Versione
1 dicembre 1971
1 dicembre 1971
Art. 40. (Liquidazione in capitale in favore del Fondo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria riferibili a periodi riscattati agli effetti della previdenza autoferrotranviaria)
Con effetto dal 1 gennaio 1968, l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti versa al Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto i capitali di copertura delle pensioni adeguate o delle quote di esse derivanti dai contributi versati nell'assicurazione medesima durante i periodi di lavoro riscattati ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 140, e dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 830 .
I predetti capitali di copertura sono calcolati con riferimento al 1 gennaio 1968 per le pensioni a carico del Fondo con decorrenza anteriore a tale data ovvero, in caso diverso, con riferimento alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo stesso.
I contributi assicurativi di cui al primo comma del presente articolo divengono inoperanti dalle date previste nel successivo secondo comma per il calcolo dei capitali di copertura.
Con effetto dal 1 gennaio 1968, l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti versa al Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto i capitali di copertura delle pensioni adeguate o delle quote di esse derivanti dai contributi versati nell'assicurazione medesima durante i periodi di lavoro riscattati ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 140, e dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 830 .
I predetti capitali di copertura sono calcolati con riferimento al 1 gennaio 1968 per le pensioni a carico del Fondo con decorrenza anteriore a tale data ovvero, in caso diverso, con riferimento alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo stesso.
I contributi assicurativi di cui al primo comma del presente articolo divengono inoperanti dalle date previste nel successivo secondo comma per il calcolo dei capitali di copertura.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/1984, n. 2804Provvedimento: Il rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto in concessione costituisce una Forma intermedia fra l'impiego pubblico e quello privato ed è soggetto alla normativa speciale di cui al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, al relativo regolamento ed alle correlate leggi di interpretazione, modificazione ed estensione, normativa che, nel suo complesso integra un corpus compiuto ed organico da cui sono anche disciplinate le situazioni derivanti dalla temporanea applicazione degli agenti a funzione di grado superiore, nell'ambito di un autonomo sistema di promozioni ed avanzamenti, sicché al riguardo non è applicabile la normativa generale dettata a tutela dei lavoratori …Leggi di più...
- trasporti·
- personale (impiegati ed agenti)·
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- promozioni e concorsi·
- questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 35 e 36 cost·
- disciplina applicabile·
- manifesta infondatezza·
- disciplina ex art. 18 all. a del r.d. n. 148 del 1931·
- temporanea applicazione degli agenti a funzioni di grado superiore