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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta in data 13.2.2025 dal Giudice relatore,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 1902 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 avente ad oggetto: REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DI COMUNIONE O DI CP_1
DEGLI ARTT. 1105, 1129, COMMA 3, C.C., promosso da , rappresentato e
[...] Parte_1 difeso dall'Avv.to Raffaele Di Gioia;
esaminati gli atti di causa;
rilevato che parte ricorrente in qualità di condominio del condominio “Condominio La Palma”, sito in Palma Campania (NA) alla Via Alcide De Gasperi n. 26/D ha chiesto revocarsi l'amministratore di condominio in considerazione delle gravi violazioni da questi Parte_2 poste in essere;
rilevato preliminarmente che, in analogia a quanto disposto dall'art. 1105 c.c. richiamato dall'art. 1139 c.c. successivo, la competenza è del Tribunale in composizione collegiale, il quale non è chiamato a decidere questioni di status ovvero controversie su diritti, ma a proteggere il comune interesse di tutti i condomini, ragion per cui il Collegio provvede in camera di consiglio con il rito di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. con decreto;
1 OSSERVA
1. Con ricorso depositato in data 02.08.2024 nella qualità di condomino del Parte_1
“Condominio Le Palme” agiva per la revoca di amministratore nominato, Parte_2 contestando le seguenti condotte: 1) l'omessa comunicazione dei dati anagrafici e condominiali;
2)
l'aver impedito il diritto di controllo e di verifica contabile e gestionale da parte dei condomini, non avendo consegnato ai condomini la documentazione richiesta;
3) l'utilizzo illegittimo e promiscuo del conto corrente intestato al condominio;
4) la mancata presentazione di un preventivo che riportasse gli adempimenti per il pagamento del compenso all'amministratore; 5) l'omessa informativa con riguardo alla gestione condominiale;
6) l'omesso esercizio di azioni recuperatorie nei confronti dei condomini morosi.
2. Il resistente, pur ritualmente citato con regolare notifica presso il relativo Parte_2 indirizzo di posta elettronica certificata, non si è costituito e ne va, dunque, dichiarata la contumacia.
3. Va preliminarmente osservato che il procedimento prodromico alla revoca dell'amministratore di condominio si sostanzia in un giudizio di risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti i condomini e l'amministratore, per cui, in materia di prova, trova applicazione il principio generale operante in materia di inadempimento di un'obbligazione, per cui il condomino che agisca per la risoluzione del mandato deve provare la fonte del suo diritto e limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento, laddove, invece, l'amministratore convenuto rimane gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa di revoca, costituito dall'avvenuta adempimento ai relativi obblighi di gestione (cfr. Tribunale di Salerno, Sez. I,
12.04.2011 in applicazione dei noti principi espressi da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
In base all'art. 1129, co. 11, c.c. ciascun condomino, in presenza di gravi irregolarità, è legittimato per ricorrere all'autorità giudiziaria ai fini della revoca dell'amministratore, in considerazione del superiore interesse alla corretta gestione condominiale, facendosi salva l'iniziativa individuale del condomino anche in dissenso rispetto all'assemblea.
4. Va in primo luogo rilevato che in data 15.07.2024 l'assemblea aveva proceduto alla votazione per la revoca del non avendo, tuttavia, raggiunto il quorum necessario. Risulta soddisfatto Pt_2 il previo e necessario passaggio assembleare (cfr. ex mutis, Corte Appello, Sez. II, Torino, 5.12.2017;
Tribunale di Asti, 18.08.2017), dal momento che ciò garantisce la piena operatività del principio maggioritario, con la conseguenza, peraltro, che le valutazioni assembleari potrebbero portare anche alla scelta di non revocare, residuando per il singolo condomino la possibilità di agire singolarmente per la revoca dell'amministratore.
2 Del pari, occorre osservare che in base alla documentazione depositata in atti, risulta dal verbale assemblea del 15.07.2024 che l'incarico del in mancanza di revoca e della nomina di un Pt_2 nuovo amministratore, debba ritenersi automaticamente rinnovato in conformità a quanto disposto dall'art. 1129 c.c., il quale, al comma 10, prevede che “l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”.
Deve rilevarsi, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, che l'amministratore, in virtù di quanto allegato dal ricorrente, non ha comunicato i propri dati in base al disposto di cui all'art. 1129 co 2 c.c., per cui “contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico,
l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6 e 7) dell'art. 1130, nonché i giorni
e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”.
L'art. 1129, co. 12, n. 8) c.c. individua espressamente tra le ipotesi tipiche di grave irregolarità
“l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo”.
L'accertata esistenza di ipotesi tipiche di gravi irregolarità deve ritenersi assorbente rispetto agli altri motivi di revoca indicati in ricorso.
Tanto basta per l'accoglimento del ricorso in esame.
5. Va poi dichiarata inammissibile in questo giudizio che, come si è precedentemente rilevato segue le forme del rito camerale, la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata dal
[...]
Pt_1
6. Indipendentemente dalla natura camerale del rito de quo, il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dal momento che, pur trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione, è prodromico alla risoluzione di opposte pretese (cfr. Cass., Sez. Un., 29.10.2004, n. 20957). Ne consegue che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di parte ricorrente, tenendo conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione e del valore non determinabile della controversia.
P.Q.M.
letto l'art. 1129 c.c.,
Dichiara la contumacia di Parte_2
3 dalla carica di amministratore di condominio del “Condominio Le Controparte_2
Palme”, sito in Palma Campania (NA) alla Via Alcide De Gasperi n. 26/D.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_2 Parte_1 liquida in € 125,00 per esborsi e in € 1.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
II SEZIONE CIVILE
SETTORE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta in data 13.2.2025 dal Giudice relatore,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 1902 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 avente ad oggetto: REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DI COMUNIONE O DI CP_1
DEGLI ARTT. 1105, 1129, COMMA 3, C.C., promosso da , rappresentato e
[...] Parte_1 difeso dall'Avv.to Raffaele Di Gioia;
esaminati gli atti di causa;
rilevato che parte ricorrente in qualità di condominio del condominio “Condominio La Palma”, sito in Palma Campania (NA) alla Via Alcide De Gasperi n. 26/D ha chiesto revocarsi l'amministratore di condominio in considerazione delle gravi violazioni da questi Parte_2 poste in essere;
rilevato preliminarmente che, in analogia a quanto disposto dall'art. 1105 c.c. richiamato dall'art. 1139 c.c. successivo, la competenza è del Tribunale in composizione collegiale, il quale non è chiamato a decidere questioni di status ovvero controversie su diritti, ma a proteggere il comune interesse di tutti i condomini, ragion per cui il Collegio provvede in camera di consiglio con il rito di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. con decreto;
1 OSSERVA
1. Con ricorso depositato in data 02.08.2024 nella qualità di condomino del Parte_1
“Condominio Le Palme” agiva per la revoca di amministratore nominato, Parte_2 contestando le seguenti condotte: 1) l'omessa comunicazione dei dati anagrafici e condominiali;
2)
l'aver impedito il diritto di controllo e di verifica contabile e gestionale da parte dei condomini, non avendo consegnato ai condomini la documentazione richiesta;
3) l'utilizzo illegittimo e promiscuo del conto corrente intestato al condominio;
4) la mancata presentazione di un preventivo che riportasse gli adempimenti per il pagamento del compenso all'amministratore; 5) l'omessa informativa con riguardo alla gestione condominiale;
6) l'omesso esercizio di azioni recuperatorie nei confronti dei condomini morosi.
2. Il resistente, pur ritualmente citato con regolare notifica presso il relativo Parte_2 indirizzo di posta elettronica certificata, non si è costituito e ne va, dunque, dichiarata la contumacia.
3. Va preliminarmente osservato che il procedimento prodromico alla revoca dell'amministratore di condominio si sostanzia in un giudizio di risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti i condomini e l'amministratore, per cui, in materia di prova, trova applicazione il principio generale operante in materia di inadempimento di un'obbligazione, per cui il condomino che agisca per la risoluzione del mandato deve provare la fonte del suo diritto e limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento, laddove, invece, l'amministratore convenuto rimane gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa di revoca, costituito dall'avvenuta adempimento ai relativi obblighi di gestione (cfr. Tribunale di Salerno, Sez. I,
12.04.2011 in applicazione dei noti principi espressi da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
In base all'art. 1129, co. 11, c.c. ciascun condomino, in presenza di gravi irregolarità, è legittimato per ricorrere all'autorità giudiziaria ai fini della revoca dell'amministratore, in considerazione del superiore interesse alla corretta gestione condominiale, facendosi salva l'iniziativa individuale del condomino anche in dissenso rispetto all'assemblea.
4. Va in primo luogo rilevato che in data 15.07.2024 l'assemblea aveva proceduto alla votazione per la revoca del non avendo, tuttavia, raggiunto il quorum necessario. Risulta soddisfatto Pt_2 il previo e necessario passaggio assembleare (cfr. ex mutis, Corte Appello, Sez. II, Torino, 5.12.2017;
Tribunale di Asti, 18.08.2017), dal momento che ciò garantisce la piena operatività del principio maggioritario, con la conseguenza, peraltro, che le valutazioni assembleari potrebbero portare anche alla scelta di non revocare, residuando per il singolo condomino la possibilità di agire singolarmente per la revoca dell'amministratore.
2 Del pari, occorre osservare che in base alla documentazione depositata in atti, risulta dal verbale assemblea del 15.07.2024 che l'incarico del in mancanza di revoca e della nomina di un Pt_2 nuovo amministratore, debba ritenersi automaticamente rinnovato in conformità a quanto disposto dall'art. 1129 c.c., il quale, al comma 10, prevede che “l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”.
Deve rilevarsi, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, che l'amministratore, in virtù di quanto allegato dal ricorrente, non ha comunicato i propri dati in base al disposto di cui all'art. 1129 co 2 c.c., per cui “contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico,
l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6 e 7) dell'art. 1130, nonché i giorni
e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”.
L'art. 1129, co. 12, n. 8) c.c. individua espressamente tra le ipotesi tipiche di grave irregolarità
“l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo”.
L'accertata esistenza di ipotesi tipiche di gravi irregolarità deve ritenersi assorbente rispetto agli altri motivi di revoca indicati in ricorso.
Tanto basta per l'accoglimento del ricorso in esame.
5. Va poi dichiarata inammissibile in questo giudizio che, come si è precedentemente rilevato segue le forme del rito camerale, la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata dal
[...]
Pt_1
6. Indipendentemente dalla natura camerale del rito de quo, il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dal momento che, pur trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione, è prodromico alla risoluzione di opposte pretese (cfr. Cass., Sez. Un., 29.10.2004, n. 20957). Ne consegue che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di parte ricorrente, tenendo conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione e del valore non determinabile della controversia.
P.Q.M.
letto l'art. 1129 c.c.,
Dichiara la contumacia di Parte_2
3 dalla carica di amministratore di condominio del “Condominio Le Controparte_2
Palme”, sito in Palma Campania (NA) alla Via Alcide De Gasperi n. 26/D.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_2 Parte_1 liquida in € 125,00 per esborsi e in € 1.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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