Articolo 88 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 87Articolo 89
Versione
14 marzo 1965
Art. 88.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 ; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 , e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810 , nonche' delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599 .
Entrata in vigore il 14 marzo 1965
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