Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2025, proposto da
Ditta individuale DO di DI NI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Eugenio Lorusso e Marta Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio Felice Eugenio Lorusso, in Bari, via Amendola n. 166/5;
contro
Comune di Santeramo in Colle, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Reboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. 6113 del 5 marzo 2025 a firma del Responsabile unico del procedimento avente ad oggetto il diniego della istanza di compensazione prezzi inviata dalla ricorrente il 3 marzo 2025 ex art. 26, co. 6 quinquies d.l. 50/2022;
- della nota prot. 7232 del 14 marzo 2025 a firma del Responsabile unico del procedimento avente ad oggetto la conferma del diniego di cui alla nota prot. 6113 del 5 marzo 2025;
- di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto ovvero consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo;
nonché
- per l’accertamento della illegittimità del silenzio sulla istanza di riesame in autotutela e diffida a provvedere inviata a mezzo pec dalla ricorrente il 31 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santeramo in Colle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. DO SE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 5 maggio 2025 e depositato in data 15 maggio 2025, la ditta individuale DO di DI NI adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, chiedendo l’annullamento di due note di diniego protocollate il 5 e il 14 marzo 2025 del Comune di Santeramo in Colle, nonché la declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dall’Amministrazione su un’istanza di riesame in autotutela presentata il 31 marzo 2025.
La vicenda traeva origine da un appalto per lavori di rigenerazione urbana, progetto denominato "Recupero ex asilo (S3)", aggiudicato alla DO con determina comunale n. 44 del 1° febbraio 2023 e seguito dalla sottoscrizione del contratto in data 14 luglio 2023, dopo una procedura telematica indetta con determina dirigenziale n. 561 del 28 novembre 2022 e lettera di invito prot. n. 30864 del 5 dicembre 2022, con termine per le offerte fissato al 4 gennaio 2023.
I lavori si concludevano entro il 4 dicembre 2023, come attestato da apposito certificato di ultimazione.
Con nota del 3 marzo 2025, la DO chiedeva al Comune l’applicazione del meccanismo straordinario di revisione dei prezzi di cui all’art. 26, commi 6 bis, 6 ter e 6 quinquies, del d.l. n. 50 del 2022, convertito nella legge n. 91 del 2022, norma introdotta successivamente alla pubblicazione del bando di gara ma in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) comunale respingeva la richiesta con le note prot. 6113 del 5 marzo 2025 e prot. 7232 del 14 marzo 2025, sostenendo che il sistema compensatorio ivi previsto non fosse applicabile in quanto non contemplato negli atti di gara, nel disciplinare, nel capitolato speciale e nel contratto sottoscritto, e che non risultassero applicabili le disposizioni derogatorie di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016.
A seguito di un’istanza di riesame in autotutela presentata il 31 marzo 2025 e rimasta senza risposta, la ditta ricorrente proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, eccependo la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, la violazione degli artt. 1339 e 1419 c.c., la violazione e falsa applicazione della normativa citata, il difetto di motivazione, la carenza istruttoria, l’erronea presupposizione in fatto e in diritto e l’eccesso di potere.
In estrema quanto doverosa sintesi, la ricorrente sosteneva che l’ambito di applicazione dell’art. 26, commi 6 bis e 6 ter, ricomprendesse espressamente gli appalti aggiudicati sulla base di offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, come nel caso di specie, e che le lavorazioni eseguite tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025 fossero soggette all’adeguamento dei prezzi sulla base dei prezzari regionali aggiornati, in deroga alle clausole contrattuali.
Affermava inoltre che la natura imperativa della norma ne implicasse l’inserimento di diritto nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c., rendendo inapplicabili eventuali clausole difformi e irrilevante la mancanza di un espresso richiamo negli atti di gara, posizione peraltro confermata da ripetuti pareri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
In data 27 maggio 2025, il Comune di Santeramo in Colle depositava in atti memoria di costituzione, contestando il ricorso sia in via preliminare che nel merito con successiva memoria ex art. 73 c.p.a.
In via preliminare, si eccepiva l’inammissibilità del ricorso per silenzio-inadempimento, osservando che l’Amministrazione avesse già fornito risposta alle istanze della ricorrente con le note del 5 e del 14 marzo 2025, e che l’ulteriore richiesta del 31 marzo 2025, pur formalmente qualificata come istanza di riesame in autotutela, riproponeva sostanzialmente le medesime doglianze già esaminate, senza elementi di novità, configurando un caso di insussistenza dell’obbligo di rispondere.
Nel merito, la difesa comunale negava l’applicabilità dell’art. 26, commi 6 bis e seguenti, e del d.l. 50/2022 al contratto in esame.
Con memoria di replica depositata il 29 ottobre 2025, la ditta DO confutava puntualmente le argomentazioni della controparte.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, sentite le parti, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Preliminarmente, considerate le cumulative domande proposte, risulta infondata la domanda riferita alla pretesa sussistenza e illegittimità del dedotto silenzio inadempimento.
Il Comune di Santeramo in Colle ha, infatti, puntualmente riscontrato le istanze della ricorrente in ben due occasioni, con le note prot. 6113 del 5 marzo 2025 e prot. 7232 del 14 marzo 2025.
L'ulteriore istanza di riesame in autotutela del 31.03.2025 si palesa come pedissequa riproposizione delle medesime richieste già formulate e respinte.
Come evidenziato da recente e condivisibile giurisprudenza (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione I, sentenza n. 5039 del 24 ottobre 2019), non può essere utilmente proposta l'azione per silenzio inadempimento quando l'Amministrazione abbia già fornito risposte negative espresse a istanze analoghe.
Nessuna violazione dell'obbligo di provvedere può dunque essere addebitata all'Ente locale, che ha già esaurientemente definito la propria posizione.
Nel merito, quanto alle altre domande di annullamento proposte, il ricorso è altresì manifestamente infondato, in quanto basato su un presupposto giuridico erroneo circa la normativa applicabile.
La ditta ricorrente invoca l'applicazione dell'istituto compensativo di cui all'art. 26 del d.l. n. 50/2022, incluse le estensioni previste dai commi 6 bis e 6 ter.
Tale norma, tuttavia, come correttamente eccepito dalla difesa comunale, trova applicazione, anche per le lavorazioni eseguite nel 2023, esclusivamente con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione fissato entro il 31 dicembre 2021.
La procedura di gara in oggetto, avviata con determina del 28 novembre 2022, prevedeva un termine per la presentazione delle offerte al 4 gennaio 2023.
Questa data esclude in radice l'appalto dal campo di applicazione dell'art. 26 invocato dalla controparte.
L'unica disciplina astrattamente applicabile, peraltro espressamente richiamata negli atti di gara e nel contratto, è quella dell'art. 29 del d.l.. n. 4/2022.
Tuttavia, anche ai sensi di tale disposizione, la pretesa della ricorrente risulta infondata.
L'art. 29, comma 5, esclude infatti dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
Nel caso di specie, l'offerta è stata presentata nel 2023 e la totalità dei lavori è iniziata, si è conclusa ed è stata contabilizzata nel corso del medesimo anno 2023, determinando l'inapplicabilità del compenso revisionale.
Si aggiunga che l'appaltatore è comunque decaduto dalla possibilità di avanzare pretese, non avendo presentato l'istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti ministeriali pertinenti, come richiesto dall'art. 29.
La ditta DO non ha mai attivato tale procedura nel corso dell'esecuzione contrattuale, presentando la propria richiesta solo in data 3 marzo 2025, ben oltre la conclusione dei lavori.
La difesa della ricorrente prova a non dare risalto alla natura dell'appalto, che è stato però stipulato "a corpo", implicando come è noto tale formula l'immodificabilità del prezzo e l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore.
L'unico strumento per far fronte a circostanze impreviste, quale l'asserito aumento dei costi, era l'attivazione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, sebbene la proposizione della variante sia una facoltà, essa costituisce l'unico rimedio contrattuale previsto dal codice per modificare un appalto a corpo durante la sua esecuzione; rimedio che l'impresa ha omesso di proporre.
È pertanto infondata la tesi secondo cui l'adeguamento dovesse essere operato d'ufficio dalla stazione appaltante in fase di contabilizzazione, specialmente a fronte di una norma (l'art. 29) che richiede un'istanza specifica a pena di decadenza.
La pretesa di un compenso postumo, avanzata quando il rapporto contrattuale si è ormai esaurito con il reciproco adempimento delle prestazioni, è giuridicamente inammissibile e mira a far rivivere un equilibrio sinallagmatico ormai estinto.
Infine, da ultimo ma non per ultimo, la richiesta revisionale è totalmente sfornita di prova nel suo importo, essendo stata quantificata unilateralmente in circa 190.000 euro senza alcuna idonea documentazione oggettiva atta a dimostrare l'effettiva e imprevedibile variazione dei costi in concreto sostenuti.
Da quanto sin qui esposto consegue la parziale inammissibilità e, comunque, l’infondatezza nel merito dell’introdotto ricorso.
Le spese di lite, in considerazione della peculiarità in fatto della vicenda in esame, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON ET, Presidente
DO SE LL, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO SE LL | ON ET |
IL SEGRETARIO