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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10653/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 10653/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Casalecchio di EN (BO), Via Della Resistenza n. 2, rappresentata e difesa dall'Avvocato GULLO VINCENZO del Foro di Bologna e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 a Marzabotto (BO), Via Lidice n.2, rappresentato e difeso dall'Avvocato RUFFINOTTI MATTEO del Foro di Roma;
OGGETTO: Cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 25.07.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli, ancora minorenni , Persona_1 nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...] e Persona_2
, nato a [...] il [...]; Persona_3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 29.11.2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 09.10.2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1 Napoli il 07.01.1981, e nato a [...] il [...], celebrato a Controparte_1 Napoli il 24.05.2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 24 parte II serie A anno 2010;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: a. i coniugi vivranno separati, come di fatto, restando la moglie nella casa coniugale, condotta in locazione, a Casalecchio Di EN (BO) in Via Della Resistenza n. 2, dove risiederà con i tre figli, mentre il marito abiterà in un appartamento da condurre in locazione dove trasferirà la residenza entro la data che verrà fissata dal Tribunale per la comparizione dei coniugi e dove porterà con sé arredi, effetti ed oggetti personali;
b. tutti i restanti beni mobili contenuti nella casa familiare rimarranno nel godimento e nella disponibilità di , avendo i coniugi già provveduto alla loro divisione, così Parte_1 come sono stati già divisi in parti uguali tutti i denari comuni;
c. i figli minori , e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3
i quali d'intesa tra loro ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale di Casalecchio Di EN (BO) In Via Della Resistenza n. 2 che, conseguentemente, le viene assegnata con le relative pertinenze;
Considerato che
entrambi i genitori lavorano con orari a turni, che lavora Parte_1 solo la mattina fino alle 16.00 con un giorno di riposo a settimana e che Controparte_1 ha solamente una domenica libera ogni mese, essi concordano sull'opportunità di garantire la massima flessibilità alle visite paterne, consentendo a di sceglierne, in Controparte_1 linea di massima, tempi e modalità settimana per settimana, previo accordo con Parte_1
e sempre tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi.
[...] In ogni caso il padre potrà tenere i figli minori presso di sé almeno due giorni ogni settimana con pernotto e una domenica ogni mese, oltre ad un ulteriore giorno a settimana con eventuale pernotto. Riguardo al periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze per una settimana comprendente il Natale o il Capodanno ad anni alterni. Riguardo al periodo pasquale, il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze per tre giorni comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. I genitori stabiliranno, infine, di comune accordo le vacanze estive che i figli trascorreranno con l'uno e con l'altro genitore per 15 giorni, anche frazionabili entro il 31 maggio di ogni anno;
d. fermo in ogni caso quanto stabilito ai precedenti punti, sono sempre fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i coniugi per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze dei figli. In caso di disaccordo, i genitori dovranno sempre fare riferimento all'esclusivo interesse dei minori, ai loro bisogni e volontà, nonché alle consuetudini e alle abitudini consolidate;
e. i coniugi riconoscono che l'affidamento condiviso, oggi disposto per legge, è adottato nel precipuo e preminente interesse dei figli, onde consentire loro di proseguire in modo sereno il rapporto con il padre e con la madre e garantire ai medesimi, con l'apporto paritario di entrambi i genitori, un più armonico ed equilibrato sviluppo psico -fisico. Per quanto possibile, perciò, essi coniugi eviteranno motivi di contrasto e conflitto tra loro e, comunque, si impegnano a mantenere tra loro quei contatti necessari per continuare, in sintonia, l'opera formativa ed educativa dei figli;
f. tenuto conto dei tempi di permanenza tendenzialmente paritari presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura svolta dai medesimi, della consistenza reddituale e patrimoniale di ciascuno, dell'attribuzione alla madre da parte dell'INPS dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) previsto attualmente dalla legge, le parti convengono che ciascun genitore provveda in maniera diretta al mantenimento dei figli nel periodo in cui , e sono a ciascuno affidati. Per_1 Per_2 Per_3 Detta regola vale nel momento in cui entrambi i genitori possono contare entrambi su di un reddito da lavoro. Inoltre, il padre provvederà a sostenere la spesa per la Controparte_1 mensa scolastica dei figli, fermo restando che l'Assegno Unico Universale verrà corrisposto per intero alla madre collocataria. Il padre parteciperà alla metà delle spese straordinarie per i figli secondo quanto indicato nel protocollo del Tribunale di Bologna, che qui si intende richiamato ed integralmente trascritto, anche riguardo alle modalità di rimborso. La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della spesa. I genitori concordano che l'Assegno Unico Universale per i figli a carico attualmente previsto dalla legge venga corrisposto dall'INPS a , in quanto genitore collocatario. Parte_1 Ed altresì ulteriori eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli andranno a beneficio di Parte_1
, in quanto genitore collocatario, impegnandosi a sottoscrivere
[...] Controparte_1 quanto eventualmente necessario o richiesto a tal fine;
g. l'autovettura Renault Dacia targata GL82ED resterà nella proprietà e disponibilità di
, come già di fatto;
Controparte_1 h. i coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e all'iscrizione sullo stesso dei figli minori;
i. i coniugi danno atto di avere già regolato tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni altro rapporto di natura economico – patrimoniale avendo provveduto alla ripartizione in misura del 50% ciascuno dei loro risparmi;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Napoli di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 10653/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Casalecchio di EN (BO), Via Della Resistenza n. 2, rappresentata e difesa dall'Avvocato GULLO VINCENZO del Foro di Bologna e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 a Marzabotto (BO), Via Lidice n.2, rappresentato e difeso dall'Avvocato RUFFINOTTI MATTEO del Foro di Roma;
OGGETTO: Cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 25.07.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli, ancora minorenni , Persona_1 nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...] e Persona_2
, nato a [...] il [...]; Persona_3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 29.11.2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 09.10.2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1 Napoli il 07.01.1981, e nato a [...] il [...], celebrato a Controparte_1 Napoli il 24.05.2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 24 parte II serie A anno 2010;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: a. i coniugi vivranno separati, come di fatto, restando la moglie nella casa coniugale, condotta in locazione, a Casalecchio Di EN (BO) in Via Della Resistenza n. 2, dove risiederà con i tre figli, mentre il marito abiterà in un appartamento da condurre in locazione dove trasferirà la residenza entro la data che verrà fissata dal Tribunale per la comparizione dei coniugi e dove porterà con sé arredi, effetti ed oggetti personali;
b. tutti i restanti beni mobili contenuti nella casa familiare rimarranno nel godimento e nella disponibilità di , avendo i coniugi già provveduto alla loro divisione, così Parte_1 come sono stati già divisi in parti uguali tutti i denari comuni;
c. i figli minori , e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3
i quali d'intesa tra loro ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale di Casalecchio Di EN (BO) In Via Della Resistenza n. 2 che, conseguentemente, le viene assegnata con le relative pertinenze;
Considerato che
entrambi i genitori lavorano con orari a turni, che lavora Parte_1 solo la mattina fino alle 16.00 con un giorno di riposo a settimana e che Controparte_1 ha solamente una domenica libera ogni mese, essi concordano sull'opportunità di garantire la massima flessibilità alle visite paterne, consentendo a di sceglierne, in Controparte_1 linea di massima, tempi e modalità settimana per settimana, previo accordo con Parte_1
e sempre tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi.
[...] In ogni caso il padre potrà tenere i figli minori presso di sé almeno due giorni ogni settimana con pernotto e una domenica ogni mese, oltre ad un ulteriore giorno a settimana con eventuale pernotto. Riguardo al periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze per una settimana comprendente il Natale o il Capodanno ad anni alterni. Riguardo al periodo pasquale, il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze per tre giorni comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. I genitori stabiliranno, infine, di comune accordo le vacanze estive che i figli trascorreranno con l'uno e con l'altro genitore per 15 giorni, anche frazionabili entro il 31 maggio di ogni anno;
d. fermo in ogni caso quanto stabilito ai precedenti punti, sono sempre fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i coniugi per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze dei figli. In caso di disaccordo, i genitori dovranno sempre fare riferimento all'esclusivo interesse dei minori, ai loro bisogni e volontà, nonché alle consuetudini e alle abitudini consolidate;
e. i coniugi riconoscono che l'affidamento condiviso, oggi disposto per legge, è adottato nel precipuo e preminente interesse dei figli, onde consentire loro di proseguire in modo sereno il rapporto con il padre e con la madre e garantire ai medesimi, con l'apporto paritario di entrambi i genitori, un più armonico ed equilibrato sviluppo psico -fisico. Per quanto possibile, perciò, essi coniugi eviteranno motivi di contrasto e conflitto tra loro e, comunque, si impegnano a mantenere tra loro quei contatti necessari per continuare, in sintonia, l'opera formativa ed educativa dei figli;
f. tenuto conto dei tempi di permanenza tendenzialmente paritari presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura svolta dai medesimi, della consistenza reddituale e patrimoniale di ciascuno, dell'attribuzione alla madre da parte dell'INPS dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) previsto attualmente dalla legge, le parti convengono che ciascun genitore provveda in maniera diretta al mantenimento dei figli nel periodo in cui , e sono a ciascuno affidati. Per_1 Per_2 Per_3 Detta regola vale nel momento in cui entrambi i genitori possono contare entrambi su di un reddito da lavoro. Inoltre, il padre provvederà a sostenere la spesa per la Controparte_1 mensa scolastica dei figli, fermo restando che l'Assegno Unico Universale verrà corrisposto per intero alla madre collocataria. Il padre parteciperà alla metà delle spese straordinarie per i figli secondo quanto indicato nel protocollo del Tribunale di Bologna, che qui si intende richiamato ed integralmente trascritto, anche riguardo alle modalità di rimborso. La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della spesa. I genitori concordano che l'Assegno Unico Universale per i figli a carico attualmente previsto dalla legge venga corrisposto dall'INPS a , in quanto genitore collocatario. Parte_1 Ed altresì ulteriori eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli andranno a beneficio di Parte_1
, in quanto genitore collocatario, impegnandosi a sottoscrivere
[...] Controparte_1 quanto eventualmente necessario o richiesto a tal fine;
g. l'autovettura Renault Dacia targata GL82ED resterà nella proprietà e disponibilità di
, come già di fatto;
Controparte_1 h. i coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e all'iscrizione sullo stesso dei figli minori;
i. i coniugi danno atto di avere già regolato tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni altro rapporto di natura economico – patrimoniale avendo provveduto alla ripartizione in misura del 50% ciascuno dei loro risparmi;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Napoli di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla