa”.
Di poi, assegnato in data 14/08/2024 allo scrivente magistrato anche il giudizio iscritto al n.
3698/2023 onde valutare la sussistenza dei presupposti per la eventuale riunione -riunione questa sollecitata da parte ricorrente e avversata dall' che rappresentava la Pt_1 insussistenza dei relativi presupposti (cfr. verbale di udienza del 21/10/2025)- denegata la riunione ostandovi la circostanza, di carattere assorbente, che la stessa avrebbe reso più gravoso il processo (cfr. ordinanza del 20/11/2025), la causa, istruita documentalmente, all'esito della discussione, veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
La causa veniva, dunque, istruita a mezzo della sola documentazione versata in atti dalle parti.
Con istanza depositata in data 14.11.2024 la parte ricorrente proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa volto ad ottenere il rilascio del DURC regolare, negato dall'Istituto previdenziale in data 13.11.2025, deducendo che l' era incorso nella Pt_1 violazione del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, all'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), poiché la violazione “3057” indicata dall' come ostativa al rilascio del DURC regolare Pt_1 era pendente sub iudice nei giudizi “R.G. 1820/2024 (rapporto di lavoro/insussistenza presupposto); R.G. 3578/2023 (contestazione verbale ispettivo); R.G. 3698/2023 (ulteriori pretese contributive)”.
Fissata la udienza per la delibazione della istanza cautelare con decreto emesso nel subprocedimento iscritto al n. 3578-1/2023 R.G. e celebrata l'udienza di discussione nel merito in data odierna, la causa, denegata la emissione di provvedimento d'urgenza, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente in rito, va dichiarata la contumacia di , non costituitasi CP_2 sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica eseguita il 22.01.2024).
6
4. Sempre preliminarmente, va disattesa la eccezione di nullità del ricorso sollevata dall' Pt_1
È difatti pacifico in giurisprudenza che nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado -per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali essa si fonda- non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia assolutamente impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso, perché solo in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. Sez. L. nn. 18930 del 21/09/2004 rv. 577274 – 01, 7199 del
22/03/2018 rv. 647517 – 02 e 19009 del 17/07/2018 rv. 649932 - 01).
Nella fattispecie, dall'esame complessivo del ricorso introduttivo la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312 2014 00004577 45 000, per omesso pagamento di contributi previdenziali relativi al periodo aprile 2009 – luglio 2012 relativi al lavoratore , lamentandone la nullità e deducendo in ogni caso la Persona_2 inesistenza della pretesa contributiva vantata dall'Ente previdenziale col predetto avviso di addebito.
Il ricorso contiene, quindi la completa esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della domanda secondo la prospettazione della parte, agli effetti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c..
5. In punto di qualificazione dell'azione proposta, appare indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio.
Si richiamano al riguardo i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo.
Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass.
21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé
7 l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99
(Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 24 D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c. sia un'opposizione all'esecuzione.
In primo luogo, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato (nullità dell'avviso di addebito “riattivato” per omessa motivazione e per nullità della notificazione
8 in quanto eseguita da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri e privo di forma digitale, notifica dell'atto impugnato oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973), ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, con la precisazione che il vizio di violazione dell'art. 25 del d.lgs 46/99 configura una ipotesi di decadenza di carattere procedimentale, sicchè l'opposizione su tale vizio fondata ha natura di opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 3486 del 23/02/2016; Cass., n.5963 del 12/03/2018; Cass. n.
27726 del 29/10/2019).
Inoltre, l'istante, contestando l'avvenuta notificazione dell'atto presupposto, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione di cartelle ed avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Inoltre, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento.
Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
6. La prima questione sottoposta al vaglio del Tribunale riguarda la presunta inesistenza giuridica dell'atto di notifica dell'atto impugnato, in quanto priva di firma digitale, effettuata a mezzo Pec da indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri, priva di oggetto e di relata.
Nel dettaglio parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 16.11.2023 il provvedimento di cui si riporta di seguito il contenuto: (vedasi allegato sub 2 in produzione ricorrente):
9 Il provvedimento in discorso si riferisce espressamente alla revoca della sospensione dell'avviso di addebito n. 31220140000457745000.
In proposito, deve anzitutto ritenersi del tutto ininfluente l'eventuale utilizzazione, per l'invio di Pec, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi;
circostanza, questa, che non costituisce motivo di inesistenza o di nullità della notificazione, ogni qualvolta l'utilizzo di un siffatto indirizzo abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto (cfr. Cass. sez. un. n. 1579/2022).
Nel caso concreto, alcuna ragionevole incertezza può presumersi venuta ad esistenza circa l'identità del soggetto creditore e riguardo al tipo di credito, atteso che dalla documentazione in atti è emerso che la stessa parte ricorrente, per il tramite del suo consulente CP_4
, ha trasmesso in data 16.11.2023 al suo difensore il documento in discorso con la
[...] seguente note di accompagnamento “…in allegato invito a regolarizzare del 06.11.2023 e provvedimento di revoca sospensione dell'avviso di addebito. A correzione di quanto ti ho accennato telefonicamente i 30 giorni per l'emissione del durc decorrono dal 31.10.2023
(data di richiesta) e non dal 06.11.2023 (data dell'invito a regolarizzare) pertanto si dovrebbe risolvere entro il 30.11.2023 e non entro il 6 dicembre”.
Analogamente infondate si rivelano le doglianze inerenti alla procedura notificatoria utilizzata in concreto, soccorrendo in proposito le argomentazioni sintetizzabili nei termini che seguono.
10 Innanzi tutto, alcuna rilevanza assume, ai fini del thema decidendum, la disciplina applicabile riguardo agli atti nascenti su formato analogico da convertire successivamente in digitale, posto che trattasi nella specie di atto nativo digitale, firmato dal direttore della
Sede emittente ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993, allegato in un Pt_1 formato immodificabile, ad una Pec, cioè ad un messaggio di posta elettronica certificata
(art. 3 bis D.Lgs. 82/2005).
Inoltre, il suddetto messaggio, ai sensi dell'art.30 DL 78/2010, ha carattere alternativo rispetto all'invio con posta raccomandata ordinaria, con la conseguenza che non può farsi riferimento ai principi applicabili in materia di notifica degli atti giudiziari;
in particolare,
l'art. 30, comma 4, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che gli avvisi di addebito possano essere notificati, in via alternativa, dagli ufficiali delle riscossioni o da altri soggetti abilitati o dai messi comunali, ovvero a mezzo posta con raccomandata AR, e non richiama l'osservanza della disciplina di cui all'art. 149 c.p.c. con riferimento alla relata di notifica, giacchè l'avviso di addebito non è di per sé idoneo a far sorgere un rapporto processuale (rapporto la cui instaurazione è soltanto eventuale e successiva, per effetto della proposizione di un giudizio di opposizione).
Ancora, del tutto infondato deve ritenersi l'assunto secondo il quale l'avviso di addebito contenuto nella Pec inviata dall' non risulterebbe firmato digitalmente, venendo in Pt_1 rilievo la norma di cui all'art. 20 comma 1 bis del D.Lgs. 82/2005 (per il quale, laddove non vi sia la firma digitale, “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”).
Nel caso in argomento, il file.pdf contenuto nella ricevuta di avvenuta consegna (firmata digitalmente dal Gestore del Servizio Pec e contenente l'indicazione immodificabile della data) non può in nessun modo essere modificato, alterato o sostituito, senza che ciò implichi l'alterazione della stessa Pec che lo contiene, violando così la forma del Gestore della casella.
L'avviso di addebito è comunque un atto digitale formato dalla Pubblica amministrazione, come tale rinveniente la propria disciplina nell'art. 23 ter D.Lgs. 82/2005 (per il quale “Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonchè i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”); detto avviso è prodotto in maniera informatica e
11 viene stampato soltanto in via eventuale (ad esempio per la notifica a mezzo raccomandata o messo comunale).
In proposito, determinante appare la disciplina delineata dal comma 1 quater dell'art.6
D.Lgs. 82/2005 (“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis”) e dall'art. 23 bis del medesimo D. Lgs. (a tenore del quale “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”).
L'avviso di addebito inserito nella Pec inviata è un originale informatico ex art. 23 ter D.Lgs.
82/2005 mentre quello contenuto nella Pec di consegna è un duplicato informatico ex art. 23 bis D.Lgs. cit.; in ordine detto duplicato, per quanto sopra esposto, non occorre alcuna attestazione di conformità.
In definitiva, considerato che il messaggio di posta elettronica certificata di cui trattasi è giunto al domicilio digitale della società opponente, deve concludersi che l'avviso di addebito in discorso (del tutto in linea con i requisiti contenutistici prescritti da menzionato art. 30 del D.L. 78/2010) sia stato correttamente notificato (vedasi Tribunale Ragusa sent.
285/2025 richiamata in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c.).
7. Escluso pertanto che i vizi lamentati possano essere ricondotti alla categoria della inesistenza, si osserva che quand'anche si volesse ricondurli, al più, alla categoria della nullità, dovrebbe in ogni caso ritenersi intempestiva l'opposizione in relazione ai denunciati vizi formali dell'atto impugnato, integranti motivi di opposizione agli atti esecutivi e che avrebbero dovuto essere proposti nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del predetto atto (16.11.2023) ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Il mancato rispetto di tale termine, essendo stato depositato il ricorso in data 16.12.2023, rende inammissibili tutti i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c..
12 8. Parimenti inammissibile è l'opposizione al merito della pretesa contributiva, in quanto proposta elasso il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 d.lgs 46/1999.
Dalla documentazione in atti è emerso che la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312 2014 00004577 45 000, notificato il 9.06.2014, con cui era stato intimato il pagamento di contributi, sanzioni, oneri e interessi relativi al periodo aprile 2009 – luglio 2012, per un importo di € 45.553,41: risulta versata in atti la sentenza del Tribunale di Avellino n. 537/2018, pubblicata il 23.07.2018 resa a definizione del procedimento tra e recante R.G. 2942/2014, Parte_4 Pt_1 CP_2 avente ad oggetto l'accertamento della pretesa contributiva fatta valere dall' mercè il Pt_1 detto avviso di addebito.
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla data di notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
9. Tanto premesso, ritenuta l'ammissibilità dell'azione limitatamente ai motivi sussumibili nel paradigma di cui all'art. 615 c.p.c. in relazione alla quale non sono previsti termini decadenziali, occorre esaminare la fondatezza della stessa.
10. Al riguardo, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo le quali “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art.
3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di Pt_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_1
2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (cfr. Cass. sez. un. n. 23397 del 2016).
13 Nel solco del principio di cui innanzi, la Suprema Corte ha altresì chiarito che “In tema di crediti contributivi, la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale determina la cd. "conversione" del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell'
[...]
trova titolo nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed CP_6 inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella” (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza
n. 20261 del 15/07/2021).
Nel caso di specie, la circostanza che l' attore in senso sostanziale, abbia fatto valere il Pt_1 suo diritto di credito portato nell'avviso di addebito n. 312 2014 00004577 45 000 nel corso del giudizio definito con sentenza del Tribunale di Avellino, n. 537/2018, pacificamente passata in giudicato, ha determinato la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Ne deriva la infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata in questa sede dall'opponente.
11. Vale infine soggiungere che non si è ritenuto di ammettere la prova orale articolata in ricorso in quanto inammissibile e del tutto irrilevante ai fini della decisione.
12 In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi sviluppate, complessivamente considerate, le doglianze di cui in ricorso sono in parte inammissibili e in parte infondate, da ciò discendendo la decisione di cui in dispositivo.
13. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. e non potendosi nella specie ravvisare alcuna delle circostanze eccezionali di cui al riformato art. 92, comma 2, c.p.c., parte ricorrente va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte, spese queste che, tenuto conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva, dell'assenza di particolare attività istruttoria e della non complessità delle questioni trattate, si liquidano, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2015 come modificato dal D,.M. 147/2022, in complessivi euro 3.291,00 (eurotremiladuecentonovantuno/00) a favore del resistente
Pt_1
Nulla per le spese nei confronti di rimasta contumace. CP_2
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_2
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' in Pt_1 persona del l.r.p.t., spese queste che liquida in complessivi € 3.291,00
(eurotremiladucentonovantuno/00) per compenso professionale, oltre ai cosiddetti oneri riflessi in favore del resistente Pt_1
4) dichiara irripetibili le spese nel rapporto processuale tra la e Controparte_7
CP_2
Così deciso in Avellino, lì 16/12/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
15
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3578/2023
Verbale di udienza del 16/12/2025
E' presente per l' l'avv. LO il quale si riporta alla memoria difensiva e alle Pt_1 conclusioni ivi rassegnate e ne chiede l'integrale accoglimento. Chiede decidersi la causa.
