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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/04/2025, n. 5629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5629 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15742/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 15742/2023 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'udienza del 4 novembre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
, , in proprio e n.q. esercenti la Parte_1 Parte_2
potestà genitoriale del minore , come in atti rappresentati e Persona_1 difesi dall'Avv. Emanuele Planelli
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, come in atti rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Castioni
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1212/2023 (R.G.
38943/2022) - trasporto aereo -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 4 novembre
2024 fissata ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto del novellato art. 132 c.p.c. ad opera dell'art. 45, co. 17 della L. n. 69/2009, il quale ora prescrive che la sentenza debba contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Gli odierni appellanti introducevano il giudizio per chiedere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della per la Controparte_1
cancellazione del volo aereo n.EJU5707 tratta aerea Berlino-Roma FCO del 5 giugno 2022 alle ore 17.05 e conseguentemente il pagamento dell'importo complessivo di € 1.772,02 di cui € 250,00 cadauno a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE
261/04, € 822,02 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale - composto da € 651,13 per il nuovo volo acquistato, € 29,92 per vitto, € 140,97 per il trasporto - nonché € 200,00 per spese stragiudiziali, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, oltre refusione delle spese.
Il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 1212/2023 del 5 dicembre 2022, depositata in data 19 gennaio 2023 e non notificata, rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite, considerato che “la compagnia ha offerto a titolo di compensazione pecuniaria così come prevede la legge in materia l'importo pari ad euro 750,00 ante oltre ad aver prontamente rimborsato il danno patrimoniale e le spese legali ante causam. Si ritiene esaminati gli atti che tali somme siano congrue e soddisfattive…decide di compensare le spese”.
Gli appellanti hanno chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata contestando la sua inesistenza, erroneità, illogicità, l'errata valutazione dei fatti per aver il giudice ritenuto esistente un pagamento da parte della compagnia aerea mai effettuato, nonché il vizio di ultra petita per aver il giudice rigettato la domanda mentre invece la compagnia aerea aveva chiesto di contenerla nei limiti dell'offerta formulata (primo motivo di appello); chiedevano la riforma per il mancato riconoscimento della;
contestavano la statuizione giudiziale di congruità dell'offerta di rimborso della compagnia, considerato che quest'ultima aveva offerto € 378,13 in luogo del maggior importo di € 438,82 (terzo motivo di appello); chiedevano il riconoscimento compensazione pecuniaria (secondo motivo di appello), delle spese per il vitto (quarto motivo di appello) e le spese stragiudiziali sostenute (quinto motivo di appello) le cui domande di pagamento erano state rigettate dal giudice di prime cure.
Gli appellanti formulavano, quindi, domanda di condanna dell'appellata al pagamento della complessiva somma di euro 1.419,89 di cui € 250,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria, € 469,89 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale composto da € 31,07 per vitto, € 297,38 (quale differenza tra il prezzo del volo cancellato rimborsato ed il prezzo del volo alternativo) ed € 140,97 per il trasporto, nonché € 200,00 per spese dell'attività stragiudiziale, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito fino al soddisfo ed applicazione del tasso previsto ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale.
Parte appellata si costituiva contestando i motivi di appello e ribadendo l'offerta del pagamento della minor somma di € 1.357,99.
L'appello deve essere parzialmente accolto, risultando la sentenza errata oltre che scarna di motivazione.
Deve premettersi che, nel caso di specie, è applicabile il Regolamento CE n. 261 del 2004 previsto per i passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro (art. 3 comma 1) risultando documentale che il volo operato da partiva da CP_1
Berlino in direzione Italia, nello specifico aeroporto di Roma-Fiumicino (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado).
Ebbene l'art. 5 del Regolamento CE n. 261 del 2004 prevede a favore dei passeggeri, per il caso di cancellazione del volo aereo, una pluralità di garanzie quali: la scelta tra un volo alternativo o il rimborso del prezzo del biglietto pagato di cui non si è fruito (art. 8),
l'assistenza gratuita che include le spese di pasti, bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l'aeroporto ed il luogo di sistemazione (art. 9 co. 1, lettere a-c), la compensazione pecuniaria in misura standardizzata e graduata a seconda della tratta percorsa - e per quanto qui rileva, pari ad € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a
1500 chilometri -.
Prevede, quindi, la normativa applicabile e la giurisprudenza comunitaria che i passeggeri che hanno dovuto sostenere autonomamente le spese per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporto abbiano il diritto al rimborso dal vettore aereo (Causa C-12/11, punto
66 e pag. 19 orientamenti interpretativi regolamento CE n. 261/2004 C/2024/5687).
Quanto al diritto alla compensazione pecuniaria, l'art. 5 par. 1 lettera c) del citato
Regolamento prevede che la compensazione spetta se il passeggero non è stato informato della cancellazione con congruo preavviso (art. 7). Ed ancora l'art. 5 comma 4 stabilisce che il vettore aereo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria se può dimostrare,
a norma dell'art. 5, par. 3, che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Secondo la giurisprudenza consolidata il ristoro in forma di compensazione pecuniaria è indennitario e predeterminato dal regolamento, pertanto, non serve la prova del danno subito dal passeggero (an e quantum) in quanto prescinde dalla dimostrazione del pregiudizio (Cass. Civ. 9474 del 09.04.2021). Il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato dalla cancellazione (inadempimento) del volo deve, quindi, unicamente fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto - ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente - ed allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore (Cass. Civ. n. 1584 del
23.01.2018 e Cass. Civ. n. 4261 del 10/02/2023).
Ciò premesso, venendo al caso di specie, al fine di individuare la fondatezza delle ragioni di appello sollevate dall'odierno attore, deve anzitutto ricostruirsi il quadro probatorio fornito in primo grado, oltre alle circostanze pacifiche emerse nel corso del giudizio, elementi questi che non sono stati oggetto di alcun esame nella sentenza appellata.
Gli originari attori in primo grado, anzitutto, hanno dato adeguata prova del contratto di trasporto sottoscritto con la producendo le boarding pass da cui risulta la loro CP_1
titolarità di biglietti per il volo EJU5707 del dì 5 giugno 2022 ore 17.05 per la tratta
Berlino – Roma Fiumicino (doc. 1 fascicolo primo grado).
Quanto alla cancellazione del volo lamentata dagli appellanti, la circostanza è risultata assolutamente pacifica e non contestata da parte convenuta.
Tuttavia l'appellata, a giustificazione della cancellazione, ha addotto in modo apodittico ed insufficiente delle generiche “ragioni esterne alla compagnia” che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, non integrano una prova liberatoria della presunzione di responsabilità del vettore aereo.
Deve, quindi, riconoscersi l'inadempimento imputabile della compagnia aerea.
A questo punto deve scrutinarsi la legittimità della richiesta risarcitoria avanzata dai passeggeri appellanti e del relativo quantum debeatur richiesto.
In ragione delle motivazioni in diritto sopra riassunte, e tenuto conto del materiale probatorio acquisito agli atti, deve ritenersi che gli appellanti hanno diritto:
i) alla compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE 261/2004 pari ad € 250,00 cadauno, e quindi per un totale di € 750,00 (risultando circostanza pacifica che il volo di cui trattasi rientra tra le tratte inferiori o pari a 1500 chilometri);
ii) al rimborso del prezzo dei biglietti per il volo cancellato da Berlino – Roma Fiumicino
del 5 giugno 2022 con orario di partenza alle ore 17.05, il cui prezzo è pacifico tra le parti che fosse pari ad € 353,28; iii) alla differenza di prezzo pari ad € 297,85 tra il volo cancellato della ed il volo CP_1
alternativo della Wizz Air pari ad € 651,13, in quanto il volo è documentato dagli appellanti con la produzione dei biglietti aerei tratta Praga - Roma Fiumicino del 6 giugno 2022 ore 8.50 (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado appellanti) ed è causalmente riconducibile alla cancellazione del volo in quanto avente la stessa CP_1
destinazione (seppur diverso aeroporto di partenza) che gli appellanti avevano previsto di raggiungere con l'originario volo;
iv) al rimborso delle spese di € 140,97 sostenute per il trasporto Flixbus del 5 giugno
2022 con partenza alle ore 23.40 dall'aeroporto di Berlino ed arrivo alle 3.55 a Praga, in quanto trattasi di spese sostenute successivamente alla cancellazione del volo e documentate dal biglietto depositato in atti (cfr. doc. 4 fascicolo primo grado appellanti);
v) al rimborso delle spese sostenute per generi alimentari ex art. 9 co. 1 lett. a Reg. CE
261/2004 nei limiti della somma come richiesta in primo grado e pari ad € 29,92, (cfr. pagg. 1 punto 3 citazione fascicolo primo grado) che seppur erroneamente quantificata in difetto rispetto al corretto importo di € 31,07 non può essere modificata in sede di appello com'è avvenuto nel caso di specie;
gli esborsi, peraltro, possono essere riconosciuti in quanto sono stati documentati dagli appellanti con il deposito di due scontrini del 5 giugno 2022 ore 22.33 e del 6 giugno 2022 ore 7.21 pari rispettivamente a € 8,14 ed € 22,93 causalmente riconducibili alla cancellazione del volo e compatibili con gli orari del volo alternativo Praga-Roma Fiumicino acquistato
(cfr. doc. 3 fascicolo primo grado appellante); vi) al rimborso delle spese stragiudiziali di euro 200,00 sostenute per l'inoltro della diffida stragiudiziale del 9 giugno 2022 inviata dalla alla compagnia CP_2
in quanto gli appellanti hanno prodotto la diffida p.e.c. completa della procura CP_1
degli appellanti, nonché la fattura elettronica emessa dalla -che reca nella CP_2 causale il riferimento “Gestione pratica: assistenza stragiudiziale prenotazione
K3C8RR7” coincidente con il numero del volo cancellato (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo primo grado appellante)- per un importo che si ritiene congruo. A nulla vale l'eccezione, peraltro tardiva perché formulata solo in appello dall'appellata, circa la gratuità dell'intervento della . CP_2
Ricostruite le somme e le causali cui avrebbero diritto gli appellati, deve valutarsi la statuizione del giudice di primo grado. Esaminando congiuntamente i motivi di appello proposti, si rileva che il giudice di prime cure è limitato a rigettare la domanda rilevando l'avvenuto pagamento ante causam e prendendo atto dell'offerta da parte della compagnia aerea della ulteriore somma di €
750,00, in concreto non corrisposta.
La sentenza deve pertanto essere riformata.
Deve precisarsi che quanto al rimborso del prezzo del volo cancellato, parte appellante ammette in atti di aver ricevuto il rimborso del prezzo del volo cancellato dalla compagnia aerea il 15 agosto 2022 e, quindi, dopo la notifica della citazione (13 luglio 2022) e prima dell'udienza di prima comparizione tenutasi il 22 novembre 2022 (cfr. fascicolo d'ufficio), si legge in atti “Al momento della notifica dell'atto di citazione (13/07/2022), l'accredito di
€ 353,28 ancora non era visibile sul conto degli appellanti né, controparte ha fornito alcuna prova a riguardo. … prova del pagamento che è stata fornita con la p.e.c. del
15/08/2022 (doc. 5 di , ad oltre un mese dalla notifica dell'atto di citazione. La CP_1 domanda, pertanto, era assolutamente legittima alla data della notifica dell'atto di citazione” (pag. 3 conclusionale in appello).
Ne consegue che parte attrice in primo grado avrebbe dovuto detrarre l'importo ricevuto e ridurre la propria pretesa creditoria da euro 1.772,02 (composta da € 750,00 compensazione pecuniaria, € 200,00 spese stragiudiziali, € 651,13 volo alternativo, € 29,92 vitto, € 140,97 trasporto) ad € 1.418,74, somma che, infatti, è praticamente coincidente con quella richiesta oggi in appello (e pari ad € 1.419,89).
Correttamente la sentenza di primo grado ha parlato di rimborso del danno non patrimoniale, tuttavia, erra nel ritenere rimborsate le spese legali ante causam, come anche erra nel ritenere che la domanda potesse essere rigettata per l'offerta di somme a titolo di compensazione pecuniaria (se anche eventualmente congrua e satisfattiva) della compagnia aerea, non essendo seguita all'offerta il pagamento.
Infatti tali aspetti al più avrebbero potuto rilevare in tema di condanna alle spese di lite, ma non avrebbero dovuto portare al rigetto della domanda in assenza di satisfattivo pagamento.
Ne consegue che in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, parte appellata deve essere condannata al pagamento in favore degli appellanti della somma complessiva di euro 1.418,74.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla lettera di messa in mora del 9 giugno 2022. In merito alle spese di lite di primo e secondo grado ed alla richiesta di refusione delle spese di entrambi i giudizi da parte degli appellanti, deve tenersi in debita considerazione la condotta tenuta nel corso del giudizio in particolare dall'appellante.
Come sopra cennato, parte attrice pur avendo ricevuto in corso di causa il rimborso del biglietto cancellato non ha ridotto la propria pretesa creditoria in primo grado (chiedendo solo la differenza tra il volo rimborsato ed il prezzo del volo alternativo) pagato, addivenendo alla riduzione solo in sede di appello;
inoltre, ha ingiustificatamente rifiutato l'offerta della compagnia aerea che, in sede di prima udienza – nel mese di novembre 2022
-, aveva offerto l'importo omnicomprensivo di € 1.357,00 con una differenza minima di soli € 61,74 rispetto a quanto avrebbe potuto complessivamente pretendere l'attore ed a quanto infatti è stato richiesto in questa sede.
Non solo, la compagnia aerea anche in sede stragiudiziale aveva offerto ai passeggeri a titolo transattivo – con due comunicazioni pec del 26 giugno, 7 luglio e 15 agosto 2022
(cfr. docc. 3, 4, 5 fascicolo primo grado appellata) – il pagamento di importi superiori ad euro 1.300,00, offerte tutte rifiutate dagli appellanti.
Deve, quindi, rilevarsi a carico degli appellanti una condotta ostruzionistica al componimento bonario della lite in tempi celeri perpetrata sia in sede stragiudiziale, ma soprattutto in primo grado (a fronte dell'offerta in prima udienza della compagnia aerea) che giustifica, anche considerato comunque il mancato pagamento della compagnia aerea, la compensazione per ¾ delle spese di lite, rimanendo a carico della compagnia aerea il restante ¼.
Spese liquidate come indicato in dispositivo in ragione dell'esito complessivo del giudizio, in conformità al DM 55/2014 come aggiornato, con applicazione dei valori medi ed esclusione della fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1212/23 (r.g. 38943/22) del Giudice di Pace di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento Controparte_1
in favore degli appellanti della somma complessiva di euro 1.418,74 oltre interessi legali come in parte motiva;
- condanna al pagamento in favore degli appellanti di ¼ Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in tale misura in € 36,75 di spese per il presente grado ed € 31,25 di spese per il primo grado nonché € 650,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 12 aprile 2025
IL GIUDICE
W. Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 15742/2023 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'udienza del 4 novembre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
, , in proprio e n.q. esercenti la Parte_1 Parte_2
potestà genitoriale del minore , come in atti rappresentati e Persona_1 difesi dall'Avv. Emanuele Planelli
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, come in atti rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Castioni
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1212/2023 (R.G.
38943/2022) - trasporto aereo -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 4 novembre
2024 fissata ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto del novellato art. 132 c.p.c. ad opera dell'art. 45, co. 17 della L. n. 69/2009, il quale ora prescrive che la sentenza debba contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Gli odierni appellanti introducevano il giudizio per chiedere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della per la Controparte_1
cancellazione del volo aereo n.EJU5707 tratta aerea Berlino-Roma FCO del 5 giugno 2022 alle ore 17.05 e conseguentemente il pagamento dell'importo complessivo di € 1.772,02 di cui € 250,00 cadauno a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE
261/04, € 822,02 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale - composto da € 651,13 per il nuovo volo acquistato, € 29,92 per vitto, € 140,97 per il trasporto - nonché € 200,00 per spese stragiudiziali, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, oltre refusione delle spese.
Il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 1212/2023 del 5 dicembre 2022, depositata in data 19 gennaio 2023 e non notificata, rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite, considerato che “la compagnia ha offerto a titolo di compensazione pecuniaria così come prevede la legge in materia l'importo pari ad euro 750,00 ante oltre ad aver prontamente rimborsato il danno patrimoniale e le spese legali ante causam. Si ritiene esaminati gli atti che tali somme siano congrue e soddisfattive…decide di compensare le spese”.
Gli appellanti hanno chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata contestando la sua inesistenza, erroneità, illogicità, l'errata valutazione dei fatti per aver il giudice ritenuto esistente un pagamento da parte della compagnia aerea mai effettuato, nonché il vizio di ultra petita per aver il giudice rigettato la domanda mentre invece la compagnia aerea aveva chiesto di contenerla nei limiti dell'offerta formulata (primo motivo di appello); chiedevano la riforma per il mancato riconoscimento della;
contestavano la statuizione giudiziale di congruità dell'offerta di rimborso della compagnia, considerato che quest'ultima aveva offerto € 378,13 in luogo del maggior importo di € 438,82 (terzo motivo di appello); chiedevano il riconoscimento compensazione pecuniaria (secondo motivo di appello), delle spese per il vitto (quarto motivo di appello) e le spese stragiudiziali sostenute (quinto motivo di appello) le cui domande di pagamento erano state rigettate dal giudice di prime cure.
Gli appellanti formulavano, quindi, domanda di condanna dell'appellata al pagamento della complessiva somma di euro 1.419,89 di cui € 250,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria, € 469,89 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale composto da € 31,07 per vitto, € 297,38 (quale differenza tra il prezzo del volo cancellato rimborsato ed il prezzo del volo alternativo) ed € 140,97 per il trasporto, nonché € 200,00 per spese dell'attività stragiudiziale, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito fino al soddisfo ed applicazione del tasso previsto ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale.
Parte appellata si costituiva contestando i motivi di appello e ribadendo l'offerta del pagamento della minor somma di € 1.357,99.
L'appello deve essere parzialmente accolto, risultando la sentenza errata oltre che scarna di motivazione.
Deve premettersi che, nel caso di specie, è applicabile il Regolamento CE n. 261 del 2004 previsto per i passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro (art. 3 comma 1) risultando documentale che il volo operato da partiva da CP_1
Berlino in direzione Italia, nello specifico aeroporto di Roma-Fiumicino (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado).
Ebbene l'art. 5 del Regolamento CE n. 261 del 2004 prevede a favore dei passeggeri, per il caso di cancellazione del volo aereo, una pluralità di garanzie quali: la scelta tra un volo alternativo o il rimborso del prezzo del biglietto pagato di cui non si è fruito (art. 8),
l'assistenza gratuita che include le spese di pasti, bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l'aeroporto ed il luogo di sistemazione (art. 9 co. 1, lettere a-c), la compensazione pecuniaria in misura standardizzata e graduata a seconda della tratta percorsa - e per quanto qui rileva, pari ad € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a
1500 chilometri -.
Prevede, quindi, la normativa applicabile e la giurisprudenza comunitaria che i passeggeri che hanno dovuto sostenere autonomamente le spese per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporto abbiano il diritto al rimborso dal vettore aereo (Causa C-12/11, punto
66 e pag. 19 orientamenti interpretativi regolamento CE n. 261/2004 C/2024/5687).
Quanto al diritto alla compensazione pecuniaria, l'art. 5 par. 1 lettera c) del citato
Regolamento prevede che la compensazione spetta se il passeggero non è stato informato della cancellazione con congruo preavviso (art. 7). Ed ancora l'art. 5 comma 4 stabilisce che il vettore aereo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria se può dimostrare,
a norma dell'art. 5, par. 3, che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Secondo la giurisprudenza consolidata il ristoro in forma di compensazione pecuniaria è indennitario e predeterminato dal regolamento, pertanto, non serve la prova del danno subito dal passeggero (an e quantum) in quanto prescinde dalla dimostrazione del pregiudizio (Cass. Civ. 9474 del 09.04.2021). Il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato dalla cancellazione (inadempimento) del volo deve, quindi, unicamente fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto - ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente - ed allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore (Cass. Civ. n. 1584 del
23.01.2018 e Cass. Civ. n. 4261 del 10/02/2023).
Ciò premesso, venendo al caso di specie, al fine di individuare la fondatezza delle ragioni di appello sollevate dall'odierno attore, deve anzitutto ricostruirsi il quadro probatorio fornito in primo grado, oltre alle circostanze pacifiche emerse nel corso del giudizio, elementi questi che non sono stati oggetto di alcun esame nella sentenza appellata.
Gli originari attori in primo grado, anzitutto, hanno dato adeguata prova del contratto di trasporto sottoscritto con la producendo le boarding pass da cui risulta la loro CP_1
titolarità di biglietti per il volo EJU5707 del dì 5 giugno 2022 ore 17.05 per la tratta
Berlino – Roma Fiumicino (doc. 1 fascicolo primo grado).
Quanto alla cancellazione del volo lamentata dagli appellanti, la circostanza è risultata assolutamente pacifica e non contestata da parte convenuta.
Tuttavia l'appellata, a giustificazione della cancellazione, ha addotto in modo apodittico ed insufficiente delle generiche “ragioni esterne alla compagnia” che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, non integrano una prova liberatoria della presunzione di responsabilità del vettore aereo.
Deve, quindi, riconoscersi l'inadempimento imputabile della compagnia aerea.
A questo punto deve scrutinarsi la legittimità della richiesta risarcitoria avanzata dai passeggeri appellanti e del relativo quantum debeatur richiesto.
In ragione delle motivazioni in diritto sopra riassunte, e tenuto conto del materiale probatorio acquisito agli atti, deve ritenersi che gli appellanti hanno diritto:
i) alla compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE 261/2004 pari ad € 250,00 cadauno, e quindi per un totale di € 750,00 (risultando circostanza pacifica che il volo di cui trattasi rientra tra le tratte inferiori o pari a 1500 chilometri);
ii) al rimborso del prezzo dei biglietti per il volo cancellato da Berlino – Roma Fiumicino
del 5 giugno 2022 con orario di partenza alle ore 17.05, il cui prezzo è pacifico tra le parti che fosse pari ad € 353,28; iii) alla differenza di prezzo pari ad € 297,85 tra il volo cancellato della ed il volo CP_1
alternativo della Wizz Air pari ad € 651,13, in quanto il volo è documentato dagli appellanti con la produzione dei biglietti aerei tratta Praga - Roma Fiumicino del 6 giugno 2022 ore 8.50 (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado appellanti) ed è causalmente riconducibile alla cancellazione del volo in quanto avente la stessa CP_1
destinazione (seppur diverso aeroporto di partenza) che gli appellanti avevano previsto di raggiungere con l'originario volo;
iv) al rimborso delle spese di € 140,97 sostenute per il trasporto Flixbus del 5 giugno
2022 con partenza alle ore 23.40 dall'aeroporto di Berlino ed arrivo alle 3.55 a Praga, in quanto trattasi di spese sostenute successivamente alla cancellazione del volo e documentate dal biglietto depositato in atti (cfr. doc. 4 fascicolo primo grado appellanti);
v) al rimborso delle spese sostenute per generi alimentari ex art. 9 co. 1 lett. a Reg. CE
261/2004 nei limiti della somma come richiesta in primo grado e pari ad € 29,92, (cfr. pagg. 1 punto 3 citazione fascicolo primo grado) che seppur erroneamente quantificata in difetto rispetto al corretto importo di € 31,07 non può essere modificata in sede di appello com'è avvenuto nel caso di specie;
gli esborsi, peraltro, possono essere riconosciuti in quanto sono stati documentati dagli appellanti con il deposito di due scontrini del 5 giugno 2022 ore 22.33 e del 6 giugno 2022 ore 7.21 pari rispettivamente a € 8,14 ed € 22,93 causalmente riconducibili alla cancellazione del volo e compatibili con gli orari del volo alternativo Praga-Roma Fiumicino acquistato
(cfr. doc. 3 fascicolo primo grado appellante); vi) al rimborso delle spese stragiudiziali di euro 200,00 sostenute per l'inoltro della diffida stragiudiziale del 9 giugno 2022 inviata dalla alla compagnia CP_2
in quanto gli appellanti hanno prodotto la diffida p.e.c. completa della procura CP_1
degli appellanti, nonché la fattura elettronica emessa dalla -che reca nella CP_2 causale il riferimento “Gestione pratica: assistenza stragiudiziale prenotazione
K3C8RR7” coincidente con il numero del volo cancellato (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo primo grado appellante)- per un importo che si ritiene congruo. A nulla vale l'eccezione, peraltro tardiva perché formulata solo in appello dall'appellata, circa la gratuità dell'intervento della . CP_2
Ricostruite le somme e le causali cui avrebbero diritto gli appellati, deve valutarsi la statuizione del giudice di primo grado. Esaminando congiuntamente i motivi di appello proposti, si rileva che il giudice di prime cure è limitato a rigettare la domanda rilevando l'avvenuto pagamento ante causam e prendendo atto dell'offerta da parte della compagnia aerea della ulteriore somma di €
750,00, in concreto non corrisposta.
La sentenza deve pertanto essere riformata.
Deve precisarsi che quanto al rimborso del prezzo del volo cancellato, parte appellante ammette in atti di aver ricevuto il rimborso del prezzo del volo cancellato dalla compagnia aerea il 15 agosto 2022 e, quindi, dopo la notifica della citazione (13 luglio 2022) e prima dell'udienza di prima comparizione tenutasi il 22 novembre 2022 (cfr. fascicolo d'ufficio), si legge in atti “Al momento della notifica dell'atto di citazione (13/07/2022), l'accredito di
€ 353,28 ancora non era visibile sul conto degli appellanti né, controparte ha fornito alcuna prova a riguardo. … prova del pagamento che è stata fornita con la p.e.c. del
15/08/2022 (doc. 5 di , ad oltre un mese dalla notifica dell'atto di citazione. La CP_1 domanda, pertanto, era assolutamente legittima alla data della notifica dell'atto di citazione” (pag. 3 conclusionale in appello).
Ne consegue che parte attrice in primo grado avrebbe dovuto detrarre l'importo ricevuto e ridurre la propria pretesa creditoria da euro 1.772,02 (composta da € 750,00 compensazione pecuniaria, € 200,00 spese stragiudiziali, € 651,13 volo alternativo, € 29,92 vitto, € 140,97 trasporto) ad € 1.418,74, somma che, infatti, è praticamente coincidente con quella richiesta oggi in appello (e pari ad € 1.419,89).
Correttamente la sentenza di primo grado ha parlato di rimborso del danno non patrimoniale, tuttavia, erra nel ritenere rimborsate le spese legali ante causam, come anche erra nel ritenere che la domanda potesse essere rigettata per l'offerta di somme a titolo di compensazione pecuniaria (se anche eventualmente congrua e satisfattiva) della compagnia aerea, non essendo seguita all'offerta il pagamento.
Infatti tali aspetti al più avrebbero potuto rilevare in tema di condanna alle spese di lite, ma non avrebbero dovuto portare al rigetto della domanda in assenza di satisfattivo pagamento.
Ne consegue che in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, parte appellata deve essere condannata al pagamento in favore degli appellanti della somma complessiva di euro 1.418,74.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla lettera di messa in mora del 9 giugno 2022. In merito alle spese di lite di primo e secondo grado ed alla richiesta di refusione delle spese di entrambi i giudizi da parte degli appellanti, deve tenersi in debita considerazione la condotta tenuta nel corso del giudizio in particolare dall'appellante.
Come sopra cennato, parte attrice pur avendo ricevuto in corso di causa il rimborso del biglietto cancellato non ha ridotto la propria pretesa creditoria in primo grado (chiedendo solo la differenza tra il volo rimborsato ed il prezzo del volo alternativo) pagato, addivenendo alla riduzione solo in sede di appello;
inoltre, ha ingiustificatamente rifiutato l'offerta della compagnia aerea che, in sede di prima udienza – nel mese di novembre 2022
-, aveva offerto l'importo omnicomprensivo di € 1.357,00 con una differenza minima di soli € 61,74 rispetto a quanto avrebbe potuto complessivamente pretendere l'attore ed a quanto infatti è stato richiesto in questa sede.
Non solo, la compagnia aerea anche in sede stragiudiziale aveva offerto ai passeggeri a titolo transattivo – con due comunicazioni pec del 26 giugno, 7 luglio e 15 agosto 2022
(cfr. docc. 3, 4, 5 fascicolo primo grado appellata) – il pagamento di importi superiori ad euro 1.300,00, offerte tutte rifiutate dagli appellanti.
Deve, quindi, rilevarsi a carico degli appellanti una condotta ostruzionistica al componimento bonario della lite in tempi celeri perpetrata sia in sede stragiudiziale, ma soprattutto in primo grado (a fronte dell'offerta in prima udienza della compagnia aerea) che giustifica, anche considerato comunque il mancato pagamento della compagnia aerea, la compensazione per ¾ delle spese di lite, rimanendo a carico della compagnia aerea il restante ¼.
Spese liquidate come indicato in dispositivo in ragione dell'esito complessivo del giudizio, in conformità al DM 55/2014 come aggiornato, con applicazione dei valori medi ed esclusione della fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1212/23 (r.g. 38943/22) del Giudice di Pace di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento Controparte_1
in favore degli appellanti della somma complessiva di euro 1.418,74 oltre interessi legali come in parte motiva;
- condanna al pagamento in favore degli appellanti di ¼ Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in tale misura in € 36,75 di spese per il presente grado ed € 31,25 di spese per il primo grado nonché € 650,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 12 aprile 2025
IL GIUDICE
W. Verusio