Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. N 1743/2021 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 28 giugno 2021 con il n. 1743/2021 del Ruolo Generale ( riunito al n 2089/2021 RG), avente per oggetto: azione di nullità contratto di fideiussione e opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
, residente in [...], Parte_1 eso dall'avv. Massimo TAITI ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio in Prato, alla via Modigliani,7, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
Pec: vvocati.prato.it Email_1
Fax: 0574/551605 Attore e opponente Contro in persona del legale Controparte_1
in , via del CP_1
Cavallerizzo, 4, presso lo studio dell'Avv. Marco BIANCHINI , che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata agli atti;
Pec: Email_2
Fax Convenuta e opposta
All'udienza del 6 giugno 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'attore opponente: “... ogni avversa istanza reietta e disattesa e previa adozione di ogni e più opportuno provvedimento di ragione e di legge, chiede rispettosamente accogliersi le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio...”.
Per la banca opposta: "... chiede di poter precisare le conclusioni come segue: Giudizi riuniti R.G. 2089/2021 “In via cautelare, voglia rigettare la domanda di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito voglia rigettare le domande tutte formulate ex parte adversa, perché infondate in fatto ed in diritto e pertanto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo notificata e confermare
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2021 ,
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n Parte_2
681/21 emesso in data 29/6/21 dal Giudice del Tribunale di Prato e notificato in data 5-7 luglio 2021, con il quale il Tribunale di Prato gli aveva ingiunto di pagare alla , la Controparte_1
somma di € 59.613,46, oltre interessi e spese di procedura, derivante dai saldi passivi di due finanziamenti concessi ad e Parte_3
garantiti dalla fideiussione generica prestata da Parte_2
in data 1.3.2018 , fino a concorrenza di € 100.000,00, poi aumentata ad
€ 170.000,00.
A sostegno dell'opposizione evidenziava:
- che il sollecito di pagamento effettuato il 10.2.2021 non indicava il titolo in forza del quale la banca creditrice aveva poi richiesto il decreto ingiuntivo ed era stato oggetto di contestazione:
- che a sostegno del ricorso erano state prodotti fideiussione omnibus limitata ad € 100.000,00 del I marzo 2018 a favore della debitrice principale, il contratto di finanziamento del 26 aprile Parte_3
2016 tra e e relativo documento di sintesi, atto di Parte_3
ricognizione di debito e proposta di moratoria del 26 febbraio 2019 tra e Parte_3
- che il credito , secondo la prospettazione della banca, era composto per € 38227,66 quale saldo del finanziamento n 741744642, acceso presso la filiale di Prato in data 26 aprile 2016, e per € 21.270,58, quale
2 saldo del finanziamento n 741021329, acceso presso la filiale di Prato in data 11 dicembre 2020;
- che l' atto di riconoscimento di debito per complessivi € 79.370,74 afferente altre linee di credito sempre della società non era Parte_3
stato sottoscritto dal fideiussore ma dall'amministratore della T_
.
[...]
- che la condotta della banca non era in concreto conforme al principio della buona fede e correttezza, in ragione della mancata richiesta di autorizzazione prima di procedere ad ulteriore abusiva erogazione di credito alla società debitrice, anche a norma dell'art 1956 c.c.;
- che in ragione della nullità delle clausole rispetto alla disciplina a tutela della concorrenza, aveva rilevanza anche il mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art 1957 c.c. non risultando istanze indirizzate al debitore principale;
- che in ogni caso il credito non era provato non essendo sufficienti, in presenza di contestazioni, i semplici saldaconto ai sensi dell'art 50 TUB
e dovendosi escludere che il riconoscimento di debito da parte del legale rappresentante della società debitrice principale potesse valere anche nei confronti del fideiussore;
- che la fideiussione si era estinta essendo intervenuta l'estinzione della obbligazione principale per effetto della novazione nei rapporti obbligatori tra e sia con riferimento al finanziamento Parte_3
n. 741744642, sia con riferimento al finanziamento n. 741921329M
Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, per la intervenuta decadenza e liberazione del fideiussione, ai sensi degli artt
1956 e 1957 c,c, in ogni caso con la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la opposta, la quale deduceva:
3 - che l'atto di riconoscimento del debito era stato sottoscritto dal legale rappresentante della società debitrice principale e in sede monitoria, unitamente all'estratto dei conti ai sensi dell'art 50 del TULB aveva giustificato il decreto ingiuntivo e la dichiarazione di provvisoria esecutività;
- che la dedotta nullità della fideiussione era infondata in quanto la sanzione di nullità prescritta dall'art 33 della legge 10.10.1990, n 287, riguardava esclusivamente le intese tra imprese restrittive della libertà di concorrenza e non si estendeva ai contratti con i clienti;
- che in ogni caso la nullità non si sarebbe estesa all'intero contratto non risultando che i contraenti non lo avrebbero concluso senza le parti complite da nullità;
- che in ogni caso era onere della parte dimostrare la condotta collusiva posta in essere e contestata all'impresa lesiva della concorrenza, non essendo applicabile la delibera AGCM n 14251 al caso di specie;
- che altrettanto infondati erano i profili di nullità della fideiussione rispetto alle prescrizioni di cui agli artt 1955 e 1956 c.c., trattandosi di garanzia inserita direttamente nel contratto di finanziamento con previsione dell'obbligo del sottoscrittore di tenersi informato sull'andamento del rapporto garantito;
Sulla base della medesima prospettazione dei fatti e delle argomentazioni, proponeva autonoma domanda Parte_2
di accertamento della nullità della garanzia prestata e di decadenza , a fronte della quale si costituiva la società creditrice resisteva proponendo, a sua volta, le argomentazioni svolte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Disattesa la istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo era disposta la riunione tra i giudizi innanzi al medesimo G.I. in data 17.2.2022 e si procedeva ad istruttoria esclusivamente con la produzione di documenti.
4 Con sentenza n. 506/2023, emessa in data 28/31 luglio 2023, il
Tribunale rigettava la domanda avente ad oggetto la nullità della fideiussione concessa da a favore della Parte_1 [...]
per tutti i debiti di c.d. omnibus) Controparte_1 Parte_3
e, con contestuale ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria per la ricostruzione dell'entità dell'effettivo credito vantato dalla
[...]
in riferimento ai differenti titoli dedotti Controparte_1
in giudizio, attese le contestazioni del fideiussore sulle certificazioni degli estratti conto versati in atti.
Completata l'istruttoria, all'udienza del 06 giugno 2024 la causa era definitivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Superata la questione di procedibilità a seguito della produzione in giudizio dei verbali di mediazione del 17 dicembre 2021, nel merito, deve intanto essere considerato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass.,
8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass.,
19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078). Ritiene a riguardo il Tribunale che al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie si debba necessariamente fare riferimento al
5 contenuto dell'atto di opposizione e dell'atto di citazione avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo del credito.
Il titolo giustificativo del credito fatto valere in sede monitoria è rappresentato:
a) dal mutuo chirografario n 741744642/95, concluso in data 26 aprile 2016, con debito residuo di € 38.300,40 rispetto all'importo originario di € 100.000,00; b) dal mutuo chirografario n 741921329/48, concluso in data 11 aprile 2020, con debito residuo di € 21.313,06, rispetto all'importo originario di € 80.000,00. Tutti tali rapporti intercorrono tra e la e sono Parte_3
garantiti dal fideiussore , che ha sottoscritto ( in Parte_2
data 1.3.2018, fino a concorrenza di € 100.000,00, poi aumentata il successivo 23 gennaio 2019 sino a concorrenza di € 170.000,00) fideiussione omnibus , che prevedeva una serie di limitazioni rispetto alle eccezioni opponibili dalla società debitrice principale. Il garante, costituendosi in giudizio, oltre a sollevare eccezioni inerenti alla stessa validità della garanzia prestata ed ai rapporti principali, ha introdotto in via riconvenzionale ed in via principale questioni inerenti al rapporto di conto corrente n 16313,48 intercorrenti sempre con la medesima società, debitrice principale,
Anche tale rapporto risulta garantiti dalla fideiussione dell'odierno opponente, il quale in questa sede ha allegato che per effetto di dedotte invalidità, la ricostruzione dei relativi saldi porterebbe ad accertare una differente entità della pretesa. Su tale punto, tuttavia, è opportuno da subito precisare che, trattandosi di rapporti differenti tutti intercorrenti con la stessa debitrice principale, in assenza di dimostrazione di versamenti indebiti da parte del fideiussore, quest'ultimo non ha legittimazione a sollevare la relativa eccezione.
6 -1- I DOCUMENTI PRODOTTI Quanto alla prova del credito, i saldi, in sede monitoria, sono quindi desumibili non solo dalla attestazione delle risultanze delle scritture tenute, ai sensi dell'art 50 T.U.B. ma anche dalla produzione degli estratti conto . Non v'è dubbio, infatti, che il compendio probatorio della fase monitoria, ma anche del procedimento di opposizione stato acquisito al presente procedimento ed è idoneo a sorreggere la pretesa di credito. I relativi negozi , anche in ordine alla garanzia prestata, sono stati provati attraverso la produzione completa dei documenti sin dal ricorso monitorio. Peraltro, va considerato che le risultanze dei documenti prodotti a sostegno della pretesa di pagamento del saldo, possono essere disattese in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni, e non attraverso un mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere. Fatte salve le dedotte invalidità su tutti i rapporti principali e di garanzia, sotto il profilo strettamente contabile nessuna specifica contestazione è stata sollevata in ordine alle somme oggetto dei singoli addebiti in conto capitale.
Conseguentemente, almeno sotto questo profilo, la documentazione prodotta è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata e si possono assumere i numeri debitori forniti dalla banca ( Cass,
2.5.2019, n 11543).
Tali elementi sono ulteriormente rafforzati dall'atto di riconoscimento di debito, sottoscritto da , amministratore e liquidatore CP_3
di per un importo addirittura maggiore di quello Parte_3
scaturente dai finanziamenti chirografari (€ 79.370,74), in considerazione della pluralità di rapporti esistenti, tra i quali non possono che essere ricompresi anche i primi.
In tale prospettiva, si tratta di un riconoscimento di debito non titolato al quale va riconosciuta efficacia probatoria, non costitutiva del 7 credito oggetto del giudizio e – in ogni caso- non ricorre alcuna necessità della sottoscrizione anche del fideiussore.
L'obbligazione assunta dalla società debitrice principale, pertanto, deve essere determinata attraverso le risultanze dei contratti ed i relativi conteggi e , in ipotesi, anche l'obbligazione del garante dovrà essere individuata attraverso il rinvio al distinto rapporto obbligatorio tra debitrice principale ( e creditore garantito. Parte_3
-2-
EFFETTI DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA E LIMITI ALLE ECCEZIONI DEL GARANTE. Come si è avuto modo di precisare, dal contenuto della fideiussione prestata, si evince che il garante ha sottoscritto specifiche clausole limitative – a vario grado- della facoltà di sollevare eccezioni.
Nella fideiussione prodotta, in effetti, è stato espressamente previsto l'impegno del garante di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore , e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca ( art 6) a pagare a semplice richiesta di tutto quanto dovuto con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art 1944 c.c. con esonero della
Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art 1957 c.c , ( art
7)) e con obbligo di rimborsare incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi ( art 2).
Le espressioni richiamate, infatti, possono essere riferite sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito ( e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle del fideiussore, caratterizzate da un vincolo di accessorietà , più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art 1957 c.c. (Cass., 9.8.2016, n
16825). Nondimeno, in generale una siffatta clausola può essere idonea 8 a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione , così che il giudice è sempre tenuto a valutare tale clausola alla luce della lettura dell'intero contratto, e, in particolare, dei riferimenti del contratto alla situazione relativa al rapporto sottostante, alla necessità di indicare, per la richiesta di pagamento,
l'inadempienza riscontrata (Cass., 19.2.2019, n 4717; Cass., sez. un.
18.2.2010, n 3947). Il garante opponente, tuttavia, pur in presenza del contenuto della fideiussione prestata con clausola “ a prima richiesta” , ha comunque ritenuto di essere legittimato a sollevare le questioni attinenti la decadenza ai sensi del disposto degli artt 1956 e 1957 c,c,, sul presupposto della nullità o inesistenza della fideiussione. Di conseguenza, è risultata pregiudiziale la risoluzione della validità del negozio costitutivo della garanzia o, quanto meno, delle singole clausole limitative delle possibilità di sollevare eccezioni, rispetto ai profili di decadenza fatti valere.
Con la sentenza non definitiva n 506/2023, emessa il 28/31 luglio
2023 e da intendersi qui richiamata integrlamente, sono state rigettate le eccezioni di nullità della fideiussione conseguente alla conformità delle clausole allo schema ABI , già oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n 55 del 2 maggio 2005, in violazione dell'art 2, comma 2, lettera A legge 287/1990, secondo il più recente arresto giurisprudenziale (Cass., 22 maggio 2019 n 13846; anche in riferimento a Cass. 12 dicembre 2017, n 29810).
Come è stato evidenziato nella pronuncia non definitiva, a cui si fa integrale richiamo, vero è che le espressioni richiamate, possono essere riferite sia a forme di garanzia del tutto svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle appunto del fideiussore, caratterizzate da un vincolo di accessorietà , più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a
9 clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art 1957 c.c. (Cass., 9.8.2016, n 16825). In tutti i casi appare evidente l'intenzione dei contraenti di rafforzare proprio quei caratteri di autonomia delle garanzie. In base a tali considerazioni, pur in assenza di clausola che espressamente deroghi all'applicazione dell'art. 1945 c.c., emerge in modo chiaro la volontà delle parti di disancorare tutte le garanzie dai rapporti obbligatori principale, inibendo al garante di poter muovere eccezioni afferenti tale rapporto per evitare l'adempimento dell'obbligazione assunta.
In definitiva, al rigetto della questione di invalidità della fideiussione, segue quindi il difetto di legittimazione dell'opponente a sollevare le questioni di nullità e decadenza in relazione a tutti i rapporti principali oggetto della relativa garanzia.
-3- EXCEPTIO DOLI Sui punti già definiti nella sentenza il Tribunale non può diversamente statuire, così che, come peraltro anticipato nella motivazione della sentenza, disattesi i profili di invalidità di tali clausole limitative, la legittimazione a contestare l'ammontare del debito permane solo nei limiti idonei a sorreggere la c.d. exceptio doli generalis seu praesentis, inquadrando in tale perimetro gli ulteriori profili di inefficacia o invalidità della garanzia prospettati in via autonoma. Secondo
l'interpretazione della S.C., la "exceptio doli generalis seu praesentis" ha fondamento storico romanistico nella circostanza che l'attore, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, si renda colpevole di frode, in quanto sottace, nella prospettazione della fattispecie controversia, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto stesso (Cass., 1.10.1999, n 10864),
10 In tali casi, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (Cass.,
22.11.2019, n 30509). Essendo preclusa al fideiussore, in deroga all'art. 1945, l'opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale, la richiesta di pagamento immediato deve risultare prima facie fraudolenta o abusiva sì da apparire all'evidenza contraria a norme imperative (Cass., 17.3.2006, n 5997; Cass., sez. III,
6.4.1998, n 3552; Cass., sez. I, 19.3.1993,n 3291) o per illiceità della causa, dovendo ritenersi che in quest'ultimo caso l'invalidità del contratto "presupposto" si comunichi al contratto di garanzia, rendendo la sua causa illecita (Cass. 7.3.2002,n 3326).Secondo tale ricostruzione,
l'unico margine operativo per superare le preclusioni previste dal contratto di garanzia sopra richiamato, sarebbe quello inquadrabile come illiceità della causa dei finanziamenti, e per considerare che- secondo quanto assume l'opponente- in luogo di una funzione di finanziamento, sarebbero stati utilizzati strumentalmente per rafforzare le garanzie esistenti, anche ottenendo la fideiussione del terzo. Ulteriore aspetto sollevato dall'opponente, anch'esso meritevole di autonoma considerazione, appare inoltre quello rappresentato dall'estinzione della fideiussione conseguente alla asserita novazione intervenuta per effetto di transazione con la debitrice principale.
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✓ A. CAUSA ILLECITA E ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO
Escludendo dal perimetro della presente controversia i rapporti non connessi a quelli che hanno sorretto la pretesa di credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e tenendo conto della complessive risultanze del conto corrente ordinario n 16313,48, nei limiti delle eccezioni consentite al fideiussore sulla scorta dei contratti sottoscritti, permane un credito della banca di € 59.613,46, che non porta in alcun modo a potere ridurre il computo delle altre voci di credito, portate dal decreto ingiuntivo.
In relazione all'oggetto del credito principale, l' opponente ha eccepito la nullità del contratto per difetto di causa, rilevando che la sua conclusione è stata determinata dall'esigenza di far fronte a precedente esposizione debitoria finalizzata a consolidare il credito, attraverso la garanzia fideiussoria a vantaggio della
[...]
, anche per tale aspetto, le censure risultano infondate CP_4
atteso che dai medesimi contratti sottoscritti risultano le finalità dei finanziamenti, di per sé pienamente compatibili con la funzione economico - sociale dello schema negoziale utilizzato e di per sé meritevole di tutela ai sensi dell'art 1322 c.c.. Né, in relazione al contratto di conto corrente ed alle risultanze dei relativi saldi, i termini della questione possono mutare in considerazione del tipo di azione proposta in termini di accertamento negativo del credito, giacché è noto (v., ex plurimis, Cass. n. 16197/2012) che "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo". E' stato infatti precisato che una volta ammesse le azioni di accertamento negativo , ai fini della ripartizione dell'onere della prova, non può essere dato rilievo alla
12 mera posizione processuale (e non sostanziale) delle parti, né è decisivo approccio relativo alla maggiore o minore vicinanza alla prova, dovendosi invece fare riferimento al criterio della posizione delle parti nel rapporto sostanziale rispettivamente negato od invocato, consacrato proprio nel tenore letterale dell'art. 2697 c. c. (Cass.
Cass.19.7.2018, n 19154 ; Cass, 4.10.2012, n 16917). D'altra parte, il limite alla ammissibilità delle azioni di accertamento negativo è costituito dall'interesse ad agire ai sensi dell'art 100 c.p.c., è dato dalla contestazione di un diritto, non già di fatti, pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva del diritto di cui l'attore sia o possa in futuro divenire titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire ( Cass., 26.7.2017, n 18511). In tale prospettiva, nell'ambito del dovere di protezione del garantito da possibili abusi del beneficiario, e pena la perdita del diritto di rivalsa,
l'eccezione è legittima solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario, desumile dal chiaramente pretestuosa escussione di una garanzia bancaria "a prima richiesta” resa evidente dal certo ed incontestabile venir meno del debito garantito. E' solo tale evenienza che si colloca al di fuori della portata e della funzione della clausola medesima e che, se la comprendesse, travalicherebbe i limiti della garanzia e si tradurrebbe nella costituzione di una "obbligazione autonoma", priva di causa, cioè della funzione di garanzia. E però, nel caso in esame non vi sono elementi da cui desumere la malafede o il carattere fraudolento da parte della banca, in quanto le censure articolate dal garante fanno piuttosto riferimento all'abuso delle garanzie, ma non richiamano – neanche implicitamente- la pretestuosità evidente della richiesta correlata alla certezza del venir meno del debito garantito. In assenza di tale evidenza, anche la prospettata finalità concreta dell'intera operazione di erogazione di ulteriore credito funzionale a tutelare la posizione della banca,
13 piuttosto che a finanziare la società, di per sé stessa non appare idonea a consentire l'exceptio doli.
Infatti, tale finalità- di per sé -configura una valida espressione di autonomia negoziale, che assegna alla fideiussione carattere di atipicità, in deroga al principio dell'accessorietà, ma che non fa venir meno la connessione fra il rapporto fideiussorio e quello principale, riconosciuta meritevole di tutela dall'ordinamento, ai sensi dell'art
1322 c.c., in assenza di una chiara evidente rappresentazione della certezza dell'inadempimento da parte del debitore principale, sottaciuta al garante (Cass. 7 marzo 2002,n 3326.; 3 febbraio 1999, n
920). Del resto, si è ormai chiarito che la buona fede opera, nell'ambito dei rapporti obbligatori, su un piano di reciprocità, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di privata autonomia, integrando ovvero restringendo gli obblighi letteralmente assunti dalle parti o derivanti da specifiche norme di legge (Cass. 24 febbraio 2004, n 3610;
Cass. 10 ottobre 2003, n 15150; Cass. 5 maggio 1999, n 12310; Cass. 28 gennaio 1998, n. 831).
✓ B. QUALIFICAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DI DEBITO DELLA DEBITRICE PRINCIPALE Nella medesima ottica ermeneutica, neanche può conferirsi pregio alla eccezione di estinzione della fideiussione, ai sensi dell'art 1955 c.c., in ragione dell'efficacia estintiva della transazione intercorsa tra la debitrice principale ed attestata dall'atto di riconoscimento di debito avente natura novativa dei rapporti. La scrittura prodotta dalla banca, e sottoscritta dal legale rappresentante della società debitrice, riconosce genericamente l'esistenza del credito della banca al 26 gennaio 2019 di € 79370,74, quale scoperto su C/C n 1631346, prevedendo il rimborso dell'intera somma mediante pagamento di n 20 rate mensili. Affinché si abbia novazione oggettiva dell'obbligazione, infatti, è necessario che siano espressamente previste, o comunque 14 siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni ( Cass.
5.4.2023, n 9347). In assenza di una espressa manifestazione di volontà delle parti, la transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti (Cass., 6.10.2020, n 21371)
Come già precisato, l'analisi del contenuto dell'atto ricognitivo porta ad escludere efficacia novativa delle obbligazioni, non rinvenendosi alcuna volontà delle parti di sostituire un differente titolo e di estinguere le obbligazioni originarie, e che ai sensi dell'art 1230, comma 2, c.c. avrebbe dovuto risultare in modo non equivoco, né risultando una oggettiva incompatibilità in ragione del generico richiamo anche ad altri rapporti..
Almeno nei limiti in cui può essere consentito al , Parte_2
in base alla garanzia prestata, di sollevare eccezioni di una evidente mala fede e contrarietà a disciplina di ordine pubblico ravvisabili nella condotta della banca opposta, la opposizione deve essere rigettata unitamente alla domanda di accertamento negativo del credito.
In applicazione dei principi di cui agli art 91 e ss cpc, segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014 ( cause di valore indeterminabile)
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P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t, con atto di
[...] citazione notificato in data 18 giugno 2021, riunita alla opposizione dal medesimo proposta con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2021 , avverso il decreto ingiuntivo n 681/21 emesso in data 29/6/21 e notificato in data 5-7 luglio 2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta l'opposizione proposta da e le ulteriori domande Parte_2 proposte, dichiarando il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
b) condanna;
l'opponente al pagamento delle spese processuali a favore di
[...]
, liquidate in complessive € 10.860,00 , Controparte_1 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge.
Così deciso in data 11 gennaio 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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