Nessuno è presente per parte ricorrente.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, rilevato che la odierna udienza proviene da un rinvio disposto –su istanza di parte ricorrente- con provvedimento dell'11/12/2025, ritualmente comunicato, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 16/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
16/12/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3578/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_2 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. DE CICCO NICOLA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato: PEC: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. indicato: con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
LO ), giusta procura generale alle liti per notar C.F._1 Persona_1 in Fiumicino del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo PEC indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
NONCHE CONTRO
CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2023, denominato “RICORSO avverso Pt_1 per revoca sospensione avviso di addebito”, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il
2 Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo: “
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito per come allegato e descritto in narrativa, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente /nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione;
3. Nel merito Pt_1 accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace
l'opposto avviso di addebito meglio in narrativa descritto per tutti i motivi esposti e descritti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza e/o prescrizione
e per nullità insanabile dell'immotivata ed inconferente pretesa;
4. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito per cui è causa per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo , inefficace e/o come meglio ritenuto , in uno a qualsiasi altra eventuale pretesa ad essa collegata e/o come meglio che dovesse emergere dalle avverse difese o, pur se taciuta, comunque ad essa funzionale e/o come meglio inteso per non avere mai più contenziosi similari, non cercati e non voluti dalla odierna ricorrente;
5. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
6. condannare comunque parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie ed oneri ricadenti se dovuti, come per legge, tenendo specificamente conto (anche) di quanto indicato nella pec del
12.12.2023 dal deducente”.
A sostegno del ricorso la società ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 16.11.2023 una comunicazione con la quale l' revocava la sospensione di un avviso di addebito per la Pt_1 somma complessiva di € 43.525,38.
Esponeva, in premessa, quanto segue: “1) Con ricorso amministrativo il deducente ha contestato, in data 21.03.2023, delle infondate ed inconferenti pretese dell' (che si Pt_1 basavano- a loro volta- su un contestuale accertamento annullato in autotutela dell' CP_3
Avellino- cfr. all. unico). 2) Il consulente del lavoro della odierna ricorrente, Rag. CP_4
da S. Angelo all'Esca (AV), sempre in contatto con il funzionario di Avellino,
[...] Pt_1 ha ottemperato a tutte le richieste dal medesimo provenienti, informandolo- per le vie brevi
e di persona, con documenti alla mano- della caducazione di ogni avanzata pretesa per come testè descritta (cfr. all.) ma, nonostante ciò, dopo vari colloqui , otteneva dallo stesso la richiesta di voler fornire -inspiegabilmente ed in prosieguo- il numero di RG di un
3 instaurando procedimento per eliminare definitivamente- anche per il futuro- ogni cosa –
a suo dire- ed ottenere sempre (anche) il rilascio del DURC regolare. Il giudizio de quo,
(solo per dovere di cronaca e doverosa descrizione degli eventi occorsi) è pendente dinanzi all'On. le Giustizia Adita, segnato al n. 3223/2023 RG sezione lavoro e previdenza- G.L.
Dr. Domenico Vernillo- e la prima udienza è fissata al 20.03.2024. 3) In rapida successione
a ciò e senza che il titolo de quo divenisse mai esecutivo, ma richiamato in atti solo fittiziamente da chi lo ha attivato per la bisogna (solo per dovere di cronaca anche qui) l'ex lavoratore coinvolto in questa vicenda- Sig. e su impulso infondato del Persona_2 quale è partito tutto questo che qui si lamenta – cfr. all.- ha intrapreso un pignoramento presso terzi in danno della scrivente, rubricato al n. 856/2023 R.G. ES. MOB. intestato
Tribunale di Avellino (AV), con udienza differita al 29.01.2024, ma in citazione al
20.11.2023. 4) In rapida e crescente evoluzione di fatti ed eventi e per quello che qui interessa- l' di Avellino- in data 16.11.2023 ed a mezzo pec , senza la benchè minima Pt_1 motivazione allegata e, quindi in maniera criptica e tentando di creare una sciarada inestricabile per alimentare la speranza solo sua di “sanare” in maniera confusionaria ed infondata tutte le proprie “malefatte”, ha revocato la sospensione concessa sine die e definitiva della pretesa ed invocata precedente intimazione meglio sopra detta,
“riattivando “, di fatto , l'avviso di addebito per il quale oggi è causa. 5) Inutile dire che le contestazioni avverso l' (tutte senza riscontro) della odierna ricorrente non si sono Pt_1 fatte attendere e, con ben 3 pec –la prima del 27.11.2023, la seconda del 01.12.2023 e la terza del 12.12.2023– le ultime due a mezzo legale- (cfr. all.), ha invocato un giusto e definitivo “ravvedimento” dell' per l'appunto, che –ahinoi- non è mai arrivato, Pt_1 costringendo la malcapitata ricorrente a rivolgersi qui ed oggi all'adita Ecc. ma Autorità.
