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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 3 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1181 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023 , vertente TRA
, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Italico Perlini e Luisa Celani e presso i medesimi elettivamente domiciliato in Roma, Via G. D'Arezzo n.2 in virtù di delega in calce al ricorso in riassunzione
Ricorrente in riassunzione E
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Passalacqua, in virtù di determinazione n. 137 del 31.07.2023, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (00195), Via Filippo Corridoni n. 19, giusta procura in calce al memoria e ricorso incidentale Resistente in riassunzione
Oggetto:- riassunzione all'esito della pronuncia rescindente della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 5409 del 21.02.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di aver stipulato il 19.9.2002 con l' Parte_1 [...]
, quale dirigente dell'Area Controparte_1
Amministrativa, un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di cinque anni, con la possibilità di un solo rinnovo, contratto al quale aveva fatto seguito un ulteriore periodo di lavoro di tre mesi dopo la scadenza del 20.9.2007, convenne l' innanzi al Tribunale di Frosinone per sentir dichiarare CP_1 CP_1
l'illegittimità del termine e della proroga, con accertamento dell'esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dall'inizio del rapporto e condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 30.12.2007 alla richiesta reintegrazione;
in ogni caso, denunciata l'invalidità della sua estromissione, chiese altresì la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva CP_1 del preavviso ed alla indennità supplementare prevista dal CCNL Dirigenti delle
Imprese dei Servizi Pubblici Sociali;
inoltre, lamentato un demansionamento a decorrere dal luglio 2006, richiese il risarcimento del danno alla professionalità ed esistenziale, oltre che la condanna al pagamento di somme rivendicate a titolo retributivo per incarichi svolti non ricompresi nelle funzioni oggetto del contratto.
Con la sentenza di primo grado il Tribunale adito accolse solo parzialmente il ricorso, limitatamente alla somma di euro 8.963,43, quale compenso, a titolo equitativo, per l'espletamento di incarichi aggiuntivi affidati allo nel corso Pt_1 del rapporto di lavoro, rigettando ogni altra pretesa.
La Corte di Appello di Roma respinto l'appello principale dello , accolse Pt_1 quello incidentale dell' , così rigettondo anche le domande del dirigente CP_1 accolte in primo grado, condannandolo alla restituzione della somma di euro
15.275,62, oltre accessori e spese del doppio grado.
La Corte d'Appello respingeva la dedotta nullità del termine apposto al contratto di lavoro dirigenziale e della sua proroga, richiamando a sostegno Cass. n. 17010 del
2017 e condividendo per il resto gli assunti del primo giudice.
Confermava la “irrilevanza delle deduzioni attoree relative alla circostanza che il ricorrente avrebbe svolto nel corso del rapporto di lavoro con la convenuta mansioni diverse, aggiuntive e/o sostitutive, rispetto a quelle definite al momento dell'assunzione”; per quanto riguarda il capo di domanda concernente il demansionamento, la Corte d'Appello, richiamato il principio secondo cui il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali esclude la configurabilità di un diritto soggettivo a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale, ha argomentato che, “correttamente, nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha affermato, senza che l'appellante abbia mosso alcuna specifica censura, che la permanenza in capo all'attore di funzioni dirigenziali imponeva al ricorrente di chiarire specificamente in cosa sarebbe consistito il vulnus alla professionalità ed esistenziale da lui asseritamente subito e di provare in maniera rigorosa il danno in ipotesi subito. Ma, sul punto, il ricorrente non è andato oltre generiche allegazioni”.
Il secondo giudice, infine, ha respinto tutte le pretese dello circa compensi Pt_1 per incarichi in tesi svolti al di fuori dell'oggetto del contratto stipulato tra le parti, richiamando “il principio della cd. onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici e, in particolare, del personale con qualifica dirigenziale”
Sottoposto a ricorso per cassazione lo ha formulato quattro motivi di Pt_1 censura. Ha resistito l' di con controricorso, illustrato anche da CP_1 CP_1 memoria.
E' utile indicare i motivi anche respinti onde pervenire alla corretta delimitazione del devolutum.
Con il primo motivo si è lamentato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1367, 2126, 1419, comma
2, c.c. nonché degli artt. 1 e 10, comma 4, d. lgs. n. 368/2001, degli artt. 15 e 19 della legge regionale n. 25/96, degli artt. 2 e 30 del CCNL dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali e della direttiva 1999/70/CE”; con il secondo l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e/o falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui alla censura che precede;
col terzo mezzo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 2093, 2103, 2129, 2697 c.c., 112
c.p.c., degli artt. 2 e 16 L.R. n. 30/2002, dell'art. 109 del d. lgs n. 267/2000, dell'art. 19 d. lgs. n. 165/2001, del CCNL dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali”.
