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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/10/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1263 R.G. dell'anno 2022 vertente tra:
, nata a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Marsala, nel Viale Whitaker n. 11/a, presso lo studio dell'avv. Antonio Norrito, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti parte attrice
e
C.F. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Trapani, nella Via Riccardo Passaneto n. 6, presso lo studio dell'avv. Giacomo Raffaele Esposito, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
parte convenuta nonché nei confronti di
(n. Castelvetrano il 21.7.1948) e (n. Controparte_2 Controparte_3
Marzano Appio il 31.12.1953) convenuti contumaci
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti costituite si sono riportati alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la condanna solidale di , Controparte_2 Controparte_3
e la compagnia al risarcimento dei danni patiti in occasione del Controparte_1 sinistro occorsole, in qualità di pedone, in data 17.10.2014, in Campobello di Mazara, nella Via
Mare.
In particolare, a fondamento della spiegata domanda, l'attrice ha dedotto:
- che in tale data, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per recarsi a lavoro, in prossimità dell'incrocio di Via Garibaldi, veniva investita dall'autocarro, targato AM 224 LC, di proprietà di , guidato nell'occasione da , assicurato Controparte_3 Controparte_2 con Controparte_1
- che l'autocarro le urtava la gamba destra provocandone la caduta con conseguenti lesioni fisiche consistenti in un trauma del bacino e un trauma lombosacrale, con frattura di L2 ed L3 e deformazione a cuneo anteriore di D6 e D7 di primo grado;
- che sul luogo del sinistro interveniva i Vigili urbani del Comune di Campobello di Mazara che raccoglievano le dichiarazioni spontanee delle odierne parti;
- che trattandosi di infortunio in itinere, in data 25.3.2015, l le riconosceva la somma di CP_4
€ 5.548,82 a titolo di ITT e successivamente una rendita di € 2.859,86 in virtù della sentenza n.
825/2019 della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, le riconosceva un danno biologico del 19%.
Imputato l'occorso agli odierni convenuti, la ha concluso chiedendo all'intestato Pt_1
Tribunale di:
“1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente l'autocarro targato AM224LC Sig.
assicurato per la responsabilità civile con la con polizza n. Controparte_2 Controparte_5
30/40204772, nel verificarsi del sinistro descritto in premessa e nello instaurarsi delle conseguenze;
2. Ritenere e dichiarare che, in seguito al sinistro, la Sig.ra ha riportato politraumi con Parte_1 reliquati invalidanti che hanno comportato un danno biologico del 31% oltre a 120 giorni di ITT;
60 giorni di
ITP al 75%; 60 giorni Al 50% ed 80 giorni di ITP al 25%; ritenere e dichiarare la Sig.ra ha diritto a vedersi risarcito il danno differenziale, per come in Parte_1 narrativa individuato e quantificato;
3. Condannare la nella persona del legale rappresentante protempore quale Controparte_5 assicuratore del veicolo targato AM224LC, in solido con il conducente del veicolo Sig. ed il Controparte_2 proprietario Sig. al pagamento in favore della Sig.ra della Parte_2 Parte_1 complessiva somma di €. 140.486,12 per le causali di cui in narrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la Controparte_1 quale, non contestando la verificazione del sinistro de quo, ha assunto la riferibilità dell'evento, in via concorrente, alla condotta imprudente tenuta dall'attrice per avere la stessa attraversato di corsa la sede stradale senza curarsi dell'autocarro che sopraggiungeva, rendendo inevitabile l'asserito impatto, domandando, dunque, la declaratoria ex art. 1227 c.c. della cooperazione colposa dell'attrice nella causazione dell'incidente, con susseguente decurtazione del risarcimento in misura pari al 50%.
pag. 2/13 Ha contestato, inoltre, il quantum risarcitorio preteso dall'avversaria alla luce della maggiore rendita pari ad € 74.632,06 costituita dall' in suo favore, nonché alla luce della somma di € CP_4
CP_ 45.000,00 versata dalla Compagnia Assicuratrice in favore dell' – pro bono pacis – a chiusura di ogni pretesa.
Dichiarata la contumacia dei convenuti e , Controparte_2 Controparte_3 ritualmente citati e non comparsi, la causa è stata istruita in via documentale, nonché mediante interrogatorio formale dell'attrice ed espletamento di CTU medico – legale per la valutazione delle lesioni e dei danni conseguenti al sinistro.
All'udienza del 30.5.2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio ai fini della acquisizione di informazioni da parte dell' , è stata fissata per la discussione orale della causa la data CP_4 odierna.
In via preliminare, deve darsi atto della procedibilità della domanda per avere l'attrice trasmesso la richiesta stragiudiziale ritualmente inoltrata alla Compagnia di assicurazione convenuta, con termine di moratoria ivi indicato (v. documento n. 8 allegato all'atto di citazione).
La fattispecie in esame va ricondotta nell'ambito applicativo di cui all'art. 2054 c.c. che, in base ad un consolidato indirizzo interpretativo, pone a carico del conducente del veicolo, in prossimità delle strisce pedonali, il dovere di rallentare fino a fermarsi per consentire l'attraversamento del pedone, dovendo, inoltre, il guidatore adeguare la velocità al contesto dei luoghi e all'area visibile nelle immediate vicinanze delle strisce ed incombendo, altresì, sul medesimo conducente l'obbligo di presumere che nello spazio a tanto destinato un pedone possa in ogni momento attraversare, mentre va esclusa la sussistenza di un dovere del pedone di valutare l'intenzione del conducente di lasciarlo effettivamente passare (come deve) ovvero di apprezzare l'eventuale rallentamento del sopraggiungente veicolo (in questo senso v. Cass.
n. 20949/2009; Cass. n. 9268/2019; Cass. n. 8487/2022).
Occorre, in altri termini, che ogni conducente, nell'approssimarsi alle strisce pedonali abbia la chiara consapevolezza che deve non solo dare la precedenza, ma anche un comportamento idoneo ad ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi, non potendo per altro verso assumere alcun rilievo ai fini di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., l'omissione, da parte del pedone che attraversi la strada sulle apposite strisce, del controllo e della valutazione della velocità dei veicoli sopraggiungenti, o addirittura dell'intenzione di un conducente di rallentare o fermarsi: non può predicarsi il dovere di essere tecnicamente cauto da parte di chi pag. 3/13 (il pedone) ha ragione di fare pieno affidamento sulla prescritta cautela altrui (del conducente), sì che un concorso colposo del pedone è ravvisabile solo se egli abbia tenuto una condotta del tutto imprevedibile e straordinaria (v. sempre Cass. n. 20949/2009).
In ipotesi di investimento pedonale, del resto, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento e, a tal fine, non è comunque sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, dovendo il conducente dimostrare non solo che il pedone abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (v. sempre Cass. n.
9856/2022).
In altri termini, il danno non è imputabile (in tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento: qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo;
ciò in quanto l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante e, se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente;
il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 227 c.c. è nel senso che la prevenzione
è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili (v.
Cass. n. 5627/2020).
Tanto premesso in punto di diritto e venendo all'esame della fattispecie concreta, la domanda proposta dall'attrice è fondata nei limiti e con le precisazioni di seguito esplicitate.
La dinamica del sinistro può ritenersi provata, tanto in ragione della mancata comparizione dei convenuti a rendere interrogatorio formale (sebbene agli stessi sia stato ritualmente notificato il provvedimento di ammissione all'interrogatorio formale) quanto sulla base delle dichiarazioni spontanee rese dagli stessi ai Vigili Urbani di Campobello di Mazara nell'immediatezza del sinistro, nonché dalla stessa CTU espletata in corso di causa.
Quanto alla mancata comparizione dei convenuti a rendere interrogatorio formale, sebbene tale condotta processuale possa assurgere a mero argomento di prova, la stessa, unitamente alle dichiarazioni spontanee rese da e nell'immediatezza dei fatti, deve essere CP_2 CP_3 pag. 4/13 valorizzata al fine di ritenere tanto l'effettiva verificazione del sinistro, quanto la responsabilità dei convenuti.
Ed invero, in relazione alle dichiarazioni spontanee rese dagli odierni convenuti ai Vigili
Urbani del Comune di Mazara del Vallo in data 17.10.2014, ha dichiarato Controparte_2 che “Alla guida dell'autovettura Fiat Fiorino, targata AM 224 LC, provenivo dalla via Marconi ed avevo superato completamente l'intersezione con la via Garibaldi. Mi immettevo, così, nella via Mare quando, all'improvviso, una signora attraversava di corsa la strada da un marciapiede all'altro e, quasi alla fine dell'attraversamento, l'autovettura sfiorava la gamba destra della signora, la quale perdeva l'equilibrio e cadeva
a terra”, mentre ha dichiarato che “Mi trovavo in qualità di passeggero a Controparte_3 bordo dell'autovettura Fiat Fiorino, targata AM 224 LC, condotta dal sig. Provenivamo Controparte_2 dalla via Marconi ed avevamo superato completamente l'intersezione con la via Garibaldi. Ci immettevamo, così, nella via Mare quando, all'improvviso, una signora attraversava di corsa la strada da un marciapiede all'altro e, quasi alla fine dell'attraversamento, l'autovettura sfiorava la gamba destra della signora, la quale perdeva l'equilibrio e cadeva a terra”.
A questo proposito, deve precisarsi, che tutta la documentazione raccolta dai Vigili Urbani di Campobello di Mazara si ritiene utilizzabile in quanto assume i connotati della c.d. prova atipica.
Si possono definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge in ragione del fatto che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale nonché l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, induce la giurisprudenza oramai consolidata (tra le tante Cass. civ. n. 5440/2010) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche che, tecnicamente, trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie.
Detto quindi dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la giurisprudenza ha chiarito che la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n.
pag. 5/13 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998,
Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).
Alla luce di quanto sovraesposto, dunque, non può che ritenersi adeguatamente provato che in data 17.10.2014, , mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per Parte_1 recarsi a lavoro, in prossimità dell'incrocio di Via Garibaldi in Campobello di Mazara, veniva investita dall'autocarro, targato AM 224 LC, di proprietà di guidato CP_3 Controparte_3 nell'occasione da , riportando lesioni fisiche consistenti in un trauma del bacino Controparte_2
e un trauma lombosacrale, con frattura di L2 ed L3 e deformazione a cuneo anteriore di D6 e D7 di primo grado.
Del resto, tali circostanze trovano esatto riscontro nel verbale di pronto soccorso redatto in data 17.10.2014, alle ore 09:02, ove la giungeva riferendo di essere stata investita da Pt_1 un'auto mentre andava al lavoro e stava attraversando la strada e ove i sanitari del pronto soccorso annotavano quale diagnosi “trauma bacino e lomosacrale” (vedi allegato n. 8 all'atto di citazione).
Inoltre, la Compagnia convenuta, pur non contestando la verificazione dell'evento, ha opposto la sussistenza di una condotta imprudente della danneggiata che, tuttavia, ad avviso di chi giudica, non appare configurabile e, comunque, non può reputarsi idonea a vincere la suddetta presunzione di responsabilità ovvero a configurare un concorso di colpa del pedone rilevante ai fini della ricordata disciplina normativa.
Ed invero, nessun elemento di imprevedibilità e/o straordinarietà della condotta della Pt_1 appare ravvisabile, nulla avendo peraltro la Compagnia dedotto, allegato, provato o chiesto di provare onde superare la presunzione di colpa posta a carico del conducente del veicolo investitore.
Ulteriore elemento che dimostra la verificazione dell'evento lesivo secondo le modalità descritte in citazione è il giudizio di compatibilità traumatologica espresso dal consulente tecnico nominato, laddove precisa che le lesioni subite dall'attrice consistono in “esiti di fratture post- traumatiche di L2 ed L3 con avvallamento della limitante somatica superiore, ernia discale mediana-paramediana in L3-L4 a verosimile genesi post-traumatica, esiti di lieve avvallamento della limitante somatica superiore del soma di D6 e D7 post-trauma” (vedi relazione di consulenza tecnica a firma del dott. Tes_1
.
[...]
Tali valutazioni devono essere condivise, in ragione dell'obiettività del metodo di indagine seguito dall'ausiliare e della completezza delle motivazioni addotte, anche sulla base della consulenza specialistica del radiologo, dott. , cui lo stesso ausiliare ha fatto Persona_1 ricorso ed il quale ha motivato le proprie conclusioni anche – preme osservare – in sede di pag. 6/13 risposta che lo stesso CTU ha fornito alle osservazioni critiche del consulente della
Compagnia assicurativa convenuta.
Ebbene, le superiori considerazioni consentono di affermare l'ottemperanza di parte attrice dell'onere probatorio di cui era gravata, nonché la totale responsabilità dei convenuti per l'evento verificatosi in danno della che veniva investita e rovinava a terra riportando Pt_1 le lesioni di cui sopra.
Venendo, dunque, alla liquidazione del danno non patrimoniale, si osserva anzitutto che “la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e il CP_4 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato. La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost. mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost. L'assicurazione non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla CP_4 malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione dell'art. 13 del d.lgs. del 2000) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alla potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsiasi vittima di un evento lesivo” (cfr. Cass. n. 3694/2023).
Occorre, pertanto, procedere anzitutto alla liquidazione del danno civilistico secondo i criteri comuni.
Sul punto, deve preliminarmente osservarsi che, secondo il recente, ma ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, quantunque costituisca una categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass.
S.U. n. 26972/2008; Cass. civ. n. 7513/2018), comprende in sé le due distinte voci del danno biologico, quale danno permanente all'integrità psicofisica, in termini di compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato, e del danno morale inteso quale pregiudizio derivante dalla stessa lesione non suscettibile di accertamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza soggettiva/interiore e non relazionale.
La voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
pag. 7/13 Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, qualora tale voce non venga accertata, il giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 28989/2019; Cass. civ. sez.
III, n. 25164/2020).
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Manca, invece, prova del fatto che parte attrice abbia subito un danno morale, il quale va comunque, in ogni caso, specificamente allegato, in specie nell'ipotesi di lesioni micropermanenti.
Ed invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare” (cfr. Cass. civ. n. 17209 del 2015).
Sulla scorta delle pregresse considerazioni, deve dunque escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi liquidare il solo danno biologico.
Ciò posto, per la determinazione dei danni, occorre prendere le mosse dalla relazione predisposta dal CTU nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Ebbene, il consulente, alla luce della documentazione esaminata e degli accertamenti clinici svolti, ha affermato che l'attrice, in conseguenza del sinistro per cui è lite, ha subito “esiti di fratture post-traumatiche di L2 ed L3 con avvallamento della limitante somatica superiore, ernia discale mediana- paramediana in L3-L4 a verosimile genesi post-traumatica, esiti di lieve avvallamento della limitante somatica superiore del soma di D6 e D7 post-trauma”, determinando tale lesione una malattia di complessivi giorni 180 giorni nei quali il danno biologico temporaneo è stato parziale al 75% per giorni 60, parziale al 50% per giorni 60, parziale al 25% per giorni 60, nonché postumi permanenti tali da configurare un danno biologico permanente valutato nella misura del 19%.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di cassazione in materia, i parametri e i valori indicati nelle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di
Milano, come aggiornate nell'anno 2024 (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011, Cass. Sez. 3, Sent. n. 5474 del pag. 8/13 22/02/2023, Rv. 666960 - 01), non trovando applicazione ratione temporis la Tabella unica nazionale di cui all'art. 138 del Codice delle assicurazioni private.
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr. Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e
26975) - devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Circa l'entità del risarcimento, va rammentato che il giudice, sulla scorta delle menzionate tabelle, liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del
“danno biologico/dinamico-relazionale”.
Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva);
l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quali importi standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e la somma di euro
31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta non sono state allegate, né tantomeno provate, circostanze che giustifichino l'aumento del danno biologico dinamico-relazionale standard.
pag. 9/13 Né occorre applicare incremento alcuno rispetto alla componente di danno da sofferenza di danno biologico, giacché la parte attrice non ha allegato circostanze che in concreto giustifichino l'applicazione di aumenti personalizzati.
Ritiene quindi il Tribunale di liquidare il danno dinamico-relazionale e il danno da sofferenza interiore nelle misure standard di € 84,00 ed € 31,00 pro die.
In definitiva, considerato il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta pari a € 115,00 (comprensivo tanto del danno biologico/dinamico-relazionale, quanto del danno da sofferenza soggettiva interiore), considerata la durata e la misura individuata dal CTU, i danni non patrimoniali da inabilità temporanea derivanti dalle lesioni per cui è causa devono essere liquidati come segue:
- € 115,00 al giorno (ridotti al 75%) x 60 giorni = € 5.175,00;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 50%) x 60 giorni = € 3.450,00;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 25%) x 60 giorni = € 1.725,00; totale = € 10.350,00.
Par quanto attiene al danno biologico permanente, ritiene il Tribunale che siano aderenti alla fattispecie concreta gli importi standard previsti nella quinta colonna della Tabella Milanese.
Infatti, il CTU ha accertato l'esistenza di postumi permanenti dinamico-relazionali residui nella misura del 19%; pertanto, in assenza di circostanze specifiche che giustifichino un discostamento dai parametri standard, non può procedersi ad alcun aumento o diminuzione rispetto a quanto indicato nella Tabella milanese in relazione al danno da sofferenza soggettiva interiore.
La tabella Milanese per una persona di anni 59 (al momento della stabilizzazione dei postumi in data 15.4.2015) prevede gli importi standard di € 49.784,00 per il danno biologico-relazionale ed € 17.425,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con una personalizzazione massima nella misura del 40%.
Alla luce di quanto esposto tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età e delle condizioni di vita dell'attore, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, questo Tribunale ritiene che il danno biologico dinamico-relazionale e il danno da sofferenza soggettiva interiore vadano liquidati secondo i valori indicati alla quinta colonna delle Tabelle milanesi.
Si stima quindi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma già rivalutata di € 67.209,00.
Il danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attrice va, dunque, liquidato nella somma di € 77.559,00.
Una volta correttamente conteggiato il danno civilistico effettivo ed integrale subito dal danneggiato (quindi tenuto conto di tutte le diverse voci di pregiudizio) occorre procedere con la pag. 10/13 sottrazione di quanto erogato dall' , il cui residuo costituisce appunto il “danno CP_4 differenziale”, al pagamento del quale sarà tenuto il soggetto responsabile civilmente per l'infortunio o la malattia professionale.
Tuttavia, secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. S.U.
n. 12566/2018, “i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale, riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito”.
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale ( ) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del CP_4 danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello di sottrarre tout court per intero l'indennizzo dal credito CP_4 risarcitorio che sia stato a monte calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo “poste omogenee” (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli CP_4 due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court
l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano CP_4 stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per “poste identiche” e non per “poste omogenee”) (Cass. civ. n. 26117/2021).
Nel caso di specie, sussistendo i sopramenzionati presupposti al fine del calcolo del c.d. danno differenziale, il Giudice, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve espungere le voci escluse dalla copertura assicurativa (ovvero il danno morale e il danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente (cfr. Cass. n. 9112/2019); ciò con CP_4
l'ulteriore puntualizzazione che essendo la rendita già erogata dovranno prendersi in esame i ratei di rendita già erogati dall' (Cass. n. 25618/2018), sicché il calcolo del credito andrà CP_4 in concreto operato considerando, da un lato, i ratei già corrisposti e, dall'altro, capitalizzando la rendita ancora da erogare.
Dovendosi, a questo punto, procedere al suddetto calcolo del danno differenziale, è stato documentato, a seguito di richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., che la rendita complessiva riconosciuta a titolo di indennizzo del danno biologico è stata capitalizzata, alla data del 31.1.2025, nell'importo di € 28.316,64 da riferirsi esclusivamente all'indennizzo del danno biologico.
pag. 11/13 Considerata la data di riferimento per la capitalizzazione e la liquidazione equitativa del danno civilistico, effettuata in valori attuali, il danno differenziale è dato dalla differenza tra le superiori poste omogenee (€ 77.559,00 - € 28.316,64), e risulta dunque pari ad € 49.242,36.
La somma complessiva, così determinata all'attualità, deve essere devalutata sulla base degli indici ISTAT alla data del fatto (17.10.2014) e successivamente, su tale somma così devalutata, sono dovuti gli interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dal 22.11.2019 e sino alla data della presente sentenza;
e ancora, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Infatti, la Suprema
Corte (Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1612), innovando un precedente consolidato orientamento giurisprudenziale, ha statuito che anche per i crediti di valore non è corretto applicare gli interessi con decorrenza dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata alla data della pronuncia ed ha invece ritenuto possibile calcolare detti interessi “con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna dei convenuti alla rifusione in favore di parte attrice, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – individuabile in base al criterio del decisum, prevalente sul criterio del disputatum – cfr. Cass. S.U. 19014/2007 – applicati i parametri medi, in ragione della effettiva bassa complessità della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse di parte attrice.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno interamente poste a carico dei convenuti
, e in solido tra Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, contrariis reiectis, così provvede;
1) condanna , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 in solido tra loro, a pagare in favore di per il titolo risarcitorio meglio Parte_1 specificato in motivazione la complessiva somma di € 49.242,36, oltre interessi legali da calcolarsi come indicato in parte motiva;
2) condanna , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 in solido tra loro, a rifondere delle spese del presente giudizio che si Parte_1 liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
pag. 12/13 3) pone definitamente le spese di CTU a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Marsala, 3.10.2025
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1263 R.G. dell'anno 2022 vertente tra:
, nata a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Marsala, nel Viale Whitaker n. 11/a, presso lo studio dell'avv. Antonio Norrito, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti parte attrice
e
C.F. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Trapani, nella Via Riccardo Passaneto n. 6, presso lo studio dell'avv. Giacomo Raffaele Esposito, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
parte convenuta nonché nei confronti di
(n. Castelvetrano il 21.7.1948) e (n. Controparte_2 Controparte_3
Marzano Appio il 31.12.1953) convenuti contumaci
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti costituite si sono riportati alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la condanna solidale di , Controparte_2 Controparte_3
e la compagnia al risarcimento dei danni patiti in occasione del Controparte_1 sinistro occorsole, in qualità di pedone, in data 17.10.2014, in Campobello di Mazara, nella Via
Mare.
In particolare, a fondamento della spiegata domanda, l'attrice ha dedotto:
- che in tale data, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per recarsi a lavoro, in prossimità dell'incrocio di Via Garibaldi, veniva investita dall'autocarro, targato AM 224 LC, di proprietà di , guidato nell'occasione da , assicurato Controparte_3 Controparte_2 con Controparte_1
- che l'autocarro le urtava la gamba destra provocandone la caduta con conseguenti lesioni fisiche consistenti in un trauma del bacino e un trauma lombosacrale, con frattura di L2 ed L3 e deformazione a cuneo anteriore di D6 e D7 di primo grado;
- che sul luogo del sinistro interveniva i Vigili urbani del Comune di Campobello di Mazara che raccoglievano le dichiarazioni spontanee delle odierne parti;
- che trattandosi di infortunio in itinere, in data 25.3.2015, l le riconosceva la somma di CP_4
€ 5.548,82 a titolo di ITT e successivamente una rendita di € 2.859,86 in virtù della sentenza n.
825/2019 della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, le riconosceva un danno biologico del 19%.
Imputato l'occorso agli odierni convenuti, la ha concluso chiedendo all'intestato Pt_1
Tribunale di:
“1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente l'autocarro targato AM224LC Sig.
assicurato per la responsabilità civile con la con polizza n. Controparte_2 Controparte_5
30/40204772, nel verificarsi del sinistro descritto in premessa e nello instaurarsi delle conseguenze;
2. Ritenere e dichiarare che, in seguito al sinistro, la Sig.ra ha riportato politraumi con Parte_1 reliquati invalidanti che hanno comportato un danno biologico del 31% oltre a 120 giorni di ITT;
60 giorni di
ITP al 75%; 60 giorni Al 50% ed 80 giorni di ITP al 25%; ritenere e dichiarare la Sig.ra ha diritto a vedersi risarcito il danno differenziale, per come in Parte_1 narrativa individuato e quantificato;
3. Condannare la nella persona del legale rappresentante protempore quale Controparte_5 assicuratore del veicolo targato AM224LC, in solido con il conducente del veicolo Sig. ed il Controparte_2 proprietario Sig. al pagamento in favore della Sig.ra della Parte_2 Parte_1 complessiva somma di €. 140.486,12 per le causali di cui in narrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la Controparte_1 quale, non contestando la verificazione del sinistro de quo, ha assunto la riferibilità dell'evento, in via concorrente, alla condotta imprudente tenuta dall'attrice per avere la stessa attraversato di corsa la sede stradale senza curarsi dell'autocarro che sopraggiungeva, rendendo inevitabile l'asserito impatto, domandando, dunque, la declaratoria ex art. 1227 c.c. della cooperazione colposa dell'attrice nella causazione dell'incidente, con susseguente decurtazione del risarcimento in misura pari al 50%.
pag. 2/13 Ha contestato, inoltre, il quantum risarcitorio preteso dall'avversaria alla luce della maggiore rendita pari ad € 74.632,06 costituita dall' in suo favore, nonché alla luce della somma di € CP_4
CP_ 45.000,00 versata dalla Compagnia Assicuratrice in favore dell' – pro bono pacis – a chiusura di ogni pretesa.
Dichiarata la contumacia dei convenuti e , Controparte_2 Controparte_3 ritualmente citati e non comparsi, la causa è stata istruita in via documentale, nonché mediante interrogatorio formale dell'attrice ed espletamento di CTU medico – legale per la valutazione delle lesioni e dei danni conseguenti al sinistro.
All'udienza del 30.5.2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio ai fini della acquisizione di informazioni da parte dell' , è stata fissata per la discussione orale della causa la data CP_4 odierna.
In via preliminare, deve darsi atto della procedibilità della domanda per avere l'attrice trasmesso la richiesta stragiudiziale ritualmente inoltrata alla Compagnia di assicurazione convenuta, con termine di moratoria ivi indicato (v. documento n. 8 allegato all'atto di citazione).
La fattispecie in esame va ricondotta nell'ambito applicativo di cui all'art. 2054 c.c. che, in base ad un consolidato indirizzo interpretativo, pone a carico del conducente del veicolo, in prossimità delle strisce pedonali, il dovere di rallentare fino a fermarsi per consentire l'attraversamento del pedone, dovendo, inoltre, il guidatore adeguare la velocità al contesto dei luoghi e all'area visibile nelle immediate vicinanze delle strisce ed incombendo, altresì, sul medesimo conducente l'obbligo di presumere che nello spazio a tanto destinato un pedone possa in ogni momento attraversare, mentre va esclusa la sussistenza di un dovere del pedone di valutare l'intenzione del conducente di lasciarlo effettivamente passare (come deve) ovvero di apprezzare l'eventuale rallentamento del sopraggiungente veicolo (in questo senso v. Cass.
n. 20949/2009; Cass. n. 9268/2019; Cass. n. 8487/2022).
Occorre, in altri termini, che ogni conducente, nell'approssimarsi alle strisce pedonali abbia la chiara consapevolezza che deve non solo dare la precedenza, ma anche un comportamento idoneo ad ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi, non potendo per altro verso assumere alcun rilievo ai fini di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., l'omissione, da parte del pedone che attraversi la strada sulle apposite strisce, del controllo e della valutazione della velocità dei veicoli sopraggiungenti, o addirittura dell'intenzione di un conducente di rallentare o fermarsi: non può predicarsi il dovere di essere tecnicamente cauto da parte di chi pag. 3/13 (il pedone) ha ragione di fare pieno affidamento sulla prescritta cautela altrui (del conducente), sì che un concorso colposo del pedone è ravvisabile solo se egli abbia tenuto una condotta del tutto imprevedibile e straordinaria (v. sempre Cass. n. 20949/2009).
In ipotesi di investimento pedonale, del resto, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento e, a tal fine, non è comunque sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, dovendo il conducente dimostrare non solo che il pedone abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (v. sempre Cass. n.
9856/2022).
In altri termini, il danno non è imputabile (in tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento: qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo;
ciò in quanto l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante e, se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente;
il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 227 c.c. è nel senso che la prevenzione
è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili (v.
Cass. n. 5627/2020).
Tanto premesso in punto di diritto e venendo all'esame della fattispecie concreta, la domanda proposta dall'attrice è fondata nei limiti e con le precisazioni di seguito esplicitate.
La dinamica del sinistro può ritenersi provata, tanto in ragione della mancata comparizione dei convenuti a rendere interrogatorio formale (sebbene agli stessi sia stato ritualmente notificato il provvedimento di ammissione all'interrogatorio formale) quanto sulla base delle dichiarazioni spontanee rese dagli stessi ai Vigili Urbani di Campobello di Mazara nell'immediatezza del sinistro, nonché dalla stessa CTU espletata in corso di causa.
Quanto alla mancata comparizione dei convenuti a rendere interrogatorio formale, sebbene tale condotta processuale possa assurgere a mero argomento di prova, la stessa, unitamente alle dichiarazioni spontanee rese da e nell'immediatezza dei fatti, deve essere CP_2 CP_3 pag. 4/13 valorizzata al fine di ritenere tanto l'effettiva verificazione del sinistro, quanto la responsabilità dei convenuti.
Ed invero, in relazione alle dichiarazioni spontanee rese dagli odierni convenuti ai Vigili
Urbani del Comune di Mazara del Vallo in data 17.10.2014, ha dichiarato Controparte_2 che “Alla guida dell'autovettura Fiat Fiorino, targata AM 224 LC, provenivo dalla via Marconi ed avevo superato completamente l'intersezione con la via Garibaldi. Mi immettevo, così, nella via Mare quando, all'improvviso, una signora attraversava di corsa la strada da un marciapiede all'altro e, quasi alla fine dell'attraversamento, l'autovettura sfiorava la gamba destra della signora, la quale perdeva l'equilibrio e cadeva
a terra”, mentre ha dichiarato che “Mi trovavo in qualità di passeggero a Controparte_3 bordo dell'autovettura Fiat Fiorino, targata AM 224 LC, condotta dal sig. Provenivamo Controparte_2 dalla via Marconi ed avevamo superato completamente l'intersezione con la via Garibaldi. Ci immettevamo, così, nella via Mare quando, all'improvviso, una signora attraversava di corsa la strada da un marciapiede all'altro e, quasi alla fine dell'attraversamento, l'autovettura sfiorava la gamba destra della signora, la quale perdeva l'equilibrio e cadeva a terra”.
A questo proposito, deve precisarsi, che tutta la documentazione raccolta dai Vigili Urbani di Campobello di Mazara si ritiene utilizzabile in quanto assume i connotati della c.d. prova atipica.
Si possono definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge in ragione del fatto che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale nonché l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, induce la giurisprudenza oramai consolidata (tra le tante Cass. civ. n. 5440/2010) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche che, tecnicamente, trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie.
Detto quindi dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la giurisprudenza ha chiarito che la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n.
pag. 5/13 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998,
Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).
Alla luce di quanto sovraesposto, dunque, non può che ritenersi adeguatamente provato che in data 17.10.2014, , mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per Parte_1 recarsi a lavoro, in prossimità dell'incrocio di Via Garibaldi in Campobello di Mazara, veniva investita dall'autocarro, targato AM 224 LC, di proprietà di guidato CP_3 Controparte_3 nell'occasione da , riportando lesioni fisiche consistenti in un trauma del bacino Controparte_2
e un trauma lombosacrale, con frattura di L2 ed L3 e deformazione a cuneo anteriore di D6 e D7 di primo grado.
Del resto, tali circostanze trovano esatto riscontro nel verbale di pronto soccorso redatto in data 17.10.2014, alle ore 09:02, ove la giungeva riferendo di essere stata investita da Pt_1 un'auto mentre andava al lavoro e stava attraversando la strada e ove i sanitari del pronto soccorso annotavano quale diagnosi “trauma bacino e lomosacrale” (vedi allegato n. 8 all'atto di citazione).
Inoltre, la Compagnia convenuta, pur non contestando la verificazione dell'evento, ha opposto la sussistenza di una condotta imprudente della danneggiata che, tuttavia, ad avviso di chi giudica, non appare configurabile e, comunque, non può reputarsi idonea a vincere la suddetta presunzione di responsabilità ovvero a configurare un concorso di colpa del pedone rilevante ai fini della ricordata disciplina normativa.
Ed invero, nessun elemento di imprevedibilità e/o straordinarietà della condotta della Pt_1 appare ravvisabile, nulla avendo peraltro la Compagnia dedotto, allegato, provato o chiesto di provare onde superare la presunzione di colpa posta a carico del conducente del veicolo investitore.
Ulteriore elemento che dimostra la verificazione dell'evento lesivo secondo le modalità descritte in citazione è il giudizio di compatibilità traumatologica espresso dal consulente tecnico nominato, laddove precisa che le lesioni subite dall'attrice consistono in “esiti di fratture post- traumatiche di L2 ed L3 con avvallamento della limitante somatica superiore, ernia discale mediana-paramediana in L3-L4 a verosimile genesi post-traumatica, esiti di lieve avvallamento della limitante somatica superiore del soma di D6 e D7 post-trauma” (vedi relazione di consulenza tecnica a firma del dott. Tes_1
.
[...]
Tali valutazioni devono essere condivise, in ragione dell'obiettività del metodo di indagine seguito dall'ausiliare e della completezza delle motivazioni addotte, anche sulla base della consulenza specialistica del radiologo, dott. , cui lo stesso ausiliare ha fatto Persona_1 ricorso ed il quale ha motivato le proprie conclusioni anche – preme osservare – in sede di pag. 6/13 risposta che lo stesso CTU ha fornito alle osservazioni critiche del consulente della
Compagnia assicurativa convenuta.
Ebbene, le superiori considerazioni consentono di affermare l'ottemperanza di parte attrice dell'onere probatorio di cui era gravata, nonché la totale responsabilità dei convenuti per l'evento verificatosi in danno della che veniva investita e rovinava a terra riportando Pt_1 le lesioni di cui sopra.
Venendo, dunque, alla liquidazione del danno non patrimoniale, si osserva anzitutto che “la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e il CP_4 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato. La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost. mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost. L'assicurazione non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla CP_4 malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione dell'art. 13 del d.lgs. del 2000) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alla potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsiasi vittima di un evento lesivo” (cfr. Cass. n. 3694/2023).
Occorre, pertanto, procedere anzitutto alla liquidazione del danno civilistico secondo i criteri comuni.
Sul punto, deve preliminarmente osservarsi che, secondo il recente, ma ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, quantunque costituisca una categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass.
S.U. n. 26972/2008; Cass. civ. n. 7513/2018), comprende in sé le due distinte voci del danno biologico, quale danno permanente all'integrità psicofisica, in termini di compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato, e del danno morale inteso quale pregiudizio derivante dalla stessa lesione non suscettibile di accertamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza soggettiva/interiore e non relazionale.
La voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
pag. 7/13 Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, qualora tale voce non venga accertata, il giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 28989/2019; Cass. civ. sez.
III, n. 25164/2020).
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Manca, invece, prova del fatto che parte attrice abbia subito un danno morale, il quale va comunque, in ogni caso, specificamente allegato, in specie nell'ipotesi di lesioni micropermanenti.
Ed invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare” (cfr. Cass. civ. n. 17209 del 2015).
Sulla scorta delle pregresse considerazioni, deve dunque escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi liquidare il solo danno biologico.
Ciò posto, per la determinazione dei danni, occorre prendere le mosse dalla relazione predisposta dal CTU nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Ebbene, il consulente, alla luce della documentazione esaminata e degli accertamenti clinici svolti, ha affermato che l'attrice, in conseguenza del sinistro per cui è lite, ha subito “esiti di fratture post-traumatiche di L2 ed L3 con avvallamento della limitante somatica superiore, ernia discale mediana- paramediana in L3-L4 a verosimile genesi post-traumatica, esiti di lieve avvallamento della limitante somatica superiore del soma di D6 e D7 post-trauma”, determinando tale lesione una malattia di complessivi giorni 180 giorni nei quali il danno biologico temporaneo è stato parziale al 75% per giorni 60, parziale al 50% per giorni 60, parziale al 25% per giorni 60, nonché postumi permanenti tali da configurare un danno biologico permanente valutato nella misura del 19%.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di cassazione in materia, i parametri e i valori indicati nelle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di
Milano, come aggiornate nell'anno 2024 (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011, Cass. Sez. 3, Sent. n. 5474 del pag. 8/13 22/02/2023, Rv. 666960 - 01), non trovando applicazione ratione temporis la Tabella unica nazionale di cui all'art. 138 del Codice delle assicurazioni private.
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr. Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e
26975) - devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Circa l'entità del risarcimento, va rammentato che il giudice, sulla scorta delle menzionate tabelle, liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del
“danno biologico/dinamico-relazionale”.
Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva);
l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quali importi standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e la somma di euro
31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta non sono state allegate, né tantomeno provate, circostanze che giustifichino l'aumento del danno biologico dinamico-relazionale standard.
pag. 9/13 Né occorre applicare incremento alcuno rispetto alla componente di danno da sofferenza di danno biologico, giacché la parte attrice non ha allegato circostanze che in concreto giustifichino l'applicazione di aumenti personalizzati.
Ritiene quindi il Tribunale di liquidare il danno dinamico-relazionale e il danno da sofferenza interiore nelle misure standard di € 84,00 ed € 31,00 pro die.
In definitiva, considerato il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta pari a € 115,00 (comprensivo tanto del danno biologico/dinamico-relazionale, quanto del danno da sofferenza soggettiva interiore), considerata la durata e la misura individuata dal CTU, i danni non patrimoniali da inabilità temporanea derivanti dalle lesioni per cui è causa devono essere liquidati come segue:
- € 115,00 al giorno (ridotti al 75%) x 60 giorni = € 5.175,00;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 50%) x 60 giorni = € 3.450,00;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 25%) x 60 giorni = € 1.725,00; totale = € 10.350,00.
Par quanto attiene al danno biologico permanente, ritiene il Tribunale che siano aderenti alla fattispecie concreta gli importi standard previsti nella quinta colonna della Tabella Milanese.
Infatti, il CTU ha accertato l'esistenza di postumi permanenti dinamico-relazionali residui nella misura del 19%; pertanto, in assenza di circostanze specifiche che giustifichino un discostamento dai parametri standard, non può procedersi ad alcun aumento o diminuzione rispetto a quanto indicato nella Tabella milanese in relazione al danno da sofferenza soggettiva interiore.
La tabella Milanese per una persona di anni 59 (al momento della stabilizzazione dei postumi in data 15.4.2015) prevede gli importi standard di € 49.784,00 per il danno biologico-relazionale ed € 17.425,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con una personalizzazione massima nella misura del 40%.
Alla luce di quanto esposto tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età e delle condizioni di vita dell'attore, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, questo Tribunale ritiene che il danno biologico dinamico-relazionale e il danno da sofferenza soggettiva interiore vadano liquidati secondo i valori indicati alla quinta colonna delle Tabelle milanesi.
Si stima quindi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma già rivalutata di € 67.209,00.
Il danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attrice va, dunque, liquidato nella somma di € 77.559,00.
Una volta correttamente conteggiato il danno civilistico effettivo ed integrale subito dal danneggiato (quindi tenuto conto di tutte le diverse voci di pregiudizio) occorre procedere con la pag. 10/13 sottrazione di quanto erogato dall' , il cui residuo costituisce appunto il “danno CP_4 differenziale”, al pagamento del quale sarà tenuto il soggetto responsabile civilmente per l'infortunio o la malattia professionale.
Tuttavia, secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. S.U.
n. 12566/2018, “i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale, riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito”.
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale ( ) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del CP_4 danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello di sottrarre tout court per intero l'indennizzo dal credito CP_4 risarcitorio che sia stato a monte calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo “poste omogenee” (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli CP_4 due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court
l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano CP_4 stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per “poste identiche” e non per “poste omogenee”) (Cass. civ. n. 26117/2021).
Nel caso di specie, sussistendo i sopramenzionati presupposti al fine del calcolo del c.d. danno differenziale, il Giudice, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve espungere le voci escluse dalla copertura assicurativa (ovvero il danno morale e il danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente (cfr. Cass. n. 9112/2019); ciò con CP_4
l'ulteriore puntualizzazione che essendo la rendita già erogata dovranno prendersi in esame i ratei di rendita già erogati dall' (Cass. n. 25618/2018), sicché il calcolo del credito andrà CP_4 in concreto operato considerando, da un lato, i ratei già corrisposti e, dall'altro, capitalizzando la rendita ancora da erogare.
Dovendosi, a questo punto, procedere al suddetto calcolo del danno differenziale, è stato documentato, a seguito di richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., che la rendita complessiva riconosciuta a titolo di indennizzo del danno biologico è stata capitalizzata, alla data del 31.1.2025, nell'importo di € 28.316,64 da riferirsi esclusivamente all'indennizzo del danno biologico.
pag. 11/13 Considerata la data di riferimento per la capitalizzazione e la liquidazione equitativa del danno civilistico, effettuata in valori attuali, il danno differenziale è dato dalla differenza tra le superiori poste omogenee (€ 77.559,00 - € 28.316,64), e risulta dunque pari ad € 49.242,36.
La somma complessiva, così determinata all'attualità, deve essere devalutata sulla base degli indici ISTAT alla data del fatto (17.10.2014) e successivamente, su tale somma così devalutata, sono dovuti gli interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dal 22.11.2019 e sino alla data della presente sentenza;
e ancora, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Infatti, la Suprema
Corte (Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1612), innovando un precedente consolidato orientamento giurisprudenziale, ha statuito che anche per i crediti di valore non è corretto applicare gli interessi con decorrenza dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata alla data della pronuncia ed ha invece ritenuto possibile calcolare detti interessi “con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna dei convenuti alla rifusione in favore di parte attrice, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – individuabile in base al criterio del decisum, prevalente sul criterio del disputatum – cfr. Cass. S.U. 19014/2007 – applicati i parametri medi, in ragione della effettiva bassa complessità della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse di parte attrice.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno interamente poste a carico dei convenuti
, e in solido tra Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, contrariis reiectis, così provvede;
1) condanna , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 in solido tra loro, a pagare in favore di per il titolo risarcitorio meglio Parte_1 specificato in motivazione la complessiva somma di € 49.242,36, oltre interessi legali da calcolarsi come indicato in parte motiva;
2) condanna , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 in solido tra loro, a rifondere delle spese del presente giudizio che si Parte_1 liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
pag. 12/13 3) pone definitamente le spese di CTU a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Marsala, 3.10.2025
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 13/13