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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4614 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 25.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2597/22 RGAC avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1175/2011 del Tribunale di Nola a seguito della ordinanza n.12437/2022 pubblicata il 19.4.2022 della Corte Suprema di
Cassazione Sez. Lavoro che ha annullato con rinvio la sentenza della
Corte di Appello di Napoli Sez. Lavoro n.3898/2016
TRA
(già Parte_1 Parte_2
, in persona
[...] Parte_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Di Pardo e Michele Sansone
RICORRENTE in riassunzione - APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in persona del Procuratore Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Brunella De Maio CP_3
RESISTENTI in riassunzione - APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 10/12/07 l'odierna ricorrente impugnava l'ordinanza prot. n.1276/06/ILL.DEP./Area III Ter della con Controparte_4 cui le veniva irrogata la sanzione pari ad euro 591.231,96 per violazione della legge sul diritto d'autore, in quanto si riteneva che nella stazione radio venissero riprodotti illecitamente e gestiti da un software dedicato n.1798 files musicali di vari autori in formato elettronico MP3 e si detenevano n.586 cd masterizzati di autori vari, illecitamente duplicati.
La società chiedeva l'annullamento o, in via subordinata, la riduzione al minimo della sanzione eccependo la nullità dell'ordinanza per tardività dell'irrogazione, la violazione della normativa europea e nazionale in tema e comunque per sproporzione in ragione della violazione accertata, il travisamento dei fatti essendo in possesso di ogni prescritta licenza.
Con la sentenza n.1175/11 il Tribunale di Nola, nella contumacia delle resistenti, rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite.
La società proponeva appello;
si costituiva la Parte_1
, mentre l' restava nuovamente contumace. CP_4 Controparte_5
Con sentenza n.3898/16, la Corte d'Appello di Napoli, in data
28/09/2016, respingeva il gravame e condannava la appellante alle spese di lite in favore della appellata costituita.
Avverso la predetta sentenza, la società proponeva ricorso per
Cassazione affidandosi a 4 motivi di ricorso:
pag. 2/10 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della l. 241/90: si impugnava la sentenza nella parte in cui riteneva di far coincidere il termine di conclusione del procedimento di irrogazione della ordinanza-ingiunzione con il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. 689/81;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – “error in procedendo” ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
4, c.p.c.: in quanto oggetto del giudizio era l'impugnazione dell'ordinanza prefettizia con sui si contestava alla ricorrente esclusivamente l'asserita assenza della “convenzione e contratto per la riproduzione e l'utilizzazione stipulato con la S.C.F. né documentazione amministrativo contabile attestante il pagamento dei relativi diritti connessi alla data della verbalizzazione” (pag. 2 dell'ordinanza-ingiunzione), mentre nessun rilievo veniva mosso relativamente alla eventuale mancanza di autorizzazione delle S.I.A.E. di cui solo la Corte d'Appello recava menzione per fondare la propria decisione,
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 72, 171-ter e 174-bis della l. 633/41 nonché dell'art. 7 del d.p.c.m. – possibilità di duplicazione per copia tecnica – omesso esame di un fatto decisivo per la definizione della controversia: la Corte d'Appello di Napoli aveva erroneamente confuso il rapporto con la (pacificamente CP_6 legittimo) con il rapporto con la che era regolarmente CP_7 intrattenuto in virtù del contratto del 28/11/03 (erroneamente ritenuto del 2004),
4) violazione e/o falsa applicazione del principio del favor rei: in quanto la Corte d'Appello di Napoli aveva ritenuto inapplicabile alle sanzioni amministrative il principio del favor rei.
Con ordinanza n.12437/2022 la Suprema Corte accoglieva “il quarto motivo del ricorso e rigettava i primi tre, cassando la sentenza pag. 3/10 impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.”.
La società riassumeva il giudizio chiedendo l'applicazione del principio del favor rei come stabilito dalla Suprema Corte e, quindi, la riduzione della sanzione ad 1/20 dell'importo minimo irrogato, equivalente nella fattispecie ad €12.420,62 (€ 248.413,45:20) ex art. 7, comma 17 L. n. 112/2004 (in via subordinata la riduzione della sanzione ad 1/10 dell'importo minimo irrogato) con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese corrisposte in virtù della sentenza cassata ed alle spese di tutti i gradi di giudizio.
Il si costituiva insistendo nel Controparte_1 rigetto integrale delle domande ex adverso spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto e rinviando a quanto dedotto negli scritti difensivi depositati nelle pregresse fasi del giudizio.
L' si costituiva eccependo la propria Controparte_2 carenza di legittimazione sul merito della vicenda, chiedendo la conferma delle conclusioni cui era pervenuto il Giudice di Primo Grado
e il rigetto della richiesta di riduzione della sanzione al minimo edittale in ragione dell'elevato numero di materiale musicale posseduto in maniera illegittima.
Dinanzi alla Sezione Civile di questa Corte la prima udienza dell'8.11.22 era rinviata d'ufficio a quella del 14.2.23; all'esito era fissata udienza per conclusioni al 12.11.24, rinviata d'ufficio a quella del 3.6.2025; nelle more con decreto Presidenziale n.402/24 la causa era assegnata alla Sezione Lavoro consigliere Scarlatelli;
l'iniziale udienza del 27.11.25 è stata anticipata (a seguito di sollecito della Presidenza della Corte) a quella odierna, in cui il
Collegio, acquisite le note di udienza, ha introitato la causa in decisione. pag. 4/10 ************
Occorre premettere che, in sede di giudizio di rinvio, il giudice al quale la causa è rinviata è vincolato non soltanto in ordine ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella fase di merito, senza che sia, quindi, consentito, agli effetti della decisione finale della lite, riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base sia stato fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, e, comunque, di mutare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza stessa.
Va ancora precisato che il giudizio di rinvio davanti al giudice di secondo grado, nel quale le parti in causa conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, non si configura come un nuovo giudizio di appello, ma costituisce un processo che si può definire tendenzialmente “chiuso”, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, ma sulla base dello stesso
“materiale” già presente nelle fasi di merito antecedenti al giudizio di cassazione, per cui non sono consentite proposizioni di nuove censure, domande e deduzioni di nuove prove, salve le ipotesi di ius superveniens o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della stessa sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse (cfr Cass. 2007
n. 4982, 2007/4096 e 2002/10046).
Fatta questa doverosa premessa, si osserva che, nella specie, nella parte motiva della pronuncia rescindente, la S.C. ha così statuito “
8. in definitiva, quindi, previo rigetto dei primi tre motivi, va accolto il quarto in relazione alla ritenuta applicabilità - ai fini della
pag. 5/10 quantificazione della sanzione legittimamente irrogabile - della L. n.
112 del 2004, suddetto art. 7, comma 17, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza in relazione, per l'appunto, alla censura valutata come fondata ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che - nell'uniformarsi al citato principio di diritto circa l'applicabilità nel caso di specie dell'indicato della L. n. 112 del 2004, art. 7, comma 17, e procedendo, quindi, alla rideterminazione ridotta della sanzione in conformità allo stesso - provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità”.
Ne consegue che sul merito della vicenda si è formato il giudicato avendo la S.C. rigettato i primi tre motivi di merito sollevati dalla società appellante (ed infatti non riproposti in questa sede) e limitato il presente giudizio alla applicazione della normativa in materia di rideterminazione della sanzione, non applicata nella sentenza cassata in virtù del principio tempus regit actum.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che, al contrario di quanto affermato nella sentenza della Corte di Appello doveva tenersi conto dei seguenti dati incontroversi:
- la violazione è stata accertata il 20 novembre 2002 e, quindi, prima che venissero modificati della L. n. 633 del 1941, artt. 72 e 174-bis, ad opera del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68;
- il pagamento del diritti connessi legittimanti la distribuzione e commercializzazione dei supporti di cui al verbale di contestazione era avvenuto successivamente all'accertamento con il riscontro delle relative fatture acquisite al giudizio, sui presupposti che la società ricorrente era comunque munita di regolare licenza che aveva CP_6
Cont concluso nel 2001 un accordo con la sul diritto di riproduzione ed utilizzazione dei fonogrammi ai sensi della citata L. n. 633 del 1941, artt. 72 e 73 e che aveva, poi, stipulato uno specifico contratto con
Cont la nel 2003 (in attuazione di detto accordo);
pag. 6/10 - l'opposta ordinanza-ingiunzione era stata emanata il 31 ottobre 2007 entro il termine quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28,
per cui, ai fini della applicazione della legge 3 maggio 2004, n. 112, art. 7, comma 17 (in vigore dal 5 maggio 2004), doveva tenersi conto della condotta di regolarizzare entro la data di entrata in vigore della stessa legge;
poiché nel caso di specie la Parte_1 aveva eseguito il pagamento dei relativi diritti in favore del
(da cui la regolarizzazione degli obblighi Controparte_8 tutelati dalla contestata violazione) prima della emissione della ordinanza, il Prefetto avrebbe dovuto irrogare la sanzione rideterminandola "in melius" rispetto al previgente trattamento sulla base proprio dell'applicazione immediata del sopravvenuto art.7
(recante "Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale") della L. n. 112 del 2004, comma 17 (già vigente infatti all'atto dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione con la quale, invece, venne applicata la sanzione sulla base della precedente disciplina normativa)”.
Sulla scorta del principio di diritto affermato dalla S.C. è dunque incontestabile, fermo il rigetto nel merito della opposizione,
l'applicazione della invocata misura ridotta della sanzione amministrativa che va quindi rideterminata in euro 12.420,62, pari ad un ventesimo di quella irrogata (giusto corretto calcolo operato nell'atto di riassunzione e non oggetto di contestazione).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite occorre tener conto dei principi affermati dalla S.C. in materia di giudizio di rinvio;
le
SSUU con la ordinanza n. 32906 del 08/11/2022 hanno affermato che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del
pag. 7/10 giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”; da ultimo Cassazione sez. 3 Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025 “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato”.
Nel caso di specie il Collegio ritiene che, ferma la compensazione delle spese del giudizio di primo grado anche per l'assenza della costituzione delle resistenti, le spese degli altri gradi di giudizio vadano compensate per la metà atteso l'accoglimento del motivo in ordine alla quantificazione della sanzione;
per la restante metà seguono, per ciascun grado, la soccombenza precisandosi che non riferimento alla fase di legittimità le resistenti erano accomunate dalla medesima difesa erariale e che nel giudizio di appello cassato, la era contumace. Controparte_2
Tenendo conto della regolamentazione delle spese secondo la regola appena esposta, la domanda proposta dalla ricorrente in riassunzione di restituzione dell'importo di “euro 8.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge” pagato a titolo di spese di lite oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, poi cassata va accolta ex art.389 cpc nella misura della metà (non essendo stata sollevata alcuna contestazione dal Controparte_9
pag. 8/10 resistente ed avendo la parte ricorrente documentato di aver pagato integralmente la somma, tramite rateizzazione in 24 rate, l'ultima pagata ad ottobre 2020).
L'art.389 cpc attribuisce la competenza per le domande restitutorie al giudice di rinvio. Tale norma tende a ripristinare la situazione di fatto illegittimamente modificata in base ad un titolo rescindibile e la cui rescissione opera ex tunc, di modo che attribuisce alla parte, che ha subito una modificazione dello stato di fatto, il diritto autonomo alla restituzione ed al ripristino. La restituzione avviene in base al venir meno del titolo del pagamento;
né si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (cfr. Cass. n. 7270 del 2003, n. 17374 del 2018, n. 11115 del 2021).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando a seguito del rinvio di cui alla ordinanza n.12437/2022 pubblicata il 19.4.2022 della Corte
Suprema di Cassazione Sez. Lavoro sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n.1175/2011 emessa dal Parte_1
Tribunale di Nola, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina la sanzione amministrativa irrogata alla ricorrente in euro 12.420,62;
-compensa per metà le spese di lite del presente grado, di quello di appello cassato e di quello di legittimità;
-condanna la al pagamento Parte_1
**in favore di ciascuna delle appellate, per il giudizio di rinvio, della metà delle spese di lite pari ad euro 992,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%,
pag. 9/10 **in favore dell' per il Controparte_10 giudizio di appello cassato, della metà delle spese di lite pari ad euro 4.250,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%,
**in favore della unica parte resistente, per il giudizio di legittimità, della metà delle spese di lite pari ad euro 770,50 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
-condanna ex art.389 cpc l' Controparte_10 alla restituzione in favore della detratte le Parte_1 spese liquidate per il giudizio di appello cassato come sopra quantificate, dell'importo di euro 4.250,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Napoli 25.9.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 25.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2597/22 RGAC avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1175/2011 del Tribunale di Nola a seguito della ordinanza n.12437/2022 pubblicata il 19.4.2022 della Corte Suprema di
Cassazione Sez. Lavoro che ha annullato con rinvio la sentenza della
Corte di Appello di Napoli Sez. Lavoro n.3898/2016
TRA
(già Parte_1 Parte_2
, in persona
[...] Parte_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Di Pardo e Michele Sansone
RICORRENTE in riassunzione - APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in persona del Procuratore Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Brunella De Maio CP_3
RESISTENTI in riassunzione - APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 10/12/07 l'odierna ricorrente impugnava l'ordinanza prot. n.1276/06/ILL.DEP./Area III Ter della con Controparte_4 cui le veniva irrogata la sanzione pari ad euro 591.231,96 per violazione della legge sul diritto d'autore, in quanto si riteneva che nella stazione radio venissero riprodotti illecitamente e gestiti da un software dedicato n.1798 files musicali di vari autori in formato elettronico MP3 e si detenevano n.586 cd masterizzati di autori vari, illecitamente duplicati.
La società chiedeva l'annullamento o, in via subordinata, la riduzione al minimo della sanzione eccependo la nullità dell'ordinanza per tardività dell'irrogazione, la violazione della normativa europea e nazionale in tema e comunque per sproporzione in ragione della violazione accertata, il travisamento dei fatti essendo in possesso di ogni prescritta licenza.
Con la sentenza n.1175/11 il Tribunale di Nola, nella contumacia delle resistenti, rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite.
La società proponeva appello;
si costituiva la Parte_1
, mentre l' restava nuovamente contumace. CP_4 Controparte_5
Con sentenza n.3898/16, la Corte d'Appello di Napoli, in data
28/09/2016, respingeva il gravame e condannava la appellante alle spese di lite in favore della appellata costituita.
Avverso la predetta sentenza, la società proponeva ricorso per
Cassazione affidandosi a 4 motivi di ricorso:
pag. 2/10 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della l. 241/90: si impugnava la sentenza nella parte in cui riteneva di far coincidere il termine di conclusione del procedimento di irrogazione della ordinanza-ingiunzione con il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. 689/81;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – “error in procedendo” ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
4, c.p.c.: in quanto oggetto del giudizio era l'impugnazione dell'ordinanza prefettizia con sui si contestava alla ricorrente esclusivamente l'asserita assenza della “convenzione e contratto per la riproduzione e l'utilizzazione stipulato con la S.C.F. né documentazione amministrativo contabile attestante il pagamento dei relativi diritti connessi alla data della verbalizzazione” (pag. 2 dell'ordinanza-ingiunzione), mentre nessun rilievo veniva mosso relativamente alla eventuale mancanza di autorizzazione delle S.I.A.E. di cui solo la Corte d'Appello recava menzione per fondare la propria decisione,
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 72, 171-ter e 174-bis della l. 633/41 nonché dell'art. 7 del d.p.c.m. – possibilità di duplicazione per copia tecnica – omesso esame di un fatto decisivo per la definizione della controversia: la Corte d'Appello di Napoli aveva erroneamente confuso il rapporto con la (pacificamente CP_6 legittimo) con il rapporto con la che era regolarmente CP_7 intrattenuto in virtù del contratto del 28/11/03 (erroneamente ritenuto del 2004),
4) violazione e/o falsa applicazione del principio del favor rei: in quanto la Corte d'Appello di Napoli aveva ritenuto inapplicabile alle sanzioni amministrative il principio del favor rei.
Con ordinanza n.12437/2022 la Suprema Corte accoglieva “il quarto motivo del ricorso e rigettava i primi tre, cassando la sentenza pag. 3/10 impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.”.
La società riassumeva il giudizio chiedendo l'applicazione del principio del favor rei come stabilito dalla Suprema Corte e, quindi, la riduzione della sanzione ad 1/20 dell'importo minimo irrogato, equivalente nella fattispecie ad €12.420,62 (€ 248.413,45:20) ex art. 7, comma 17 L. n. 112/2004 (in via subordinata la riduzione della sanzione ad 1/10 dell'importo minimo irrogato) con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese corrisposte in virtù della sentenza cassata ed alle spese di tutti i gradi di giudizio.
Il si costituiva insistendo nel Controparte_1 rigetto integrale delle domande ex adverso spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto e rinviando a quanto dedotto negli scritti difensivi depositati nelle pregresse fasi del giudizio.
L' si costituiva eccependo la propria Controparte_2 carenza di legittimazione sul merito della vicenda, chiedendo la conferma delle conclusioni cui era pervenuto il Giudice di Primo Grado
e il rigetto della richiesta di riduzione della sanzione al minimo edittale in ragione dell'elevato numero di materiale musicale posseduto in maniera illegittima.
Dinanzi alla Sezione Civile di questa Corte la prima udienza dell'8.11.22 era rinviata d'ufficio a quella del 14.2.23; all'esito era fissata udienza per conclusioni al 12.11.24, rinviata d'ufficio a quella del 3.6.2025; nelle more con decreto Presidenziale n.402/24 la causa era assegnata alla Sezione Lavoro consigliere Scarlatelli;
l'iniziale udienza del 27.11.25 è stata anticipata (a seguito di sollecito della Presidenza della Corte) a quella odierna, in cui il
Collegio, acquisite le note di udienza, ha introitato la causa in decisione. pag. 4/10 ************
Occorre premettere che, in sede di giudizio di rinvio, il giudice al quale la causa è rinviata è vincolato non soltanto in ordine ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella fase di merito, senza che sia, quindi, consentito, agli effetti della decisione finale della lite, riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base sia stato fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, e, comunque, di mutare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza stessa.
Va ancora precisato che il giudizio di rinvio davanti al giudice di secondo grado, nel quale le parti in causa conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, non si configura come un nuovo giudizio di appello, ma costituisce un processo che si può definire tendenzialmente “chiuso”, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, ma sulla base dello stesso
“materiale” già presente nelle fasi di merito antecedenti al giudizio di cassazione, per cui non sono consentite proposizioni di nuove censure, domande e deduzioni di nuove prove, salve le ipotesi di ius superveniens o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della stessa sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse (cfr Cass. 2007
n. 4982, 2007/4096 e 2002/10046).
Fatta questa doverosa premessa, si osserva che, nella specie, nella parte motiva della pronuncia rescindente, la S.C. ha così statuito “
8. in definitiva, quindi, previo rigetto dei primi tre motivi, va accolto il quarto in relazione alla ritenuta applicabilità - ai fini della
pag. 5/10 quantificazione della sanzione legittimamente irrogabile - della L. n.
112 del 2004, suddetto art. 7, comma 17, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza in relazione, per l'appunto, alla censura valutata come fondata ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che - nell'uniformarsi al citato principio di diritto circa l'applicabilità nel caso di specie dell'indicato della L. n. 112 del 2004, art. 7, comma 17, e procedendo, quindi, alla rideterminazione ridotta della sanzione in conformità allo stesso - provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità”.
Ne consegue che sul merito della vicenda si è formato il giudicato avendo la S.C. rigettato i primi tre motivi di merito sollevati dalla società appellante (ed infatti non riproposti in questa sede) e limitato il presente giudizio alla applicazione della normativa in materia di rideterminazione della sanzione, non applicata nella sentenza cassata in virtù del principio tempus regit actum.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che, al contrario di quanto affermato nella sentenza della Corte di Appello doveva tenersi conto dei seguenti dati incontroversi:
- la violazione è stata accertata il 20 novembre 2002 e, quindi, prima che venissero modificati della L. n. 633 del 1941, artt. 72 e 174-bis, ad opera del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68;
- il pagamento del diritti connessi legittimanti la distribuzione e commercializzazione dei supporti di cui al verbale di contestazione era avvenuto successivamente all'accertamento con il riscontro delle relative fatture acquisite al giudizio, sui presupposti che la società ricorrente era comunque munita di regolare licenza che aveva CP_6
Cont concluso nel 2001 un accordo con la sul diritto di riproduzione ed utilizzazione dei fonogrammi ai sensi della citata L. n. 633 del 1941, artt. 72 e 73 e che aveva, poi, stipulato uno specifico contratto con
Cont la nel 2003 (in attuazione di detto accordo);
pag. 6/10 - l'opposta ordinanza-ingiunzione era stata emanata il 31 ottobre 2007 entro il termine quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28,
per cui, ai fini della applicazione della legge 3 maggio 2004, n. 112, art. 7, comma 17 (in vigore dal 5 maggio 2004), doveva tenersi conto della condotta di regolarizzare entro la data di entrata in vigore della stessa legge;
poiché nel caso di specie la Parte_1 aveva eseguito il pagamento dei relativi diritti in favore del
(da cui la regolarizzazione degli obblighi Controparte_8 tutelati dalla contestata violazione) prima della emissione della ordinanza, il Prefetto avrebbe dovuto irrogare la sanzione rideterminandola "in melius" rispetto al previgente trattamento sulla base proprio dell'applicazione immediata del sopravvenuto art.7
(recante "Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale") della L. n. 112 del 2004, comma 17 (già vigente infatti all'atto dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione con la quale, invece, venne applicata la sanzione sulla base della precedente disciplina normativa)”.
Sulla scorta del principio di diritto affermato dalla S.C. è dunque incontestabile, fermo il rigetto nel merito della opposizione,
l'applicazione della invocata misura ridotta della sanzione amministrativa che va quindi rideterminata in euro 12.420,62, pari ad un ventesimo di quella irrogata (giusto corretto calcolo operato nell'atto di riassunzione e non oggetto di contestazione).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite occorre tener conto dei principi affermati dalla S.C. in materia di giudizio di rinvio;
le
SSUU con la ordinanza n. 32906 del 08/11/2022 hanno affermato che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del
pag. 7/10 giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”; da ultimo Cassazione sez. 3 Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025 “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato”.
Nel caso di specie il Collegio ritiene che, ferma la compensazione delle spese del giudizio di primo grado anche per l'assenza della costituzione delle resistenti, le spese degli altri gradi di giudizio vadano compensate per la metà atteso l'accoglimento del motivo in ordine alla quantificazione della sanzione;
per la restante metà seguono, per ciascun grado, la soccombenza precisandosi che non riferimento alla fase di legittimità le resistenti erano accomunate dalla medesima difesa erariale e che nel giudizio di appello cassato, la era contumace. Controparte_2
Tenendo conto della regolamentazione delle spese secondo la regola appena esposta, la domanda proposta dalla ricorrente in riassunzione di restituzione dell'importo di “euro 8.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge” pagato a titolo di spese di lite oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, poi cassata va accolta ex art.389 cpc nella misura della metà (non essendo stata sollevata alcuna contestazione dal Controparte_9
pag. 8/10 resistente ed avendo la parte ricorrente documentato di aver pagato integralmente la somma, tramite rateizzazione in 24 rate, l'ultima pagata ad ottobre 2020).
L'art.389 cpc attribuisce la competenza per le domande restitutorie al giudice di rinvio. Tale norma tende a ripristinare la situazione di fatto illegittimamente modificata in base ad un titolo rescindibile e la cui rescissione opera ex tunc, di modo che attribuisce alla parte, che ha subito una modificazione dello stato di fatto, il diritto autonomo alla restituzione ed al ripristino. La restituzione avviene in base al venir meno del titolo del pagamento;
né si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (cfr. Cass. n. 7270 del 2003, n. 17374 del 2018, n. 11115 del 2021).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando a seguito del rinvio di cui alla ordinanza n.12437/2022 pubblicata il 19.4.2022 della Corte
Suprema di Cassazione Sez. Lavoro sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n.1175/2011 emessa dal Parte_1
Tribunale di Nola, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina la sanzione amministrativa irrogata alla ricorrente in euro 12.420,62;
-compensa per metà le spese di lite del presente grado, di quello di appello cassato e di quello di legittimità;
-condanna la al pagamento Parte_1
**in favore di ciascuna delle appellate, per il giudizio di rinvio, della metà delle spese di lite pari ad euro 992,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%,
pag. 9/10 **in favore dell' per il Controparte_10 giudizio di appello cassato, della metà delle spese di lite pari ad euro 4.250,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%,
**in favore della unica parte resistente, per il giudizio di legittimità, della metà delle spese di lite pari ad euro 770,50 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
-condanna ex art.389 cpc l' Controparte_10 alla restituzione in favore della detratte le Parte_1 spese liquidate per il giudizio di appello cassato come sopra quantificate, dell'importo di euro 4.250,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Napoli 25.9.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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