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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 473/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1669/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Badolato - . 88060 Badolato CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Unione Dei Comuni Del Versante Ionico - 97059260790
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28/2023 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , adiva l'intestata Corte per richiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 28 del 19/10/2023 (Prot. 5483 del 23/10/2023), emesso dall'Unione dei Comuni del Versante Ionico per il recupero della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2018, notificato in data 04/04/2024, per l'importo complessivo di € 1.241,50. La ricorrente eccepiva, in via preliminare e assorbente, l'intervenuta prescrizione del credito tributario, sostenendo che tra il termine per il pagamento dell'imposta (annualità 2018) e la notifica dell'atto (avvenuta nell'aprile 2024) fosse decorso il termine quinquennale previsto dalla legge. In subordine, parte ricorrente contestava il difetto di prova della notifica degli atti presupposti e l'illegittimità del procedimento sanzionatorio.
Si costituiva in giudizio l'Unione dei Comuni del Versante Ionico, contestando integralmente le pretese avversarie. L'Ente impositore sosteneva la tempestività della notifica, invocando le proroghe dei termini introdotte dalla normativa emergenziale COVID-19 (D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia") e deducendo che la notifica dell'atto era stata consegnata all'ufficio postale per la spedizione in data 25/03/2024, dunque entro i termini previsti.
Nelle memorie illustrative prodotte in prossimità dell'udienza, la ricorrente insisteva nell'eccezione di prescrizione, sottolineando che, ai fini della prescrizione (e non della decadenza), rileva la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario (04/04/2024) e non quella di consegna all'ufficio postale.
All'udienza dell'11 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di diritto che seguono.
Il tema centrale del contendere riguarda il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento n. 28 del 19/10/2023 e la conseguente tempestività dell'azione amministrativa rispetto ai termini di decadenza e prescrizione.
In materia di tributi locali, quali la TARI, l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 dispone che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Per l'annualità
2018, il termine ordinario di decadenza spirava, pertanto, il 31 dicembre 2023.
L'Ente impositore ha eccepito la proroga di 85 giorni ex art. 67, comma 1, D.L. 18/2020, la quale tuttavia opera esclusivamente per i termini di decadenza che scadevano nel periodo di sospensione (8 marzo - 31 maggio 2020) o per fattispecie specificamente individuate. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il regime delle proroghe non può essere applicato in modo indiscriminato per estendere indefinitamente il potere impositivo oltre il perimetro tracciato dalla norma emergenziale. Anche volendo computare la suddetta proroga di 85 giorni, il termine finale risulterebbe fissato al 25/03/2024.
Dagli atti di causa (Avviso di ricevimento della raccomandata AG 38635000708-6) emerge che, sebbene la spedizione sia avvenuta il 25/03/2024, la consegna del plico al destinatario si è perfezionata solo in data
04/04/2024. Orbene, costituisce principio consolidato in diritto tributario che, ai fini della decadenza dell'Ente dal potere di accertamento, la notifica si perfeziona per il destinatario solo alla data di ricezione dell'atto.
Come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio della "scissione degli effetti della notificazione" non può operare per eludere il termine di decadenza sostanziale posto a tutela del contribuente, qualora la legge preveda che l'atto debba giungere nella sfera di conoscenza del destinatario entro una data certa.
Inoltre, con riferimento alla prescrizione, si osserva che il diritto alla riscossione della TARI è soggetto al termine breve di cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto prestazione a cadenza annuale. Nel caso di specie, tra la data in cui il tributo per il 2018 è divenuto esigibile e la notifica dell'accertamento (aprile 2024),
è ampiamente decorso il quinquennio prescrizionale, non risultando agli atti validi atti interruttivi precedenti.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla Ricorrente_1 srl è dunque assorbente. L'inerzia dell'Ente impositore ha determinato l'estinzione della pretesa creditoria sottesa all'avviso n. 28, rendendo l'atto impugnato illegittimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva prestata. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., attesa l'esplicita richiesta formulata nel ricorso e nelle memorie, se ne dispone la distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo n. 28 del 19/10/2023.
- Condanna l'Unione dei Comuni del Versante Ionico alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 450,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Catanzaro, 11 febbraio 2026.
Il giudice monocratico
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1669/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Badolato - . 88060 Badolato CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Unione Dei Comuni Del Versante Ionico - 97059260790
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28/2023 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , adiva l'intestata Corte per richiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 28 del 19/10/2023 (Prot. 5483 del 23/10/2023), emesso dall'Unione dei Comuni del Versante Ionico per il recupero della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2018, notificato in data 04/04/2024, per l'importo complessivo di € 1.241,50. La ricorrente eccepiva, in via preliminare e assorbente, l'intervenuta prescrizione del credito tributario, sostenendo che tra il termine per il pagamento dell'imposta (annualità 2018) e la notifica dell'atto (avvenuta nell'aprile 2024) fosse decorso il termine quinquennale previsto dalla legge. In subordine, parte ricorrente contestava il difetto di prova della notifica degli atti presupposti e l'illegittimità del procedimento sanzionatorio.
Si costituiva in giudizio l'Unione dei Comuni del Versante Ionico, contestando integralmente le pretese avversarie. L'Ente impositore sosteneva la tempestività della notifica, invocando le proroghe dei termini introdotte dalla normativa emergenziale COVID-19 (D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia") e deducendo che la notifica dell'atto era stata consegnata all'ufficio postale per la spedizione in data 25/03/2024, dunque entro i termini previsti.
Nelle memorie illustrative prodotte in prossimità dell'udienza, la ricorrente insisteva nell'eccezione di prescrizione, sottolineando che, ai fini della prescrizione (e non della decadenza), rileva la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario (04/04/2024) e non quella di consegna all'ufficio postale.
All'udienza dell'11 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di diritto che seguono.
Il tema centrale del contendere riguarda il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento n. 28 del 19/10/2023 e la conseguente tempestività dell'azione amministrativa rispetto ai termini di decadenza e prescrizione.
In materia di tributi locali, quali la TARI, l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 dispone che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Per l'annualità
2018, il termine ordinario di decadenza spirava, pertanto, il 31 dicembre 2023.
L'Ente impositore ha eccepito la proroga di 85 giorni ex art. 67, comma 1, D.L. 18/2020, la quale tuttavia opera esclusivamente per i termini di decadenza che scadevano nel periodo di sospensione (8 marzo - 31 maggio 2020) o per fattispecie specificamente individuate. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il regime delle proroghe non può essere applicato in modo indiscriminato per estendere indefinitamente il potere impositivo oltre il perimetro tracciato dalla norma emergenziale. Anche volendo computare la suddetta proroga di 85 giorni, il termine finale risulterebbe fissato al 25/03/2024.
Dagli atti di causa (Avviso di ricevimento della raccomandata AG 38635000708-6) emerge che, sebbene la spedizione sia avvenuta il 25/03/2024, la consegna del plico al destinatario si è perfezionata solo in data
04/04/2024. Orbene, costituisce principio consolidato in diritto tributario che, ai fini della decadenza dell'Ente dal potere di accertamento, la notifica si perfeziona per il destinatario solo alla data di ricezione dell'atto.
Come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio della "scissione degli effetti della notificazione" non può operare per eludere il termine di decadenza sostanziale posto a tutela del contribuente, qualora la legge preveda che l'atto debba giungere nella sfera di conoscenza del destinatario entro una data certa.
Inoltre, con riferimento alla prescrizione, si osserva che il diritto alla riscossione della TARI è soggetto al termine breve di cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto prestazione a cadenza annuale. Nel caso di specie, tra la data in cui il tributo per il 2018 è divenuto esigibile e la notifica dell'accertamento (aprile 2024),
è ampiamente decorso il quinquennio prescrizionale, non risultando agli atti validi atti interruttivi precedenti.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla Ricorrente_1 srl è dunque assorbente. L'inerzia dell'Ente impositore ha determinato l'estinzione della pretesa creditoria sottesa all'avviso n. 28, rendendo l'atto impugnato illegittimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva prestata. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., attesa l'esplicita richiesta formulata nel ricorso e nelle memorie, se ne dispone la distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo n. 28 del 19/10/2023.
- Condanna l'Unione dei Comuni del Versante Ionico alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 450,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Catanzaro, 11 febbraio 2026.
Il giudice monocratico