La Corte d'Appello avrebbe respinto il motivo di gravame riguardante il dedotto demansionamento sull'errato presupposto dell'esistenza tra le parti di un rapporto di pubblico impiego, trascurando di considerare che l' di CP_1 CP_1
è un ente pubblico economico al quale è applicabile la disciplina privatistica;
col quarto motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 2093, 2103, 2129,
2697 c.c., 112 c.p.c., degli artt. 2 e 16 L.R. n. 30/2002, dell'art. 109 del d. lgs n.
267/2000, degli artt. 13 e 24 del d. lgs. n. 165/2001, del CCNL dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali, del CCNL dirigenti Regioni Enti locali”; ovvero si critica la sentenza di secondo grado per avere respinto le domande concernenti i compensi pretesi per incarichi diversi da quelli oggetto del contratto dirigenziale considerando erroneamente il rapporto di lavoro in contesa come un rapporto di pubblico impiego.
Si legge nella sentenza rescidente << ….sono, invece, fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso nei sensi espressi dalla motivazione che segue;
la Corte territoriale, infatti, ha respinto le pretese attoree relative al dedotto demansionamento, oltre che ai compensi ulteriori per incarichi diversi da quello oggetto del contratto dirigenziale sottoscritto tra le parti, sull'errato assunto che nella specie, tra le parti, ricorresse un rapporto di lavoro dirigenziale assoggettato alla disciplina pubblicistica;
tuttavia la Legge Regionale Lazio n. 30/2002 ha definito le come enti pubblici di Parte_2 natura economica strumentali della Regione (articolo 2, comma 3), disciplinando in conformità alla nuova configurazione la gestione economico-finanziaria (articolo
14) e le fonti di finanziamento (articolo 20); parallelamente alla anzidetta trasformazione, è stata disposta la applicazione per il personale dipendente non dirigente del CCNL dei dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA e per il personale dirigente del CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali aderenti a CISPEL (articolo 16 Legge Regionale citata); la riconosciuta natura di Ente pubblico economico dell' Controparte_1 implica la sua soggezione alla disciplina privatistica, fatte salve le attività che discendono dalla potestà autoritativa dell'ente di disporre la propria organizzazione, quale espressione di un potere di supremazia inerente alla organizzazione e, cioè, allo svolgimento di una funzione pubblica (Cass. n. 2485 del 2021), ipotesi non ricorrente nella specie…. respinti i primi due motivi di ricorso, devono essere accolti il terzo e il quarto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondate e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà
a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con il ricorso in rassunzione lo ha riallegato di aver svolto le Pt_1 funzioni di Dirigente dell' di con contratto di lavoro a tempo CP_1 CP_1 determinato prima dal 18 settembre 2002 al 17 settembre 2007 e, poi, dal 20 settembre 2007 al 30 dicembre 2007, data in cui il rapporto di lavoro si è concluso.
Sostiene il ricorrente in riassunzione, nel riproporre la richiesta di risarcimento del danno da demansionamento, che atteso che il rapporto doveva qualificarsi come privatistico e che la domanda di illegittimo demansionamento dal luglio 2006 era stata respinta sul quel presuposto, escluso dalla pronuncia rescindente, stante la
“incontestata” modificazione in peius delle mansioni assegnategli da quella data, doveva ritenersi inverata la prospettazione dell'intervenuto demansionamento, pur essendosi mantenuta in misura sensibilimente ridotta l'attività dirigenziale.
Nonostante fosse documentale lo svuotamento di mansioni e le attività residuali svolte da luglio 2006 e non fossero neppure in contestazione rispetto ai plurimi incarichi in precedenza ricoperti, il Tribunale, partendo dall'erroneo preupposto emendato dalla Corte di Cassazione, aveva negato il risarcimento dei danni alla professionalità.
Quanto a tale profilo, pur considerando le avverse originarie deduzioni di , CP_1 che invero ha richiamato, a giustificazione, delle non meglio chiarite ristrutturazioni o rimodulazioni di precedenti assetti organizzativi, non pare dubbio, essendo sufficiente anche un mero confronto nominalistico fra le mansioni assegnate al ricorrente prima del luglio e dopo il luglio 2006, che lo sia stato Pt_1 progressivamente spogliato della responsabilità di più settori in precedenza affidatigli, con svuotamento delle funzioni svolte all'interno dell'Ente, venendogli assegnate, residualmente e per sottrazione, mansioni di contenuto non qualitativo ma quantitativo sensibilmente inferiori agli incarichi dirigenziali in precedenza attribuitigli.
E' sufficiente un richiamo alle deduzioni contenute nel ricorso di primo grado e alla documentazione allegata: nel 2002 veniva affidato allo l'incarico di Pt_1 dirigente dell'aera amministrativa dello e del Servizio Affari generali e del Pt_3 personale ad interim, incarichi che comportavano la gestione di unità singnificative di personale ed effettive responsabilità dirgenziali. Nel 2003, all'originaria unica
Direzione Generale venivano istituite altre quattro aree: di staff, fiscale, amministrativa legale – tecnica.
Allo sono stati attribuiti gli incarichi di Dirigente dell'Aera Pt_1
Amministrativa; di Vicario del dirittente dell'area tecnica;
l'incarico ad interim del
Servizio gestione patrimonio e “l'incarico di responsabilità dell'Area Amministrativa Legale.
Nel 2004 veniva, inoltre, nominato Diretettore Generale f.f. con rappresentanza dell'ente all'esterno e relative responsabilità.
A fronte del cumulo di diversi incarichi, che si assumono ulteriori rispetto a quanto originariamente pattuito (circostanza che posta a base dell'ulteriore domanda economica in questa sede riemersa all'esito della pronuncia rescindente), risulta documentale il fatto che dal 10.7.2006 il ricorrente in riassunzione ha svolto solo la funzione di Dirigente dell'Area Finanziaria e Patrimonio, con la specificazione che il settore “Patrimonio” è stato successivamente riassegnato.
Stante il contenuto della pronuncia rescindete la situazione descritta va vagliata ex art. 2103 cod. civ., nella formulazione precedente alla riforma.
Se è vero che in astratto non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrare il demansionamento, deve però aversi riguardo e valutare l'incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale, e, con specifico riguardo al dirigente, alla rilevanza del ruolo in precedenza ricorperto rispetto a quello residuato.
Se nel pubblico impiego per l'accertamento del demansionamento occorre anzitutto confrontare le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza e dei profili inferiori e poi verificare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore e valutare se i compiti prevalenti a lui assegnati integrino la violazione dell'art. 52 del D.Lgs.
n. 165 del 2001. E quindi nel caso in esame che lo abbia svolto in modo Pt_1
“prevalente e costante” compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione, quindi di livello non dirigenziale, nel rapporto di lavoro privato è sufficiente che, pur a parità di mansioni – dirigenziali – si sia verificato uno significativo svuotamento delle attribuzioni tale da incidere sulla professionalità del destinatario.
Va aggiunto che nel rapporto di lavoro subordinato privato il danno da
'demansionamento' trova appropriata definizione nel vulnus alla professionalità, ossia nella lesione della dignità professionale del lavoratore, quest'ultima intesa come espressione delle utilità e delle capacità del prestatore nel contesto lavorativo, per l'appunto attraverso lo sfruttamento del patrimonio di cognizioni teorico pratiche in precedenza acquisite, così che l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, entro i limiti consentiti dall'art. 2103 c.c., impone a costui di salvaguardare, in concreto, il livello professionale raggiunto dal dipendente e di garantirgli in modo effettivo la conservazione e l'accrescimento delle sue conoscenze e capacità professionali, pur nell'adibizione dello stesso a mansioni diverse dalle ultime svolte.
Pertanto, l'art. 2103 c.c., anche nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81/2015, non sancisce un principio di immodificabilità assoluta delle mansioni, ma circoscrive entro precisi confini l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, il quale, attraverso l'assegnazione a nuove mansioni, non può comunque pregiudicare il patrimonio professionale già acquisito dal lavoratore, né inibirgli le possibilità di crescita professionale nello specifico settore.
Orbene nel caso in esame si è di fronte ad un demansionamento quantitativo del dirigente. Allo erano state assegnate mansioni dirigenziali che involgevano Pt_1 diversi campi e settori di rilevanza per il datore di lavoro.
Come si è detto le mansioni, pur rimanendo dirigenziali, sono state sensibilmente ridotte ed hanno oggettivamente comportano una riduzione significativa delle responsabilità, autonomia e potere decisionale, rispetto al ruolo precedentemente ricoperto pur in linea con la sua qualifica professionale.
Si è trattato di un declassamento formale cui è seguita una sicura dequalificazione sostanziale, anche a voler considerare solo, ma come singificativo indice rivelatore della sottrazione di incarichi, il numero di persone sottoposte a livello gerarchico che da circa settante sono scese a quattro.
Per le ragioni indicati tenuto conto della durata del demansionamento e della ingravescenza dello stesso, stimasi equo parametrare il riasarcimento del danno professionale, evidentemente subito anche in forza di presunzioni considerata l'entità della dequalificazione, sulla scorta dei seguenti elementi assunti come parametri della valutazione equitativa: 13 mesi di demansionamento (dal 2006 alla cessazione del rapporto); stipendio indicato in perizia pari a € 25.607,33 annuo;
retribuzione mensile di € 1.970; 15% della retribuzione così determinata pari a
295,00 per i mesi di demansionamento.
La somma arrotondata in eccesso viene determinata in € 5.000,00 espressa in moneta attuale.
Segue la condanna dell' l pagamento in favore di a titolo CP_1 Parte_1 di demansionamento della somma di € 5.000,00 espressa in moneta attuale. Quanto alla richiesta di pagamento per gli incarichi svolti non previsti dal contratto occorre stabilire se già all'epoca e al di fuori delle previsioni in materia di pubblico impiego, la retribuzione previsa per i contratti a tempo determinato fosse o meno da considerarsi per legge o per contratto, ominicomprensiva.
La Corte di Cassazione ha stabilito che alla fattispecie debba applicarsi, dopo la
Legge Regionale Lazio n. 30/2002 che ha definito le Parte_2
come enti pubblici di natura economica strumentali della
[...]
Regione, che per il personale dipendente dirigente debbe applicarsi il CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali aderenti a CISPEL (articolo 16
Legge Regionale citata).
Seguendo a catena i rimandi e considerato che il contratto individuale non prevede il principio di omnicomprensività della retribuzione, anche alla luce di quanto ritenuto dal primo giudice, può dirsi che solo più di recente rispetto ai fatti di causa si è sancito, nell'ambito di applicazione di quel contratto e similmente, con relatio, il principio di onnicomprensività del trattamento economico del dirigente (stabilito dall'art.24 del dlgs.n.165/2001, cui gli enti locali adeguano i propri ordinamenti).
A titolo di esempio e senza ripercorrere i singili passaggi e discipline, ancora circa la disciplina prevista dall'art. 60 del CCNL del 17 dicembre 2020 relativo alla dirigenza dell'Area delle Funzioni Locali, che ha riconfermato il principio della omnicomprensità della retribuzione per come cristallizzato nella disciplina legale e già previsto dalla previgente norma di cui all'art. 20 del CCNL del 22.2.2010, attualmente disapplicata dall'art. 62, comma 1, lett. B) ottavo alinea.
Tuttavia la nuova disciplina implica e presuppone la retribuzione di posizione e di risultato e che ai dirigenti possano essere erogati direttamente a titolo di retribuzione di risultato, i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge.
Ancora però, al comma 3, si stabilisce espressamente che le somme derivanti dall'applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti (comma 3),riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita (ma sempre riconducibili alla generale rappresentanza degli interessi dell'ente), integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti secondo la disciplina dell'art.57 del medesimo CCNL.
La ratio è quella di garantire comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato del dirigente che ha reso la prestazione. Orbene è escluso che per il periodo di riferimento relativa alla remunerazione di ulteriori incarichi fosse prevista una norma di tal genere. Anzi nel contratto individuale si rinviene la previsione che ulteririori incarichi sarebbero stati remunerati a parte. Per taluni incarichi aggiuntivi la stessa parte resistente ha provato l'intervenuto pagamento.
Orbene pur rammentando che non si è, in questa sede, in posizione di diretta censura della sentenza di primo grado e valutando comunque le deduzioni dell' , CP_1 appare corretta la tesi già seguita dal primo giudice che può essere autonomamente qui ripercorsa anche utilizzando la c.t.u. disposta ed espletata in quella sede.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che “considerato il già elevato ammontare della retribuzione corrisposta all'attore per l'incarico dirigenziale a lui conferito con il contratto di lavoro più volte richiamato, può ritenersi equa una determinazione del surplus retributivo pari al 10% della retribuzione netta percepita dallo Pt_1 nel periodo di espletamento di ciascun incarico aggiuntivo. L'ammontare di questo supplemento retributivo, calcolato in base ai parametri in precedenza richiamati, è stato quantificato in misura di € 8963,43 dalla C.T.U. contabile all'uopo predisposta, avverso le cui conclusioni non sono state mosse contestazioni dalle parti”.
Pertanto stante il tempo trascorso rispetto alla consulenza stimasi equo determinare il corrispettivo sempre sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario del giudice, in € 9.000,00 per gli ulteriori incarichi svolti. Anche in questo caso, trattandosi di valutazione equitativa, la somma è espressa in moneta attuale.
Su entrambe le somme sono riconosciuti gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
Conclusivamente l' va condannato al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 9.000,00 espressa in moneta attuale per gli ulteriori
[...] incarichi svolti oltre accessori come determinati.
L'esito complessivo del giudizio che ha visto l'accoglimento ed in misura ben minore rispetto a quanto richiesto di due domande rispetto alle quattro proposte con il ricorso di primo grado, giustifica la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio compreso quello di legittimità e della presente fase.
P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio nei limiti del devolutum condanna l' CP_1 al pagamento in favore di a titolo di demansionamento della Parte_1 somma di € 5.000,00 espressa in moneta attuale e di € 9.000,00 espressa in moneta attuale per gli ulteriori incarichi svolti;
su entrambe le somme oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle presente denuncia al soddisfo. Compensa integralmente le spese di tutti i precedenti gradi e della presente fase.
Roma, 3.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 3 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1181 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023 , vertente TRA
, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Italico Perlini e Luisa Celani e presso i medesimi elettivamente domiciliato in Roma, Via G. D'Arezzo n.2 in virtù di delega in calce al ricorso in riassunzione
Ricorrente in riassunzione E
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Passalacqua, in virtù di determinazione n. 137 del 31.07.2023, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (00195), Via Filippo Corridoni n. 19, giusta procura in calce al memoria e ricorso incidentale Resistente in riassunzione
Oggetto:- riassunzione all'esito della pronuncia rescindente della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 5409 del 21.02.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di aver stipulato il 19.9.2002 con l' Parte_1 [...]
, quale dirigente dell'Area Controparte_1
Amministrativa, un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di cinque anni, con la possibilità di un solo rinnovo, contratto al quale aveva fatto seguito un ulteriore periodo di lavoro di tre mesi dopo la scadenza del 20.9.2007, convenne l' innanzi al Tribunale di Frosinone per sentir dichiarare CP_1 CP_1
l'illegittimità del termine e della proroga, con accertamento dell'esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dall'inizio del rapporto e condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 30.12.2007 alla richiesta reintegrazione;
in ogni caso, denunciata l'invalidità della sua estromissione, chiese altresì la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva CP_1 del preavviso ed alla indennità supplementare prevista dal CCNL Dirigenti delle
Imprese dei Servizi Pubblici Sociali;
inoltre, lamentato un demansionamento a decorrere dal luglio 2006, richiese il risarcimento del danno alla professionalità ed esistenziale, oltre che la condanna al pagamento di somme rivendicate a titolo retributivo per incarichi svolti non ricompresi nelle funzioni oggetto del contratto.
Con la sentenza di primo grado il Tribunale adito accolse solo parzialmente il ricorso, limitatamente alla somma di euro 8.963,43, quale compenso, a titolo equitativo, per l'espletamento di incarichi aggiuntivi affidati allo nel corso Pt_1 del rapporto di lavoro, rigettando ogni altra pretesa.
La Corte di Appello di Roma respinto l'appello principale dello , accolse Pt_1 quello incidentale dell' , così rigettondo anche le domande del dirigente CP_1 accolte in primo grado, condannandolo alla restituzione della somma di euro
15.275,62, oltre accessori e spese del doppio grado.
La Corte d'Appello respingeva la dedotta nullità del termine apposto al contratto di lavoro dirigenziale e della sua proroga, richiamando a sostegno Cass. n. 17010 del
2017 e condividendo per il resto gli assunti del primo giudice.
Confermava la “irrilevanza delle deduzioni attoree relative alla circostanza che il ricorrente avrebbe svolto nel corso del rapporto di lavoro con la convenuta mansioni diverse, aggiuntive e/o sostitutive, rispetto a quelle definite al momento dell'assunzione”; per quanto riguarda il capo di domanda concernente il demansionamento, la Corte d'Appello, richiamato il principio secondo cui il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali esclude la configurabilità di un diritto soggettivo a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale, ha argomentato che, “correttamente, nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha affermato, senza che l'appellante abbia mosso alcuna specifica censura, che la permanenza in capo all'attore di funzioni dirigenziali imponeva al ricorrente di chiarire specificamente in cosa sarebbe consistito il vulnus alla professionalità ed esistenziale da lui asseritamente subito e di provare in maniera rigorosa il danno in ipotesi subito. Ma, sul punto, il ricorrente non è andato oltre generiche allegazioni”.
Il secondo giudice, infine, ha respinto tutte le pretese dello circa compensi Pt_1 per incarichi in tesi svolti al di fuori dell'oggetto del contratto stipulato tra le parti, richiamando “il principio della cd. onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici e, in particolare, del personale con qualifica dirigenziale”
Sottoposto a ricorso per cassazione lo ha formulato quattro motivi di Pt_1 censura. Ha resistito l' di con controricorso, illustrato anche da CP_1 CP_1 memoria.
E' utile indicare i motivi anche respinti onde pervenire alla corretta delimitazione del devolutum.
Con il primo motivo si è lamentato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1367, 2126, 1419, comma
2, c.c. nonché degli artt. 1 e 10, comma 4, d. lgs. n. 368/2001, degli artt. 15 e 19 della legge regionale n. 25/96, degli artt. 2 e 30 del CCNL dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali e della direttiva 1999/70/CE”; con il secondo l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e/o falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui alla censura che precede;
col terzo mezzo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 2093, 2103, 2129, 2697 c.c., 112
c.p.c., degli artt. 2 e 16 L.R. n. 30/2002, dell'art. 109 del d. lgs n. 267/2000, dell'art. 19 d. lgs. n. 165/2001, del CCNL dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali”.
La Corte d'Appello avrebbe respinto il motivo di gravame riguardante il dedotto demansionamento sull'errato presupposto dell'esistenza tra le parti di un rapporto di pubblico impiego, trascurando di considerare che l' di CP_1 CP_1
è un ente pubblico economico al quale è applicabile la disciplina privatistica;
col quarto motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 2093, 2103, 2129,
2697 c.c., 112 c.p.c., degli artt. 2 e 16 L.R. n. 30/2002, dell'art. 109 del d. lgs n.
267/2000, degli artt. 13 e 24 del d. lgs. n. 165/2001, del CCNL dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali, del CCNL dirigenti Regioni Enti locali”; ovvero si critica la sentenza di secondo grado per avere respinto le domande concernenti i compensi pretesi per incarichi diversi da quelli oggetto del contratto dirigenziale considerando erroneamente il rapporto di lavoro in contesa come un rapporto di pubblico impiego.
Si legge nella sentenza rescidente << ….sono, invece, fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso nei sensi espressi dalla motivazione che segue;
la Corte territoriale, infatti, ha respinto le pretese attoree relative al dedotto demansionamento, oltre che ai compensi ulteriori per incarichi diversi da quello oggetto del contratto dirigenziale sottoscritto tra le parti, sull'errato assunto che nella specie, tra le parti, ricorresse un rapporto di lavoro dirigenziale assoggettato alla disciplina pubblicistica;
tuttavia la Legge Regionale Lazio n. 30/2002 ha definito le come enti pubblici di Parte_2 natura economica strumentali della Regione (articolo 2, comma 3), disciplinando in conformità alla nuova configurazione la gestione economico-finanziaria (articolo
14) e le fonti di finanziamento (articolo 20); parallelamente alla anzidetta trasformazione, è stata disposta la applicazione per il personale dipendente non dirigente del CCNL dei dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA e per il personale dirigente del CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali aderenti a CISPEL (articolo 16 Legge Regionale citata); la riconosciuta natura di Ente pubblico economico dell' Controparte_1 implica la sua soggezione alla disciplina privatistica, fatte salve le attività che discendono dalla potestà autoritativa dell'ente di disporre la propria organizzazione, quale espressione di un potere di supremazia inerente alla organizzazione e, cioè, allo svolgimento di una funzione pubblica (Cass. n. 2485 del 2021), ipotesi non ricorrente nella specie…. respinti i primi due motivi di ricorso, devono essere accolti il terzo e il quarto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondate e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà
a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con il ricorso in rassunzione lo ha riallegato di aver svolto le Pt_1 funzioni di Dirigente dell' di con contratto di lavoro a tempo CP_1 CP_1 determinato prima dal 18 settembre 2002 al 17 settembre 2007 e, poi, dal 20 settembre 2007 al 30 dicembre 2007, data in cui il rapporto di lavoro si è concluso.
Sostiene il ricorrente in riassunzione, nel riproporre la richiesta di risarcimento del danno da demansionamento, che atteso che il rapporto doveva qualificarsi come privatistico e che la domanda di illegittimo demansionamento dal luglio 2006 era stata respinta sul quel presuposto, escluso dalla pronuncia rescindente, stante la
“incontestata” modificazione in peius delle mansioni assegnategli da quella data, doveva ritenersi inverata la prospettazione dell'intervenuto demansionamento, pur essendosi mantenuta in misura sensibilimente ridotta l'attività dirigenziale.
Nonostante fosse documentale lo svuotamento di mansioni e le attività residuali svolte da luglio 2006 e non fossero neppure in contestazione rispetto ai plurimi incarichi in precedenza ricoperti, il Tribunale, partendo dall'erroneo preupposto emendato dalla Corte di Cassazione, aveva negato il risarcimento dei danni alla professionalità.
Quanto a tale profilo, pur considerando le avverse originarie deduzioni di , CP_1 che invero ha richiamato, a giustificazione, delle non meglio chiarite ristrutturazioni o rimodulazioni di precedenti assetti organizzativi, non pare dubbio, essendo sufficiente anche un mero confronto nominalistico fra le mansioni assegnate al ricorrente prima del luglio e dopo il luglio 2006, che lo sia stato Pt_1 progressivamente spogliato della responsabilità di più settori in precedenza affidatigli, con svuotamento delle funzioni svolte all'interno dell'Ente, venendogli assegnate, residualmente e per sottrazione, mansioni di contenuto non qualitativo ma quantitativo sensibilmente inferiori agli incarichi dirigenziali in precedenza attribuitigli.
E' sufficiente un richiamo alle deduzioni contenute nel ricorso di primo grado e alla documentazione allegata: nel 2002 veniva affidato allo l'incarico di Pt_1 dirigente dell'aera amministrativa dello e del Servizio Affari generali e del Pt_3 personale ad interim, incarichi che comportavano la gestione di unità singnificative di personale ed effettive responsabilità dirgenziali. Nel 2003, all'originaria unica
Direzione Generale venivano istituite altre quattro aree: di staff, fiscale, amministrativa legale – tecnica.
