Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 473
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Intervenuta prescrizione del credito tributario

    Il giudice ha ritenuto che, ai fini della decadenza dell'Ente dal potere di accertamento, la notifica si perfeziona per il destinatario solo alla data di ricezione dell'atto. La consegna al destinatario è avvenuta in data successiva alla scadenza del termine di decadenza, anche considerando eventuali proroghe. Inoltre, il diritto alla riscossione della TARI è soggetto al termine quinquennale di prescrizione, ampiamente decorso tra la data in cui il tributo per il 2018 è divenuto esigibile e la notifica dell'accertamento, non risultando agli atti validi atti interruttivi precedenti.

  • Altro
    Difetto di prova della notifica degli atti presupposti

    La questione della prescrizione è assorbente e rende illegittimo l'atto impugnato.

  • Altro
    Illegittimità del procedimento sanzionatorio

    La questione della prescrizione è assorbente e rende illegittimo l'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 473
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 473
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo