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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 23/02/2026, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2725/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA MP IU, Presidente BRUNO BRUNELLA, Relatore FILOCAMO FULVIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 119/2023 depositato il 04/01/2023
proposto da
Azienda Agricola Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Ricorrente_1 Indirizzo_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FATTURE FATTURE Resistente_1 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. Ricorrente_1 , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha impugnato:
- la fattura n. 1460805 del 13 ottobre 2022, con cui il Resistente_1 S.p.A. ha richiesto l'importo di euro 34.141,23;
- la fattura n. 1460806 del 13 ottobre 2022, per l'importo di euro 15.978,27;
- la diffida di pagamento prot. n. GSEWEB/P20220655709 del 1° dicembre 2022, atti emessi in applicazione dell'art. 15-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (conv. in l. n. 25/2022), recante il c.d. “meccanismo di compensazione a due vie” sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con riferimento al periodo febbraio–luglio 2022.
La controversia ha ad oggetto la legittimità delle predette fatture, con cui il Resistente_1 ha richiesto alla parte ricorrente il versamento delle somme ritenute dovute a titolo di differenziale negativo tra il prezzo di mercato dell'energia elettrica e il prezzo di riferimento fissato dalla normativa emergenziale, nonché della conseguente diffida di pagamento.
Parte ricorrente qualifica tali atti come atti impositivi atipici, sostenendo la natura tributaria del prelievo previsto dall'art. 15-bis cit., con conseguente radicamento della giurisdizione innanzi a questa
Corte.
La ricorrente espone che: l'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 ha introdotto un meccanismo temporaneo di compensazione a due vie, fondato sul confronto tra prezzo di riferimento (determinato su base storica
2010–2020) e prezzo di mercato dell'energia; qualora il prezzo di mercato ecceda quello di riferimento, la differenza debba essere versata al GSE;
viceversa, spetti al produttore un conguaglio.
Secondo la prospettazione del deducente, il meccanismo determinerebbe una prestazione patrimoniale imposta avente tutti i requisiti del tributo (matrice legislativa, doverosità, assenza di sinallagma, destinazione al bilancio dello Stato), sicché le fatture costituirebbero atti impositivi impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992. È dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 15-bis per contrasto, tra l'altro, con:
˗ l'art. 77 Cost., per carenza dei presupposti di necessità e urgenza;
˗ gli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., sotto i profili della ragionevolezza, capacità contributiva e buon andamento.
La disciplina nazionale sarebbe incompatibile con i principi unionali in materia di proporzionalità, tutela dell'affidamento e libertà di iniziativa economica.
Si deduce la carenza di motivazione e il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni.
In tale quadro, la parte ricorrente richiama l'annullamento, da parte del TAR Lombardia, della
Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/eel, sostenendo un rapporto di invalidità derivata tra tale atto regolatorio e le fatture impugnate.
Costituendosi in giudizio, il Resistente_2 ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. L'obbligazione in questione non avrebbe natura tributaria, bensì costituirebbe un meccanismo perequativo e regolatorio del mercato energetico, incidente sul prezzo nell'ambito di un rapporto sinallagmatico di cessione dell'energia. Difetterebbero, in particolare, i requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale per configurare un tributo, segnatamente: la definitiva decurtazione patrimoniale e la sussistenza di un rapporto sinallagmatico. La controversia rientrerebbe, pertanto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1c.p.a.
La parte resistente rileva che la norma non violerebbe l'art. 77 Cost., essendo stata introdotta in sede di conversione parlamentare;
né gli artt. 3, 23 e 53 Cost., trattandosi di misura non tributaria ma di intervento regolatorio volto a contenere extraprofitti in una situazione emergenziale. Inoltre, il meccanismo sarebbe coerente con il quadro normativo europeo e con le misure emergenziali adottate in sede UE;
non sussisterebbero violazioni dello Statuto del contribuente. In tale quadro, viene anche rilevato che le fatture troverebbero fondamento diretto nella legge primaria, sicché
l'eventuale invalidità dell'atto regolatorio non inciderebbe sulla legittimità della pretesa.
Con memoria successiva, la parte ricorrente ha ulteriormente insistito sulla natura tributaria del prelievo, contestando che il meccanismo integri una mera rettifica sinallagmatica del prezzo e ribadendo che le somme acquisite confluiscono nel bilancio dello Stato, senza incidere sul rapporto contrattuale tra produttore e acquirente. Con ordinanza n. 2666 del 14 luglio 2023, questa Sezione ha disposto la sospensione del giudizio, avuto riguardo alla pendenza di un giudizio innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, conseguente al rinvio pregiudiziale disposto dal TAR Milano con ordinanza n. 1744 del 7 luglio 2023, concernente la conformità al diritto unionale della disciplina di cui all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice, rientrando la controversia nell'alveo della giurisdizione amministrativa.
La questione preliminare attiene alla qualificazione giuridica del meccanismo previsto dall'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e, conseguentemente, alla natura delle somme richieste mediante le fatture impugnate.
Come correttamente eccepito dalla parte resistente, non viene in rilievo una imposizione tributaria, bensì una misura normativa di regolazione straordinaria del mercato elettrico, incidente sul prezzo dell'energia immessa in rete.
Come già statuito dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (sent. n. 4567/2025), il meccanismo di compensazione a due vie non integra un prelievo fiscale, ma realizza una determinazione ex lege del corrispettivo dell'energia, parametrata a un prezzo di riferimento stabilito normativamente.
L'elemento decisivo è rappresentato dalla struttura “a due vie” della compensazione: se il prezzo di mercato eccede quello di riferimento, il produttore versa la differenza al Resistente_1 se il prezzo di mercato è inferiore, il Resistente_1 eroga al produttore il differenziale positivo.
Il produttore può dunque trovarsi, alternativamente, in posizione debitoria o creditoria.
Tale meccanismo è strutturalmente incompatibile con la nozione di tributo, che presuppone una prestazione patrimoniale coattiva definitiva, priva di sinallagmaticità e non suscettibile di generare, in capo al soggetto passivo, un diritto speculare alla percezione della medesima posta.
Nel caso di specie, la misura non è ontologicamente diretta a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale, ma a stabilizzare ex lege il prezzo di realizzo dell'energia prodotta, in un contesto emergenziale di eccezionale alterazione del mercato. Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, gli elementi indefettibili del tributo sono: la decurtazione patrimoniale definitiva;
l'assenza di un rapporto sinallagmatico;
la destinazione del gettito alla fiscalità generale in attuazione dell'art. 53 Cost.
Nel caso in esame tali presupposti non ricorrono.
Come osservato dal Resistente_2, la compensazione può operare in senso favorevole al produttore.
La struttura “a due vie” esclude che si tratti di un prelievo strutturalmente ablatorio.
Il meccanismo interviene sul prezzo di cessione dell'energia immessa in rete, ossia su un rapporto contrattuale di natura sinallagmatica.
La norma non istituisce un autonomo presupposto impositivo, ma incide sul contenuto economico di un rapporto regolato dal diritto dell'energia.
La funzione della misura è perequativa e calmieratrice, non fiscale.
Sebbene parte dei proventi sia affluita all'erario, la disciplina si inserisce in una logica di regolazione del mercato energetico, volta a contenere gli effetti distorsivi dell'impennata dei prezzi.
In tal senso è particolarmente significativa l'analogia con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 35282/2023 in tema di Oneri Generali di Sistema, ove è stata esclusa la natura tributaria di prestazioni destinate a finalità settoriali, pur in presenza di obbligatorietà, in quanto inserite in un sistema di regolazione tariffaria del mercato energetico.
Anche nel caso di specie, la misura risponde a logiche di riequilibrio del settore elettrico e non a finalità di imposizione fiscale generale.
Ulteriore conferma della natura non tributaria del meccanismo si rinviene nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 22 gennaio 2026, causa C-423/23 (Secab) sentenza CGE.
In tale pronuncia, resa proprio con riferimento all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 su rinvio pregiudiziale del TAR Lombardia - Milano, la Corte ha qualificato la misura come tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica, inquadrandola nell'ambito delle misure nazionali di crisi consentite dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1854.
La Corte ha espressamente affermato che:
˗ il regolamento non osta a una normativa nazionale che abbia fissato un tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia idroelettrica ad acqua fluente;
˗ gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella determinazione del tetto;
˗ non sussiste alcun obbligo di garantire ai produttori il mantenimento del 10% dei ricavi eccedenti il tetto.
La qualificazione della misura come “tetto sui ricavi di mercato” e “misura nazionale di crisi” conferma la sua natura di intervento regolatorio nel mercato dell'energia, non di imposizione tributaria.
La stessa Corte di Lussemburgo non ha mai ricondotto il meccanismo in esame alla categoria dei prelievi fiscali, ma lo ha costantemente trattato come misura di regolazione dei ricavi energetici.
Alla luce della natura non tributaria dell'obbligazione, le fatture emesse dal Resistente_2 non costituiscono atti impositivi ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992; esse rappresentano atti attuativi di un potere amministrativo di regolazione del mercato energetico.
Ne consegue che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.a., trattandosi di controversia attinente a provvedimenti concernenti la produzione e regolazione dell'energia.
L'assenza di natura tributaria della misura preclude il radicamento della giurisdizione innanzi al giudice tributario.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice amministrativo.
In considerazione della relativa novità delle questioni trattate, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice amministrativo.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 19.2.2026
Il Giudice Rel. Brunella Bruno Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA MP IU, Presidente BRUNO BRUNELLA, Relatore FILOCAMO FULVIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 119/2023 depositato il 04/01/2023
proposto da
Azienda Agricola Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Ricorrente_1 Indirizzo_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FATTURE FATTURE Resistente_1 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. Ricorrente_1 , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha impugnato:
- la fattura n. 1460805 del 13 ottobre 2022, con cui il Resistente_1 S.p.A. ha richiesto l'importo di euro 34.141,23;
- la fattura n. 1460806 del 13 ottobre 2022, per l'importo di euro 15.978,27;
- la diffida di pagamento prot. n. GSEWEB/P20220655709 del 1° dicembre 2022, atti emessi in applicazione dell'art. 15-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (conv. in l. n. 25/2022), recante il c.d. “meccanismo di compensazione a due vie” sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con riferimento al periodo febbraio–luglio 2022.
La controversia ha ad oggetto la legittimità delle predette fatture, con cui il Resistente_1 ha richiesto alla parte ricorrente il versamento delle somme ritenute dovute a titolo di differenziale negativo tra il prezzo di mercato dell'energia elettrica e il prezzo di riferimento fissato dalla normativa emergenziale, nonché della conseguente diffida di pagamento.
Parte ricorrente qualifica tali atti come atti impositivi atipici, sostenendo la natura tributaria del prelievo previsto dall'art. 15-bis cit., con conseguente radicamento della giurisdizione innanzi a questa
Corte.
La ricorrente espone che: l'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 ha introdotto un meccanismo temporaneo di compensazione a due vie, fondato sul confronto tra prezzo di riferimento (determinato su base storica
2010–2020) e prezzo di mercato dell'energia; qualora il prezzo di mercato ecceda quello di riferimento, la differenza debba essere versata al GSE;
viceversa, spetti al produttore un conguaglio.
Secondo la prospettazione del deducente, il meccanismo determinerebbe una prestazione patrimoniale imposta avente tutti i requisiti del tributo (matrice legislativa, doverosità, assenza di sinallagma, destinazione al bilancio dello Stato), sicché le fatture costituirebbero atti impositivi impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992. È dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 15-bis per contrasto, tra l'altro, con:
˗ l'art. 77 Cost., per carenza dei presupposti di necessità e urgenza;
˗ gli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., sotto i profili della ragionevolezza, capacità contributiva e buon andamento.
La disciplina nazionale sarebbe incompatibile con i principi unionali in materia di proporzionalità, tutela dell'affidamento e libertà di iniziativa economica.
Si deduce la carenza di motivazione e il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni.
In tale quadro, la parte ricorrente richiama l'annullamento, da parte del TAR Lombardia, della
Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/eel, sostenendo un rapporto di invalidità derivata tra tale atto regolatorio e le fatture impugnate.
Costituendosi in giudizio, il Resistente_2 ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. L'obbligazione in questione non avrebbe natura tributaria, bensì costituirebbe un meccanismo perequativo e regolatorio del mercato energetico, incidente sul prezzo nell'ambito di un rapporto sinallagmatico di cessione dell'energia. Difetterebbero, in particolare, i requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale per configurare un tributo, segnatamente: la definitiva decurtazione patrimoniale e la sussistenza di un rapporto sinallagmatico. La controversia rientrerebbe, pertanto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1c.p.a.
La parte resistente rileva che la norma non violerebbe l'art. 77 Cost., essendo stata introdotta in sede di conversione parlamentare;
né gli artt. 3, 23 e 53 Cost., trattandosi di misura non tributaria ma di intervento regolatorio volto a contenere extraprofitti in una situazione emergenziale. Inoltre, il meccanismo sarebbe coerente con il quadro normativo europeo e con le misure emergenziali adottate in sede UE;
non sussisterebbero violazioni dello Statuto del contribuente. In tale quadro, viene anche rilevato che le fatture troverebbero fondamento diretto nella legge primaria, sicché
l'eventuale invalidità dell'atto regolatorio non inciderebbe sulla legittimità della pretesa.
Con memoria successiva, la parte ricorrente ha ulteriormente insistito sulla natura tributaria del prelievo, contestando che il meccanismo integri una mera rettifica sinallagmatica del prezzo e ribadendo che le somme acquisite confluiscono nel bilancio dello Stato, senza incidere sul rapporto contrattuale tra produttore e acquirente. Con ordinanza n. 2666 del 14 luglio 2023, questa Sezione ha disposto la sospensione del giudizio, avuto riguardo alla pendenza di un giudizio innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, conseguente al rinvio pregiudiziale disposto dal TAR Milano con ordinanza n. 1744 del 7 luglio 2023, concernente la conformità al diritto unionale della disciplina di cui all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice, rientrando la controversia nell'alveo della giurisdizione amministrativa.
La questione preliminare attiene alla qualificazione giuridica del meccanismo previsto dall'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e, conseguentemente, alla natura delle somme richieste mediante le fatture impugnate.
Come correttamente eccepito dalla parte resistente, non viene in rilievo una imposizione tributaria, bensì una misura normativa di regolazione straordinaria del mercato elettrico, incidente sul prezzo dell'energia immessa in rete.
Come già statuito dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (sent. n. 4567/2025), il meccanismo di compensazione a due vie non integra un prelievo fiscale, ma realizza una determinazione ex lege del corrispettivo dell'energia, parametrata a un prezzo di riferimento stabilito normativamente.
L'elemento decisivo è rappresentato dalla struttura “a due vie” della compensazione: se il prezzo di mercato eccede quello di riferimento, il produttore versa la differenza al Resistente_1 se il prezzo di mercato è inferiore, il Resistente_1 eroga al produttore il differenziale positivo.
Il produttore può dunque trovarsi, alternativamente, in posizione debitoria o creditoria.
Tale meccanismo è strutturalmente incompatibile con la nozione di tributo, che presuppone una prestazione patrimoniale coattiva definitiva, priva di sinallagmaticità e non suscettibile di generare, in capo al soggetto passivo, un diritto speculare alla percezione della medesima posta.
Nel caso di specie, la misura non è ontologicamente diretta a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale, ma a stabilizzare ex lege il prezzo di realizzo dell'energia prodotta, in un contesto emergenziale di eccezionale alterazione del mercato. Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, gli elementi indefettibili del tributo sono: la decurtazione patrimoniale definitiva;
l'assenza di un rapporto sinallagmatico;
la destinazione del gettito alla fiscalità generale in attuazione dell'art. 53 Cost.
Nel caso in esame tali presupposti non ricorrono.
Come osservato dal Resistente_2, la compensazione può operare in senso favorevole al produttore.
La struttura “a due vie” esclude che si tratti di un prelievo strutturalmente ablatorio.
Il meccanismo interviene sul prezzo di cessione dell'energia immessa in rete, ossia su un rapporto contrattuale di natura sinallagmatica.
La norma non istituisce un autonomo presupposto impositivo, ma incide sul contenuto economico di un rapporto regolato dal diritto dell'energia.
La funzione della misura è perequativa e calmieratrice, non fiscale.
Sebbene parte dei proventi sia affluita all'erario, la disciplina si inserisce in una logica di regolazione del mercato energetico, volta a contenere gli effetti distorsivi dell'impennata dei prezzi.
In tal senso è particolarmente significativa l'analogia con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 35282/2023 in tema di Oneri Generali di Sistema, ove è stata esclusa la natura tributaria di prestazioni destinate a finalità settoriali, pur in presenza di obbligatorietà, in quanto inserite in un sistema di regolazione tariffaria del mercato energetico.
Anche nel caso di specie, la misura risponde a logiche di riequilibrio del settore elettrico e non a finalità di imposizione fiscale generale.
Ulteriore conferma della natura non tributaria del meccanismo si rinviene nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 22 gennaio 2026, causa C-423/23 (Secab) sentenza CGE.
In tale pronuncia, resa proprio con riferimento all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 su rinvio pregiudiziale del TAR Lombardia - Milano, la Corte ha qualificato la misura come tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica, inquadrandola nell'ambito delle misure nazionali di crisi consentite dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1854.
La Corte ha espressamente affermato che:
˗ il regolamento non osta a una normativa nazionale che abbia fissato un tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia idroelettrica ad acqua fluente;
˗ gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella determinazione del tetto;
˗ non sussiste alcun obbligo di garantire ai produttori il mantenimento del 10% dei ricavi eccedenti il tetto.
La qualificazione della misura come “tetto sui ricavi di mercato” e “misura nazionale di crisi” conferma la sua natura di intervento regolatorio nel mercato dell'energia, non di imposizione tributaria.
La stessa Corte di Lussemburgo non ha mai ricondotto il meccanismo in esame alla categoria dei prelievi fiscali, ma lo ha costantemente trattato come misura di regolazione dei ricavi energetici.
Alla luce della natura non tributaria dell'obbligazione, le fatture emesse dal Resistente_2 non costituiscono atti impositivi ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992; esse rappresentano atti attuativi di un potere amministrativo di regolazione del mercato energetico.
Ne consegue che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.a., trattandosi di controversia attinente a provvedimenti concernenti la produzione e regolazione dell'energia.
L'assenza di natura tributaria della misura preclude il radicamento della giurisdizione innanzi al giudice tributario.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice amministrativo.
In considerazione della relativa novità delle questioni trattate, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice amministrativo.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 19.2.2026
Il Giudice Rel. Brunella Bruno Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti