Decreto presidenziale 25 febbraio 2025
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00388/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2023, proposto da
-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo EN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monopoli (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Davide Di Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- della autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, rilasciata dal Comune di Monopoli e avente ad oggetto “ installazione di manufatti e strutture amovibili per l''esercizio dell''attività di balneazione, somministrazione di alimenti e bevande, pubblico spettacolo, parcheggio ” limitatamente alla parte d’interesse in cui: a) l'intervento autorizzato viene assoggettato alla rimozione completa dei manufatti per il periodo invernale e comunque a decorrere dal 31 ottobre di ogni anno e sino al rimontaggio da effettuarsi dopo il 31 marzo dell''anno successivo; b) la validità della predetta Autorizzazione Paesaggistica viene limitata ad una durata non superiore alla concessione demaniale in essere al momento della istanza ovvero ad un periodo non superiore a cinque anni dal rilascio del titolo edilizio; c) viene prevista la superficie totale di mt 16,70 x mt 26 delle strutture a telaio ombreggianti definite “aree con sedute scoperte”; d) viene previsto che le reti di impianto dovranno essere sopraterra e non entro sezioni di scavo, opportunamente mitigate con gestuoie sia per isolarle dal terreno che per occultarle alla vista. I serbatoi di acqua e gli scarichi dovranno essere sopraterra, mitigati con elementi naturali e facilmente amovibili;
- nonché di ogni atto allo stesso presupposto, connesso, propedeutico e/o consequenziale e, in particolare, del parere reso dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, trasmesso al civico Ente con nota prot. n. -OMISSIS- datata -OMISSIS-; nonché del parere rilasciato dalla C.L.P. in data-OMISSIS-, sempre limitatamente alle prescrizioni ritenute lesive e impugnate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
Vista la memoria del 30 dicembre 2025, con la quale parte resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , 84, co. 4, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. EN EV e uditi per le parti i difensori avv. Davide Di Candia, per il Comune resistente, e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini per la Soprintendenza resistente; nessuno comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dopo aver riassunto il giudizio, a seguito di interruzione, nel maggio del 2025, null’altro la società ricorrente aggiungeva.
Nell’imminenza della fissata udienza pubblica, parte ricorrente non è comparsa, né ha depositato nota o memoria; al contrario, il Comune, con apposita memoria, ha eccepito l’improcedibilità dell’odierno giudizio per intervenuto difetto d’interesse, in quanto sono sopraggiunti: - nuovi titoli abilitativi (l’autorizzazione edilizia e l’atto unico finale SUAP) non espressamente impugnati dalla ricorrente mediante motivi aggiunti; - la perdita della disponibilità dell’area oggetto di autorizzazione paesaggistica da parte della società ricorrente; - la revoca delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Monopoli, su istanza della stessa ricorrente.
Ciò stante, al Collegio non resta che desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del gravame ed altresì dal comportamento delle parti costituite l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
Le spese del giudizio vanno compensate per la peculiarità della controversia e la decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ LA, Presidente
EN EV, Consigliere, Estensore
EN Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN EV | NZ LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.