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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/09/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1094/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ), (cf ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Andrea BORRONE del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliate presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(cf ) e per essa (cf Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto FRANCO del foro di Vibo Valentia ed P.IVA_2 ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1243/24 del 6 novembre
2024 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha rigettato l'opposizione che e hanno proposto al Parte_1 Parte_2 decreto n. 931/23, peraltro già munito della provvisoria esecuzione, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di (successivamente trasformatasi con cambio di denominazione in CP_1 Controparte_1
, della somma di € 14.814,08 dovuta per l'esposizione debitoria maturata sul rapporto di conto
[...] corrente con apertura di credito n. 5751/1555 accesso con Monte dei Paschi di Siena.
1 1.2. Nel corpo della ampia motivazione, il primo giudice ha così riassunto le singole prospettazioni delle parti.
Le opponenti hanno essenzialmente contestato il difetto di titolarità del credito fatto valere in giudizio in capo alla cessionaria assumendo, in buona sostanza, l'inidoneità del materiale documentale prodotto e sul quale invero meglio si dirà nel prosieguo.
Con riguardo, invece, al merito della controversia, le medesime hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte sia al contratto di conto corrente che anche alle ricevute attestanti l'avvenuta ricezione delle comunicazioni provenienti dalla controparte ed anche prima dall'istituto di credito con cui è intercorso il rapporto sull'esercizio del recesso dal predetto rapporto ed anche sull'avvenuta cessione della posizione.
Soltanto in sede di comparsa conclusionale, è stata rilevata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento, entro il termine previsto, della procedura di mediazione (tale questione, rigettata non è stata tuttavia riproposta in appello e pertanto se ne omette volutamente, per evidenti ragioni di economia espositiva, di riferire).
La cessionaria, ed in realtà per essa la procuratrice, ha fornito una diversa rappresentazione dei fatti così contestando punto per punto l'opposizione proposta.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- è stata innanzitutto rigettata la questione, sollevata invero dalle opponenti soltanto in sede di comparsa conclusionale, della improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione;
- riguardo, invece, al diverso tema della prova della cessione e quindi della titolarità della situazione giuridica fatta valere in giudizio in capo alla cessionaria, dopo un'ampia dissertazione sui principi elaborati dalla giurisprudenza, è stato evidenziato che vi è stata produzione del contratto di cessione del 28 dicembre 2018 e comunque l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha stabilito, con sufficiente chiarezza, i criteri per l'individuazione dei crediti inseriti nella operazione tra cui, in particolare, all'art.
7.1 l'intervenuto recesso entro una determinata data;
- il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di apertura di credito non può essere accolto;
il contratto non è soggetto al rispetto di alcun requisito di forma;
vi è stato inoltre un riconoscimento implicito;
le comunicazioni di recesso sono state inviate all'indirizzo di residenza delle opponenti e pertanto deve ritenersi operante la presunzione di conoscenza delle stesse il che rende del tutto irrilevante l'avvenuto disconoscimento delle sottoscrizioni;
- il richiamo operato ad un precedente giudizio, peraltro pendente presso questa stessa Corte Territoriale, non può ritenersi decisivo in quanto in quella fattispecie il disconoscimento ha riguardato una raccomandata on line e quindi trattasi di una vicenda diversa;
- vi è stata comunicazione della cessione in blocco dei crediti;
- il saldaconto ex art. 50 TUB deve ritenersi sufficiente ai fini della prova della fondatezza del credito non essendovi stata sul punto alcuna specifica contestazione delle controparti;
2 1.4. La pronunzia del tribunale adriatico è stata tempestivamente impugnata dalle opponenti della prima ora mediante l'articolazione di quattro motivi.
La prima doglianza (che verrà meglio esplicitata nel prosieguo) ha riguardato l'errata valutazione operata in ordine al mancato riconoscimento delle conseguenze giuridiche (in termini di utilizzabilità e quindi di prova della sussistenza della pretesa creditoria) connesse al disconoscimento delle sottoscrizioni del contratto di apertura di credito oggetto di causa.
Con il secondo motivo, invece, le appellanti hanno lamentato l'errata applicazione dell'art. 117 TUB rilevando in particolare che non vi è stata alcuna sottoscrizione del contratto di conto corrente, che allo stesso tempo vanno disconosciute le firme apposte in calce al contratto prodotto in atti, che il solo saldaconto non può ritenersi elemento di prova decisivo ai fini della sussistenza del credito.
La terza censura ha investito il profilo della titolarità in capo alla cessionaria sull'assunto che, diversamente rispetto a quanto opinato dal primo giudice, il materiale documentale prodotto non può ritenersi idoneo a dimostrare che nell'operazione di cessione risulti compreso il credito per cui è causa.
L'ultima doglianza si è appuntata sul regime delle spese di lite che, all'esito del gravame, devono essere regolare diversamente.
Si è costituita l'appellata resistendo all'impugnazione proposta ed insistendo per il suo integrale rigetto.
Dichiarata l'inammissibilità dell'inibitoria (per le ragioni meglio descritte nell'ordinanza del 20 marzo 2025 che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta), il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello proposto è infondato, tanto in fatto che in diritto, e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3.1.1.Per ragioni di ordine logico e sistematico, deve essere vagliato innanzitutto il terzo motivo con il quale, in estrema sintesi, le appellanti hanno contestato il difetto di titolarità del credito fatto valere in giudizio dalla cessionaria riproponendo, in buona sostanza, una serie di argomentazioni già svolte in prime cure e che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha ritenuto non decisive.
Il tema si innesta, in effetti, all'interno di un dibattitto particolarmente acceso in ambito giurisprudenziale
(tanto di legittimità che di merito) sul contenuto dell'onere probatorio gravante sulla parte cessionaria che agisce in giudizio.
3 Ed allora, cercando di fare opera di sintesi dell'indirizzo oramai consolidato della giurisprudenza è possibile affermare che:
- La contestazione della titolarità del credito (trattandosi di profilo diverso rispetto al difetto di legittimazione finanche rilavabile in via officiosa dal giudice) deve avvenire non solo tempestivamente
(quindi alla prima difesa utile) ma anche espressamente;
rilevano di conseguenza, ed ai fini di un diverso inquadramento comportamenti (anche processuali) incompatibili con la volontà di sollevare contestazioni e censure alla predetta cessione;
- Il perimetro della prova richiesta al cessionario varia a seconda della prospettazione del debitore ceduto;
ed allora, se questi contesta l'inserimento della posizione giuridica attiva nell'operazione di cessione, può risultare sufficiente la sola produzione in giudizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 58 TUB, della cessione sulla Gazzetta Ufficiale;
nella diversa ipotesi in cui invece la censura riguarda direttamente l'esistenza del contratto, il cessionario deve principalmente produrre tale negozio oppure l'onere probatorio può ritenersi egualmente soddisfatto in presenza di ulteriori elementi di riscontro che consentano di formulare una prognosi positiva sull'esistenza del negozio;
- Scendendo ancor più nel dettaglio, e ove superato il profilo della prova della cessione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..”(cfr Cass Civ, Sez III, 10.2.2023 n. 4277);
- Ed ancora (peraltro cassando la sentenza n. 1692/22 proprio di questa Corte Territoriale, ma in diversa composizione) la S.C. ha sempre stabilito che “La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze
i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte
4 in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.” (cfr Cass Civ, Sez I, 20.7.2023 n. 21821);
Orbene, tali principi vanno trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
3.1.2.Dalla disamina del materiale documentale è in effetti risultato che:
- in data 28 dicembre 2018, Monte dei Paschi di Siena (istituto di credito con cui è stato sottoscritto il contratto di conto corrente) e l'allora (successivamente trasformatasi in è CP_1 Controparte_1 intervenuto un contratto di cessione del credito;
- tra le principali condizioni, perlomeno ai fini che qui ci occupano, all'art.
7.1 lettera h) risulta specificato che “la cedente ha provveduto ad intimare la risoluzione o a comunicare il recesso di tutti i contratti di credito
e/o a dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine in conformità ai relativi contratti di credito
e alla legge applicabile”;
- ai fini della compiuta individuazione delle posizioni oggetto della cessione, il contratto ha operato un esplicito richiamo all'allegato A che la cessionaria ha provveduto (tempestivamente) a produrre nel corso del primo grado di giudizio;
- il suddetto allegato riporta il numero NDC 218440399 esattamente identico a quello presente sul contratto n. 5751.1555 per cui è causa;
- con comunicazione del 21 marzo 2019, e sono state informate dell'avvenuta Parte_1 Parte_2 cessione del contratto;
- in data 17 gennaio 2019, sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 TUB con la specifica indicazione che tale operazione ha, tra gli altri, riguardati quei rapporti per i quali alla data del 30 novembre 2018, vi è stata la comunicazione, da parte dell'istituto di credito cedente, della risoluzione o comunque del recesso;
- in data 20 gennaio 2015, ha comunicato alla ed alla Controparte_3 Parte_1 Pt_2 il recesso dal rapporto di conto corrente n. 1555 (quindi quello oggetto di causa);
3.1.3.Orbene, il quadro documentale, così come tratteggiato, deve ritenersi certamente idoneo ai fini della prova della titolarità da parte della cessionaria del credito per cui è causa.
L'asse del discorso si sposta, a questo punto, inevitabilmente, sul diverso profilo (oggetto del primo motivo di gravame) relativo alla conoscenza effettiva di tale operazione da parte delle odierne appellanti.
3.2.1. Come difatti già anticipato, una delle censure sollevate ha riguardato il duplice disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alle comunicazioni del gennaio 2015 (cfr doc 7 del fascicolo monitorio) e del marzo
5 2019 (cfr doc.ti 5,6,9 e 10) con cui la e la sono state informate dell'avvenuta operazione di Parte_1 Pt_2 cessione del credito per cui è causa.
In estrema sintesi, secondo la prospettazione delle appellanti al disconoscimento, formulato ai sensi dell'art. 214 cpc, ed a cui non ha (rectius avrebbe) fatto seguito alcuna rituale istanza di verificazione, consegue l'inutilizzabilità della documentazione prodotta e pertanto deriva non l'assenza di dimostrazione della conoscenza della cessione, ma anche del requisito del recesso dei contratti indicato al contrario come indispensabile nell'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per l'accertamento dei crediti inseriti nell'operazione.
Anche tale assunto, però, non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condiviso.
Si tratta, innanzitutto, di verificare analiticamente il materiale documentale.
A tale fine, deve osservarsi che la comunicazione del recesso dal contratto n. 1555 (pacificamente oggetto del presente giudizio) è stata inviata a mezzo posta dall'allora parte cedente ( Controparte_3
all'indirizzo di Montesilvano Via D'Azeglio 31/b esattamente corrispondente a quello indicato dalle
[...] stesse correntiste al momento della firma del rapporto.
Le due cartoline di ricevimento delle raccomandate sono state ricevute e sottoscritte da CP_4
L'identità non contestabile tra il luogo di residenza indicato in contratto e quello presso il quale è stata indirizzata la comunicazione di recesso, deve ragionevolmente indurre a ritenere che risulti operante una presunzione di conoscenza del contenuto dell' atto.
Ed inoltre, ed in linea di principio, il contenuto dell'avviso di ricevimento, quanto alle attività compiute dall'ufficiale postale, ha natura di atto che gode della medesima fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario, per superare la quale è necessaria la querela di falso (cfr. Cass. n.
23040/2016, Cass. n. 11452/2003) non essendo all'uopo sufficiente il mero disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sull'avviso stesso.
La giurisprudenza, anche amministrativa (cfr Cons. Stato, 1172/24), citata dalle appellanti, non consente un diverso inquadramento dei fatti atteso che ha stabilito che “la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. opera solo se la consegna avviene presso il domicilio effettivo del destinatario. Non è pertanto idonea ad interrompere la prescrizione la raccomandata consegnata ad un indirizzo diverso da quello di residenza/domicilio del destinatario, anche se ricevuta da un suo familiare, in quanto non si tratta di luogo nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso. In tali casi non è necessaria la querela di falso o il disconoscimento della firma per contestare l'avvenuta ricezione dell'atto, essendo sufficiente provare che
l'indirizzo di consegna non corrispondeva al domicilio del destinatario”.
Alla luce di quanto sin qui esposto (e quindi della piena coincidenza dell'indirizzo di destinazione del recesso con quello indicato in sede di sottoscrizione del contratto), tale principio non può trovare applicazione.
3.2.2. Maggiori questioni si pongono anche con riguardo alla comunicazione dell'avvenuta cessione del credito.
6 Le appellanti, difatti, hanno contestato le due comunicazioni inviate nel mese di marzo 2019 (trattasi nello specifico dei documenti 5 e 9 delle produzioni del fascicolo monitorio) in quanto non riconducibili al contratto per cui è causa.
Hanno poi aggiunto che nell'ambito di altro giudizio, definito dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 417/24, in sede di gravame è stata disposta CTU grafologica sulle firme apposte sul contratto n. 1550 (diverso rispetto a quello che ci occupa).
Innanzitutto, in sede di impugnazione, non è stata sollevata (almeno espressamente) alcuna doglianza specifica in ordine alla sottoscrizione delle comunicazioni delle cessioni.
Esaminando il contenuto dei documenti 5 e 10 del fascicolo monitorio balza all'evidenza come, tra le varie posizioni oggetto di cessione, risulta ricompresa quella riguardante il credito di € 14.952,07 che corrisponde a quello oggetto di causa.
Elemento decisivo in tal senso è che l'ID contratto riportato nelle suddette comunicazioni (ovvero
20150205428400000) è presente nell'elenco (cfr doc 3 delle produzioni di parte appellata in primo grado) allegato all'atto di cessione in cui è indicato il numero del contratto di conto corrente per cui è causa.
Tale identità consente di ritenere effettuata la comunicazione della cessione del credito alle odierne parti appellanti.
Per quanto concerne gli sviluppi dell'altro giudizio definito con sentenza del Tribunale di Pescara n. 417/24 deve osservarsi quanto segue.
L'ordinanza con cui questa Corte Territoriale, in diversa composizione, nell'ambito del giudizio (allo stato ancora pendente) n. 375/24 R.G. ha accolto l'istanza di inibitoria della sentenza n. 417/24 disponendo al contempo anche una CTU grafologica non è destinata a riverberare conseguenze sulle sorti del presente contenzioso.
Dalla disamina infatti dell'ordinanza del 10 settembre 2024 (ritualmente prodotta agli atti) è evincibile che la cessionaria in quella sede, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni del contratto di conto corrente n.
1550, non ha tempestivamente prodotto documentazione idonea ad attestare la ricezione del recesso.
Nel caso in esame, invece, il quadro presenta profili diversi poiché, sulla scorta delle considerazioni svolte, tale prova deve ritenersi compiutamente soddisfatta.
Ne deriva, pertanto, che l'essenza della lite risiede nello stabilire se vi sia stata sottoscrizione da parte delle odierne appellanti del contratto n. 1555 e se la documentazione prodotta dalla cessionaria possa ritenersi egualmente sufficiente ai fini della prova della pretesa creditoria.
3.3.1. Tali aspetti, che vanno evidentemente scrutinati partitamente, hanno costituito oggetto del secondo motivo di gravame.
Secondo l'assunto delle appellanti, a difettare è tanto la prova del contratto di conto corrente che la sottoscrizione, perché disconosciuta, di quello di apertura di credito.
Tale opzione interpretativa non persuade e di conseguenza non può essere condivisa in quanto:
7 - Nel ricorso monitorio, la cessionaria ha specificato che il titolo della pretesa creditoria è costituito dal contratto di apertura di credito su conto corrente;
- Il suddetto contratto, avente n. 5751-1555 va qualificato alla stregua di un conto corrente con annesso servizio di affidamento (e quindi con apertura di credito);
- Non a caso nell'ambito delle condizioni generali risultano espressamente regolate sia la sezione relativa al servizio in conto corrente che quella riguardante l'affidamento;
- Trattasi pertanto di un unico documento sottoscritto dalla e dalla Parte_1 Pt_2
- Il disconoscimento (ex art 214 cpc) non può escludere l'utilizzabilità del contratto per almeno due ordini di ragioni;
anzitutto, anche in appello, l'unica doglianza sollevata dalle appellanti ha riguardato la mancata sottoscrizione del contratto il che rende obiettivamente tale disconoscimento generico;
inoltre, deve fondatamente ritenersi che il rapporto di conto corrente, risalente al settembre 2012, abbia avuto esecuzione ed una tale circostanza va ritenuta idonea ad integrare un'ipotesi di tacito riconoscimento della sottoscrizione del contratto;
- Peraltro, non è fuor d'opera evidenziare che la contestazione sul disconoscimento della firma è intervenuta a distanza di anni dalla firma dell'accordo (risalente al 2012) e solo successivamente all'iniziativa monitoria della cessionaria e nonostante (anche in forza delle argomentazioni svolte) le odierne appellanti avessero avuto contezza del recesso a fronte della persistenza di un'esposizione debitoria;
3.3.2. Ulteriore doglianza, strettamente afferente al merito, ha riguardato l'inidoneità del solo saldaconto a costituire valida prova dell'esistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla cessionaria.
La sentenza impugnata ha, come già anticipato, ampiamente motivato sul punto evocando l'applicazione del principio di non contestazione derivante dalle generiche contestazioni sollevate dalle opponenti e comunque evidenziando che in situazioni analoghe a quella che ci occupa non è necessaria la mera produzione (che pacificamente non vi è stata) degli estratti conto.
Le conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice possono essere in definitiva condivise, tuttavia ad ulteriore specificazione ed integrazione del percorso argomentativo vanno svolte le seguenti considerazioni.
Risulta acclarato che nella fattispecie vi è stato unicamente il deposito, da parte della cessionaria, del c.d. saldaconto ex art 50 TUB.
Non vi è traccia infatti agli atti di causa degli estratti conto riguardanti l'andamento del rapporto di conto corrente con annessa apertura di credito.
Difatti, le opponenti della prima ora, in allegato alle note del 14 ottobre 2024, hanno prodotto gli estratti conto riguardanti il diverso rapporto n. 1550 oggetto, però, dell'altro giudizio n. 3619/2023.
Costituisce poi principio largamente condiviso in ambito giurisprudenziale che la rilevanza probatoria del c.d. saldaconto ex art 50 TUB è circoscritto alla sola fase monitoria in quanto può fondatamente rappresentare (per
8 la sommarietà dell'accertamento dell'esistenza del diritto) un valido elemento ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Va da sé quindi che in sede di opposizione, venendo considerato alla stregua di un documento di formazione unilaterale, la rilevanza è del tutto inesistente salvo che non vi sia contestazione.
Orbene, nel caso di specie, le appellanti (come peraltro avevano fatto anche nel corso del primo grado) hanno contestato l'inidoneità del saldaconto così lamentando l'assenza degli estratto conto, tuttavia una tale circostanza non è sufficiente ai fini dell'accoglimento del motivo.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata (ed anche quella menzionata nell'atto di appello si è allineata all'interno di tale percorso interpretativo), la necessità della produzione integrale degli estratti conto è dovuta unicamente nel caso in cui il correntista che si è visto richiedere il pagamento in forza di un contratto di conto corrente in ordine al quale sollevi contestazioni sulla validità di alcune clausole.
Non è un caso che nella pronunzia n. 11543/19 (giust'appunto citata dalle appellanti) la vicenda riguardava la contestazione dell'illecita applicazione della capitalizzazione trimestrale.
Di recente, è stata fatta plastica applicazione di questo principio anche da parte della giurisprudenza di merito secondo cui «sia nel caso di ripetizione di indebito, che nell'ipotesi di accertamento di poste non dovute, spetta al correntista provare l'esistenza di tali poste indebite illegittimamente applicate dalla anche CP_3 ai soli fini di un'azione di mero accertamento, dal momento che, a norma dell'art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In materia di rapporti di conto corrente, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il correntista che “agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito [e parimenti per la rideterminazione del saldo] è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione”
(Cass. Civ. n.30822/2018) sicché è “necessario avere a disposizione la documentazione integrale che consenta la ricostruzione precisa degli importi addebitati illegittimamente, come espresso chiaramente da ultimo anche da Cass. 11543/19.».( cfr Corte Appello Milano, 24.6.2019 n. 2769).
In simili casi, in logica, ancor prima che in diritto, l'indispensabilità dell'integrale deposito degli estratti conto deriva dall'esigenza di effettuare, una volta espunte le clausole illecite, una corretta ricostruzione dell'andamento del rapporto mediante l'indicazione delle poste attive e di quelle passive.
Nel caso in esame, invece, (ed è su questo aspetto che deve certamente essere valorizzato il principio di non contestazione), le appellanti (già invero nel corso del primo grado di giudizio) non hanno sollevato censure sull'applicazione di condizioni invalide.
Per tale ragione, l'estratto conto unitamente al deposito del contratto ha soddisfatto l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della cessionaria.
Per tali essenziali ragioni, quindi, il motivo e di conseguenza l'appello in generale devono essere rigettati.
9 4.In ultimo, le spese di lite nel rapporto tra gli appellanti e la cessionaria del credito devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 5.809,00 per compensi professionali attenendosi ai valori di liquidazione Controparte_1 di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 5.201 ad € 26.000 con applicazione valori medi) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.Vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello proposto consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente (in questo caso appellante ed appellanti incidentali) di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione previa verifica della correttezza di quello indicato al momento dell'iscrizione a ruolo
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 426/24 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna le appellanti, in solido fra di loro, alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 5.809,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 5 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
10 11