Articolo 66 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 65Articolo 67
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
29 aprile 2003
Art. 66. (( 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonche' gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purche' indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto. ))
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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