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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/11/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 230/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Walter Parte_1 C.F._1
LI, FA AN, CO IE e NI IN
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex
[...] art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. entro il termine assegnato del 4.11.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note depositate ed, alla data odierna, viene pronunciata sentenza da considerarsi letta in udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. parte, c.p.c.
Considerato in fatto e in diritto adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir sentire Parte_1 accertare il suo diritto all'assegnazione della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e, per l'effetto, condannare il all'assegnazione Controparte_1 della somma di € 1.500,00.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di aver prestato servizio come docente supplente in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- nel periodo dal 14.10.2019 all'8.4.2020, presso l'I.C. “Sabin” di Capistrello, per complessive
24 ore settimanali;
- nel periodo dal 23.9.2020 al 30.6.2021, presso la Scuola di I grado di Carsoli, per complessive
24 ore settimanali;
- nel periodo dal 4.9.2021 al 31.8.2022, presso la Scuola di I grado di Carsoli, per complessive
24 ore settimanali.
Tanto premesso la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente
(c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (cioè, assunti a tempo indeterminato).
Si costituivano il , nonché l' Controparte_1 [...]
Controparte_3
, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in
[...] fatto e in diritto;
eccependo, in ogni caso, la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
Sulla questione si è, in particolare, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della Carta Docenti deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi CP_1 precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
In sintesi, il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a termine si pone in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari, proprio perché la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e perché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, ne discende che il mancato riconoscimento della carta.
Sulla questione del riconoscimento del beneficio in questione anche ai docenti a tempo determinato
è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Lav. 27.10.2023, n. 29961), la quale ha chiarito, in primo luogo, che la Carta Docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta certamente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale (31 agosto) o con incarico di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno).
Al riguardo, la S.C. rileva che l'avere il legislatore riferito quel beneficio allo “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, essendo proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. L'indagine deve allora indirizzarsi – prosegue la richiamata pronuncia – verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo.
In tal senso, il criterio di riferimento va ravvisato nell'art. 4, legge n. 124/1999, che, al primo comma, individua le supplenze destinate “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico” (c.d. organico di diritto), ossia alle supplenze annuali, conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). In tal caso il richiamo all'annualità della supplenza, intesa nel senso di annualità didattica, è esplicitato dalla stessa norma.
Accanto ad esse, tuttavia, vanno considerate anche le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), di cui al successivo comma 2, destinate “alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico” (c.d. organico di fatto).
In entrambi i casi, si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla Carta Docenti in modo identico a quanto previsto per i docenti di ruolo.
Ne discende che l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, legge n. 124/1999), anche a tali docenti spettando il beneficio in questione in misura piena.
Diversamente il medesimo beneficio non può riconoscersi, quanto meno in via generalizzata, rispetto alle supplenze temporanee previste dall'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999.
Sul punto è di recente intervenuto il decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione n. 7254 del 19.3.2024, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sollevato dal Tribunale di Novara in relazione segnatamente alla questione se la Carta Elettronica del Docente spettasse o meno anche in caso di supplenze brevi conferite ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n.
124/1999, sul precipuo rilievo che anche tale aspetto fosse stato esaminato e chiarito nella richiamata pronuncia della S.C. n. 29961/2023. In tal senso il decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione ha, innanzitutto, osservato come utili indicazioni - da collegare con i principi enunciati da Cass. n. 29961/2023 cit. – possono trarsi già dalle pronunce di legittimità che hanno affrontato il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999 con riferimento alle ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine (v. in particolare Cass., Sez. Lav., 7.11.2016, n. 22552, che ha precisato la distinzione tra supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della legge n. 124/1999, osservando come per le supplenze temporanee – come pure per quelle relative a posti su organico di fatto ai sensi del comma 2 – l'abuso anzidetto non può configurarsi, salvo che non sia allegato e provato dal lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in questione, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
Nella sentenza n. 29961/2023 - prosegue poi il citato decreto n. 7254/2024 - la Corte è giunta ad affermare la spettanza della Carta Docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta Docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile con i docenti di ruolo, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Sennonché una piena comparabilità è sempre ravvisabile solo per i docenti precari titolari di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, ove il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
In tale prospettiva la pronuncia n. 26691/2023 ha sottolineato che è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, precisando che non possono considerarsi parametri idonei quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari;
ha evidenziato che un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa;
che la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Il richiamato decreto, in altri termini, pone in evidenza la centralità del nesso – si direbbe più legato alla funzione che, di per sé, alla durata del servizio - tra attribuzione della Carta Docente e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa: quest'ultima non può riscontrarsi in contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di diverso ordine.
Nella stessa sentenza n. 29961/2023, d'altra parte, si afferma, da un lato, che “lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
La Corte ha anche aggiunto che, ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni, che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo, la retribuzione nei mesi estivi, l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire valido parametro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso della “annualità” di una “didattica”.
Conclude quindi il richiamato decreto n. 7254/2024 che “il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio. Difettano, pertanto, i requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti dalla pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo”.
Orbene, nel caso di specie, alla luce dei principi poc'anzi richiamati, non può ritenersi sussistente il nesso tra esigenza formativa del docente e didattica annua, idoneo a sostenere una piena comparabilità con i docenti di ruolo (e con gli altri precari affidatari di incarico di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999), con riferimento al servizio prestato dalla nell'anno Pt_1 scolastico 2019/2020, non potendo considerarsi di “analoga taratura” rispetto a quelli dei docenti di ruolo (ed, in generale, agli incarichi annuali).
Nell'anno scolastico 2019/2020, infatti, la ricorrente ha prestato servizio nei periodi dal 14.10.2019 al 14.10.2019 (1 giorno), presso l'Istituto Comprensivo “A.B. Sabin” di Capistrello, per la sostituzione della docente titolare assente;
dal 17.10.2019 al 18.10.2019, sempre presso l'I.C. “A.B. Persona_1
Sabin” di Capistrello ma per la sostituzione della docente titolare assente dal Controparte_4
22.10.2019 al 25.10.2019, presso l'I.C. “G. Di Girolamo” di Magliano dei Marsi, per la sostituzione della docente titolare assente;
dal 28.10.2019 al 30.10.2019, nuovamente presso l'I.C. Testimone_1
“A.B. Sabin” di Capistrello, per la sostituzione della docente titolare assente Controparte_4 dall'8.11.2019 al 20.12.2019, dal 7.1.2020 al 7.1.2020 (1 giorno), dall'8.1.2020 al 10.1.2020, dal
13.1.2020 all'8.4.2020, sempre presso l'I.C. “A.B. Sabin” di Capistrello, ma per la sostituzione della docente titolare assente tali contratti, al di là della riconducibilità di essi alla Controparte_5 tipologia delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999, non consente di ritenere integrata quella dimensione annuale della didattica che è funzionalmente ed indefettibilmente connessa al riconoscimento del beneficio in questione.
Va, invece, riconosciuto il beneficio della Carta Docenti con riferimento agli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai quali è documentata la stipulazione di incarico di supplenza riconducibili alle tipologie di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999, ossia a supplenze, per la copertura di posti su organico di diritto (vacanti e disponibili), fino al termine dell'anno scolastico
(31 agosto), nonché di posti su organico di fatto (non vacanti, ma disponibili), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con la precisazione, tuttavia, che ciò che la ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav.
12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Anche tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di merito, è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità nella richiamata pronuncia del 2023, tuttavia con ulteriori precisazioni per quanto attiene ai docenti fuoriusciti dal circuito del sistema scolastico pubblico.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato la centralità della destinazione della somma oggetto del beneficio a specifiche tipologie di acquisiti e non ad altri. Lo scopo o funzione formativa sono assolutamente qualificanti, di tal che, ove si attribuisse al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Il docente (rimasto nel sistema scolastico) può pertanto solo esperire un'azione di esatto adempimento nei confronti del per ottenere l'attribuzione Controparte_1 della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, non suscettibile tuttavia di monetizzazione.
Sebbene, poi, il sorgere del diritto sia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività didattica nell'anno di riferimento, nulla osta a che la fruizione del beneficio avvenga negli anni successivi.
La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa, infatti, che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Del resto, tale fruizione successiva risponde ad un interesse all'adempimento anche del datore di lavoro proprio in ragione del permanere delle esigenze formative del docente.
Quanto sin qui osservato in ordine all'esperibilità di un'azione di esatto adempimento è tuttavia valido per il docente che sia rimasto in servizio presso l'Amministrazione scolastica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la Carta non è più fruibile e quindi si realizza l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
In tale ultima ipotesi, si realizza una sopravvenuta impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione, con la precisazione, tuttavia, che la cessazione dal servizio va ricollegata alla cancellazione definitiva del docente precario dalle graduatorie e non già alla mera cessazione della supplenza (la quale non implica uscita dal sistema scolastico).
Per tale ipotesi, la richiamata pronuncia di legittimità ha, in effetti, riconosciuto che l'unico rimedio a disposizione del docente (fuoriuscito dal circuito del sistema scolastico pubblico) è quello risarcitorio (per equivalente) rispetto ad un pregiudizio derivante dalla perdita di chance formativa o dalla menomazione non patrimoniale della professionalità, pregiudizio che – secondo la S.C. – va allegato da chi agisca, secondo i principi generali, per quanto, oltre alla possibilità della prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa nella misura più adeguata al caso concreto
(tenendo conto, ad esempio, della durata della permanenza nel sistema scolastico) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di qualche concreto maggior pregiudizio. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente risulta inserita nel sistema scolastico pubblico, avendo la stessa allegato e documentato di essere attualmente dipendente del resistente in forza CP_1 di contratto a tempo indeterminato come si evince dal cedolino stipendiale prodotto riferito alla mensilità di ottobre 2025.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente, ove riferita agli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 è infondata.
La prescrizione va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., avendo l'obbligazione in contestazione natura pecuniaria e periodicità annuale.
Si è, d'altra parte, affermato nella giurisprudenza di legittimità che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione
“alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28.5.2020,
n. 10219).
Quanto al dies a quo la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia, venendo in questione l'applicazione diretta dell'art. 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e la corrispondente disapplicazione della norma interna con esso confliggente, dal momento stesso del conferimento degli incarichi di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (Cass. n. 29961/2023 cit.).
Orbene, nel caso di specie, il diritto reclamato dalla ricorrente riferito agli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022 risulta senz'altro maturato entro il quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso introduttivo.
D'altra parte, essendo stato il diritto del docente precario al riconoscimento della Carta negato in radice dalla norma di diritto interno disapplicata, neppure può imputarsi alla ricorrente un inadempimento dell'obbligo formativo (che, seguendo l'assunto del convenuto, lo CP_1 stesso avrebbe dovuto assolvere con anticipazione a proprie spese) ovvero la mancata presentazione a suo tempo della richiesta del beneficio (possibilità che invece non era preclusa ai docenti a tempo indeterminato, di guisa che nessuna discriminazione alla rovescia può ritenersi ravvisabile).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma Parte_1
121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) limitatamente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite, liquidate in complessivi € 336,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, avv.ti Walter LI, FA AN, CO IE e NI
IN, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avezzano, il 5 novembre 2025.
Il Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 230/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Walter Parte_1 C.F._1
LI, FA AN, CO IE e NI IN
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex
[...] art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. entro il termine assegnato del 4.11.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note depositate ed, alla data odierna, viene pronunciata sentenza da considerarsi letta in udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. parte, c.p.c.
Considerato in fatto e in diritto adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir sentire Parte_1 accertare il suo diritto all'assegnazione della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e, per l'effetto, condannare il all'assegnazione Controparte_1 della somma di € 1.500,00.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di aver prestato servizio come docente supplente in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- nel periodo dal 14.10.2019 all'8.4.2020, presso l'I.C. “Sabin” di Capistrello, per complessive
24 ore settimanali;
- nel periodo dal 23.9.2020 al 30.6.2021, presso la Scuola di I grado di Carsoli, per complessive
24 ore settimanali;
- nel periodo dal 4.9.2021 al 31.8.2022, presso la Scuola di I grado di Carsoli, per complessive
24 ore settimanali.
Tanto premesso la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente
(c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (cioè, assunti a tempo indeterminato).
Si costituivano il , nonché l' Controparte_1 [...]
Controparte_3
, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in
[...] fatto e in diritto;
eccependo, in ogni caso, la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
Sulla questione si è, in particolare, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della Carta Docenti deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi CP_1 precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
In sintesi, il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a termine si pone in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari, proprio perché la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e perché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, ne discende che il mancato riconoscimento della carta.
Sulla questione del riconoscimento del beneficio in questione anche ai docenti a tempo determinato
è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Lav. 27.10.2023, n. 29961), la quale ha chiarito, in primo luogo, che la Carta Docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta certamente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale (31 agosto) o con incarico di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno).
Al riguardo, la S.C. rileva che l'avere il legislatore riferito quel beneficio allo “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, essendo proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. L'indagine deve allora indirizzarsi – prosegue la richiamata pronuncia – verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo.
In tal senso, il criterio di riferimento va ravvisato nell'art. 4, legge n. 124/1999, che, al primo comma, individua le supplenze destinate “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico” (c.d. organico di diritto), ossia alle supplenze annuali, conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). In tal caso il richiamo all'annualità della supplenza, intesa nel senso di annualità didattica, è esplicitato dalla stessa norma.
Accanto ad esse, tuttavia, vanno considerate anche le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), di cui al successivo comma 2, destinate “alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico” (c.d. organico di fatto).
In entrambi i casi, si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla Carta Docenti in modo identico a quanto previsto per i docenti di ruolo.
Ne discende che l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, legge n. 124/1999), anche a tali docenti spettando il beneficio in questione in misura piena.
Diversamente il medesimo beneficio non può riconoscersi, quanto meno in via generalizzata, rispetto alle supplenze temporanee previste dall'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999.
Sul punto è di recente intervenuto il decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione n. 7254 del 19.3.2024, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sollevato dal Tribunale di Novara in relazione segnatamente alla questione se la Carta Elettronica del Docente spettasse o meno anche in caso di supplenze brevi conferite ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n.
124/1999, sul precipuo rilievo che anche tale aspetto fosse stato esaminato e chiarito nella richiamata pronuncia della S.C. n. 29961/2023. In tal senso il decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione ha, innanzitutto, osservato come utili indicazioni - da collegare con i principi enunciati da Cass. n. 29961/2023 cit. – possono trarsi già dalle pronunce di legittimità che hanno affrontato il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999 con riferimento alle ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine (v. in particolare Cass., Sez. Lav., 7.11.2016, n. 22552, che ha precisato la distinzione tra supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della legge n. 124/1999, osservando come per le supplenze temporanee – come pure per quelle relative a posti su organico di fatto ai sensi del comma 2 – l'abuso anzidetto non può configurarsi, salvo che non sia allegato e provato dal lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in questione, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
Nella sentenza n. 29961/2023 - prosegue poi il citato decreto n. 7254/2024 - la Corte è giunta ad affermare la spettanza della Carta Docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta Docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile con i docenti di ruolo, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Sennonché una piena comparabilità è sempre ravvisabile solo per i docenti precari titolari di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, ove il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
In tale prospettiva la pronuncia n. 26691/2023 ha sottolineato che è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, precisando che non possono considerarsi parametri idonei quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari;
ha evidenziato che un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa;
che la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Il richiamato decreto, in altri termini, pone in evidenza la centralità del nesso – si direbbe più legato alla funzione che, di per sé, alla durata del servizio - tra attribuzione della Carta Docente e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa: quest'ultima non può riscontrarsi in contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di diverso ordine.
Nella stessa sentenza n. 29961/2023, d'altra parte, si afferma, da un lato, che “lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
La Corte ha anche aggiunto che, ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni, che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo, la retribuzione nei mesi estivi, l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire valido parametro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso della “annualità” di una “didattica”.
Conclude quindi il richiamato decreto n. 7254/2024 che “il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio. Difettano, pertanto, i requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti dalla pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo”.
Orbene, nel caso di specie, alla luce dei principi poc'anzi richiamati, non può ritenersi sussistente il nesso tra esigenza formativa del docente e didattica annua, idoneo a sostenere una piena comparabilità con i docenti di ruolo (e con gli altri precari affidatari di incarico di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999), con riferimento al servizio prestato dalla nell'anno Pt_1 scolastico 2019/2020, non potendo considerarsi di “analoga taratura” rispetto a quelli dei docenti di ruolo (ed, in generale, agli incarichi annuali).
Nell'anno scolastico 2019/2020, infatti, la ricorrente ha prestato servizio nei periodi dal 14.10.2019 al 14.10.2019 (1 giorno), presso l'Istituto Comprensivo “A.B. Sabin” di Capistrello, per la sostituzione della docente titolare assente;
dal 17.10.2019 al 18.10.2019, sempre presso l'I.C. “A.B. Persona_1
Sabin” di Capistrello ma per la sostituzione della docente titolare assente dal Controparte_4
22.10.2019 al 25.10.2019, presso l'I.C. “G. Di Girolamo” di Magliano dei Marsi, per la sostituzione della docente titolare assente;
dal 28.10.2019 al 30.10.2019, nuovamente presso l'I.C. Testimone_1
“A.B. Sabin” di Capistrello, per la sostituzione della docente titolare assente Controparte_4 dall'8.11.2019 al 20.12.2019, dal 7.1.2020 al 7.1.2020 (1 giorno), dall'8.1.2020 al 10.1.2020, dal
13.1.2020 all'8.4.2020, sempre presso l'I.C. “A.B. Sabin” di Capistrello, ma per la sostituzione della docente titolare assente tali contratti, al di là della riconducibilità di essi alla Controparte_5 tipologia delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999, non consente di ritenere integrata quella dimensione annuale della didattica che è funzionalmente ed indefettibilmente connessa al riconoscimento del beneficio in questione.
Va, invece, riconosciuto il beneficio della Carta Docenti con riferimento agli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai quali è documentata la stipulazione di incarico di supplenza riconducibili alle tipologie di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999, ossia a supplenze, per la copertura di posti su organico di diritto (vacanti e disponibili), fino al termine dell'anno scolastico
(31 agosto), nonché di posti su organico di fatto (non vacanti, ma disponibili), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con la precisazione, tuttavia, che ciò che la ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav.
12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Anche tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di merito, è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità nella richiamata pronuncia del 2023, tuttavia con ulteriori precisazioni per quanto attiene ai docenti fuoriusciti dal circuito del sistema scolastico pubblico.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato la centralità della destinazione della somma oggetto del beneficio a specifiche tipologie di acquisiti e non ad altri. Lo scopo o funzione formativa sono assolutamente qualificanti, di tal che, ove si attribuisse al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Il docente (rimasto nel sistema scolastico) può pertanto solo esperire un'azione di esatto adempimento nei confronti del per ottenere l'attribuzione Controparte_1 della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, non suscettibile tuttavia di monetizzazione.
Sebbene, poi, il sorgere del diritto sia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività didattica nell'anno di riferimento, nulla osta a che la fruizione del beneficio avvenga negli anni successivi.
La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa, infatti, che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Del resto, tale fruizione successiva risponde ad un interesse all'adempimento anche del datore di lavoro proprio in ragione del permanere delle esigenze formative del docente.
Quanto sin qui osservato in ordine all'esperibilità di un'azione di esatto adempimento è tuttavia valido per il docente che sia rimasto in servizio presso l'Amministrazione scolastica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la Carta non è più fruibile e quindi si realizza l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
In tale ultima ipotesi, si realizza una sopravvenuta impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione, con la precisazione, tuttavia, che la cessazione dal servizio va ricollegata alla cancellazione definitiva del docente precario dalle graduatorie e non già alla mera cessazione della supplenza (la quale non implica uscita dal sistema scolastico).
Per tale ipotesi, la richiamata pronuncia di legittimità ha, in effetti, riconosciuto che l'unico rimedio a disposizione del docente (fuoriuscito dal circuito del sistema scolastico pubblico) è quello risarcitorio (per equivalente) rispetto ad un pregiudizio derivante dalla perdita di chance formativa o dalla menomazione non patrimoniale della professionalità, pregiudizio che – secondo la S.C. – va allegato da chi agisca, secondo i principi generali, per quanto, oltre alla possibilità della prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa nella misura più adeguata al caso concreto
(tenendo conto, ad esempio, della durata della permanenza nel sistema scolastico) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di qualche concreto maggior pregiudizio. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente risulta inserita nel sistema scolastico pubblico, avendo la stessa allegato e documentato di essere attualmente dipendente del resistente in forza CP_1 di contratto a tempo indeterminato come si evince dal cedolino stipendiale prodotto riferito alla mensilità di ottobre 2025.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente, ove riferita agli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 è infondata.
La prescrizione va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., avendo l'obbligazione in contestazione natura pecuniaria e periodicità annuale.
Si è, d'altra parte, affermato nella giurisprudenza di legittimità che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione
“alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28.5.2020,
n. 10219).
Quanto al dies a quo la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia, venendo in questione l'applicazione diretta dell'art. 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e la corrispondente disapplicazione della norma interna con esso confliggente, dal momento stesso del conferimento degli incarichi di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (Cass. n. 29961/2023 cit.).
Orbene, nel caso di specie, il diritto reclamato dalla ricorrente riferito agli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022 risulta senz'altro maturato entro il quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso introduttivo.
D'altra parte, essendo stato il diritto del docente precario al riconoscimento della Carta negato in radice dalla norma di diritto interno disapplicata, neppure può imputarsi alla ricorrente un inadempimento dell'obbligo formativo (che, seguendo l'assunto del convenuto, lo CP_1 stesso avrebbe dovuto assolvere con anticipazione a proprie spese) ovvero la mancata presentazione a suo tempo della richiesta del beneficio (possibilità che invece non era preclusa ai docenti a tempo indeterminato, di guisa che nessuna discriminazione alla rovescia può ritenersi ravvisabile).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma Parte_1
121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) limitatamente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite, liquidate in complessivi € 336,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, avv.ti Walter LI, FA AN, CO IE e NI
IN, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avezzano, il 5 novembre 2025.
Il Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia