Ordinanza cautelare 27 maggio 2022
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 27/05/2022, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2022
N. 00027/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI Lo Basso, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Galatina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Capodacqua e Elvira Anna Pasanisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI Carachino, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
GE HI, SE Cosentina, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale,
dell’avviso pubblico prot. 48300 del 15.10.2021 indetto dal Comune di Galatina per l’acquisizione di candidature per il conferimento di incarico di revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto SIPROIMI Categoria Ordinari (Sistema di Protezione internazionale), per il biennio 2021/2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/4/2022,
per l ’ annullamento, previa sospensione dell ’ efficacia,
del decreto sindacale n. 5/2022 protocollo n.8584 del 21/2/2022 di nomina del revisore contabile indipendente del progetto SIPROIMI, nonché degli atti e verbali relativi alla valutazione dei candidati e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Galatina e di NI Carachino;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. S. De Giorgi per la parte ricorrente, avv. G. Capodacqua per la P.A. e avv. G. Romano per il controinteressato;
Ritenuto che non sia positivamente apprezzabile il presupposto del periculum in mora , sia perché – come dichiarato all’odierna camera di consiglio dalla difesa del Sig. Carachino – tra l’Amministrazione ed il controinteressato è stato già sottoscritto il contratto relativo all’incarico de quo agitur , sia perché il pregiudizio allegato dal ricorrente manca dei caratteri della concretezza e dell’attualità;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare non meriti accoglimento;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO