Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 18/02/2026, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00628/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2026, proposto da UJ AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Tamara Ciancamerla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno di lavoro subordinato, emesso dal Questore di Roma in data 9 luglio 2025, notificato in data 27 ottobre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa LV ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Roma in data 9 luglio 2025, notificato in data 27 ottobre 2025, con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 8 agosto 2023, in ragione della mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma;
- il ricorrente ha dedotto, a giustificazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza alla Questura di Roma, di aver atteso invano la convocazione da parte della Prefettura di Roma, di aver inviato a tal fine, in data 21 settembre 2023, una comunicazione a mezzo PEC, avente ad oggetto “comunicazione primo ingresso AN UJ”, di aver reperito un’altra opportunità lavorativa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 18 settembre 2023, da Certificazione Unica 2025 prodotta in atti, di aver stabilito la propria dimora in Roma, come comunicato alle autorità competenti;
- in data 12 febbraio 2026 l’Amministrazione si è costituita nel presente giudizio, depositando una memoria difensiva con cui, ricostruito puntualmente l’iter amministrativo svolto, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato;
- nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- a fronte della carenza del contratto di soggiorno stipulato presso la Prefettura di Roma, il provvedimento oggetto del presente gravame costituisce un atto dovuto e vincolato da parte della Questura, ragione per la quale risulta infondata la censura con la quale il ricorrente deduce l’omessa considerazione da parte dell’Amministrazione delle osservazioni da lui prodotte in sede di preavviso di rigetto;
- in particolare, l’istanza di permesso di soggiorno proposta, come evidenziato dalla Questura in sede difensiva, è stata avanzata senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalla disciplina primaria vigente, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno da parte del ricorrente e del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma;
- pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’Amministrazione resistente ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22, co. 5 ter, e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, posto che il ricorrente non ha completato la procedura prevista per l’ingresso dello straniero come lavoratore subordinato;
- la dedotta imputabilità alla Prefettura di Roma del mancato perfezionamento dell’iter amministrativo previsto, risulta inconferente ai fini di causa, atteso il carattere vincolato del provvedimento oggetto del gravame;
- in ogni caso, a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31, comma 1 e 2, e 117 cod. proc. amm.), e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma, in ragione anche dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 (Tar del Lazio, sezione I-ter, sent. n. 33650 /2025; id. sent. n. 12831/2025);
- come affermato dal Consiglio di Stato (sez. III) con sentenza dell’8 ottobre 2025, n. 7892, “ Ove, infatti, si ritenesse che in caso inosservanza dell’iter autorizzatorio fosse possibile e, anzi, non iniquo, il rilascio di permesso di lavoro in deroga, in considerazione delle evidenziate disfunzioni collegate all’organizzazione della Prefettura di Roma - la cui contestata inerzia avrebbe potuto in ogni caso trovare un eventuale rimedio con l’attivazione dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 c.p.a.) -, si priverebbero di ogni rilevanza le previsioni di cui al quadro normativo di riferimento, la cui finalità è essenzialmente quella, di permettere il controllo tempestivo e l’identificazione del richiedente straniero da parte delle autorità competenti. È evidente che, accedendo ad una differente interpretazione, in contrasto con il carattere imperativo delle disposizioni normative sui flussi d’ingresso, si stravolgerebbe l’iter amministrativo che il legislatore ha disciplinato, contemperando le esigenze di speditezza per la conclusione della procedura a mezzo dell’ausilio telematico (spedizione del Kit), con quelle della sicurezza, mediante il tempestivo controllo e l’identificazione dei cittadini extracomunitari che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ”;
- quanto alla censurata mancata traduzione del provvedimento nella lingua originaria del ricorrente, dovuto – a quanto evidenziato nel provvedimento - dalla indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in bengalese, deve rilevarsi che la mancata traduzione del provvedimento preclusivo del rilascio del permesso di soggiorno nella lingua madre dello straniero non determina l'illegittimità del provvedimento stesso, ma costituisce una mera irregolarità, che può assumere rilievo ai fini della rimessione in termini, ove abbia causato una tardiva proposizione del ricorso ( ex plurimis , Tar Lazio, sez. I, 28 ottobre 2021, n.11067);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia infondato e vada pertanto respinto;
Ritenuto, infine, che le peculiarità della vicenda giustifichino la compensazione tra le parti delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
LE ON, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
LV ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV ON | LE ON |
IL SEGRETARIO