Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00390/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01297/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2024, proposto da
AN TA AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Boccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza:
- del giudicato della sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del lavoro, n. 17 del 10 gennaio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. ST De AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la parte ricorrente ha confermato che, nelle more del presente giudizio, l’amministrazione intimata, come da deposito del 3 dicembre 2025, ha provveduto alla ottemperanza del menzionato titolo, insistendo comunque per la rifusione delle spese di lite;
Ritenuto che l’adempimento della amministrazione resistente sia pienamente satisfattivo e che, per tale ragione, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, nondimeno, debba disporsi la condanna alle spese di lite a carico della detta amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo, in considerazione della condotta della medesima, che ha ottemperato alla sentenza in epigrafe solo dopo la presentazione del ricorso, configurandosi, pertanto, l’ipotesi di soccombenza virtuale (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2021, n. 5083, secondo cui “ la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale ”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.286,00, oltre a spese generali ed accessori di legge, e il rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EA, Presidente
NI Ciconte, Referendario
ST De AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST De AN | RA EA |
IL SEGRETARIO