Prima di ciò, con profonda correttezza, ha esteso l'invito ad aderire alla mediazione intrapresa su proprio impulso ed iniziativa, in data 07.11.2023, anche all' per il Pt_1 tramite dell'organismo adr incaricato e senza fortuna ad ora (cfr. all.). A tacere poi del fatto che vi è –rispetto a tutto- un ulteriore e grave impedimento. E' emerso, infatti, nella prima mediazione svolta (parte convenuta, per quello che qui interessa anche l' che il Pt_1 medesimo ex lavoratore fin da subito ha lavorato in nero presso terzi e quindi qualsiasi pretesa di “sanare” sue posizioni contributive mai maturate in ditta per tale Parte_3 vicenda, ma presso terzi per l'appunto, e rivolte- invece ed in modo errato- alla odierna resistente sono da considerarsi del tutto inopportune e contra legem nella migliore delle ipotesi (cfr. pec del 08.06.2023 della deducente, affoliata al verbale di Eva Consulting ADR
n. 07/2023 in atti). Su tale questione ed in via istruttoria, cui si rimanda in aggiunta a
4 quello che in calce al presente si domanderà, si indica a teste –solo se necessitante e fin
d'ora- la Sig . da AM (AV). Valido contributo potrà Controparte_5 anche provenire dal mediatore incaricato o suo delegato, in base alla sentenza del
Tribunale di Udine che si allega in atti, secondo la quale si può assumere la prova testimoniale del mediatore al fine di integrare la non completa verbalizzazione di quanto accaduto all'incontro de quo per assenza ingiustificata delle parti convocate. Si avanza, pertanto e solo se necessaria, rituale richiesta in tal preciso senso. Orbene, tale comportamento dell' è del tutto illegittimo e può e deve essere validamente contestato Pt_1 in questa sede, per porre fine in maniera definitiva a delle pretese ormai morte e sepolte, nonchè infondate”.
Lamentava la società ricorrente la non debenza anche per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie vantate dall'Istituto, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e il vizio di notifica dell'atto opposto.
Sulla scorta di tanto rassegnava le conclusioni come innanzi riportate.
2. Denegata la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito -non prodotto in atti- e ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo la nullità del ricorso per completa omissione sia dell'oggetto della Pt_1 domanda sia degli elementi su cui la stessa si fondava, in violazione dell'art. 414, n. 3 n, 4,
c.p.c..
Eccepiva altresì il giudicato ex art. 2909 c.c. e la violazione del divieto di bis in idem con conseguente inammissibilità dell'azione, rappresentando che “Laddove l'azione di controparte fosse riferita all'avviso di addebito contraddistinto dal n.
31220140000457745000, notificatole in data 09.06.2014, e recante intimazione a suo carico di pagamento di contributi, sanzioni, oneri e interessi relativi al periodo aprile 2009
– luglio 2012, per un importo di € 45.553,41”, l'opposizione era da ritenersi inammissibile poiché le pretese contributive portate in detto avviso erano state oggetto del giudizio di opposizione (R.G. 2942/2014), ex art. 24 D.Lgs. n. 46/99 da parte della stessa società e con il patrocinio del suo medesimo difensore odierno, giudizio questo definito con sentenza n.
537/2018 pubblicata in data 20.11.2018, con la quale la predetta opposizione era stata integralmente rigettata e confermato l'obbligo contributivo di controparte.
In ordine alla eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, evidenziava che durante il corso del giudizio di opposizione avverso il predetto avviso di addebito la prescrizione era rimasta sospesa ex art. 2945 c.c. e che successivamente al rigetto dell'opposizione, avvenuta con la innanzi indicata sentenza n. 537/2018 pubblicata in data 20.11.2018, il termine
5 prescrizionale applicabile al credito dell' recato dall'avviso di addebito era quello Pt_1 ordinario decennale, stante l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. alla sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione alla cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali.
