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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARIOLLI GIOVANNI, Presidente
BELLESINI GIANFELICE, Relatore
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 177/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via D. Bramante, 43 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T3K 2022 1T 005458 000 003 001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive domande ed eccezioni ed insistono nelle loro conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato a Terni il 03/08/2022, a rogito del Notaio Nominativo_2, il Sig. Ricorrente_1 acquistava dal Sig. Nominativo_3 e dalla Società_1 S.r.l. un compendio immobiliare sito nel Comune di Orvieto, loc. Cammelluccia, loc. Piana e loc. Olivi Vicino Riccio, costituito da terreni agricoli e fabbricati pertinenti come pure altro compendio immobiliare costituito da terreni agricoli e fabbricati sito in Comune di Lubriano, loc. Streppone, loc. Cantolla, Poggiolo e loc. Cantolletta, per il prezzo complessivo di euro 1.087.000,00, afferenti per euro 887.000.000 ai terreni agricoli, per euro 200.000 ai fabbricati.
Dichiarando di essere coltivatore diretto il suddetto chiedeva di usufruire delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 2, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella l. 26 febbraio 2010 n. 25, (imposta di registro e trascrizione in misura fissa, imposta catastale con l'aliquota dell'1%).
L'atto veniva quindi registrato applicando tali agevolazioni. Con avviso di liquidazione notificato il 16.7.2025 l'Agenzia delle Entrate ha però dichiarato il Sig. Ricorrente_1 decaduto dalle stesse ed ha richiesto le maggiori imposte in misura ordinaria irrogando altresì le relative sanzioni, per un importo complessivo di euro 166.208,23.
L'Ufficio ha motivato l'avviso di liquidazione con la considerazione che il confronto tra il reddito derivante da attività agricola e quello derivante da attività di lavoro autonomo e di impresa, conseguiti nell'anno dell'acquisto (2022) nell'anno precedente ed in quello successivo, esclude la prevalenza dell'attività agricola, condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni richieste in sede di contratto.
Avverso l'avviso di liquidazione ha proposto ricorso l'interessato chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito esaminati.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'avviso di liquidazione perché non preceduto dal contraddittorio preventivo, non potendosi argomentare in contrario che si tratta di attività impositiva di pronta liquidazione dal momento che la sussistenza o meno delle condizioni per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 richiede una vera e propria indagine di fatto anche al fine di valutare la prevalenza o meno dell'attività di coltivatore diretto.
Ad avviso dell'Agenzia non vi è necessità di contraddittorio preventivo trattandosi di pronta liquidazione dell'imposta.
Al riguardo, il Collegio osserva che l'art. 6 bis della l. 212 del 2000 così recita testualmente:
“(Principio del contraddittorio)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”
Risulta chiaro che il legislatore, pur affermando come principio generale quello della necessità del contraddittorio preventivo, ha però rimesso ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la individuazione degli atti che non richiedono il contraddittorio preventivo perché di pronta liquidazione o perché fondati su un controllo formale delle stesse dichiarazioni. Ebbene, con Decreto del 24/04/2024 il Min. Economia e Finanze, tra gli atti che possono essere adottati senza necessità dell'espletamento del contraddittorio preventivo ha previsto rientrino:
“f) gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali”.
Senonché l'art. 4 bis del DL 194/2009, nel prevedere le agevolazioni richieste dall'attuale ricorrente nell'atto di acquisto degli immobili, ha espressamente previsto che “…I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente”.
Risulta chiaramente che la decadenza dalle agevolazioni rappresenta il venire meno per un fatto successivo alla stipulazione dell'atto del diritto sussistente al momento della stipulazione.
L'avviso di accertamento in esame, però, essendo fondato sulla negazione già al momento della stipulazione dell'atto di compravendita delle condizioni per usufruire delle agevolazioni richieste, non concretizza l'ipotesi di decadenza dalle agevolazioni ma una rettifica della autoliquidazione per la ritenuta erronea applicazione in sede di registrazione dell'atto delle agevolazioni in questione.
La mancanza del contraddittorio preventivo non può pertanto trovare giustificazione nel decreto ministeriale sopra riportato.
Né si può sostenere che si tratti comunque di una ipotesi di pronta liquidazione perché fondata sul solo esame dell'atto da registrare o su elementi già presenti nelle banche dati dell'Amministrazione Finanziaria in quanto valutare se l'attività di coltivatore diretto, riconosciuta già formalmente dell'INPS come si evince dai certificati prodotti, non sia prevalente o comunque abituale comporta l'espletamento di una istruttoria più complessa e l'acquisizione di ulteriori dati che avrebbe potuto e dovuto essere effettuata mediante espletamento del contraddittorio preventivo.
E' opportuno ricordare che secondo la Suprema Corte, l'iscrizione alla previdenza agricola è sufficiente a provare la condizione di coltivatore diretto, anche se si tratta di una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria (così Cass. Sez. 5, 26/11/2024, n. 30456, Rv. 672959 - 01) ma l'Amministrazione Finanziaria per superare tale presunzione deve procedere ad una istruttoria nel senso sopra indicato e tale necessità già di per sé rende indispensabile, per la legittima adozione dell'avviso di liquidazione, l'espletamento del contraddittorio preventivo.
Poiché nel caso in esame il contraddittorio preventivo non risulta effettuato, l'avviso impugnato deve essere ritenuto illegittimo e pertanto annullato.
Il ricorso dovrebbe pertanto essere accolto già per questo motivo.
Tuttavia, anche passando all'esame del merito, il ricorso risulta fondato.
Ed invero con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'avviso perché, contrariamente a quanto ritenuto dall'Agenzia delle Entrate, sussistono in capo a lui le condizioni per l'applicabilità delle agevolazioni invocate ed in particolare quella della prevalenza dell'attività agricola.
Egli sostiene che, mentre i requisiti soggettivi sono accertati dall'INPS e non possono essere dunque messi in discussione dalla Agenzia delle Entrate, la prevalenza o meno dell'attività agricola non può essere valutata semplicemente operando un confronto tra il reddito dichiarato quale reddito da attività agricola ed il reddito dichiarato quale lavoratore autonomo o di impresa.
A dire del ricorrente è il reddito effettivamente ricavato dall'esercizio della attività agricola e non quello dichiarato in base ai meri dati catastali (reddito agrario) a dover essere preso in considerazione.
E per provare che il reddito derivante da attività agricola è notevolmente superiore a quello derivante da altre attività svolte egli produce una perizia valutativa, asseverata, redatta dal dott. Nominativo_6.
Al riguardo, l'Agenzia sostiene che il fatto che il reddito percepito come consulente sia superiore a quello dichiarato come reddito agricolo esclude l'abitualità dell'attività e quindi il requisito soggettivo per poter essere definito coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni invocate.
Il Collegio osserva che il requisito soggettivo della qualità di coltivatore diretto effettivamente viene accertato dall'INPS a fini previdenziali in presenza di determinate condizioni, quali anche – per quanto qui soprattutto interessa – quello della prevalenza di tale attività rispetto ad altre eventualmente svolte. Ed è l'art. 2 della legge 9.1.1963 n. 9 a definire il concetto di prevalenza, così disponendo testualmente: “…Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito.”. Ma l'accertamento effettuato dall'INPS, come si è detto, non ha una efficacia probatoria assoluta dal momento che la Suprema Corte ha affermato che l'iscrizione alla previdenza agricola è sufficiente a provare la condizione di coltivatore diretto, ma si tratta di una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria (così Cass. Sez. 5, 26/11/2024, n. 30456, Rv. 672959 - 01).
Come già rilevato, nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate ha motivato l'avviso di liquidazione con la considerazione che il confronto tra il reddito derivante da attività agricola e quello derivante da attività di lavoro autonomo e di impresa, conseguiti nell'anno dell'acquisto (2022) così come nell'anno precedente ed in quello successivo, esclude la prevalenza dell'attività agricola, condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni richieste in sede di contratto.
Al riguardo, il Collegio rileva che l'Agenzia delle Entrate si è limitata a considerare i redditi dichiarati in base agli elementi catastali (reddito agrario) e non i redditi effettivamente tratti dall'esercizio dell'agricoltura.
Al contrario, la perizia prodotta dal ricorrente, fondata su elementi obiettivamente apprezzabili, di natura fiscale, contabile ed extracontabile, ed illustrata con argomentazioni del tutto logiche e convincenti, prova che i redditi prodotti dall'attività agricola sono di gran lunga superiori ad altri redditi conseguiti negli anni di riferimento. E del resto, la estensione dei terreni, la loro produttività, il valore dei macchinari posseduti per la coltivazione degli stessi, e lo stesso ammontare dei contributi EGEA, inducono a ritenere certo che il reddito effettivo ricavato dall'esercizio dell'attività agricola non sia limitato a quello corrispondente alla rendita su base catastale.
Si deve ritenere pertanto sussistente anche il requisito dell'abitualità e della prevalenza come intesa dalla legge n.9/1963.
Donde la illegittimità dell'avviso di accertamento, spettando all'attuale ricorrente le agevolazioni applicate in sede di registrazione.
In considerazione della obiettiva opinabilità della soluzione accolta è equo compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Terni, 19 gennaio 2026.
Il giudice relatore Il Presidente
IA LL
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARIOLLI GIOVANNI, Presidente
BELLESINI GIANFELICE, Relatore
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 177/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via D. Bramante, 43 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T3K 2022 1T 005458 000 003 001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive domande ed eccezioni ed insistono nelle loro conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato a Terni il 03/08/2022, a rogito del Notaio Nominativo_2, il Sig. Ricorrente_1 acquistava dal Sig. Nominativo_3 e dalla Società_1 S.r.l. un compendio immobiliare sito nel Comune di Orvieto, loc. Cammelluccia, loc. Piana e loc. Olivi Vicino Riccio, costituito da terreni agricoli e fabbricati pertinenti come pure altro compendio immobiliare costituito da terreni agricoli e fabbricati sito in Comune di Lubriano, loc. Streppone, loc. Cantolla, Poggiolo e loc. Cantolletta, per il prezzo complessivo di euro 1.087.000,00, afferenti per euro 887.000.000 ai terreni agricoli, per euro 200.000 ai fabbricati.
Dichiarando di essere coltivatore diretto il suddetto chiedeva di usufruire delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 2, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella l. 26 febbraio 2010 n. 25, (imposta di registro e trascrizione in misura fissa, imposta catastale con l'aliquota dell'1%).
L'atto veniva quindi registrato applicando tali agevolazioni. Con avviso di liquidazione notificato il 16.7.2025 l'Agenzia delle Entrate ha però dichiarato il Sig. Ricorrente_1 decaduto dalle stesse ed ha richiesto le maggiori imposte in misura ordinaria irrogando altresì le relative sanzioni, per un importo complessivo di euro 166.208,23.
L'Ufficio ha motivato l'avviso di liquidazione con la considerazione che il confronto tra il reddito derivante da attività agricola e quello derivante da attività di lavoro autonomo e di impresa, conseguiti nell'anno dell'acquisto (2022) nell'anno precedente ed in quello successivo, esclude la prevalenza dell'attività agricola, condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni richieste in sede di contratto.
Avverso l'avviso di liquidazione ha proposto ricorso l'interessato chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito esaminati.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'avviso di liquidazione perché non preceduto dal contraddittorio preventivo, non potendosi argomentare in contrario che si tratta di attività impositiva di pronta liquidazione dal momento che la sussistenza o meno delle condizioni per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 richiede una vera e propria indagine di fatto anche al fine di valutare la prevalenza o meno dell'attività di coltivatore diretto.
Ad avviso dell'Agenzia non vi è necessità di contraddittorio preventivo trattandosi di pronta liquidazione dell'imposta.
Al riguardo, il Collegio osserva che l'art. 6 bis della l. 212 del 2000 così recita testualmente:
“(Principio del contraddittorio)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”
Risulta chiaro che il legislatore, pur affermando come principio generale quello della necessità del contraddittorio preventivo, ha però rimesso ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la individuazione degli atti che non richiedono il contraddittorio preventivo perché di pronta liquidazione o perché fondati su un controllo formale delle stesse dichiarazioni. Ebbene, con Decreto del 24/04/2024 il Min. Economia e Finanze, tra gli atti che possono essere adottati senza necessità dell'espletamento del contraddittorio preventivo ha previsto rientrino:
“f) gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali”.
Senonché l'art. 4 bis del DL 194/2009, nel prevedere le agevolazioni richieste dall'attuale ricorrente nell'atto di acquisto degli immobili, ha espressamente previsto che “…I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente”.
Risulta chiaramente che la decadenza dalle agevolazioni rappresenta il venire meno per un fatto successivo alla stipulazione dell'atto del diritto sussistente al momento della stipulazione.
L'avviso di accertamento in esame, però, essendo fondato sulla negazione già al momento della stipulazione dell'atto di compravendita delle condizioni per usufruire delle agevolazioni richieste, non concretizza l'ipotesi di decadenza dalle agevolazioni ma una rettifica della autoliquidazione per la ritenuta erronea applicazione in sede di registrazione dell'atto delle agevolazioni in questione.
La mancanza del contraddittorio preventivo non può pertanto trovare giustificazione nel decreto ministeriale sopra riportato.
Né si può sostenere che si tratti comunque di una ipotesi di pronta liquidazione perché fondata sul solo esame dell'atto da registrare o su elementi già presenti nelle banche dati dell'Amministrazione Finanziaria in quanto valutare se l'attività di coltivatore diretto, riconosciuta già formalmente dell'INPS come si evince dai certificati prodotti, non sia prevalente o comunque abituale comporta l'espletamento di una istruttoria più complessa e l'acquisizione di ulteriori dati che avrebbe potuto e dovuto essere effettuata mediante espletamento del contraddittorio preventivo.
E' opportuno ricordare che secondo la Suprema Corte, l'iscrizione alla previdenza agricola è sufficiente a provare la condizione di coltivatore diretto, anche se si tratta di una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria (così Cass. Sez. 5, 26/11/2024, n. 30456, Rv. 672959 - 01) ma l'Amministrazione Finanziaria per superare tale presunzione deve procedere ad una istruttoria nel senso sopra indicato e tale necessità già di per sé rende indispensabile, per la legittima adozione dell'avviso di liquidazione, l'espletamento del contraddittorio preventivo.
Poiché nel caso in esame il contraddittorio preventivo non risulta effettuato, l'avviso impugnato deve essere ritenuto illegittimo e pertanto annullato.
Il ricorso dovrebbe pertanto essere accolto già per questo motivo.
Tuttavia, anche passando all'esame del merito, il ricorso risulta fondato.
Ed invero con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'avviso perché, contrariamente a quanto ritenuto dall'Agenzia delle Entrate, sussistono in capo a lui le condizioni per l'applicabilità delle agevolazioni invocate ed in particolare quella della prevalenza dell'attività agricola.
Egli sostiene che, mentre i requisiti soggettivi sono accertati dall'INPS e non possono essere dunque messi in discussione dalla Agenzia delle Entrate, la prevalenza o meno dell'attività agricola non può essere valutata semplicemente operando un confronto tra il reddito dichiarato quale reddito da attività agricola ed il reddito dichiarato quale lavoratore autonomo o di impresa.
A dire del ricorrente è il reddito effettivamente ricavato dall'esercizio della attività agricola e non quello dichiarato in base ai meri dati catastali (reddito agrario) a dover essere preso in considerazione.
E per provare che il reddito derivante da attività agricola è notevolmente superiore a quello derivante da altre attività svolte egli produce una perizia valutativa, asseverata, redatta dal dott. Nominativo_6.
Al riguardo, l'Agenzia sostiene che il fatto che il reddito percepito come consulente sia superiore a quello dichiarato come reddito agricolo esclude l'abitualità dell'attività e quindi il requisito soggettivo per poter essere definito coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni invocate.
Il Collegio osserva che il requisito soggettivo della qualità di coltivatore diretto effettivamente viene accertato dall'INPS a fini previdenziali in presenza di determinate condizioni, quali anche – per quanto qui soprattutto interessa – quello della prevalenza di tale attività rispetto ad altre eventualmente svolte. Ed è l'art. 2 della legge 9.1.1963 n. 9 a definire il concetto di prevalenza, così disponendo testualmente: “…Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito.”. Ma l'accertamento effettuato dall'INPS, come si è detto, non ha una efficacia probatoria assoluta dal momento che la Suprema Corte ha affermato che l'iscrizione alla previdenza agricola è sufficiente a provare la condizione di coltivatore diretto, ma si tratta di una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria (così Cass. Sez. 5, 26/11/2024, n. 30456, Rv. 672959 - 01).
Come già rilevato, nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate ha motivato l'avviso di liquidazione con la considerazione che il confronto tra il reddito derivante da attività agricola e quello derivante da attività di lavoro autonomo e di impresa, conseguiti nell'anno dell'acquisto (2022) così come nell'anno precedente ed in quello successivo, esclude la prevalenza dell'attività agricola, condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni richieste in sede di contratto.
Al riguardo, il Collegio rileva che l'Agenzia delle Entrate si è limitata a considerare i redditi dichiarati in base agli elementi catastali (reddito agrario) e non i redditi effettivamente tratti dall'esercizio dell'agricoltura.
Al contrario, la perizia prodotta dal ricorrente, fondata su elementi obiettivamente apprezzabili, di natura fiscale, contabile ed extracontabile, ed illustrata con argomentazioni del tutto logiche e convincenti, prova che i redditi prodotti dall'attività agricola sono di gran lunga superiori ad altri redditi conseguiti negli anni di riferimento. E del resto, la estensione dei terreni, la loro produttività, il valore dei macchinari posseduti per la coltivazione degli stessi, e lo stesso ammontare dei contributi EGEA, inducono a ritenere certo che il reddito effettivo ricavato dall'esercizio dell'attività agricola non sia limitato a quello corrispondente alla rendita su base catastale.
Si deve ritenere pertanto sussistente anche il requisito dell'abitualità e della prevalenza come intesa dalla legge n.9/1963.
Donde la illegittimità dell'avviso di accertamento, spettando all'attuale ricorrente le agevolazioni applicate in sede di registrazione.
In considerazione della obiettiva opinabilità della soluzione accolta è equo compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Terni, 19 gennaio 2026.
Il giudice relatore Il Presidente
IA LL