Allo sono stati attribuiti gli incarichi di Dirigente dell'Aera Pt_1
Amministrativa; di Vicario del dirittente dell'area tecnica;
l'incarico ad interim del
Servizio gestione patrimonio e “l'incarico di responsabilità dell'Area Amministrativa Legale.
Nel 2004 veniva, inoltre, nominato Diretettore Generale f.f. con rappresentanza dell'ente all'esterno e relative responsabilità.
A fronte del cumulo di diversi incarichi, che si assumono ulteriori rispetto a quanto originariamente pattuito (circostanza che posta a base dell'ulteriore domanda economica in questa sede riemersa all'esito della pronuncia rescindente), risulta documentale il fatto che dal 10.7.2006 il ricorrente in riassunzione ha svolto solo la funzione di Dirigente dell'Area Finanziaria e Patrimonio, con la specificazione che il settore “Patrimonio” è stato successivamente riassegnato.
Stante il contenuto della pronuncia rescindete la situazione descritta va vagliata ex art. 2103 cod. civ., nella formulazione precedente alla riforma.
Se è vero che in astratto non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrare il demansionamento, deve però aversi riguardo e valutare l'incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale, e, con specifico riguardo al dirigente, alla rilevanza del ruolo in precedenza ricorperto rispetto a quello residuato.
Se nel pubblico impiego per l'accertamento del demansionamento occorre anzitutto confrontare le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza e dei profili inferiori e poi verificare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore e valutare se i compiti prevalenti a lui assegnati integrino la violazione dell'art. 52 del D.Lgs.
n. 165 del 2001. E quindi nel caso in esame che lo abbia svolto in modo Pt_1
“prevalente e costante” compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione, quindi di livello non dirigenziale, nel rapporto di lavoro privato è sufficiente che, pur a parità di mansioni – dirigenziali – si sia verificato uno significativo svuotamento delle attribuzioni tale da incidere sulla professionalità del destinatario.
Va aggiunto che nel rapporto di lavoro subordinato privato il danno da
'demansionamento' trova appropriata definizione nel vulnus alla professionalità, ossia nella lesione della dignità professionale del lavoratore, quest'ultima intesa come espressione delle utilità e delle capacità del prestatore nel contesto lavorativo, per l'appunto attraverso lo sfruttamento del patrimonio di cognizioni teorico pratiche in precedenza acquisite, così che l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, entro i limiti consentiti dall'art. 2103 c.c., impone a costui di salvaguardare, in concreto, il livello professionale raggiunto dal dipendente e di garantirgli in modo effettivo la conservazione e l'accrescimento delle sue conoscenze e capacità professionali, pur nell'adibizione dello stesso a mansioni diverse dalle ultime svolte.
Pertanto, l'art. 2103 c.c., anche nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81/2015, non sancisce un principio di immodificabilità assoluta delle mansioni, ma circoscrive entro precisi confini l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, il quale, attraverso l'assegnazione a nuove mansioni, non può comunque pregiudicare il patrimonio professionale già acquisito dal lavoratore, né inibirgli le possibilità di crescita professionale nello specifico settore.
Orbene nel caso in esame si è di fronte ad un demansionamento quantitativo del dirigente. Allo erano state assegnate mansioni dirigenziali che involgevano Pt_1 diversi campi e settori di rilevanza per il datore di lavoro.
Come si è detto le mansioni, pur rimanendo dirigenziali, sono state sensibilmente ridotte ed hanno oggettivamente comportano una riduzione significativa delle responsabilità, autonomia e potere decisionale, rispetto al ruolo precedentemente ricoperto pur in linea con la sua qualifica professionale.
Si è trattato di un declassamento formale cui è seguita una sicura dequalificazione sostanziale, anche a voler considerare solo, ma come singificativo indice rivelatore della sottrazione di incarichi, il numero di persone sottoposte a livello gerarchico che da circa settante sono scese a quattro.
Per le ragioni indicati tenuto conto della durata del demansionamento e della ingravescenza dello stesso, stimasi equo parametrare il riasarcimento del danno professionale, evidentemente subito anche in forza di presunzioni considerata l'entità della dequalificazione, sulla scorta dei seguenti elementi assunti come parametri della valutazione equitativa: 13 mesi di demansionamento (dal 2006 alla cessazione del rapporto); stipendio indicato in perizia pari a € 25.607,33 annuo;
retribuzione mensile di € 1.970; 15% della retribuzione così determinata pari a
295,00 per i mesi di demansionamento.
La somma arrotondata in eccesso viene determinata in € 5.000,00 espressa in moneta attuale.
Segue la condanna dell' l pagamento in favore di a titolo CP_1 Parte_1 di demansionamento della somma di € 5.000,00 espressa in moneta attuale. Quanto alla richiesta di pagamento per gli incarichi svolti non previsti dal contratto occorre stabilire se già all'epoca e al di fuori delle previsioni in materia di pubblico impiego, la retribuzione previsa per i contratti a tempo determinato fosse o meno da considerarsi per legge o per contratto, ominicomprensiva.
La Corte di Cassazione ha stabilito che alla fattispecie debba applicarsi, dopo la
Legge Regionale Lazio n. 30/2002 che ha definito le Parte_2
come enti pubblici di natura economica strumentali della
[...]
Regione, che per il personale dipendente dirigente debbe applicarsi il CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali aderenti a CISPEL (articolo 16
Legge Regionale citata).
Seguendo a catena i rimandi e considerato che il contratto individuale non prevede il principio di omnicomprensività della retribuzione, anche alla luce di quanto ritenuto dal primo giudice, può dirsi che solo più di recente rispetto ai fatti di causa si è sancito, nell'ambito di applicazione di quel contratto e similmente, con relatio, il principio di onnicomprensività del trattamento economico del dirigente (stabilito dall'art.24 del dlgs.n.165/2001, cui gli enti locali adeguano i propri ordinamenti).
A titolo di esempio e senza ripercorrere i singili passaggi e discipline, ancora circa la disciplina prevista dall'art. 60 del CCNL del 17 dicembre 2020 relativo alla dirigenza dell'Area delle Funzioni Locali, che ha riconfermato il principio della omnicomprensità della retribuzione per come cristallizzato nella disciplina legale e già previsto dalla previgente norma di cui all'art. 20 del CCNL del 22.2.2010, attualmente disapplicata dall'art. 62, comma 1, lett. B) ottavo alinea.
Tuttavia la nuova disciplina implica e presuppone la retribuzione di posizione e di risultato e che ai dirigenti possano essere erogati direttamente a titolo di retribuzione di risultato, i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge.
Ancora però, al comma 3, si stabilisce espressamente che le somme derivanti dall'applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti (comma 3),riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita (ma sempre riconducibili alla generale rappresentanza degli interessi dell'ente), integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti secondo la disciplina dell'art.57 del medesimo CCNL.
La ratio è quella di garantire comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato del dirigente che ha reso la prestazione. Orbene è escluso che per il periodo di riferimento relativa alla remunerazione di ulteriori incarichi fosse prevista una norma di tal genere. Anzi nel contratto individuale si rinviene la previsione che ulteririori incarichi sarebbero stati remunerati a parte. Per taluni incarichi aggiuntivi la stessa parte resistente ha provato l'intervenuto pagamento.
Orbene pur rammentando che non si è, in questa sede, in posizione di diretta censura della sentenza di primo grado e valutando comunque le deduzioni dell' , CP_1 appare corretta la tesi già seguita dal primo giudice che può essere autonomamente qui ripercorsa anche utilizzando la c.t.u. disposta ed espletata in quella sede.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che “considerato il già elevato ammontare della retribuzione corrisposta all'attore per l'incarico dirigenziale a lui conferito con il contratto di lavoro più volte richiamato, può ritenersi equa una determinazione del surplus retributivo pari al 10% della retribuzione netta percepita dallo Pt_1 nel periodo di espletamento di ciascun incarico aggiuntivo. L'ammontare di questo supplemento retributivo, calcolato in base ai parametri in precedenza richiamati, è stato quantificato in misura di € 8963,43 dalla C.T.U. contabile all'uopo predisposta, avverso le cui conclusioni non sono state mosse contestazioni dalle parti”.
Pertanto stante il tempo trascorso rispetto alla consulenza stimasi equo determinare il corrispettivo sempre sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario del giudice, in € 9.000,00 per gli ulteriori incarichi svolti. Anche in questo caso, trattandosi di valutazione equitativa, la somma è espressa in moneta attuale.
Su entrambe le somme sono riconosciuti gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
Conclusivamente l' va condannato al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 9.000,00 espressa in moneta attuale per gli ulteriori
[...] incarichi svolti oltre accessori come determinati.
L'esito complessivo del giudizio che ha visto l'accoglimento ed in misura ben minore rispetto a quanto richiesto di due domande rispetto alle quattro proposte con il ricorso di primo grado, giustifica la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio compreso quello di legittimità e della presente fase.
P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio nei limiti del devolutum condanna l' CP_1 al pagamento in favore di a titolo di demansionamento della Parte_1 somma di € 5.000,00 espressa in moneta attuale e di € 9.000,00 espressa in moneta attuale per gli ulteriori incarichi svolti;
su entrambe le somme oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle presente denuncia al soddisfo. Compensa integralmente le spese di tutti i precedenti gradi e della presente fase.
Roma, 3.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa