TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17253 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2749/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2749 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.02.1981, con il patrocinio dell'avv. Arnaldo Morace Pinelli, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.01.2025, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio in data 09.06.2014 presso il Consolato Generale d'Italia in Parigi (FRANCIA) con e che dall'unione coniugale era nata la CP_1 figlia , (Parigi, 21.03.2018), chiedeva la pronuncia di separazione Per_1 Per_2 personale dal coniuge, in particolare, chiedeva, attese le condotte violente poste in essere dal nei riguardi della moglie, la violazione dei doveri coniugali e il CP_1 suo abbandono della casa coniugale, l'addebito della separazione e le statuizioni relative alla frequentazione padre/figlia e al mantenimento della figlia minore. Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, che CP_1 veniva, pertanto, dichiarato contumace.
All'udienza del 17.11.2025 compariva personalmente la parte unitamente al proprio difensore e il Giudice delegato, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva come richiesto dalla ricorrente in via provvisoria l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1 ad entrambi i genitori collocandola presso la madre, autorizzava la frequentazione del padre con la figlia alle condizioni di cui al ricorso e poneva a carico del resistente l'obbligo di versamento della somma mensile pari ad euro 800,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Gd inducata l'udienza all'11.05.2026 per l'espletamento dell'istruttoria dinanzi al GOP, rimetteva quindi la causa al Collegio per la pronuncia sullo status della separazione.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
la causa deve proseguire innanzi al G.d. per le ulteriori condizioni da regolamentare, oltre alle spese di lite, rimesse alla pronuncia definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.r.g. 9701/2024 così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio presso il Consolato Generale d'Italia in Parigi
(FRANCIA) il 09.06.2014, trascritto nel Comune di Roma;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio atto n. 00194 parte 2 serie C05
- anno 2016);
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Roma, in data 27.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2749 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.02.1981, con il patrocinio dell'avv. Arnaldo Morace Pinelli, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.01.2025, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio in data 09.06.2014 presso il Consolato Generale d'Italia in Parigi (FRANCIA) con e che dall'unione coniugale era nata la CP_1 figlia , (Parigi, 21.03.2018), chiedeva la pronuncia di separazione Per_1 Per_2 personale dal coniuge, in particolare, chiedeva, attese le condotte violente poste in essere dal nei riguardi della moglie, la violazione dei doveri coniugali e il CP_1 suo abbandono della casa coniugale, l'addebito della separazione e le statuizioni relative alla frequentazione padre/figlia e al mantenimento della figlia minore. Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, che CP_1 veniva, pertanto, dichiarato contumace.
All'udienza del 17.11.2025 compariva personalmente la parte unitamente al proprio difensore e il Giudice delegato, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva come richiesto dalla ricorrente in via provvisoria l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1 ad entrambi i genitori collocandola presso la madre, autorizzava la frequentazione del padre con la figlia alle condizioni di cui al ricorso e poneva a carico del resistente l'obbligo di versamento della somma mensile pari ad euro 800,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Gd inducata l'udienza all'11.05.2026 per l'espletamento dell'istruttoria dinanzi al GOP, rimetteva quindi la causa al Collegio per la pronuncia sullo status della separazione.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
la causa deve proseguire innanzi al G.d. per le ulteriori condizioni da regolamentare, oltre alle spese di lite, rimesse alla pronuncia definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.r.g. 9701/2024 così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio presso il Consolato Generale d'Italia in Parigi
(FRANCIA) il 09.06.2014, trascritto nel Comune di Roma;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio atto n. 00194 parte 2 serie C05
- anno 2016);
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Roma, in data 27.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi