Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4603 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 24808/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 21.11.2024, avente per oggetto: determinazioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio già pronunciata con sentenza n. 11816/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il 1°.2.1990, rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti Lucio Antonio Grassi, Nicoletta Grassi e Maurizio Barbatelli
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Maglione giusta procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
Conclusioni: i procuratori delle parti, all'udienza cartolare del 21.11.2024, chiedevano decidersi il giudizio e si riportavano agli atti. La causa è stata riservata al Collegio con i termini di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 20.10.2021, il sign. – premesso che dal Parte_1 matrimonio con la Sign.ra del 28.9.1995 erano nati e Controparte_1 Per_1
oggi autonomi economicamente – deduceva: Per_2
I coniugi sono addivenuti alla loro separazione personale in forza di sentenza del
Tribunale di Napoli n. 10552/2018 che pronunciava la separazione tra i detti coniugi secondo il dispositivo che si riporta:
A. “1 – Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con addebito al marito;
2 – Controparte_1
Rigetta la domanda riconvenzionale di addebito formulata dal marito;
3 – Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo per il mantenimento del figlio nella misura di € 1.250,00, oltre al 70% delle spese Per_1 straordinarie, con adeguamento Istat dal novembre 2019; 4 – Nulla statuisce in ordine a , per quanto espresso in parte motiva;
5- Pone a carico del ricorrente l'obbligo Per_2 di corrispondere alla moglie l'assegno di € 900,00 quale assegno di mantenimento, oltre adeguamento Istat dal novembre 2019; 6 – Assegna la casa coniugale alla moglie sig.ra ; 7 – Compensa tra le parti le spese di giudizio. Controparte_1
Con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3868/2019 del19/06/2019 è stato statuito:
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1) Accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da
[...]
e, in parziale riforma della sentenza n. 10552/2018 del Tribunale di Napoli, Pt_1 revoca l'assegnazione della casa familiare sita in via Tasso n. 91, Napoli, in favore di ed ordina a quest'ultima di rilasciare allo detta casa entro Controparte_1 Pt_1 tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
revoca l'assegno di mantenimento del figlio a carico dello 2) accoglie per quanto di ragione l'appello Per_1 Pt_1 incidentale proposto da e, in parziale riforma della predetta Controparte_1 sentenza, pone a carico dello l'assegno di mantenimento della nella Pt_1 CP_1 misura di € 2.600,00 a decorrere dal mese di luglio 2019 e da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo indici istat a decorrere dal mese di luglio 2020; 3) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di appello. Dall'udienza presidenziale del 4 dicembre 2012 i coniugi non hanno più ripreso la coabitazione, né tra loro si è ricreata l'affectio maritalis. Pertanto, allo stato, sussistono tutti i presupposti per la pronunzia di scioglimento del matrimonio.
Per quanto riguarda le pronunce accessorie, va tenuto presente, in estrema sintesi, che nessun provvedimento economico dovrà essere disposto in favore dei coniugi, mancandone i presupposti di legge, e ciò anche alla luce degli ultimi arresti del
Supremo Collegio. Va evidenziato che la situazione economica di , imprenditore nel Parte_1 settore turistico – alberghiero, negli anni 2020 – 2021 - in quelli cioè successivi alla pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli innanzi riportata - è tragicamente peggiorata, atteso che, come risulta dalla Relazione Tecnica di Parte, giurata dal dott. nell'anno 2020 “… la domanda complessiva Persona_3 degli esercizi alberghieri della … è stata pari a Controparte_2
3.114.917 arrivi (-80,15%) e a 6.823799 presenze (-80,76) con una perdita, quindi, di circa i 4/5 di flussi di arrivi e presenze rispetto al 2019 …” e che la contrazione di vendita delle stanze per la “… è stata di oltre il 70%” . Anche i dati CP_3 relativi al 2021, analizzati dal dott. sino al decorso mese di giugno, non si Persona_3 discostano da quelli del 2020, con una forte ricaduta in negativo sulla redditività personale del ricorrente, come evidenziato nella “Perizia giurata dal dott.
[...]
relativa alla “Situazione patrimoniale del dr. – Persona_4 Parte_1 Riassunto Sintetico” che si deposita in uno al presente ricorso. Da tale perizia emerge che la ha conseguito una perdita nel 2020 (come CP_3 da bilancio approvato il 25.06.2021) di € 219.644 a causa dell'interruzione quasi integrale dei flussi turistici e delle attività alberghiere, perdita presente anche nel primo quadrimestre 2021 a causa della persistenza della epidemia di COVID-19.
Di contro, ha capacità lavorativa, avendo svolto varie attività nei Controparte_1 decorsi anni;
effettua con costanza attività di volontariato presso il progetto Itaca a
Napoli; gestisce, come si andrà a provare nel corso del giudizio, ove contestato da controparte, ingenti patrimoni derivanti dalla successione del padre, purtroppo venuto a mancare nel corso del procedimento di separazione e dalla cointestazione di conti correnti con la madre. Inoltre la resistente non ha fornito alcun contributo alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune o di quello personale del ricorrente, per cui, anche alla luce di quanto innanzi sinteticamente dedotto in ordine al drastico peggioramento delle condizioni economiche dell'istante, non solo non vi è più alcun motivo per cui continui a persistere a carico di Parte_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento di con il
[...] Controparte_1 pagamento di un assegno di € 2.600,00 mensili, ma non emerge anche alcuna valida ragione per cui possa ritenersi fondata un'eventuale domanda di assegno di divorzio da parte della resistente. (…) È, però, opportuno precisare che il padre, in costanza di matrimonio ha profuso ogni attenzione affettiva, morale e materiale agli stessi
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caricandosi, peraltro, dell'onere di fare il pendolare tra Napoli e avendo i CP_2 ragazzi per molto tempo la loro abitazione a Napoli ed il ricorrente l'attività lavorativa a per non turbare i ragazzi. ha seguito i figli costantemente CP_2 Parte_1 negli studi, peraltro collegati all'attività professionale al quale il padre li ha avviati.
Ha chiesto: - che l'adito Tribunale voglia dichiarare cessato l'obbligo del ricorrente di versare ad l'assegno di contribuzione al suo mantenimento con Controparte_1 decorrenza dalla presente istanza e rigettare l'eventuale domanda, ove ritualmente posta in giudizio dalla resistente, volta a sentir riconoscere in suo favore un assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti di legge;
- condannare la resistente all'integrale pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge.
Si è costituita la sign. e, non opponendosi allo scioglimento del vincolo – ha CP_1 dedotto: (…) Il ricorrente, innanzitutto, si definisce un imprenditore nel settore turistico- alberghiero, disinvoltamente omettendo di riferire di essere proprietario degli immobili in cui svolge l'attività alberghiera, il che inconfutabilmente di per sé ne disegna un'elevata patrimonialità, la cui considerazione non può essere sottaciuta ai fini di specie. Trattasi, infatti, come evidenziato dalla Corte distrettuale nella ricordata sentenza emessa nella causa di separazione della coppia, di due prestigiosi immobili nei pressi di piazza di Spagna in Più precisamente, come risulta dalle visure ipo- CP_2 catastali e dall'ulteriore materiale documentale che si produce, il ricorrente è pieno proprietario in via Gregoriana n. 5 (a pochi passi da piazza di Spagna e Trinità dei
Monti) di un grande appartamento (un tempo locato al notaio per il Persona_5 canone, nel 2002, di € 9.297,00= al mese) nel quale dal 2013 svolge attività alberghiera ad alto livello, avendo all'uopo costituito una società ad hoc denominata
"Boutique Hotel Scalinata di Spagna s.r.l.". Il ricorrente, poi, unitamente al fratello
è comproprietario dell'intero palazzo a in piazza Trinità dei Monti n. CP_4 CP_2
17, adibito ad albergo ("Hotel Scalinata di Spagna"), che, come risulta dalla pubblicità sull'apposito sito web, costituisce un palazzo/albergo su due piani con "sedici camere", situato su "piazza di Spagna in cima alla scalinata, in piazza Trinità dei Monti, dove si può ammirare il panorama più bello di (v. doc. all.to n. 17). CP_2
Se tal è la patrimonialità immobiliare del ricorrente, da lui disinvoltamente sottaciuta, ma stimabile in non meno di tre milioni di euro, la comparente, invece, non ha la proprietà neanche della casa di abitazione. Ella, infatti, nonostante abbia agli inizi degli anni '90 dato al marito £ 160.000.000, donatile dal padre per acquistare una casa, per consentirgli di pagare le tasse di successione per gli immobili de quibus ereditati dalla madre, dopo l'escomio dalla casa coniugale in Napoli alla via Tasso n.
91 a seguito della sentenza della Corte distrettuale nella causa di separazione, nel 2020 ha dovuto locare un appartamento al Corso Vittorio Emanuele n. 440 per il quale paga un canone mensile di € 900,00. Sempre, poi, per dir così, dal versante immobiliare delle condizioni economiche delle parti, è parto della fantasia del ricorrente che la moglie avrebbe ingenti patrimoni derivanti dalla successione del padre", dott. : viceversa, dall'eredità Persona_6 dello stesso, nulla è venuto alla comparente. Invero, come risulta dal testamento pubblicato con verbale del not. del 15.5.2019, questi lasciava l'unico Persona_7 immobile di sua proprietà relitta in Napoli al Corso Arnaldo Lucci 121 al figlio
, lasciando ogni altro bene alla moglie, sig.ra (tuttora CP_5 Persona_8 vivente). Potrebbe sembrare questa un'ingiustizia, un inammissibile trattamento deteriore per la comparente: così, però, non è. Invero, agli inizi degli anni '90 il padre
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della comparente vendeva delle sue proprietà e col ricavato intendeva acquistare una casa alla figlia a mò, se così si può dire, di dote. In quel momento, però, lo Pt_1 aveva bisogno di danaro per pagare la sua quota-parte delle ingenti tasse di successione per l'eredità della madre, sig.ra fu così che, allora, la Persona_9 comparente - da buona moglie - gli prestò tali £ 160.000.000 affinchè le utilizzasse per far fronte a tale improcrastinabile esposizione e gliele rendesse in un domani (…) . Per questo motivo la comparente, deceduto il padre ed avendo così bruciato quanto donatole dal genitore, ne accettava il testamento (rinunciando ad una possibile riduzione ex art. 554 c.c.) per doverosa correttezza verso il fratello (…)
Fermo quanto innanzi, la comparente non ha alcun problema a depositare gli estratti- conto (trimestrali, da dicembre 2020) del suo c/c presso UniCredit da cui risulta un saldo attivo alla data del 31.12.2021 di € 34.761,16= (doc. all.to n. 6). Ora, come emerge per tabulas dagli stessi, l'unica entrata della comparente è l'assegno di mantenimento mensile di € 2.600,00= corrisposto dal marito. La cifra di saldo, poi, è quella in quanto - come ivi risulta - il 17.3.2021 lo zio le donava (ovviamente una tantum) € Persona_10
30.000,00=. Anzi, se si detrae questo importo dal saldo, restano € 4.761,16=: una somma inferiore a quello che era il saldo attivo di un anno prima (€ 12.325,27= al
31.12.2020). Dalla lettura di tali estratti-conto emerge, poi, l'uso costante, pressoché quotidiano che la comparente fa della carta di credito, appoggiata sul c/c medesimo.
Inutile dire che la comparente non ha titoli, azioni societarie e quant'altro. (…) Tanto in riferimento alle proprietà immobiliari del ricorrente, ma anche per l'attività lavorativa dello stesso l'apporto della moglie è stato rimarchevole, avendo il dott. potuto beneficiare delle conoscenze e dei contatti della consorte: Pt_1 inizialmente nel settore informatico, avendo ella al tempo, con alcuni colleghi ingegneri, una piccola società, la "Texi Informatica", poi più latamente in campo imprenditoriale, in ragione dell'attività della moglie in "Confindustria". L'attore, laureato in geologia, infatti, all'epoca in cui le parti si conobbero era borsista al C.N.R. e si occupava di rilevazione satellitare. Conclusa la borsa, prese a lavorare inizialmente per la società di "Euroimage" e, dopo qualche anno, dietro CP_2 presentazione della moglie, iniziò a collaborare a Napoli con "Sema Group S.p.A.", soc. operante nel campo della progettazione informatica, occupandosi di consulenza e software. Cessato questo rapporto lavorativo e sempre dietro presentazione della consorte, lo prese a collaborare con "Value Team", azienda informatica di Pt_1
Anni dopo il ricorrente mise su la " , società (al tempo) CP_2 CP_3 occupantesi, appunto, di energie rinnovabili stessa è dedita all'attività imprenditoriale alberghiera negli immobili dello nella capitale) ed anche per questa potè Pt_1 avvalersi dei contatti della moglie, la quale, abbandonata la collaborazione nella riferita società d'informatica, già iscritta a "Confindustria", era entrata a far parte del comitato di redazione della rivista "Quale Impresa", divenendone poi direttrice. Grazie alla presentazione della stessa, il ricorrente riuscì così a trovare visibilità nel campo imprenditoriale campano di settore e così, ad es., a realizzare a Napoli, presso la sede di "Confindustria", a luglio 1995 la presentazione di un suo lavoro sul fiume Sarno con la partecipazione di persone del mondo scientifico ed imprenditoriale. Ancora e sempre sponsorizzato da "Unione Industriali Napoli", lo potè proporre un convegno sul Pt_1 fotovoltaico, al quale intervenne presentando il progetto all'avanguardia realizzato da " " per la "Gemar Frigo". (…) CP_3 (…) essendo stata la comparente il soggetto centrale e di riferimento della vita familiare, anche ed in particolare rispetto ai figli, a cui in pratica ella dal 2000 dedicava in toto la sua vita. Ella, infatti, convolava a nozze con lo il 28.9.1995, Pt_1 dopo la nascita del primo figlio. Di lì a poco col pieno assenso del marito - nel 1997
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entrava a far parte della (seconda) Giunta Comunale del Sindaco quale Parte_2
Assessore con delega all'Impresa ed alle pari opportunità, incarico ricoperto per tre anni, senza mai più in seguito ricoprire incarichi pubblici di sorta. Da allora la comparente non ha avuto più un'attività (né lavorativa, nè associativa) effettiva, eccetto una oltremodo sporadica collaborazione giornalistica con la Gazzetta de Mezzogiorno ed un progetto sullo sviluppo dell'audiovisivo con il Centro
Sperimentale di Cinematografia di per il quale aveva anche a scrivere una CP_2 sceneggiatura e girare un mediometraggio sulla Basilicata, rapporto di collaborazione episodico, cessato nel 2012. In tutti questi anni, infatti, sia prima che dopo l'allontanamento del marito dalla casa coniugale (ottobre 2012) e la separazione, la comparente, ormai uscita purtroppo dal mercato del lavoro, si dedicava soltanto alla famiglia, in tal modo sacrificando quelle che erano le sue aspettative professionali e reddituali, dando così un apporto nella conduzione della stessa, ed innanzitutto nella cura dei figli, assolutamente preponderante rispetto al marito. (…)
Acclarato, dunque, l'an debatur del diritto della comparente ad un assegno dal ricorrente ai sensi del generale disposto dell'art. 5 co. 6° L. n. 898/1970, in punto quantum non può revocarsi in dubbio l'irriducibilità dell'importo di € 2.600,00 mensili fissato dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza dell'11.7.2019 (…) . Dal primo versante è indubbio che la convenuta - priva di rendite immobiliari e di redditi da lavoro di sorta - sia totalmente sfornita di mezzi per vivere diversi ed ulteriori rispetto all'assegno dovutole dal coniuge. (…). Per converso, a dispetto delle strumentali, inesatte ed incondivisibili relazioni peritali depositate ex adverso, le condizioni economiche dello nelle more non sono affatto mutate rispetto alle Pt_1 cifre in base alle quali la Corte d'Appello determinava in € 2.600,00= l'importo dell'assegno de quo. Questa, infatti, così lo quantificava in ragione del fatto che «Lo percepisce un reddito netto mensile di € 7.883,00= dalle sue variegate attività Pt_1 commerciali»: importo questo di certo non inferiore alle sue attuali sostanze in ragione pure degli utili degli anni precedenti verosimilmente accumulati e delle liquidità ulteriori recentemente maturate. Dal primo versante significativo è l'esame dei bilanci di " (società di cui il ricorrente è proprietario al 50%, appartenendosi CP_3 l'altra metà delle quote al fratello ex adverso prodotti (…) CP_4 Pertanto, un assegno di € 2.600,00=, come già ritenuto dalla Corte distrettuale nella sentenza di separazione, non può e non deve in alcun modo essere ridotto. (…)
All'udienza presidenziale dell'11.4.2022, sono state confermate le statuizioni vigenti in sede di separazione e rimessi, quindi, gli atti al Giudice Istruttore.
La causa – decisa sullo status con sentenza n. 11816/2023- è stata rimessa sul ruolo per l'istruttoria orale ed è stata riservata al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc. Avuto riguardo alla domanda di assegno divorzile formulata in riconvenzionale dalla sign. , il Tribunale osserva che nella disciplina dettata dall'art. 5 della CP_1 legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987,
n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass.
Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali,
l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli
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obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez.
I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011). Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale- compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale.
Invero , la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché
l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234). La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto-responsabilità, in affermazione della funzione oltre che assistenziale anche perequativa e compensativa dell'assegno, vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass. 28/02/2020, n.
5603; Cass. n. 5603 del 28/02/2020). Ed infatti (Cassazione 11832/23) , il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del
13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. ………..tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di
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dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23).
La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che, se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. La suprema Corte ha sostanzialmente sancito, rectius ribadito, il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Orbene, appare opportuno richiamare in breve le motivazioni della sentenza d'Appello del 2019 che – nel modificare la sentenza di prime cure in ordine all'assegno di mantenimento riconosciuto in € 900,00 alla resistente riformulandolo in € 2.600,00 mensili, ha statuito come segue: (…) se è vero che all'inizio della separazione la vantava un assegno CP_1 provvisorio di mantenimento di € 800,00 a fronte dei maggiori redditi del marito, è altrettanto vero che nel corso del giudizio la medesima ha perso le CP_1 pregresse occasioni di lavoro verosimilmente ancora legate all'attività politica ed amministrativa nella Giunta ed ora il suo unico reddito dichiarato (vedi Parte_2 dichiarazioni 2016-2018) è costituito dall'assegno corrispostole dal marito. La
ha anche prodotto la lista movimenti del suo conto corrente dal 2.1.2017 al CP_1
1.4.2019 dalla quale si evincono, appunto, come uniche entrate le rimesse dell'assegno da parte del marito ed ha documentato la ricerca ed il rifiuto al lavoro nell'ambito dell'editoria in conformità ai suoi titoli ed alle sue esperienze professionali, mentre l'appellante nulla ha dimostrato sull'inerzia (eventuali offerte o rifiuti ingiustificati di occasioni di lavoro) della medesima nel trovare adeguata occupazione. Del resto all'età di 60 anni ed essendo ormai “trapassata” la stagione politica che la vide in auge a livello amministrativo regionale, è davvero difficile trovare un'occupazione confacente alle attitudini professionali della medesima appellata.
Fermo restando che i presupposti e le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile sono ben diversi da quanto è necessario provare, in capo al coniuge che lo richiede, in ordine all'assegno divorzile, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1dicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, si accoglie la domanda considerato che:
• l'assegno divorzile ha natura assistenziale-perequativo-compensativa e non di mantenimento.
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• Il matrimonio è stato celebrato in data 28.9.1995 (quando la convenuta aveva 35 anni) e la separazione è del 2021 (quando la convenuta aveva 53 anni).
• La resistente non vanta alcuna proprietà e non ha potuto beneficiare di alcun lascito testamentario da parte del padre deceduto in quanto, avendo già ricevuto in vita la somma di £ 160.000.000, non ha inteso impugnare il testamento paterno con il quale la stessa è stata praticamente estromessa;
• Ha dovuto lasciare la ex-casa coniugale in seguito alla sentenza della Corte d'Appello del 2019 ed oggi sostiene il canone di € 900,00 mensili;
• Anche a ritenere verosimile escludere ex se maggiori opportunità lavorative legate solo alle “conoscenze” ed ai legami politici del passato, non è emersa la totale inerzia della , come dedotta dal ricorrente dalla separazione, CP_1 risalente al 2012, quando la stessa aveva comunque già 53 anni ed i figli ormai adulti ed autonomi.
In primo luogo, in sede di interrogatorio formale della resistente, deferitole dal marito, la resistente ha dichiarato:
Premetto di essere laureata in giurisprudenza, anzi preciso che mi manca un solo esame e sono prossima alla laurea;
avevo una piccola società di informatica negli anni inziali del matrimonio che era iscritta alla Confindustria di Benevento. Ebbi questa proposta di OL ed io non me l'aspettavo perché non avevo mai fatto politica, ed ero incinta del secondo figlio. Ne parlai con mio marito ed accettai. E' durata dal 1997 al 2001; poi nacque mio figlio;
lasciai anche la società di informatica ed poi ho collaborato con altre società, cessate nel 2012: amministratore delegato dal 2002 al 2005 della Seterna spa che si occupava di sistemi informatici per le pratiche di condono giacenti ed ero remunerata;
nel 2000-
2005 facevo parte di Confindustria ma era un incarico associativo non remunerato;
ero Presidente di EFI ma l'ambito era quello dell'imprenditorialità giovanile e femminile;
poi nel 2008 mi dimisi d'accordo con mio marito perché volevo seguire i bambini che andavano alle medie. Era un incarico remunerato. Sono responsabile del gruppo scuola del gruppo Itaca Napoli che è un'associazione di volontariato che si occupa del disagio psichico dei minori. Non sono remunerata perché è volontariato;
Confermo che dall'inizio del matrimonio al 2012 ho sempre lavorato come ho sopra detto e con le modalità e nei limiti che ho prima descritto, ma poi non sono più riuscita a trovare un lavoro conforme e consono alle mie capacità.
Prendo atto della domanda del giudice che mi chiede se posso essere disponibile ad accettare una somma inferiore a quella stabilita dalla Corte d'Appello. Sono disponibile ma si deve trattare di un accordo equo e rispettoso della mia dignità dopo una vita dedicata alla famiglia.
I testimoni escussi hanno dichiarato quanto segue.
, ha dichiarato: sono amico di dal 2005- Testimone_1 Parte_1 2006, conosco la moglie ma non ci siamo mai frequentati. Conosco l'associazione Onlus Itaca, perché mio cugino collabora per tale associazione;
ho saputo da che la lavora per tale associazione ma non so con quale ruolo né Pt_1 CP_1 so se sia o meno retribuita. Non so se la resistente faccia altri lavori. Non ho mai sentito parlare del centro di cinematografia di da;
posso solo CP_2 Pt_1 ricordare che la in passato fosse impegnata in politica, ma non so con CP_1 quale ruolo. Ho un ricordo molto vago.
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Il teste ha dichiarato: non ho nessun rapporto di Testimone_2 parentela con le parti, ma sono amico di e sono stato suo socio per CP_1 diversi anni. Ci siamo occupati di una società informatica fino al 2000-2002, se non ricordo male. Poi l'abbiamo ceduta. Non so riferire sul Centro Sperimentale di Cinematografia a perché dopo il nostro lavoro insieme che si concluse – CP_2 come ho detto – nel 2000-2002, ci siamo persi un po' di vista. So che si CP_1 dedica da molti anni, come volontaria, all'Associazione Onlus Itaca ma non percepisce alcuna retribuzione. Siamo ancora in contatto, ci frequentiamo anche se non assiduamente, ma non mi risulta che oggi lavori. Io sono ingegnere e mi occupo di tecnologia ed ho una società a in passato, negli ultimi anni, mi ha chiesto CP_2 aiuto ovvero di trovarle una collocazione lavorativa, ma purtroppo, essendo la mia un'attività molto tecnica, non l'ho potuta aiutare direttamente. Non so aggiungere altro. Non so se abbia trovato altri impegni lavorativi, ma certamente io non sono riuscita ad aiutarla.
Il teste ha dichiarato: Non ho alcun rapporto di parentela con le Tes_3 parti. I nostri genitori erano cugini per cui la nostra parentela è molto lontana;
Sono amico della sign. ma non la vedo da quando si sono separati. Mi CP_1 risulta che lavori presso l'Associazione Onlus Itaca perché, come CP_1 lavoro, faccio ricerche su internet per verificare le attività collaterali alla mia attività e faccio domanda alle associazioni di stipulare contratti di forniture di sevizi turistici. In questo modo l'ho scoperto. Non la vedo da anni, come ho detto, e non so se percepisca alcuna retribuzione. Non so se abbia mai lavorato CP_1 al Centro di Cinematografia a Non mi ha mai contattato per avere aiuto o CP_2 cercare un'occupazione. Non so se lavori o meno.
La teste ha dichiarato: Non ho alcuna parentela con nessuna delle Tes_4 parti. Conosco da moltissimi da quando i nostri bambini andavano CP_1 all'asilo. Abbiamo mantenuto i contatti nel corso degli anni. Conosco anche l'ex marito e talvolta ci siamo incontrati. Sul capo g): ricordo che lavorava CP_1 al Centro Sperimentale a nel 2012 e lei qualche volta me ne parlava anche CP_2 con entusiasmo. E' stata a dirmelo. Una volta mi parlò di una CP_1 pubblicazione da lei fatta ma non se fosse legata o meno a questo lavoro a CP_2
Sono passati molti anni e non posso essere più precisa. Successivamente non ha trovato altri impegni lavorativi;
spesso mi raccontava, subito dopo la separazione, di aver cercato altri impegni lavorativi, ma di non essere riuscita a trovare nulla.
So che è laureata in Giurisprudenza, ricordo che quando i bambini erano piccoli, aveva un incarico come assessore al Comune di Napoli. Non ricordo di altre attività lavorative;
mi ha sempre parlato del suo impegno nell'associazione Itaca, ma non percepisce alcuna retribuzione. Ha sempre cercato lavoro dopo la separazione ma non è mai riuscita;
se ne è sempre lamentata molto. Anche a me ha chiesto in passato, nel corso di questi anni, se potevo aiutarla a cercare lavoro, mai io ho avuto gli stessi suoi problemi perché anche io ho dovuto affrontare una separazione ed ho vissuto le stesse frustrazioni perché alla nostra età non è facile trovare lavoro. Adr avv. Barbatelli: più volte mi ha raccontato di aver inviato curricula a varie aziende ma non ricordo quali;
non l'ho mai aiutata a formare alcun curriculum anche perché avevo le mie esigenze. Spesso mi diceva che non riceveva risposta.
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Osserva il Collegio che la resistente, sebbene avesse 53 anni quando si è separata dal marito ha cercato altri impegni lavorativi ed ha continuato a studiare conseguendo la laurea in legge. Oggi, all'età di quasi 60 anni, non è facile prevedere – dopo che la sua collaborazione e la sua frequentazione con gli ambienti politici del passato - un nuovo ingresso nel campo politico e/o lavorativo.
Non si può pertanto ritenere che la – che negli anni dalla separazione CP_1 all'instaurazione del presente giudizio abbia avuto un atteggiamento deresponsabilizzante;
è lecito e doveroso ritenere che però la stessa, negli oltre 17 anni di convivenza matrimoniale, ha fornito un contributo assolutamente prevalente quantomeno all'accudimento della prole, e ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica, ovvero anche prescindendo dalla prova orale, - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti (senza che sia necessario indagare sulle sottese motivazioni Cassazione 27945/23) e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge (che si è dedicato con abnegazione alla carriera ospedaliera nutrendo ambizioni di primariato, non rilevando certo, ai fini del decidere, che poi le stesse non siano state raggiunte) e in questo modo consentito al marito di rincorrere i suoi ambiziosi progetti professionali e quindi contribuito alla sua crescita professionale, economico-patrimoniale. L'apporto prevalente nella gestione familiare e nell'accudimento della prole da parte della non appare invero in contrasto con il provato tenore di vita goduto in CP_1 costanza di matrimonio dalla coppia e dalla famiglia, assolutamente in linea con le possibilità economiche della coppia.
In sede separativa è stato riconosciuto un assegno di mantenimento (in sede di gravame) in favore della moglie pari ad € 2.600,00 e tale assegno rappresentava voce contributiva ulteriore rispetto al mantenimento del solo per il quale è stato riconosciuto a Per_1 carico dello un assegno mensile di € 1.250,00, oltre al 70% delle spese Pt_1 straordinarie.
All'epoca della separazione l'impegno economico posto a carico dello è da Pt_1 ritenersi ex se indicativo della percezione da parte dello stesso all'epoca di redditi elevati, come valutati dalla Corte d'Appello : lo – imprenditore nel settore Pt_1 alberghiero - percepiva un reddito mensile di € 7.883,00 dalle sue attività oltre ad essere proprietario di diversi prestigiosi immobili a CP_2
Non sono emerse – come dedotte dal ricorrente – quelle notevoli flessibilità nei suoi introiti che, seppure è plausibile ci siano state nel periodo della pandemia , non sembrano più sussistenti: dalla documentazione allegata agli atti (estratti conto corrente e dichiarazioni reddituali) emerge un reddito, nel 2022, pari ad € 34.092,00 come rendita catastale ed un reddito da lavoro pari ad € 146.521,00 netto su base imponibile di€ 115.321. La resistente ha depositato il contratto di locazione della casa nella quale si è trasferita in seguito al rilascio della ex casa coniugale (che lo ha venduto acquistando, con Pt_1 il ricavato due immobili per i figli), e gli estratti conto da cui non emergono entrate se non quelle derivanti dall'assegno alimentare del marito. Pertanto, alla resistente - che ha lavorato durante il matrimonio solo per un breve periodo, dal 1997 al 2001 in campo politico - l'attuale assenza di redditi da lavoro trova certamente la sua ragione primitiva e prevalente nella vita matrimoniale e soprattutto nel ruolo in concreto assunto durante il matrimonio, e non anche nella concausa dovuta alla mancata doverosa attivazione post separazione.
Così ricostruita la fattispecie concreta, il Collegio in diritto reputa che - pur se per il riconoscimento dell'assegno divorzile è sempre necessaria la precondizione della
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disparità rilevante, sensibile e significativa tra le rispettive posizioni reddituali/patrimoniali da valutare sempre in termini “relativi” potendo anche riconoscersi l'assegno in favore del coniuge “debole” pur senza che lo stesso si trovi in uno stato di bisogno in senso stretto - va certamente riconosciuta un'autonoma dignità alle diverse funzioni dell'assegno divorzile e, in particolare, a quella compensativa.
Ciò non appare certo in contrasto con la natura composita dell'assegno divorzile, ma, anzi, ne consente la piena realizzazione.
Tale doverosa interpretazione ha infatti trovato autorevole conferma nella recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 32198/2021, che ha differenziato la sorte dell'assegno divorzile in seguito all'instaurazione di una nuova convivenza stabile da parte del beneficiario;
invero, solo se finalizzato a rispondere alla situazione di bisogno del ricevente, la cessazione dell'erogazione ha ragion d'essere, considerati i vincoli di assistenza che sorgono in capo al nuovo partner;
viceversa, qualora la funzione sia compensativa, il diritto all'assegno divorzile non può venir meno in base a un automatismo.
Secondo il Tribunale il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di autonoma dignità delle diverse funzioni dell'assegno divorzile può trovare applicazione anche nel caso in cui, quale quello all'esame, in ossequio al principio di autoresponsabilità, va certamente riconosciuto l'assegno divorzile in funzione assistenziale nonché nella sua diversa componente compensativa in presenza degli incontestati sacrifici compiuti dalla convenuta, in base a scelte condivise, che hanno certamente concorso a determinare, almeno in larga parte, lo squilibrio economico- patrimoniale che si registra in questa sede divorzile. Diversamente ritenendo si arriverebbe infatti ad una ingiustificabile disparità di trattamento tra il coniuge divorziato che ha una stabile convivenza/relazione - al quale, quand'anche inerte nel reperire una occupazione, potrebbe essere comunque riconosciuto l'assegno divorzile in funzione compensativa - ed il coniuge divorziato single nel caso in cui si ritenesse la sua colpevole inerzia ex se ragione sufficiente per negargli tout court il suo diritto all'assegno divorzile a dispetto magari, come nel caso di specie, di provato contributo prevalente di lunga durata all'accudimento della prole, favorendo così la realizzazione dell'altro coniuge e la sua crescita professionale, economico-patrimoniale.
Ciò posto per la determinazione del quantum non certo però va privilegiato il reddito fiscale dello che nel caso di specie è, comunque, un indicatore affidabile della Pt_1 ricchezza disponibile e del tenore di vita, ma quello effettivo che, ora come all'epoca della separazione, è certamente più elevato di quello fiscale, e che non pare attualmente inferiore a quello percepito nel 2018 anno della separazione .
Tali elementi inducono il Collegio a ritenere di riconoscere un assegno divorzile alla istante - pur se non del tutto priva di astratte potenzialità lavorative/reddituali , - sulla scorta dei soli criteri compensativo/perequativo nella misura di € 2.000,00. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente la mancata contestazione in ordine alle condizioni relative alla genitorialità e alla determinazione degli obblighi contributivi in favore delle figlie e la parziale reciproca soccombenza in ordine alla determinazione del quantum dell'assegno divorzile ) ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• determina in euro 2.000,00 a carico dell'attore l'assegno divorzile in favore della convenuta con decorrenza dalla pronuncia, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat.
• compensa le spese Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28.3.25 Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
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