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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11775/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a Milano il 08/10/1971 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 23/12/1970 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso concordatario il 03/09/2000 in Pregnana M.se (MI) (anno 2000 atto n. 13 reg. parte II serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
(c.f. ) nato a [...] il [...], maggiorenne, Persona_1 C.F._3 economicamente non autosufficiente, cittadino italiano;
(c.f. ) nato a [...] il [...], minorenne, Parte_3 C.F._4 economicamente non autosufficiente, cittadino italiano.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio , maggiorenne, attualmente studente universitario, non è economicamente Per_1 autosufficiente e continuerà a vivere presso l'attuale abitazione familiare, sita in Pregnana M.se (MI) Via Genova n. 22.
3. In aderenza al disposto di cui all'art. 155 c.c., il figlio minore sarà affidato Pt_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, al fine di consentire di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative a in relazione alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione ed alla salute,
Pt_3 tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita di , invece, sarà
Pt_3 esercitata - in via esclusiva - dal genitore presso il quale il figlio minore sarà collocato in quel determinato momento. Le decisioni di emergenza inerenti alla salute o sicurezza di
Pt_3 saranno assunte dal genitore presso il quale il figlio si trova, che dovrà informare al più presto l'altro coniuge.
4. Dato atto dell'importanza per il figlio minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, sarà collocato prevalentemente presso la madre, e continuerà a vivere
Pt_3 presso l'abitazione familiare, sita in Pregnana M.se, Via Genova n. 22, che sarà pertanto assegnata alla medesima, con gli arredi ivi presenti, fino al raggiungimento dell'integrale autosufficienza economica dei figli e .
Pt_3 Per_1
5. Il sig. , con l'accordo della sig.ra dal 1° agosto 2025 ha già provveduto a Parte_2 Pt_1 trasferirsi in una propria sistemazione abitativa, sita in Cusago Via Libertà 18, asportando i propri beni ed effetti personali. Il padre, con decorrenza dal predetto mese, sta provvedendo al versamento mensile dell'importo concordato a titolo di contributo al mantenimento dei figli di cui al successivo punto n. 7).
6. Fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, frequenterà il padre con le seguenti Pt_3 modalità:
- infrasettimanalmente, almeno un giorno (da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso), dal pomeriggio fino alla sera/mattina successiva. Il padre provvederà al riaccompagnamento di presso l'abitazione materna dopo cena oppure il mattino Pt_3 seguente direttamente presso l'istituto scolastico, secondo quanto concordato preventivamente con la madre, tenendo conto delle esigenze del minore e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- due fine settimana al mese, in alternanza con la madre: dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- festività natalizie: dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, in alternanza annuale con la madre. Nell'ambito del primo periodo (23-30/12) le festività di Natale e S. TE saranno annualmente alternate tra i genitori, fatto salvo ogni diverso accordo;
- festività pasquali: giorni di festività (S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo) alternati con la madre di anno in anno;
- altri giorni festivi e ponti in alternanza con la madre;
- durante il periodo estivo trascorrerà due settimane anche non consecutive con il Pt_3 padre, il cui periodo sarà da concordare tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno;
- In ogni caso, i genitori assumono l'impegno di concordare eventuali modifiche al regime di frequentazione dei figli, in funzione di sopravvenute variazioni degli orari e dei calendari di lavoro deli stessi e/o degli impegni scolastici o extrascolastici di . Pt_3
7. Il padre, signor , verserà alla madre signora a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1 mantenimento dei figli e la somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 per Per_1 Pt_3 ciascun figlio), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di deposito della sentenza di separazione (prima rivalutazione anno successivo al deposito della sentenza).
8. L'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
9. Le spese straordinarie rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano da ultimo in data 10 giugno 2025, di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.) f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dei dispositivi elettronici (pc, tablet). Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo e-mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (o, al massimo, entro 10 giorni dalla stessa); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione o altra modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
10. I genitori forniranno i recapiti dei luoghi in cui trascorreranno le vacanze con e Pt_3 garantiranno le comunicazioni quotidiane tra il figlio minore e il genitore che non è con lui.
11. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento.
12. I coniugi danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico e che, pertanto, a mezzo del presente accordo gli stessi ritengono tra loro regolata ogni pendenza economica e patrimoniale.
13. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
14. I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Pregnana M.se (MI) via Genova n. 22
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pregnana Milanese (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa M.Laura Amato
Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG