Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 09/05/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato 14-1/2025
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, con i Magistrati:
Dott. Riccardo GRECO Presidente
Dott. Gaetano CATALANI Giudice
Dott. Tiziana CARADONIO Giudice rel. pronuncia la seguente
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
LETTO IL RICORSO FORMULATO DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1964 e residente in [...], domiciliato in Telese Terme (BN) alla via Vomero, n. 3, presso la in persona della r.l.p.t., dottoressa e CP_1 CP_2
rappresentato e difeso dall' avv. Luisa Aceto (C.F. C.F._2
del Foro di Benevento;
DATO ATTO CHE IL RICORSO È STATO FORMULATO CON
L'AUSILIO DEL GESTORE OCC;
ESPONE LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/3/2025 ai sensi dell'art. 268 e s.s. Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza rappresentando la Parte_1
propria situazione di insolvenza e sovraindebitamento, rivolgeva
all'intestato Tribunale istanza per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 CCII, la propria competenza, atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario e considerato altresì che il centro degli interessi principali del debitore può individuarsi presso la sede legale dell'impresa individuale da lui esercitata e cancellata alla data di deposito dell'istanza (art. 27, comma 3, CCII) e rileva altresì che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII.
Sempre preliminarmente ritiene di non dover fissare preliminarmente udienza, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato istaurata su domanda del medesimo debitore ex art. 268, comma I, CCII e come tale avente natura non contenziosa in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento istaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14 l.f., ribadito recentemente per la procedura di liquidazione controllata avente analoga funzione liquidatoria ed in mancanza di diversa previsione di legge (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20/9/2022 n. 17/2022 P.U. e
Trib. Gela 13/1/2023 n. 6-1/2022 P.U.).
In diritto, in sintesi estrema, evidenzia che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270
CCII.
Tanto comporta, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up oltre che per Parte_2
ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a Foglio 3
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
A corredo della domanda di liquidazione controllata devono essere prodotti, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dagli articoli 37 e 39, espressamente richiamati dall'art. 65 secondo comma CCII nonché, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 269 CCII, una relazione dell'OCC.
Nel caso che ci occupa di debitore attualmente non esercente attività di impresa, appare in particolare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti:
1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett.
b CCII); Foglio 4
6) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie si deve osservare che la domanda è effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII nella quale è agevole riscontrare tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione, quanto l'illustrazione della situazione economico-patrimoniale del debitore. Sul punto va, altresì, rilevato che con la modifica al D. lgs. 14/2019 introdotta con il D. Lgs. n. 136/2024 (terzo Correttivo), l'art. 269 C.C.I.I. ha previsto un ulteriore onere al gestore, consistente nella verifica delle utilità acquisibili dalla procedura con la liquidazione controllata dei beni del debitore persona fisica, non potendosi aprire la liquidazione nell'eventualità in cui la soddisfazione dei creditori -benché solo parziale- sia meramente simbolica.
A tal proposito il rag. , nella sua qualità di gestore OCC, nella Persona_1
sua relazione iniziale, ha precisato che, tenuto conto del valore delle proprietà immobiliari, delle partecipazioni societarie e della liquidità derivante dal reddito da stipendio, la liquidazione dell'intero patrimonio del ricorrente consentirà il soddisfacimento del ceto creditorio nella misura percentuale del 33,04% sulla debitoria complessiva di € 233.893,14.
Per le ragioni di seguito illustrate, non vi è motivo per ritenere non riscontrati i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC atteso che, sulla scorta della documentazione prodotta, il predetto gestore ha ritenuto comprovata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c, 268
e 269 CCII.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento;
ricorrono, inoltre, i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale (stante Foglio 5
l'intervenuta cancellazione dal R.I. da oltre un anno della ditta individuale
“Express Service di Contuzzi Antonio”, v. visura camerale, all. 8) ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. La documentazione depositata a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile perché prova: a) che il ricorrente non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti il deposito alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.
La causa dell'indebitamento risiede in un'ingente esposizione debitoria verso l'erario riconducibile ad un'attività commerciale intrapresa sottoforma di ditta individuale nel 1988 nel settore dei trasporti e portata avanti con difficoltà sino al 2019 in ragione della crisi del 2008 e di quella del 2013, crisi che ha investito anche la società SGT SPA leader nel trasporto su strada e dichiarata fallita nel 2019, con cui la ditta del ricorrente aveva importanti contratti di collaborazione;
tale fallimento, come effetto domino, ha avuto gravissime ripercussioni sulle sorti dell'attività commerciale del ricorrente che, non avendo più ricevuto commesse dalla sua principale committente, ha subito severi cali di fatturato che hanno reso inevitabile la decisione di cessare l'attività, cancellando la ditta individuale dal Registro delle Imprese in data 24/01/2019. Successivamente il ricorrente ha provveduto alla ricerca di una nuova attività e, a partire dal 3/9/2020, come si evince dalla comunicazione obbligatoria Unilav versata in atti, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso la società “NEW EXPRESS
SERVICE SRLS” con qualifica di operaio percependo uno stipendio mensile netto di circa € 940,00 come attestato dal gestore e come risultante dal modello 730/2024 (cfr. cedolino paga ottobre 2024 – netto in busta € 999,00). Foglio 6
Va precisato che la famiglia è composta oltre che dal ricorrente, anche dal coniuge , in regime di separazione dei beni, e dai Controparte_3
due figli studenti non autosufficienti (9/1/2012) e Persona_2
(15/03/2003); il ricorrente non sopporta spese per Persona_3
l'alloggio in quanto residente, insieme alla famiglia, nell'immobile adibito ad abitazione principale di proprietà esclusiva della sig. Controparte_3
e sito in Montescaglioso alla via Giacomo Matteotti, 12.
[...]
Inoltre, il ricorrente può contare anche sul reddito da lavoro dipendente della moglie, assunta presso Poste Italiane, che percepisce uno stipendio netto mensile di € 1.502,33 come attestato dal gestore e come risultante dal modello 730/2024, per cui il reddito complessivamente prodotto dal nucleo familiare risulta pari ad euro 2.442,33.
L'istante non è titolare di beni mobili registrati e di crediti personali ulteriori rispetto a quelli erogati per retribuzioni da lavoro dipendente;
è intestatario, invece, di beni immobili. Nella specie, il risulta proprietario di Pt_1
terreni la cui valutazione di mercato, sulla base dei valori O.M.I. riferiti al 2° semestre 2024, per la sua quota parte di proprietà è € 28.495,25; il ricorrente risulta anche essere intestatario di immobili per fabbricati siti nel Comune di
Montescaglioso (MT) in via Raffaello, 21, la cui valutazione di mercato sulla base degli indici OMI di Agenzia Entrate, per la sua quota parte di proprietà
è pari ad € 16.000,00. Ne deriva che il valore complessivo immobiliare di cui l'istante è titolare è di € 44.495,25.
Inoltre, il sig. oltre ad essere dipendente della società “NEW Pt_1
EXPRESS SERVICE SRLS”, risulta essere anche socio della stessa con una quota pari al 50% del capitale sociale sottoscritto, del valore di € 500,00 (cfr. allegato n. 29). L'istante è, altresì, socio della società “EXPRESS SERVICE
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” con una quota di valore capitale pari ad €
5.200,00 (cfr. allegato n. 30). Foglio 7
La situazione debitoria emersa dalla disamina della relazione del Gestore
OCC e dalla documentazione prodotta agli atti è sufficiente a ritenere comprovata la situazione di sovraindebitamento. Invero, con un reddito familiare mensile netto di circa 2.442,33 rinveniente dallo stipendio percepito da lui e dalla moglie, il debitore istante deve far fronte alle spese per il sostentamento personale proprio e della sua famiglia composta da 4 persone, quantificate dal gestore in euro 1.545,00, residuando un importo insufficiente a far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dell'erario per euro 192.485,78 a cui aggiungere la somma di € 40.507,36, oltre interessi e oltre € 900,00 per compensi legali derivante dal procedimento iscritto presso il Tribunale di Matera Sez. Lavoro NRG 596/2024 D.I. N° 58/2024, promosso dall' di Matera ed essendo, pertanto, concreto il rischio di Pt_3
subire una procedura esecutiva presso terzi che lo vedrebbe esposto a maggiori passività con aggravio di spese a suo carico. Occorre inoltre evidenziare che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI, potendo provvedere il giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) C.C.I.I. una volta aperta la procedura, sulla scorta di maggiori approfondimenti forniti dal liquidatore in ordine alle spese effettivamente occorrenti al fabbisogno familiare. A tal fine, il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del
G.D. con relazione e documentazione di supporto allegata, nella quale dovrà prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato, quindi, avuto riguardo alle necessità specifiche precisate in atti, al costo della vita del luogo di residenza e al reddito complessivamente prodotto dal nucleo familiare (circa euro 2.442,33) il ricorrente dovrà mettere a disposizione della procedura la somma mensile di euro 900,00, fatte salve Foglio 8
le successive determinazioni assunte dal G.D. ai sensi del citato art. 268, IV comma, lett. b) C.C.I.I..
La domanda, pertanto, può essere accolta.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII, secondo il quale in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui all'art. 269 CCII. Va rilevato che tale disposizione, che fa riferimento all'Elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, Parte_4
dev'essere coordinata con quella di nuovo conio di cui all'art. 356 CCII, facente riferimento all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023, relativo ai soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”.
Tale coordinamento impone secondo la tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, cui si ritiene di aderire - la necessità che la scelta del Liquidatore ricada nell'alveo di coloro che sono iscritti non solo – stante il chiaro tenore letterale dell'art. 270 CCII – “nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”, ma anche - in considerazione del carattere generale della previsione contenuta nell'art. 356 CCII - all'Albo dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”,
(cfr. Trib. Torino 11.05.2023; Trib. Milano 16.06.2023; Trib. Salerno
10.07.2023; Trib. Palermo 14.07.2023; Trib. Bologna 01.01.2024 n. 166).
Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata
1. la sussistenza della competenza territoriale;
Foglio 9
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione controllata;
4. la completezza della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
6. l'avvenuta comunicazione ex art. 269, comma 3 C.C.I.I. ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;
VISTO L'ART. 270 CCII:
PQM
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
C.F. ); Parte_1 C.F._1
nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Tiziana
Caradonio; nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b
CCII, l'avv. Francesco Paolo Chita;
precisa che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII;
precisa che ai sensi del secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'art. 44, in quanto compatibili”; autorizza, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato Foglio 10
dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
autorizza, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
dispone che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; ordina la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati (di cui si valuti la convenienza dell'acquisizione) compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ordina la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
rimette al Giudice Delegato la determinazione della quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia essendo decisione riservata al G.D. in conformità a quanto disposto dall'art. 268 comma 4 lett. b) C.C.I.I. ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146
C.C.I.I.) disponendo che al momento -e sino a diversa Foglio 11
determinazione in conformità al citato comma 4 lett. b dell'art. 268- il debitore, tenuto conto del reddito familiare prodotto, metta a disposizione della procedura la somma di euro 900,00 mensili;
dispone ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5,
CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”; dispone in attuazione, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle eventuali procedure esecutive pendenti in fase antecedente il riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse Foglio 12
mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213
CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC; invita il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
Foglio 13
ordina al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
ordina al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del Cont
concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
dispone che la sentenza sia notificata al debitore;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
dispone che il liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
dispone, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della Foglio 14
cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
dispone che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.
Così deciso in Matera, il 7/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco