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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1540/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1540/2017 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORE/I
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
LS SP
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 16 maggio 2025 ad ore 11.39 innanzi al dott. Pietro Merletti, sono comparsi:
Per l'avv. AMBROSII GIORGIO ALESSANDRO presente e l'avv. , oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Per l'avv. AMBROSII GIORGIO ALESSANDRO e l'avv. , oggi sostituito Parte_2 dall'avv. Per 'avv. AMBROSII GIORGIO ALESSANDRO e l'avv. , oggi sostituito Parte_3 dall'avv.
Per l'avv. BUCCI ANNA LISA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Enzo Paolo di Controparte_1
Sabatino
Per avv. presente personalmente l'avv. PETRELLA PAOLA presente e l'avv. , CP_2 CP_2 oggi sostituito dall'avv.
Per LS SP ora l'avv. CRISTOFARI FULVIA e l' avv. oggi sostituito dall'avv. CP_3
Monica Pompilii
Per l'avv. Raffaella Baccante in sostituzione dell'avv. Guastadisegni Controparte_4
Emidio ora nessuno CP_5 Controparte_6
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 10 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti, impugnando e contestando le avverse note..
L'avv. Di Sabatino eccepisce la tardività del deposito della memoria conclusionale delle attrici in data 07/05/2025, come risultante dal portale telematico, e quindi oltre il termine concesso fino al 06/05/2025 (cfr. ordinanza 20/03/2025: dieci giorni prima dell'udienza fissata per il 16/05/2025), e ne chiede l'espunzione dal fascicolo di causa. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, mediante pubblicazione e comunicazione;
si dà atto che i difensori si allontanano, per cui la sentenza verrà pubblicata mediante comunicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TE
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1540/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSII Parte_1 C.F._1
GIORGIO ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C.SO CERULLI 59 64100
TERAMOpresso il difensore avv. AMBROSII GIORGIO ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSII Parte_2 C.F._2 GIORGIO ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C.SO CERULLI 59 64100 TERAMOpresso il difensore avv. AMBROSII GIORGIO ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSII Parte_3 C.F._3 GIORGIO ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C.SO CERULLI 59 64100 TERAMOpresso il difensore avv. AMBROSII GIORGIO ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUCCI ANNA LISA Controparte_1 C.F._4 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Gen. S. Pianell 2 66100 CHIETIpresso il difensore avv. BUCCI ANNA LISA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA PAOLA Controparte_2 C.F._5 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via De Jacobis n. 5 64100 TEpresso il difensore avv. PETRELLA PAOLA
CONVENUTO/I
LS SP (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CRISTOFARI FULVIA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA PARINI, PALAZZINA “E”, INTERNO 3 64022 GIULIANOVApresso il difensore avv. CRISTOFARI FULVIA TERZO CHIAMATO
) rappresentato e difeso dall'avv. Guastadisegni Emidio e dell'avv. Controparte_4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO Con
ora (P. Iva n. , in persona del Procuratore Speciale alle liti dott. CP_7 P.IVA_1
giusta atto per notar del 11/29/2014, rep. n. 90608, racc. 18233, Controparte_8 Per_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Colitti (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._6 presso e nel suo studio sito in Pescara alla Via Nicola Fabrizi n. 60, giusta procura in calce al presente pagina 3 di 10 atto;
l'avv. Roberta Colitti chiede ex artt. 133, 134 e 136 c.p.c. che le comunicazioni, le ordinanze ed il deposito della sentenza le siano comunicati a mezzo fax al n. 0854213233, ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo nel rispetto della normativa vigente Email_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di TE , unitamente Parte_1
a e come eredi legittimi di , di essere risarciti Parte_2 Parte_3 Persona_2 dall'avv. , a cui si rivolsero per opporsi al decreto ingiuntivo a loro ingiunto da Controparte_1 mandataria di come eredi di Controparte_9 CP_9 Persona_2 fideiussore della Immobiliare Bianco srl in merito al saldo passivo di conto corrente 11015638. Per
l'opposizione venne officiata l'avv. entrambi, pur essendo a conoscenza del Controparte_2 contrario, affermavano che la procedura per l'eredità beneficiata era pendente. Nell'eccepire il controcredito derivante da altro conto corrente affermavano solo che risultava dal verbale di inventario. Non depositavano i procuratori la prova della conclusione della procedura del beneficio di inventario, nel termine per depositare le memorie. Nemmeno depositavano documenti attestanti il controcredito. Nella comparsa conclusionale si limitavano a dichiarare di essere in attesa della procedura beneficiata, eccependo semplicemente il controcredito. Il giudice respingeva l'opposizione affermando che non era nemmeno stato prodotto il contratto di conto corrente da cui scaturiva il controcredito. Derivava anche il pagamento di 3500 euro per lite temeraria. Nel maggio
2013 gli eredi si vedevano raggiungere da altro decreto ingiuntivo emesso contro di loro in favore del dal Giudice di Pace di Giulianova. Pur respingendo l'opposizione, il Controparte_10
Giudice di pace dava atto che la procedura si era conclusa da diversi anni, in quanto era stato depositato in quella causa il verbale di chiusura. Avverso la sentenza del Tribunale di TE i difensori, benché avessero potuto, non interposero appello. Quantificavano il danno in quanto dovuto per quella sentenza, pari ad euro 37.052,00. L'avv. chiama in causa le proprie CP_1 assicurazione e nel merito chiede il rigetto della domanda mai avendo gestito la lite , ed effettivamente l'accettazione beneficiata era in corso perché vi era la questione della ultimazione di alcuni complessi immobiliari e dei poteri straordinari da farsi rilasciare dagli eredi, che personalmente gestirono i loro affari cause comprese. Gli eredi erano consapevoli di avere il possesso dei beni, tanto che si ponevano la questione di poter nominare un Cda o un amministratore per le società parte della eredità. Anche nella opposizione dinanzi al Giudice di
Pace fu dato atto che la procedura ancora non si era conclusa, di eredità beneficiata. Fino alle settimane antecedenti al fallimento della Immobiliare Bianco essi tennero riunioni con clienti e fornitori della società. Gli stessi avevano fatto presente di non poter compiere azioni sulla società in quanto parte dell'asse ancora da inventariare. Non fu mai consegnata la documentazione relativa al credito in compensazione. Mai stragiudizialmente gli attori imputarono all'avvocato di aver fatto decorrere i termini per l'appello. Il che fu dovuto anche al fallimento della immobiliare, che rese gli eredi disinteressati alle vicende processuali, salvo a ricordarsene ora. Le iscrizioni al Crif furono antecedenti e non conseguenza della sentenza definitiva sfavorevole. L'avv. Controparte_2 chiama in causa la propria assicurazione e nel merito afferma di aver avuto un contatto con l'avv.
Di Livio che redasse l'atto di opposizione ed ebbe un unico contatto con Controparte_11
pagina 4 di 10 successivo, per farsi consegnare il fondo spese necessario. La strategia difensiva fu decisa unicamente dall'avv. . Vide i clienti solo nell'occasione detta e per farsi firmare la procura. CP_1
Non avendo un rapporto diretto con i clienti ha fatto tutto quanto in suo potere, ovvero ricordare le scadenze per il deposito delle memorie all'avv. . Non fu mai in possesso del verbale di CP_1 chiusura della procedura della eredità beneficiata. I clienti ben avrebbero potuto autonomamente impugnare la sentenza sfavorevole del cui esito furono posti tempestivamente a conoscenza. La stessa si è resa disponibile in sede di mediazione e negoziazione assistita a trovare una soluzione concordata. La reale Mutua si costituiva chiedendo il rigetto delle domande. Così pure CP_5
La quale contestava la propria estraneità essendosi il sinistro verificato nella vigenza della assicurazione con Unipolsai si costituiva chiedendo il rigetto delle Controparte_4 domande. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammetteva alcuna prova;
infine, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Gli attori si sono rivolti all'avvocato . Il Controparte_1 quale si rivolse alla collega teramana per raccogliere le firme di delega ed Controparte_2 effettuare la notifica, quanto alla opposizione a decreto ingiuntivo. Successivamente raccolse il fondo spese per iscrivere la causa a ruolo. Come è noto, ed enunciato fin dai tempi di Cassazione
6345/88, L'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto quantitativamente diversa e più favorevole, sicché la stessa va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del "de cuius" che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria, valendo a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento costituisce, nei riguardi dell'erede, un titolo non più contestabile in sede esecutiva, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. (Nella specie, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, era stata pronunciata condanna degli eredi beneficiari al pagamento dei debiti del "de cuius ultra vires", in base alla considerazione che l'accettazione era intervenuta dopo l'emissione del decreto e che poteva comunque farsi valere in sede esecutiva qualora il creditore avesse aggredito beni estranei all'eredità. La S.C. ha annullato la pronuncia, enunciando il giudizio di cui alla massima). Sostengono gli attori la responsabilità sia dell'Avv.
sia dell'avv. , per aver loro omesso di far presente che nel loro caso la eredità era CP_2 CP_1 stata accettata con beneficio di inventario con procedura conclusasi il 2 febbraio 2010. Secondo
l'art. 485 c.c. il chiamato deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità; se lo ha cominciato, ma non è in grado di completarlo può ottenere dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine, senza che l'inventario sia stata compiuto, è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato, che non abbia già fatto la dichiarazione di voler accettare l'eredità con il beneficio di inventario, ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità e, trascorso detto termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice. È una norma, questa, inserita nella Sezione II sul beneficio di inventario, il cui fine principale — è bene ricordarlo — è quello di consentire la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede
— per il tramite dell'inventario — e non la tutela dei creditori ereditari.
pagina 5 di 10 Se, fatto l'inventario, non c'è né l'accettazione con beneficio né la rinuncia, si verifica l'acquisto della qualità di erede puro e semplice che la dottrina più avveduta ha qualificato come acquisto ex lege o acquisto senza accettazione (cfr. , Diritto successorio, Bari, 1962, 498; hanno parlato di Pt_4 acquisto ipso iureCicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione e acquisto dell'eredità, in Tratt. Cicu-Messineo, XLII, Milano, 1961, 182 ss.; di acquisto ope legisFerri, Successioni in generale, Bologna, 1964, 274 ss.; Id., sub Art. 485, Disposizioni generali sulle successioni, artt. 456-
511, in Comm. , Bologna-Roma, 1997, 340 ss. secondo il quale il legislatore ricollega Persona_3
l'acquisto dell'eredità a dei fatti che non costituiscono in alcun modo dei negozi giuridici) specificando, poi, la giurisprudenza che, in effetti, non si tratta di un effetto riconducibile ad una presunzione di volontà, perché prescinde dall'effettivo volere (cfr. Cass. 17 giugno 1971, n. 1850, in Giur. civ. Mass.,
1971, 1002).
Nel caso di specie, sostiene parte attrice che l'errore sarebbe stato quello di non aver depositato, pur avendolo il verbale di chiusura dell'inventario; al che replica l'officiato avv. , che concordò CP_1 la difesa con le parti e con gli altri professionisti incaricati, avendo l'Immobiliare Bianco in corso la costruzione di immobili, che effettivamente non era conclusa la procedura, di accettazione con beneficio di inventario, in quanto ad una degli eredi furono in data successiva all'inventario concessi poteri straordinari di gestione della società, le cui quote erano parte dell'eredità, società successivamente fallita. In sostanza l'errore non sarebbe stato tanto compiuto nel mancato deposito dell'inventario, ma nell'aver affermato che la procedura di accettazione con beneficio di inventario fosse tutt'ora pendente, anche se l'inventario era stato chiuso due anni prima, del che avevano prova tangibile nell'inventario. A ben vedere, quindi, l'avv. non avrebbe errato nel non produrre il verbale di chiusura CP_1 dell'inventario; ma ( e questo non viene contestato all'Avv. ) avrebbe errato nel dare come CP_1 pendente una procedura, il cui inventario viceversa si era concluso, con consegna di alcuni beni mobili reperiti ad una delle coeredi come custode;
mentre in realtà la procedura doveva definirsi conclusa, con l'accettazione del beneficio di inventario seguita alla effettiva redazione dell'inventario stesso;
seguita ancora dalla continuazione della impresa societaria, che aveva ancora come possibile la costruzione di immobili, poi pare compiuta;
società nelle more fallita. in tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze
19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza pagina 6 di 10 dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (così la sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320). Nel caso di specie occorre quindi appurare quale possibilità avrebbe avuto la opposizione a decreto ingiuntivo, che avesse correttamente dato conto dell'accettazione beneficiata già intervenuta;
e prima ancora, se il difensore fosse libero di affermare che l'accettazione beneficiata era già intervenuta, o non piuttosto avesse concordato con i clienti una linea difensiva secondo la quale loro interesse era di far apparire la accettazione beneficiata come in corso, perché ancora dovevano decidere compiutamente la loro strategia in merito alle quote societarie, pure parte dell'asse ereditario, della società già fallita. Evidente infatti è che ove fosse stato depositato l'inventario, comprensivo anche della documentazione relativa al controcredito vantato, la stessa redazione dell'atto di opposizione avrebbe dovuto giocoforza essere diversa;
trattandosi non di un atto intervenuto tra la opposizione e il deposito delle memorie istruttorie, ma di un atto preesistente di due anni il radicamento della opposizione a decreto ingiuntivo. Come affermato da Cassazione, 27626/24, Il fulcro del funzionamento dell'istituto dell'accettazione con beneficio di inventario è proprio quello descritto nel n. 2) del secondo comma dell'art. 490 cod. civ., in quanto stabilisce che l'erede risponde dei debiti ereditari e dei legati non soltanto intra vires hereditatis, cioè non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione, ma anche cum viribus hereditatis, ossia pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con i beni propri sia pure fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore (in tal senso, Cass.,
Sez. 2, 27/7/2022, n. 23398; Cass., Sez. 2, 29/09/2020, n. 20531, in motivazione;
Cass., Sez. 2,
22/12/2020, n. 29252; Cass., Sez. 3, 2015, n. 7090; Cass., Sez. 5, 19/3/2007, n. 6488).
Che poi il limite della responsabilità dell'erede si riferisca non soltanto al valore dei beni relitti, ma anche agli stessi beni (cum viribus hereditatis), è confermato, secondo quanto affermato dalla dottrina, da molteplici elementi, rinvenibili nella facoltà di rilascio dei beni consentita all'erede dall'art. 507 cod. civ., nell'esclusione dei beni personali dell'erede per il pagamento dei debiti ereditari sancito dall'art. 497 cod. civ. (sulla mora del debitore) e nella surrogazione legale concessa all'erede che paga con denaro proprio i debiti ereditari dall'art. 1203, n. 4, cod. civ.
Ciò comporta che il diritto al rimborso dell'erede e la stessa surrogazione può configurarsi non soltanto quando questi paghi i debiti ereditari ultra vires hereditatis, ma anche quando lo faccia con propri beni e non con quelli relitti.
Proseguendo con la disciplina della eredità beneficiata, occorre osservare come l'art. 484 cod. civ., nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinei una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti, atteso che sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancanza di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Da ciò consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485,487,488 cod. civ.) (in questi termini Cass., Sez. 2,
9/8/2005, n. 16739). pagina 7 di 10 Orbene, come già affermato da questa Corte, l'accettazione beneficiata pone l'erede-debitore in una posizione più favorevole nei confronti dei creditori del de cuius, incidendo sulla "qualità del relativo rapporto", sì da assumere rilievo proprio e unicamente nel giudizio di cognizione che abbia ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore all'adempimento dello stesso, prima che venga ad instaurarsi la fase dell'esecuzione forzata (o della misura cautelare finalizzata all'esecuzione) (in tal senso, Cass., Sez. 2, 27/7/2022, n. 23398; Cass., Sez. U., ordinanza interlocutoria, 07/05/2013, n.
10531; Cass., Sez. 3, 2015, n. 7090), e da precludere ogni misura anche cautelare sui beni personali dell'erede (Cass., Sez. 2, 18/5/1993, n. 5641).
Pertanto, l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongano azioni di accertamento o di condanna
(Cass., Sez. 2, 14/3/2003, n. 3791; Cass., Sez. 3, 16/11/1994, n. 9690), per avere egli comunque acquisito i diritti caduti in successione ed essere divenuto soggetto passivo delle relative obbligazioni, ancorché intra vires hereditatis (Cass., Sez. 3, 4/9/2012, n. 14821; Cass., Sez. 3, 14/3/2003, n. 3791), - non può - una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, terzo comma, cod. civ. - essere assoggettato dai medesimi ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. cod. civ. (Cass., Sez. 2, 14/3/2003, n. 3791; Cass., Sez. 3, 16/11/1994, n. 9690).
E se così è, appare evidente come ad essere precluso al creditore dell'eredità non sia il giudizio di cognizione volto ad accertare il credito e ottenere la condanna degli eredi, ma la sola fase esecutiva,
l'unica soggetta alla disciplina della procedura propria dell'eredità beneficiata, che consente all'erede beneficiato di procedere attraverso la liquidazione individuale ex art. 495 cod. civ., ossia pagando i creditori man mano che si presentino, oppure, a sua scelta od obbligatoriamente in presenza di certe condizioni, attraverso quella concorsuale ex art. 498 cod. civ., che, diretta a garantire la pari condizioni dei creditori dell'eredità e dei legatari, impone il rispetto delle fasi 1) della formazione dello stato passivo, 2) della liquidazione dell'attivo, 3) della formazione dello stato di graduazione, con collocazione secondo il grado di preferenza legale (in primo luogo le spese del procedimento di accettazione con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 511 cod. civ., quindi i crediti assistititi da diritto di prelazione e, infine, i legati) e 4) del pagamento dei debiti ereditari.
Il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506, primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 cod. civ.), non esclude, infatti, che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo, sicché l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza (Cass., Sez. 5, 24/10/2008, n. 25670; Cass., Sez. 1, 17/10/1977, n. 4428).
Ciò comporta che nella medesima posizione viene a trovarsi l'erede beneficiato che abbia pagato con proprie risorse il debito ereditario, al quale l'art. 1203, n. 4, cod. civ., concede, infatti, il diritto potestativo di surrogarsi di diritto nella posizione del creditore ereditario e di esercitarlo anche attraverso l'instaurazione di un giudizio di cognizione volto ad ottenere la condanna dell'eredità al relativo rimborso, dovendosi l'operatività di diritto della surroga legale intendere nel senso che essa opera anche senza il consenso del creditore originario e del debitore, e non invece nel senso che la sua concreta attuazione possa prescindere dalla rituale domanda del terzo che ha pagato di volersi surrogare al creditore soddisfatto (Cass., Sez. L., 22/2/1995, n. 1997; Cass., Sez. 1, 24/11/1981, n. 6240). Come è noto, e ribadito da Tribunale di Milano 1517/22, L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è
pagina 8 di 10 pur sempre un'accettazione e come tale non determina, di per sé, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti del defunto, né preclude al creditore di precostituirsi un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) nei confronti di quest'ultimo per l'intero credito vantato nei confronti del de cuius, venendo in rilievo il beneficio dell'inventario - e quindi la responsabilità dell'erede - nei limiti del patrimonio del defunto, in sede di esecuzione del titolo. Ora, non è contestato all'avvocato di aver affermato, contrariamente al vero, che l'inventario era stato compiuto e quindi l'accettazione con beneficio di inventario non era in corso ma compiuta ( il che, giustamente, non ha impedito altro giudice, per debiti relativi al condominio, di confermare il decreto ingiuntivo stesso ). Una volta esclusa la responsabilità, per aver indicato come in corso una procedura che in realtà si era perfezionata, essendo comunque questa scelta dei clienti, ancora fortemente in dubbio se proseguire una attività imprenditoriale ( che solo in corso di causa sarebbe terminata con il fallimento ), deve comunque essere considerata la responsabilità dell'avv. per la parte relativa al controcredito. Ed infatti, occorre CP_1 appurare se sarebbe stato onere del difensore ottenere e depositare tempestivamente tutta la documentazione, di cui dà atto il Notaio nel proprio inventario, relativa al conto corrente intestato al fideiussore della cui eredità si controverte n 031244363262, per euro 17.676,23. E' vero che si tratta di conto corrente diverso, però come eccezione riconvenzionale volta a paralizzare in parte la più ampia domanda di parte attrice non può censurarsi l'avvocato per non aver effettuato domanda riconvenzionale;
tanto più che la stessa eccezione non è stata in concreto, e giustamente, dichiarata inammissibile perché si sarebbe dovuti procedere con la domanda riconvenzionale, ma è stata respinta per difetto di prova. Ora, si comprende che l'avvocato era in possesso dell'inventario nella sua interezza, perché lo cita nella comparsa conclusionale;
inventario che afferma di non aver depositato per scelta condivisa con i clienti, che ancora erano nel dubbio, se proseguire con il programma imprenditoriale della società garantita, che prevedeva anche la costruzione di un immobile, nel frattempo completata;
e quindi è attendibile quanto affermato, ovverosia che l'inventario non fu depositato, e prima ancora non fu affermato che la procedura, anziché completata, era in corso di completamento, perché i clienti volevano essere liberi di accettare l'eredità con meno vincoli possibili, allo scopo di proseguire nel programma imprenditoriale ereditato, che poi era culminato con il fallimento. Quei documenti, è vero che non furono chiesti dall'avvocato ; ma per comprendere, CP_1 eventualmente a mezzo di consulenza, in questo processo, la loro importanza al fine del decidere, onde verificare quale danno abbia l'avvocato arrecato ai propri clienti, dovevano essere depositati in questo procedimento;
allo scopo di consentire al Giudice di verificare sé, ove fosse stato in possesso di quei documenti, il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe adottato un provvedimento diverso e più favorevole agli odierni attori. Ora, posto che tale conto era stato menzionato nell'inventario, è evidente che, per appurare e valutare l'errore professionale, era onere degli attori depositare quei documenti ( contratto di apertura del conto corrente ed estratti conto ), peraltro la cui mancanza è stata stigmatizzata dal Giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, in questo contenitore processuale;
allo scopo di appurare che, ove tempestivamente richiesti di quei documenti, ed ove quei documenti fossero stati tempestivamente depositati, avrebbero condotto il Giudice della opposizione a decreto ingiuntivo ad una decisione diversa;
che nel caso di specie avrebbe anche potuto essere quantificata con precisione, nemmeno come perdita di chance. Orbene, è pacifico che l'avvocato non li avesse, tanto è vero che gli viene imputato di non aver sentito il bisogno di chiederli ai clienti;
ma è anche vero che per valutare il danno da omissione di produzione di documenti favorevoli al cliente il Giudice deve avere i documenti su cui l'avvocato avrebbe potuto vittoriosamente dimostrare la sua eccezione riconvenzionale;
orbene, in questo processo quei documenti, relativi al conto corrente
031244363262, che avrebbero dimostrato un controcredito degli odierni attori per euro 17.676,23, non sono stati depositati. Ne consegue pertanto che può anche essere che quei documenti, per quanto se ne sa, non portino la prova di quel credito;
tanto più che nemmeno l'inventario risulta in questa sede essere stato prodotto nella sua interezza, mancando la parte che a quel conto corrente fa riferimento;
mancano in particolare i verbali del 5 gennaio, 19 gennaio ed il fondamentale verbale del primo pagina 9 di 10 febbraio 2010, ove si procede ad accertare i rapporti bancari, le partecipazioni societarie e le passività di altro genere facenti capo al de cuius;
documentandosi, in questo contenitore processuale, solo della esistenza di una cabina sauna smontata ed altri materiali edili, del valore di euro 6 mila. Pertanto questo Giudice non è in grado di appurare quale sia stato il danno delle scelte operate dall'avvocato, il quale potrebbe comunque risponderne per non aver compiutamente illustrato ai suoi clienti le conseguenze probabili della strategia rischiosa intrapresa, perché in questa sede non sono stati prodotti i documenti che avrebbero condotto il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo a diversa pronuncia totalmente o parzialmente favorevole ai clienti dell'avv. , odierni attori. Per quanto infine riguarda la CP_1 omessa impugnazione, essa si sarebbe dovuta basare su documenti non tempestivamente depositati in primo grado, per cui non si comprende, una volta maturata la decadenza, come avrebbero potuto essere dichiarati ammissibili in appello;
fermo restando che questo Giudice doveva essere posto a conoscenza di quei documenti, che qui non sono stati prodotti, per valutare appieno il comportamento omissivo dell'avvocato, e le conseguenze della sua mancata diligenza nel compiere il dovere professionale. Questa omissione impedisce di istruire la presente causa, sotto il concreto profilo della quantificazione del danno, che per la natura contabile della opposizione a decreto ingiuntivo poteva e doveva essere computata precisamente e non in soli termini di perdita di chance ( fermo restando che il titolo comunque poteva essere richiesto ed ottenuto, e semmai poteva essere paralizzato, dal beneficio di inventario, nella sede propria che era quella della esecuzione ). La mancata dimostrazione che a diverso comportamento professionale sarebbe seguita diversa pronuncia impedisce anche di valutare come conseguenza immediata e diretta della carente difesa dei convenuti la segnalazione al Crif degli attori.
Ne consegue pertanto che la domanda va respinta;
e dichiarato non luogo a provvedere sulle chiamate in causa, in ordine alle quali nulla può essere detto, nemmeno in termini di soccombenza virtuale, attesa la carenza di prova per cui è affetta la domanda principale. Compensate le spese tra gli avvocati e le proprie assicurazioni, le spese degli attori seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
Respinge la domanda contro e proposta da Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
, e non luogo a provvedere sulle chiamate in causa di UnipolSai, Parte_2 Parte_1 Con
ora Spese tra Assicurazione e Avvocati convenuti Controparte_4 CP_5 compensate;
condanna gli attori al pagamento delle spese in favore degli avvocati convenuti, che liquida per ciascuno degli avvocati convenuti in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%.
TE, 16 Maggio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1540/2017 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORE/I
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
LS SP
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 16 maggio 2025 ad ore 11.39 innanzi al dott. Pietro Merletti, sono comparsi:
Per l'avv. AMBROSII GIORGIO ALESSANDRO presente e l'avv. , oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Per l'avv. AMBROSII GIORGIO ALESSANDRO e l'avv. , oggi sostituito Parte_2 dall'avv. Per 'avv. AMBROSII GIORGIO ALESSANDRO e l'avv. , oggi sostituito Parte_3 dall'avv.
Per l'avv. BUCCI ANNA LISA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Enzo Paolo di Controparte_1
Sabatino
Per avv. presente personalmente l'avv. PETRELLA PAOLA presente e l'avv. , CP_2 CP_2 oggi sostituito dall'avv.
Per LS SP ora l'avv. CRISTOFARI FULVIA e l' avv. oggi sostituito dall'avv. CP_3
Monica Pompilii
Per l'avv. Raffaella Baccante in sostituzione dell'avv. Guastadisegni Controparte_4
Emidio ora nessuno CP_5 Controparte_6
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 10 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti, impugnando e contestando le avverse note..
L'avv. Di Sabatino eccepisce la tardività del deposito della memoria conclusionale delle attrici in data 07/05/2025, come risultante dal portale telematico, e quindi oltre il termine concesso fino al 06/05/2025 (cfr. ordinanza 20/03/2025: dieci giorni prima dell'udienza fissata per il 16/05/2025), e ne chiede l'espunzione dal fascicolo di causa. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, mediante pubblicazione e comunicazione;
si dà atto che i difensori si allontanano, per cui la sentenza verrà pubblicata mediante comunicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TE
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1540/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSII Parte_1 C.F._1
GIORGIO ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C.SO CERULLI 59 64100
TERAMOpresso il difensore avv. AMBROSII GIORGIO ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSII Parte_2 C.F._2 GIORGIO ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C.SO CERULLI 59 64100 TERAMOpresso il difensore avv. AMBROSII GIORGIO ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSII Parte_3 C.F._3 GIORGIO ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C.SO CERULLI 59 64100 TERAMOpresso il difensore avv. AMBROSII GIORGIO ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUCCI ANNA LISA Controparte_1 C.F._4 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Gen. S. Pianell 2 66100 CHIETIpresso il difensore avv. BUCCI ANNA LISA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA PAOLA Controparte_2 C.F._5 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via De Jacobis n. 5 64100 TEpresso il difensore avv. PETRELLA PAOLA
CONVENUTO/I
LS SP (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CRISTOFARI FULVIA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA PARINI, PALAZZINA “E”, INTERNO 3 64022 GIULIANOVApresso il difensore avv. CRISTOFARI FULVIA TERZO CHIAMATO
) rappresentato e difeso dall'avv. Guastadisegni Emidio e dell'avv. Controparte_4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO Con
ora (P. Iva n. , in persona del Procuratore Speciale alle liti dott. CP_7 P.IVA_1
giusta atto per notar del 11/29/2014, rep. n. 90608, racc. 18233, Controparte_8 Per_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Colitti (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._6 presso e nel suo studio sito in Pescara alla Via Nicola Fabrizi n. 60, giusta procura in calce al presente pagina 3 di 10 atto;
l'avv. Roberta Colitti chiede ex artt. 133, 134 e 136 c.p.c. che le comunicazioni, le ordinanze ed il deposito della sentenza le siano comunicati a mezzo fax al n. 0854213233, ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo nel rispetto della normativa vigente Email_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di TE , unitamente Parte_1
a e come eredi legittimi di , di essere risarciti Parte_2 Parte_3 Persona_2 dall'avv. , a cui si rivolsero per opporsi al decreto ingiuntivo a loro ingiunto da Controparte_1 mandataria di come eredi di Controparte_9 CP_9 Persona_2 fideiussore della Immobiliare Bianco srl in merito al saldo passivo di conto corrente 11015638. Per
l'opposizione venne officiata l'avv. entrambi, pur essendo a conoscenza del Controparte_2 contrario, affermavano che la procedura per l'eredità beneficiata era pendente. Nell'eccepire il controcredito derivante da altro conto corrente affermavano solo che risultava dal verbale di inventario. Non depositavano i procuratori la prova della conclusione della procedura del beneficio di inventario, nel termine per depositare le memorie. Nemmeno depositavano documenti attestanti il controcredito. Nella comparsa conclusionale si limitavano a dichiarare di essere in attesa della procedura beneficiata, eccependo semplicemente il controcredito. Il giudice respingeva l'opposizione affermando che non era nemmeno stato prodotto il contratto di conto corrente da cui scaturiva il controcredito. Derivava anche il pagamento di 3500 euro per lite temeraria. Nel maggio
2013 gli eredi si vedevano raggiungere da altro decreto ingiuntivo emesso contro di loro in favore del dal Giudice di Pace di Giulianova. Pur respingendo l'opposizione, il Controparte_10
Giudice di pace dava atto che la procedura si era conclusa da diversi anni, in quanto era stato depositato in quella causa il verbale di chiusura. Avverso la sentenza del Tribunale di TE i difensori, benché avessero potuto, non interposero appello. Quantificavano il danno in quanto dovuto per quella sentenza, pari ad euro 37.052,00. L'avv. chiama in causa le proprie CP_1 assicurazione e nel merito chiede il rigetto della domanda mai avendo gestito la lite , ed effettivamente l'accettazione beneficiata era in corso perché vi era la questione della ultimazione di alcuni complessi immobiliari e dei poteri straordinari da farsi rilasciare dagli eredi, che personalmente gestirono i loro affari cause comprese. Gli eredi erano consapevoli di avere il possesso dei beni, tanto che si ponevano la questione di poter nominare un Cda o un amministratore per le società parte della eredità. Anche nella opposizione dinanzi al Giudice di
Pace fu dato atto che la procedura ancora non si era conclusa, di eredità beneficiata. Fino alle settimane antecedenti al fallimento della Immobiliare Bianco essi tennero riunioni con clienti e fornitori della società. Gli stessi avevano fatto presente di non poter compiere azioni sulla società in quanto parte dell'asse ancora da inventariare. Non fu mai consegnata la documentazione relativa al credito in compensazione. Mai stragiudizialmente gli attori imputarono all'avvocato di aver fatto decorrere i termini per l'appello. Il che fu dovuto anche al fallimento della immobiliare, che rese gli eredi disinteressati alle vicende processuali, salvo a ricordarsene ora. Le iscrizioni al Crif furono antecedenti e non conseguenza della sentenza definitiva sfavorevole. L'avv. Controparte_2 chiama in causa la propria assicurazione e nel merito afferma di aver avuto un contatto con l'avv.
Di Livio che redasse l'atto di opposizione ed ebbe un unico contatto con Controparte_11
pagina 4 di 10 successivo, per farsi consegnare il fondo spese necessario. La strategia difensiva fu decisa unicamente dall'avv. . Vide i clienti solo nell'occasione detta e per farsi firmare la procura. CP_1
Non avendo un rapporto diretto con i clienti ha fatto tutto quanto in suo potere, ovvero ricordare le scadenze per il deposito delle memorie all'avv. . Non fu mai in possesso del verbale di CP_1 chiusura della procedura della eredità beneficiata. I clienti ben avrebbero potuto autonomamente impugnare la sentenza sfavorevole del cui esito furono posti tempestivamente a conoscenza. La stessa si è resa disponibile in sede di mediazione e negoziazione assistita a trovare una soluzione concordata. La reale Mutua si costituiva chiedendo il rigetto delle domande. Così pure CP_5
La quale contestava la propria estraneità essendosi il sinistro verificato nella vigenza della assicurazione con Unipolsai si costituiva chiedendo il rigetto delle Controparte_4 domande. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammetteva alcuna prova;
infine, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Gli attori si sono rivolti all'avvocato . Il Controparte_1 quale si rivolse alla collega teramana per raccogliere le firme di delega ed Controparte_2 effettuare la notifica, quanto alla opposizione a decreto ingiuntivo. Successivamente raccolse il fondo spese per iscrivere la causa a ruolo. Come è noto, ed enunciato fin dai tempi di Cassazione
6345/88, L'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto quantitativamente diversa e più favorevole, sicché la stessa va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del "de cuius" che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria, valendo a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento costituisce, nei riguardi dell'erede, un titolo non più contestabile in sede esecutiva, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. (Nella specie, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, era stata pronunciata condanna degli eredi beneficiari al pagamento dei debiti del "de cuius ultra vires", in base alla considerazione che l'accettazione era intervenuta dopo l'emissione del decreto e che poteva comunque farsi valere in sede esecutiva qualora il creditore avesse aggredito beni estranei all'eredità. La S.C. ha annullato la pronuncia, enunciando il giudizio di cui alla massima). Sostengono gli attori la responsabilità sia dell'Avv.
sia dell'avv. , per aver loro omesso di far presente che nel loro caso la eredità era CP_2 CP_1 stata accettata con beneficio di inventario con procedura conclusasi il 2 febbraio 2010. Secondo
l'art. 485 c.c. il chiamato deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità; se lo ha cominciato, ma non è in grado di completarlo può ottenere dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine, senza che l'inventario sia stata compiuto, è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato, che non abbia già fatto la dichiarazione di voler accettare l'eredità con il beneficio di inventario, ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità e, trascorso detto termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice. È una norma, questa, inserita nella Sezione II sul beneficio di inventario, il cui fine principale — è bene ricordarlo — è quello di consentire la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede
— per il tramite dell'inventario — e non la tutela dei creditori ereditari.
pagina 5 di 10 Se, fatto l'inventario, non c'è né l'accettazione con beneficio né la rinuncia, si verifica l'acquisto della qualità di erede puro e semplice che la dottrina più avveduta ha qualificato come acquisto ex lege o acquisto senza accettazione (cfr. , Diritto successorio, Bari, 1962, 498; hanno parlato di Pt_4 acquisto ipso iureCicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione e acquisto dell'eredità, in Tratt. Cicu-Messineo, XLII, Milano, 1961, 182 ss.; di acquisto ope legisFerri, Successioni in generale, Bologna, 1964, 274 ss.; Id., sub Art. 485, Disposizioni generali sulle successioni, artt. 456-
511, in Comm. , Bologna-Roma, 1997, 340 ss. secondo il quale il legislatore ricollega Persona_3
l'acquisto dell'eredità a dei fatti che non costituiscono in alcun modo dei negozi giuridici) specificando, poi, la giurisprudenza che, in effetti, non si tratta di un effetto riconducibile ad una presunzione di volontà, perché prescinde dall'effettivo volere (cfr. Cass. 17 giugno 1971, n. 1850, in Giur. civ. Mass.,
1971, 1002).
Nel caso di specie, sostiene parte attrice che l'errore sarebbe stato quello di non aver depositato, pur avendolo il verbale di chiusura dell'inventario; al che replica l'officiato avv. , che concordò CP_1 la difesa con le parti e con gli altri professionisti incaricati, avendo l'Immobiliare Bianco in corso la costruzione di immobili, che effettivamente non era conclusa la procedura, di accettazione con beneficio di inventario, in quanto ad una degli eredi furono in data successiva all'inventario concessi poteri straordinari di gestione della società, le cui quote erano parte dell'eredità, società successivamente fallita. In sostanza l'errore non sarebbe stato tanto compiuto nel mancato deposito dell'inventario, ma nell'aver affermato che la procedura di accettazione con beneficio di inventario fosse tutt'ora pendente, anche se l'inventario era stato chiuso due anni prima, del che avevano prova tangibile nell'inventario. A ben vedere, quindi, l'avv. non avrebbe errato nel non produrre il verbale di chiusura CP_1 dell'inventario; ma ( e questo non viene contestato all'Avv. ) avrebbe errato nel dare come CP_1 pendente una procedura, il cui inventario viceversa si era concluso, con consegna di alcuni beni mobili reperiti ad una delle coeredi come custode;
mentre in realtà la procedura doveva definirsi conclusa, con l'accettazione del beneficio di inventario seguita alla effettiva redazione dell'inventario stesso;
seguita ancora dalla continuazione della impresa societaria, che aveva ancora come possibile la costruzione di immobili, poi pare compiuta;
società nelle more fallita. in tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze
19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza pagina 6 di 10 dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (così la sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320). Nel caso di specie occorre quindi appurare quale possibilità avrebbe avuto la opposizione a decreto ingiuntivo, che avesse correttamente dato conto dell'accettazione beneficiata già intervenuta;
e prima ancora, se il difensore fosse libero di affermare che l'accettazione beneficiata era già intervenuta, o non piuttosto avesse concordato con i clienti una linea difensiva secondo la quale loro interesse era di far apparire la accettazione beneficiata come in corso, perché ancora dovevano decidere compiutamente la loro strategia in merito alle quote societarie, pure parte dell'asse ereditario, della società già fallita. Evidente infatti è che ove fosse stato depositato l'inventario, comprensivo anche della documentazione relativa al controcredito vantato, la stessa redazione dell'atto di opposizione avrebbe dovuto giocoforza essere diversa;
trattandosi non di un atto intervenuto tra la opposizione e il deposito delle memorie istruttorie, ma di un atto preesistente di due anni il radicamento della opposizione a decreto ingiuntivo. Come affermato da Cassazione, 27626/24, Il fulcro del funzionamento dell'istituto dell'accettazione con beneficio di inventario è proprio quello descritto nel n. 2) del secondo comma dell'art. 490 cod. civ., in quanto stabilisce che l'erede risponde dei debiti ereditari e dei legati non soltanto intra vires hereditatis, cioè non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione, ma anche cum viribus hereditatis, ossia pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con i beni propri sia pure fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore (in tal senso, Cass.,
Sez. 2, 27/7/2022, n. 23398; Cass., Sez. 2, 29/09/2020, n. 20531, in motivazione;
Cass., Sez. 2,
22/12/2020, n. 29252; Cass., Sez. 3, 2015, n. 7090; Cass., Sez. 5, 19/3/2007, n. 6488).
Che poi il limite della responsabilità dell'erede si riferisca non soltanto al valore dei beni relitti, ma anche agli stessi beni (cum viribus hereditatis), è confermato, secondo quanto affermato dalla dottrina, da molteplici elementi, rinvenibili nella facoltà di rilascio dei beni consentita all'erede dall'art. 507 cod. civ., nell'esclusione dei beni personali dell'erede per il pagamento dei debiti ereditari sancito dall'art. 497 cod. civ. (sulla mora del debitore) e nella surrogazione legale concessa all'erede che paga con denaro proprio i debiti ereditari dall'art. 1203, n. 4, cod. civ.
Ciò comporta che il diritto al rimborso dell'erede e la stessa surrogazione può configurarsi non soltanto quando questi paghi i debiti ereditari ultra vires hereditatis, ma anche quando lo faccia con propri beni e non con quelli relitti.
Proseguendo con la disciplina della eredità beneficiata, occorre osservare come l'art. 484 cod. civ., nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinei una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti, atteso che sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancanza di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Da ciò consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485,487,488 cod. civ.) (in questi termini Cass., Sez. 2,
9/8/2005, n. 16739). pagina 7 di 10 Orbene, come già affermato da questa Corte, l'accettazione beneficiata pone l'erede-debitore in una posizione più favorevole nei confronti dei creditori del de cuius, incidendo sulla "qualità del relativo rapporto", sì da assumere rilievo proprio e unicamente nel giudizio di cognizione che abbia ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore all'adempimento dello stesso, prima che venga ad instaurarsi la fase dell'esecuzione forzata (o della misura cautelare finalizzata all'esecuzione) (in tal senso, Cass., Sez. 2, 27/7/2022, n. 23398; Cass., Sez. U., ordinanza interlocutoria, 07/05/2013, n.
10531; Cass., Sez. 3, 2015, n. 7090), e da precludere ogni misura anche cautelare sui beni personali dell'erede (Cass., Sez. 2, 18/5/1993, n. 5641).
Pertanto, l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongano azioni di accertamento o di condanna
(Cass., Sez. 2, 14/3/2003, n. 3791; Cass., Sez. 3, 16/11/1994, n. 9690), per avere egli comunque acquisito i diritti caduti in successione ed essere divenuto soggetto passivo delle relative obbligazioni, ancorché intra vires hereditatis (Cass., Sez. 3, 4/9/2012, n. 14821; Cass., Sez. 3, 14/3/2003, n. 3791), - non può - una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, terzo comma, cod. civ. - essere assoggettato dai medesimi ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. cod. civ. (Cass., Sez. 2, 14/3/2003, n. 3791; Cass., Sez. 3, 16/11/1994, n. 9690).
E se così è, appare evidente come ad essere precluso al creditore dell'eredità non sia il giudizio di cognizione volto ad accertare il credito e ottenere la condanna degli eredi, ma la sola fase esecutiva,
l'unica soggetta alla disciplina della procedura propria dell'eredità beneficiata, che consente all'erede beneficiato di procedere attraverso la liquidazione individuale ex art. 495 cod. civ., ossia pagando i creditori man mano che si presentino, oppure, a sua scelta od obbligatoriamente in presenza di certe condizioni, attraverso quella concorsuale ex art. 498 cod. civ., che, diretta a garantire la pari condizioni dei creditori dell'eredità e dei legatari, impone il rispetto delle fasi 1) della formazione dello stato passivo, 2) della liquidazione dell'attivo, 3) della formazione dello stato di graduazione, con collocazione secondo il grado di preferenza legale (in primo luogo le spese del procedimento di accettazione con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 511 cod. civ., quindi i crediti assistititi da diritto di prelazione e, infine, i legati) e 4) del pagamento dei debiti ereditari.
Il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506, primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 cod. civ.), non esclude, infatti, che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo, sicché l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza (Cass., Sez. 5, 24/10/2008, n. 25670; Cass., Sez. 1, 17/10/1977, n. 4428).
Ciò comporta che nella medesima posizione viene a trovarsi l'erede beneficiato che abbia pagato con proprie risorse il debito ereditario, al quale l'art. 1203, n. 4, cod. civ., concede, infatti, il diritto potestativo di surrogarsi di diritto nella posizione del creditore ereditario e di esercitarlo anche attraverso l'instaurazione di un giudizio di cognizione volto ad ottenere la condanna dell'eredità al relativo rimborso, dovendosi l'operatività di diritto della surroga legale intendere nel senso che essa opera anche senza il consenso del creditore originario e del debitore, e non invece nel senso che la sua concreta attuazione possa prescindere dalla rituale domanda del terzo che ha pagato di volersi surrogare al creditore soddisfatto (Cass., Sez. L., 22/2/1995, n. 1997; Cass., Sez. 1, 24/11/1981, n. 6240). Come è noto, e ribadito da Tribunale di Milano 1517/22, L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è
pagina 8 di 10 pur sempre un'accettazione e come tale non determina, di per sé, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti del defunto, né preclude al creditore di precostituirsi un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) nei confronti di quest'ultimo per l'intero credito vantato nei confronti del de cuius, venendo in rilievo il beneficio dell'inventario - e quindi la responsabilità dell'erede - nei limiti del patrimonio del defunto, in sede di esecuzione del titolo. Ora, non è contestato all'avvocato di aver affermato, contrariamente al vero, che l'inventario era stato compiuto e quindi l'accettazione con beneficio di inventario non era in corso ma compiuta ( il che, giustamente, non ha impedito altro giudice, per debiti relativi al condominio, di confermare il decreto ingiuntivo stesso ). Una volta esclusa la responsabilità, per aver indicato come in corso una procedura che in realtà si era perfezionata, essendo comunque questa scelta dei clienti, ancora fortemente in dubbio se proseguire una attività imprenditoriale ( che solo in corso di causa sarebbe terminata con il fallimento ), deve comunque essere considerata la responsabilità dell'avv. per la parte relativa al controcredito. Ed infatti, occorre CP_1 appurare se sarebbe stato onere del difensore ottenere e depositare tempestivamente tutta la documentazione, di cui dà atto il Notaio nel proprio inventario, relativa al conto corrente intestato al fideiussore della cui eredità si controverte n 031244363262, per euro 17.676,23. E' vero che si tratta di conto corrente diverso, però come eccezione riconvenzionale volta a paralizzare in parte la più ampia domanda di parte attrice non può censurarsi l'avvocato per non aver effettuato domanda riconvenzionale;
tanto più che la stessa eccezione non è stata in concreto, e giustamente, dichiarata inammissibile perché si sarebbe dovuti procedere con la domanda riconvenzionale, ma è stata respinta per difetto di prova. Ora, si comprende che l'avvocato era in possesso dell'inventario nella sua interezza, perché lo cita nella comparsa conclusionale;
inventario che afferma di non aver depositato per scelta condivisa con i clienti, che ancora erano nel dubbio, se proseguire con il programma imprenditoriale della società garantita, che prevedeva anche la costruzione di un immobile, nel frattempo completata;
e quindi è attendibile quanto affermato, ovverosia che l'inventario non fu depositato, e prima ancora non fu affermato che la procedura, anziché completata, era in corso di completamento, perché i clienti volevano essere liberi di accettare l'eredità con meno vincoli possibili, allo scopo di proseguire nel programma imprenditoriale ereditato, che poi era culminato con il fallimento. Quei documenti, è vero che non furono chiesti dall'avvocato ; ma per comprendere, CP_1 eventualmente a mezzo di consulenza, in questo processo, la loro importanza al fine del decidere, onde verificare quale danno abbia l'avvocato arrecato ai propri clienti, dovevano essere depositati in questo procedimento;
allo scopo di consentire al Giudice di verificare sé, ove fosse stato in possesso di quei documenti, il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe adottato un provvedimento diverso e più favorevole agli odierni attori. Ora, posto che tale conto era stato menzionato nell'inventario, è evidente che, per appurare e valutare l'errore professionale, era onere degli attori depositare quei documenti ( contratto di apertura del conto corrente ed estratti conto ), peraltro la cui mancanza è stata stigmatizzata dal Giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, in questo contenitore processuale;
allo scopo di appurare che, ove tempestivamente richiesti di quei documenti, ed ove quei documenti fossero stati tempestivamente depositati, avrebbero condotto il Giudice della opposizione a decreto ingiuntivo ad una decisione diversa;
che nel caso di specie avrebbe anche potuto essere quantificata con precisione, nemmeno come perdita di chance. Orbene, è pacifico che l'avvocato non li avesse, tanto è vero che gli viene imputato di non aver sentito il bisogno di chiederli ai clienti;
ma è anche vero che per valutare il danno da omissione di produzione di documenti favorevoli al cliente il Giudice deve avere i documenti su cui l'avvocato avrebbe potuto vittoriosamente dimostrare la sua eccezione riconvenzionale;
orbene, in questo processo quei documenti, relativi al conto corrente
031244363262, che avrebbero dimostrato un controcredito degli odierni attori per euro 17.676,23, non sono stati depositati. Ne consegue pertanto che può anche essere che quei documenti, per quanto se ne sa, non portino la prova di quel credito;
tanto più che nemmeno l'inventario risulta in questa sede essere stato prodotto nella sua interezza, mancando la parte che a quel conto corrente fa riferimento;
mancano in particolare i verbali del 5 gennaio, 19 gennaio ed il fondamentale verbale del primo pagina 9 di 10 febbraio 2010, ove si procede ad accertare i rapporti bancari, le partecipazioni societarie e le passività di altro genere facenti capo al de cuius;
documentandosi, in questo contenitore processuale, solo della esistenza di una cabina sauna smontata ed altri materiali edili, del valore di euro 6 mila. Pertanto questo Giudice non è in grado di appurare quale sia stato il danno delle scelte operate dall'avvocato, il quale potrebbe comunque risponderne per non aver compiutamente illustrato ai suoi clienti le conseguenze probabili della strategia rischiosa intrapresa, perché in questa sede non sono stati prodotti i documenti che avrebbero condotto il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo a diversa pronuncia totalmente o parzialmente favorevole ai clienti dell'avv. , odierni attori. Per quanto infine riguarda la CP_1 omessa impugnazione, essa si sarebbe dovuta basare su documenti non tempestivamente depositati in primo grado, per cui non si comprende, una volta maturata la decadenza, come avrebbero potuto essere dichiarati ammissibili in appello;
fermo restando che questo Giudice doveva essere posto a conoscenza di quei documenti, che qui non sono stati prodotti, per valutare appieno il comportamento omissivo dell'avvocato, e le conseguenze della sua mancata diligenza nel compiere il dovere professionale. Questa omissione impedisce di istruire la presente causa, sotto il concreto profilo della quantificazione del danno, che per la natura contabile della opposizione a decreto ingiuntivo poteva e doveva essere computata precisamente e non in soli termini di perdita di chance ( fermo restando che il titolo comunque poteva essere richiesto ed ottenuto, e semmai poteva essere paralizzato, dal beneficio di inventario, nella sede propria che era quella della esecuzione ). La mancata dimostrazione che a diverso comportamento professionale sarebbe seguita diversa pronuncia impedisce anche di valutare come conseguenza immediata e diretta della carente difesa dei convenuti la segnalazione al Crif degli attori.
Ne consegue pertanto che la domanda va respinta;
e dichiarato non luogo a provvedere sulle chiamate in causa, in ordine alle quali nulla può essere detto, nemmeno in termini di soccombenza virtuale, attesa la carenza di prova per cui è affetta la domanda principale. Compensate le spese tra gli avvocati e le proprie assicurazioni, le spese degli attori seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
Respinge la domanda contro e proposta da Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
, e non luogo a provvedere sulle chiamate in causa di UnipolSai, Parte_2 Parte_1 Con
ora Spese tra Assicurazione e Avvocati convenuti Controparte_4 CP_5 compensate;
condanna gli attori al pagamento delle spese in favore degli avvocati convenuti, che liquida per ciascuno degli avvocati convenuti in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%.
TE, 16 Maggio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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