Articolo 40 della Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Articolo 39Articolo 41
Versione
1 dicembre 1971
Art. 40. (Liquidazione in capitale in favore del Fondo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria riferibili a periodi riscattati agli effetti della previdenza autoferrotranviaria)

Con effetto dal 1 gennaio 1968, l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti versa al Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto i capitali di copertura delle pensioni adeguate o delle quote di esse derivanti dai contributi versati nell'assicurazione medesima durante i periodi di lavoro riscattati ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 140, e dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 830 .
I predetti capitali di copertura sono calcolati con riferimento al 1 gennaio 1968 per le pensioni a carico del Fondo con decorrenza anteriore a tale data ovvero, in caso diverso, con riferimento alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo stesso.
I contributi assicurativi di cui al primo comma del presente articolo divengono inoperanti dalle date previste nel successivo secondo comma per il calcolo dei capitali di copertura.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1971
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