Rassegnava sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra le seguenti conclusioni: “a) dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 414, n. 3 e
n.4, c.p.c., e la sua conseguente inammissibilità per le causali esposte;
b) dichiarare
l'azione inammissibile per violazione del principio del giudicato ex art. 2909 c.c. e del divieto di bis in idem e nel merito rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' siccome inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
c) condannare parte Pt_1 ricorrente al pagamento in favore dell' di spese, diritti ed onorari del presente Pt_1 giudizio, come da vigente tariffa”.
Di poi, assegnato in data 14/08/2024 allo scrivente magistrato anche il giudizio iscritto al n.
3698/2023 onde valutare la sussistenza dei presupposti per la eventuale riunione -riunione questa sollecitata da parte ricorrente e avversata dall' che rappresentava la Pt_1 insussistenza dei relativi presupposti (cfr. verbale di udienza del 21/10/2025)- denegata la riunione ostandovi la circostanza, di carattere assorbente, che la stessa avrebbe reso più gravoso il processo (cfr. ordinanza del 20/11/2025), la causa, istruita documentalmente, all'esito della discussione, veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
La causa veniva, dunque, istruita a mezzo della sola documentazione versata in atti dalle parti.
Con istanza depositata in data 14.11.2024 la parte ricorrente proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa volto ad ottenere il rilascio del DURC regolare, negato dall'Istituto previdenziale in data 13.11.2025, deducendo che l' era incorso nella Pt_1 violazione del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, all'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), poiché la violazione “3057” indicata dall' come ostativa al rilascio del DURC regolare Pt_1 era pendente sub iudice nei giudizi “R.G. 1820/2024 (rapporto di lavoro/insussistenza presupposto); R.G. 3578/2023 (contestazione verbale ispettivo); R.G. 3698/2023 (ulteriori pretese contributive)”.
Fissata la udienza per la delibazione della istanza cautelare con decreto emesso nel subprocedimento iscritto al n. 3578-1/2023 R.G. e celebrata l'udienza di discussione nel merito in data odierna, la causa, denegata la emissione di provvedimento d'urgenza, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente in rito, va dichiarata la contumacia di , non costituitasi CP_2 sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica eseguita il 22.01.2024).
6
4. Sempre preliminarmente, va disattesa la eccezione di nullità del ricorso sollevata dall' Pt_1
È difatti pacifico in giurisprudenza che nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado -per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali essa si fonda- non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia assolutamente impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso, perché solo in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. Sez. L. nn. 18930 del 21/09/2004 rv. 577274 – 01, 7199 del
22/03/2018 rv. 647517 – 02 e 19009 del 17/07/2018 rv. 649932 - 01).
Nella fattispecie, dall'esame complessivo del ricorso introduttivo la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312 2014 00004577 45 000, per omesso pagamento di contributi previdenziali relativi al periodo aprile 2009 – luglio 2012 relativi al lavoratore , lamentandone la nullità e deducendo in ogni caso la Persona_2 inesistenza della pretesa contributiva vantata dall'Ente previdenziale col predetto avviso di addebito.
Il ricorso contiene, quindi la completa esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della domanda secondo la prospettazione della parte, agli effetti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c..
5. In punto di qualificazione dell'azione proposta, appare indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio.
Si richiamano al riguardo i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo.
Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass.
21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé
7 l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99
(Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 24 D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c. sia un'opposizione all'esecuzione.
In primo luogo, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato (nullità dell'avviso di addebito “riattivato” per omessa motivazione e per nullità della notificazione
8 in quanto eseguita da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri e privo di forma digitale, notifica dell'atto impugnato oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973), ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, con la precisazione che il vizio di violazione dell'art. 25 del d.lgs 46/99 configura una ipotesi di decadenza di carattere procedimentale, sicchè l'opposizione su tale vizio fondata ha natura di opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 3486 del 23/02/2016; Cass., n.5963 del 12/03/2018; Cass. n.
27726 del 29/10/2019).
Inoltre, l'istante, contestando l'avvenuta notificazione dell'atto presupposto, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione di cartelle ed avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Inoltre, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento.
Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
6. La prima questione sottoposta al vaglio del Tribunale riguarda la presunta inesistenza giuridica dell'atto di notifica dell'atto impugnato, in quanto priva di firma digitale, effettuata a mezzo Pec da indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri, priva di oggetto e di relata.
Nel dettaglio parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 16.11.2023 il provvedimento di cui si riporta di seguito il contenuto: (vedasi allegato sub 2 in produzione ricorrente):
9 Il provvedimento in discorso si riferisce espressamente alla revoca della sospensione dell'avviso di addebito n. 31220140000457745000.
In proposito, deve anzitutto ritenersi del tutto ininfluente l'eventuale utilizzazione, per l'invio di Pec, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi;
circostanza, questa, che non costituisce motivo di inesistenza o di nullità della notificazione, ogni qualvolta l'utilizzo di un siffatto indirizzo abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto (cfr. Cass. sez. un. n. 1579/2022).
Nel caso concreto, alcuna ragionevole incertezza può presumersi venuta ad esistenza circa l'identità del soggetto creditore e riguardo al tipo di credito, atteso che dalla documentazione in atti è emerso che la stessa parte ricorrente, per il tramite del suo consulente CP_4
, ha trasmesso in data 16.11.2023 al suo difensore il documento in discorso con la
[...] seguente note di accompagnamento “…in allegato invito a regolarizzare del 06.11.2023 e provvedimento di revoca sospensione dell'avviso di addebito. A correzione di quanto ti ho accennato telefonicamente i 30 giorni per l'emissione del durc decorrono dal 31.10.2023
(data di richiesta) e non dal 06.11.2023 (data dell'invito a regolarizzare) pertanto si dovrebbe risolvere entro il 30.11.2023 e non entro il 6 dicembre”.
Analogamente infondate si rivelano le doglianze inerenti alla procedura notificatoria utilizzata in concreto, soccorrendo in proposito le argomentazioni sintetizzabili nei termini che seguono.
10 Innanzi tutto, alcuna rilevanza assume, ai fini del thema decidendum, la disciplina applicabile riguardo agli atti nascenti su formato analogico da convertire successivamente in digitale, posto che trattasi nella specie di atto nativo digitale, firmato dal direttore della
Sede emittente ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993, allegato in un Pt_1 formato immodificabile, ad una Pec, cioè ad un messaggio di posta elettronica certificata
(art. 3 bis D.Lgs. 82/2005).
Inoltre, il suddetto messaggio, ai sensi dell'art.30 DL 78/2010, ha carattere alternativo rispetto all'invio con posta raccomandata ordinaria, con la conseguenza che non può farsi riferimento ai principi applicabili in materia di notifica degli atti giudiziari;
in particolare,
l'art. 30, comma 4, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che gli avvisi di addebito possano essere notificati, in via alternativa, dagli ufficiali delle riscossioni o da altri soggetti abilitati o dai messi comunali, ovvero a mezzo posta con raccomandata AR, e non richiama l'osservanza della disciplina di cui all'art. 149 c.p.c. con riferimento alla relata di notifica, giacchè l'avviso di addebito non è di per sé idoneo a far sorgere un rapporto processuale (rapporto la cui instaurazione è soltanto eventuale e successiva, per effetto della proposizione di un giudizio di opposizione).
Ancora, del tutto infondato deve ritenersi l'assunto secondo il quale l'avviso di addebito contenuto nella Pec inviata dall' non risulterebbe firmato digitalmente, venendo in Pt_1 rilievo la norma di cui all'art. 20 comma 1 bis del D.Lgs. 82/2005 (per il quale, laddove non vi sia la firma digitale, “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”).
Nel caso in argomento, il file.pdf contenuto nella ricevuta di avvenuta consegna (firmata digitalmente dal Gestore del Servizio Pec e contenente l'indicazione immodificabile della data) non può in nessun modo essere modificato, alterato o sostituito, senza che ciò implichi l'alterazione della stessa Pec che lo contiene, violando così la forma del Gestore della casella.
L'avviso di addebito è comunque un atto digitale formato dalla Pubblica amministrazione, come tale rinveniente la propria disciplina nell'art. 23 ter D.Lgs. 82/2005 (per il quale “Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonchè i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”); detto avviso è prodotto in maniera informatica e
11 viene stampato soltanto in via eventuale (ad esempio per la notifica a mezzo raccomandata o messo comunale).
In proposito, determinante appare la disciplina delineata dal comma 1 quater dell'art.6
D.Lgs. 82/2005 (“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis”) e dall'art. 23 bis del medesimo D. Lgs. (a tenore del quale “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”).
L'avviso di addebito inserito nella Pec inviata è un originale informatico ex art. 23 ter D.Lgs.
82/2005 mentre quello contenuto nella Pec di consegna è un duplicato informatico ex art. 23 bis D.Lgs. cit.; in ordine detto duplicato, per quanto sopra esposto, non occorre alcuna attestazione di conformità.
In definitiva, considerato che il messaggio di posta elettronica certificata di cui trattasi è giunto al domicilio digitale della società opponente, deve concludersi che l'avviso di addebito in discorso (del tutto in linea con i requisiti contenutistici prescritti da menzionato art. 30 del D.L. 78/2010) sia stato correttamente notificato (vedasi Tribunale Ragusa sent.
285/2025 richiamata in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c.).
7. Escluso pertanto che i vizi lamentati possano essere ricondotti alla categoria della inesistenza, si osserva che quand'anche si volesse ricondurli, al più, alla categoria della nullità, dovrebbe in ogni caso ritenersi intempestiva l'opposizione in relazione ai denunciati vizi formali dell'atto impugnato, integranti motivi di opposizione agli atti esecutivi e che avrebbero dovuto essere proposti nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del predetto atto (16.11.2023) ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Il mancato rispetto di tale termine, essendo stato depositato il ricorso in data 16.12.2023, rende inammissibili tutti i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c..
12 8. Parimenti inammissibile è l'opposizione al merito della pretesa contributiva, in quanto proposta elasso il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 d.lgs 46/1999.
Dalla documentazione in atti è emerso che la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312 2014 00004577 45 000, notificato il 9.06.2014, con cui era stato intimato il pagamento di contributi, sanzioni, oneri e interessi relativi al periodo aprile 2009 – luglio 2012, per un importo di € 45.553,41: risulta versata in atti la sentenza del Tribunale di Avellino n. 537/2018, pubblicata il 23.07.2018 resa a definizione del procedimento tra e recante R.G. 2942/2014, Parte_4 Pt_1 CP_2 avente ad oggetto l'accertamento della pretesa contributiva fatta valere dall' mercè il Pt_1 detto avviso di addebito.
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla data di notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
9. Tanto premesso, ritenuta l'ammissibilità dell'azione limitatamente ai motivi sussumibili nel paradigma di cui all'art. 615 c.p.c. in relazione alla quale non sono previsti termini decadenziali, occorre esaminare la fondatezza della stessa.
10. Al riguardo, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo le quali “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art.
3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di Pt_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_1
2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (cfr. Cass. sez. un. n. 23397 del 2016).
13 Nel solco del principio di cui innanzi, la Suprema Corte ha altresì chiarito che “In tema di crediti contributivi, la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale determina la cd. "conversione" del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell'
[...]
trova titolo nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed CP_6 inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella” (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza
n. 20261 del 15/07/2021).
Nel caso di specie, la circostanza che l' attore in senso sostanziale, abbia fatto valere il Pt_1 suo diritto di credito portato nell'avviso di addebito n. 312 2014 00004577 45 000 nel corso del giudizio definito con sentenza del Tribunale di Avellino, n. 537/2018, pacificamente passata in giudicato, ha determinato la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Ne deriva la infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata in questa sede dall'opponente.
11. Vale infine soggiungere che non si è ritenuto di ammettere la prova orale articolata in ricorso in quanto inammissibile e del tutto irrilevante ai fini della decisione.
12 In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi sviluppate, complessivamente considerate, le doglianze di cui in ricorso sono in parte inammissibili e in parte infondate, da ciò discendendo la decisione di cui in dispositivo.
13. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. e non potendosi nella specie ravvisare alcuna delle circostanze eccezionali di cui al riformato art. 92, comma 2, c.p.c., parte ricorrente va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte, spese queste che, tenuto conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva, dell'assenza di particolare attività istruttoria e della non complessità delle questioni trattate, si liquidano, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2015 come modificato dal D,.M. 147/2022, in complessivi euro 3.291,00 (eurotremiladuecentonovantuno/00) a favore del resistente
Pt_1
Nulla per le spese nei confronti di rimasta contumace. CP_2
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_2
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' in Pt_1 persona del l.r.p.t., spese queste che liquida in complessivi € 3.291,00
(eurotremiladucentonovantuno/00) per compenso professionale, oltre ai cosiddetti oneri riflessi in favore del resistente Pt_1
4) dichiara irripetibili le spese nel rapporto processuale tra la e Controparte_7
CP_2
Così deciso in Avellino, lì 16/12/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
15