Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01640/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01130/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2025, proposto da
GI LI, rappresentata e difesa dagli avv. ti Walter Miceli e Tiziana Sponga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della seconda, in Bologna, via Sante Vincenzi n. 46;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 475/2024 pubblicata in data 23.04.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa SA AG e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La professoressa LI GI agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, che ha riconosciuto il suo diritto a percepire la cd. “Carta Docenti” per una pluralità di annualità, ivi specificate, “oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994”.
Parte ricorrente fa presente che il capo della sentenza del Tribunale ordinario – Sez. lav. Di Bologna, con cui il Ministro ivi convenuto era stato condannato al pagamento delle spese legali a favore dell’allora parte attrice, non è oggetto della domanda di ottemperanza.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nei cui confronti è stata emessa la sentenza ottemperanda, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 18 dicembre 2025 la causa è stata introitata.
Come documentato in atti, la sentenza ottemperanda è passata in giudicato ed è stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, facendo così decorrere il termine dilatorio di 120 giorni fissato ex lege per l’esecuzione spontanea da parte del Ministero intimato.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero dell’Istruzione e del Merito comporta quale ulteriore conseguenza l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza ottemperanda, detratto quanto eventualmente medio tempore corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi 90 (novanta) giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell’incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Come da regola generale, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla professoressa LI GI le spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a spese generali e a oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GO Di TT, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SA AG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AG | GO Di TT |
IL SEGRETARIO