Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 675
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Invalidità notifica atti presupposti

    Il giudice rileva che, sebbene non vi sia prova della notifica dell'avviso di accertamento, risulta validamente notificata la successiva ingiunzione di pagamento, la quale, se impugnata, avrebbe permesso di recuperare l'impugnazione avverso l'avviso di accertamento. La mancata impugnazione dell'ingiunzione comporta la decadenza dalla possibilità di far valere vizi inerenti il merito della pretesa.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa

    Il giudice rileva che la notifica dell'ingiunzione di pagamento è avvenuta nel quinquennio precedente l'intimazione di pagamento oggetto del giudizio, pertanto la prescrizione non è maturata.

  • Rigettato
    Non dovutezza sanzioni e interessi

    La domanda è stata rigettata in quanto il ricorso è stato rigettato nel merito, venendo meno la base per la contestazione di sanzioni e interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 675
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 675
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo