Articolo 65 della Legge 25 giugno 1982, n. 419
Articolo 64Articolo 66
Versione
23 luglio 1982
Art. 65.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impe-
gnate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1978 (articolo 61). . . . . . . . . . . . L. 1.077.681.397.891 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 63) . . . . . . " 770.351.450.155
---------------------- Residui passivi al 31 dicembre 1978 . . L. 1.848.032.848.046 ======================
Entrata in vigore il 23 luglio 1982