Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott. NC Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 4049 del ruolo generale dell'anno 2020
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in presso lo Parte_1
studio dell'Avv. ZUCCA SARA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. SOTGIU DANIELA , che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “la casa coniugale resterà assegnata alla GN , Controparte_1
per la parte concordata in sede di separazione, la quale continuerà a viverci con la figlia
NC, la quale ivi continuerà a risiedere, ma rimarrà affidato congiuntamente a entrambi i
genitori;
1
coniugale;
- dichiararsi gravante sul IG un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di Parte_1
mantenimento del figlia NC da rivalutarsi come per legge;
oltre il pagamento del 50% delle
spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, sportive ed extrascolastiche) da concordare
preventivamente con la GN;
CP_1
- il IG potrà vedere e tener con sé la figlia NC senza limitazioni di sorta;
Pt_1
In ogni caso: con vittoria di onorari e spese”
Per la parte resistente: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cagliari, in data
11.03.1995, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Cagliari al n. 50 p. 1 seria A 1995, tra la GN e il IG , ordinando all'Ufficiale di Stato civile Controparte_1 Parte_1
del Comune di Cagliari, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere
alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione
nei comuni di rispettiva residenza;
2) confermare le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale nella parte in cui si
dispone che: -la casa coniugale sarà suddivisa in due parti come previsto nel verbale di
separazione consensuale e come suddivisa dai coniugi, e più precisamente la parte occupata dalla
GN rimarrà assegnata alla medesima che continuerà a coabitarvi con la figlia CP_1
minore NC, mentre la parte occupata dal sig. rimarrà assegnata al medesimo;
Parte_1
- entrambi i coniugi manterranno il possesso e la disponibilità dell'ampio giardino circostante
l'abitazione, mantenendo solo gli accessi separati per le due distinte unità immobiliari separate nei
termini di cui sopra;
- la disponibilità dello scantinato rimarrà in capo al sig. ; Pt_1
- il sig. si occuperà a proprie cure e spese della manutenzione ordinaria e straordinaria delle Pt_1
due porzioni immobiliari, ivi compresa la manutenzione del giardino e gli eventuali disagi legati ad
esempio al cedimento/guasto della caldaia a gas o di altro servizio in comune;
- il sig. sosterrà interamente tutti i costi di gestione dell'intera casa coniugale (Enel, gas, Pt_1
rifiuti, acqua) entro i limiti di € 200,00 per l'utenza Enel. Qualora l'importo sia superiore ad €
2 200,00, attraverso un apposito contascatti, i IGi e calcoleranno a quale delle Pt_1 CP_1
due unità è addebitabile l'eccedenza, e se la stessa è riferibile alla parte assegnata alla OR
, quest'ultima pagherà il conguaglio;
CP_1
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, NC, ad entrambi i genitori, i quali
dovranno provvedere ad allevarla, educarla ed istruirla rispettandone le inclinazioni naturali ed
eserciteranno la potestà genitoriale congiuntamente per le questioni di particolare rilevanza e/o comportanti una spesa straordinaria, disgiuntamente per l'ordinaria amministrazione. La figlia
minore, inoltre, avrà diritto ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i
genitori, i quali si impegneranno affinché la stessa mantenga rapporti significativi con i rispettivi
rami parentali;
- la figlia minore NC sarà domiciliata presso la madre, nella porzione di casa coniugale
alla medesima assegnata, in considerazione della patologia di cui ella è affetta, necessitando di
attenzioni continue e costanti da parte dei genitori e soprattutto della madre.
In via riconvenzionale:
3) ritenere e dichiarare che la GN ha conseguito un peggioramento Controparte_1
reddituale ed in ragione del suo apporto al menage familiare, disporre che il sig. Parte_1
versi un assegno di mantenimento favore della GN nella misura di € 200,00 CP_1
(duecento/00) mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico al conto corrente
postale intestato alla sig.ra . La predetta somma verrà rivalutata annualmente in Controparte_1
misura proporzionale agli aumenti degli Indici ISTAT.
4) Revocare il mantenimento diretto del sig. a favore della figlia già concordato in sede Pt_1 R_
di separazione, per essere quest'ultima divenuta economicamente autosufficiente e non più
convivente con il padre.
5) Per quanto concerne il diritto di visita della figlia minore NC, in considerazione dell'età
della medesima, nel corso della settimana il padre avrà il diritto – dovere di vedere la figlia e di
tenerla con sé per due sere, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola (nei mesi invernali) o dalle
ore 9.00 (durante il periodo estivo) e fino alle ore 21,30 con possibilità di pernottamento fino alla
mattina successiva previo accordo con la minore, compatibilmente con gli impegni scolastici,
sportivi e ricreativi della medesima minore e salvo diverso accordo con la madre. Inoltre, il padre
3 potrà tenere con sé la figlia per due fine settimana al mese, alternati, dal venerdi pomeriggio dalle
ore 15.30 alla domenica sera alle ore 21.30 (durante il periodo scolastico) oppure fino alle ore
22,00 della domenica sera (durante i mesi estivi). In occasione delle festività Natalizie, la minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni,
salvo diverso accordo fra i genitori. In occasione delle festività di fine anno, la minore trascorrerà il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni, salvo diverso
accordo fra i genitori. Con riferimento alle vacanze estive, in coincidenza con i mesi di luglio e
agosto, la figlia minore starà presso il padre per 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 7
giorni consecutivi nel mese di agosto, previa comunicazione alla madre. Detto periodo dovrà
essere comunicato entro il 15 giugno di ogni anno, in modo che le parti possano pianificare le
rispettive ferie.
6) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia minore mediante il Parte_1
pagamento della somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), oltre il 50% dell'assegno unico
a lui spettante, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico al conto corrente
postale intestato alla sig.ra . La predetta somma verrà rivalutata annualmente in Controparte_1
misura proporzionale agli aumenti degli Indici ISTAT.
7) Disporre che il Sig. contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese Pt_1
straordinarie in favore della figlia NC, che saranno così regolamentate: Spese extra
assegno che non necessitano del preventivo accordo: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci
prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese
ortodontiche e odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, effettuate presso il SSN in difetto di accordo
sulla terapia con specialista privato, spese protesiche oltre a quelle scolastiche, intendendo per
esse solo quelle relative all'acquisto dei libri di testi scolastici;
Spese extra assegno, che
necessitano di preventivo accordo scritto dei genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni,
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, spese per
ripetizione e/o preparazione di esami di abilitazione o preparazioni di concorsi, trasferte e
pernottamenti, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
frequentazione di conservatorio o di scuole formative, corsi per l'apprendimento delle lingue
4 straniere; Spese di natura ludica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, informatica), viaggi
di istruzione, corsi di informatica, vacanze trascorse
autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di
trasporto (minicar, macchina, moto o ciclomotore), conseguimento della patente presso autoscuole
private; Spese sportive: attività sportiva, compresa l'attrezzatura e quanto necessario per lo
svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi
chirurgici non urgenti, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN,
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami
diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazioni
di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. - Rimborso al genitore anticipatario:
Il genitore, a fronte di una richiesta scritta formulata dall'altro genitore, con riferimento alle spese
extra assegno per i figli che
necessitano di preventivo accordo scritto dei genitori, dovrà manifestare per iscritto, entro 10
giorni dal ricevimento, un suo motivato dissenso in difetto di riscontro nei termini, e secondo le
modalità sopraindicati, il silenzio sarà inteso come consenso. Il rimborso pro quota al genitore, che
avrà eventualmente anticipato le spese, ed esibito e consegnato idonea documentazione, sarà
dovuto dall'altro genitore, entro e non oltre il mese successivo dalla richiesta di pagamento.
8) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni loro variazione di residenza.
9) con vittoria di competenze professionali del presente procedimento”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.07.2020, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con in data 11.03.1995. Controparte_1
Ha precisato che i coniugi si erano separati con decreto del 2.07.2013 stabilendo: che entrambi avrebbero continuato ad abitare nella casa familiare, suddivisa in due unità; che la figlia minore
NC (28.09.2008) sarebbe rimasta collocata presso la madre, mentre la figlia R_
(25.06.1995), maggiorenne, presso il padre;
che egli avrebbe corrisposto alla moglie la somma di €
5 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia NC ed avrebbe provveduto al pagamento delle utenze domestiche, oltre che al mantenimento diretto della figlia R_
Ha domandato, inoltre, la revoca dell'obbligo di provvedere al pagamento delle utenze, tenuto conto dei consumi esorbitanti, soprattutto relativi all'utenze elettrica, evidenziando di essere professore di musica e di percepire una retribuzione mensile di circa 1.900,00 euro.
, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia Controparte_1
dello scioglimento del matrimonio, instando per il rigetto dell'ulteriore domanda e chiedendo l'aumento del contributo dovuto per il mantenimento della minore ed il riconoscimento di un assegno divorzile.
Ha precisato, al riguardo: che la condizione economica del ricorrente era migliorata rispetto al momento della separazione, non essendo egli più tenuto al mantenimento della figlia ormai R_
economicamente indipendente e non più convivente con lui;
che i consumi relativi alle utenze erano identici a quelli sostenuti dal al momento della separazione;
che, contrariamente a quanto Pt_1
allegato, il reddito percepito dal ricorrente era aumentato rispetto a quello percepito al momento della separazione, essendo divenuto insegnante di ruolo;
che, al contrario, la propria condizione economica era peggiorata posto che al momento della separazione svolgeva attività lavorativa part time, guadagnando circa 500,00 € mensili, mentre nel 2014 era stata licenziata e, da quel momento,
aveva svolto soltanto lavori saltuari percependo circa 200,00 euro al mese.
Con ordinanza del 10.11.2021, il presidente ha revocato l'obbligo del di provvedere al Pt_1
mantenimento diretto della figlia e, tenuto conto di ciò e considerato che il ricorrente non R_
aveva dimostrato il peggioramento della propria condizione economica, che anzi doveva ritenersi migliorata essendo divenuto insegnante di ruolo, ha aumentato ad € 400,00 il contributo dovuto per il mantenimento della minore, fermo restando l'obbligo assunto in sede di separazione, di provvedere al pagamento delle utenze.
Con sentenza del 9.05.2022, il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
Istruita con prova testimoniale e documentale, con provvedimento del 29.07.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
6 Deve confermarsi l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nonché la suddivisione della casa coniugale, così come concordata tra le parti in sede di separazione.
Considerata l'età di NC (28.09.2008), il padre potrà vederla quando vorrà, tenuto conto della volontà della minore.
Deve, altresì, confermarsi la revoca dell'obbligo del di provvedere al mantenimento della Pt_1
figlia che, in ragione dell'età raggiunta, dell'attività lavorativa svolta e della costituzione di R_
un nuovo nucleo familiare, deve ritenersi abbia raggiunto la capacità di provvedere al proprio mantenimento.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, deve evidenziarsi che il ricorrente non ha fornito prova relativa all'allegato peggioramento delle condizioni economiche rispetto al momento della separazione;
al contrario, dalla documentazione prodotta dalla resistente (doc. 3), risulta un deciso miglioramento della condizione economica posto che il , che nel 2018 percepiva una Pt_1
retribuzione mensile quale insegnante precario di € 1.400,00, una volta divenuto insegnante di ruolo, ha percepito un reddito di € 26.370,00 nel 2019 e di € 26.995,00 nel 2018 (pari ad una media mensile di € 2.223,00).
Deve altresì considerarsi che il ricorrente non è più tenuto a provvedere al mantenimento diretto della figlia ormai economicamente indipendente, e vive attualmente con la compagna (v. R_
verbale del 14.09.2023), che presumibilmente partecipa alle spese ordinarie.
La condizione economica della resistente, che al momento della separazione svolgeva attività
lavorativa, risulta al contrario peggiorata, essendo sprovvista di stabile occupazione.
Pertanto, tenuto anche conto delle aumentate esigenze della minore, deve confermarsi l'obbligo del di corrispondere alla la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1
della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rimane fermo l'obbligo assunto dal ricorrente in sede di separazione di provvedere al pagamento delle utenze della casa abitata dalla minore, non sussistendo il presupposto della modifica rappresentato dal peggioramento delle condizioni economiche.
L'assegno unico dovrà essere diviso tra le parti, come per legge.
7 Quanto alla domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile,
giova anzitutto rammentare che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 11504 del 2017, ha abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ancorandolo al contrario all'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente.
Le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l' abbandono del parametro del «tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno precisato che l'adeguatezza dei mezzi, presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, deve essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo,
produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o nel caso in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale
divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso,
e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-
perequativa» (Cass. 24250/2021).
Secondo i recenti arresti giurisprudenziali, dunque, l'assegno divorzile risponde anzitutto e per lo più ad un'esigenza assistenziale, esigenza che non si è inteso cancellare, ma che viene data per scontata ( Cass. 5 marzo 2019, n. 6386; Cass. 2021 n.22537), alla quale si affianca anche una funzione riequilibratrice o compensativo-perequativa, idonea a far fronte a quei casi in cui l'ex coniuge richiedente, pur versando all'esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica,
si trovi rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni reddituali, sopportando quindi un sacrificio economico: in quest'ultimo caso, l'assegno è dovuto in misura adeguata ad operare il
8 necessario riequilibrio, ponendo il coniuge richiedente nella posizione in cui si sarebbe trovato se non avesse affrontato il sacrificio di cui si è detto.
Nel caso in cui, al contrario, l'assegno sia dovuto in funzione assistenziale, lo stesso dovrà essere riconosciuto non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass. 24250/2021; Cass. 12800/2022).
Venendo al caso di specie, sussiste, secondo quanto sopra illustrato, una sproporzione tra le condizioni economiche delle parti, che deve ritenersi eziologicamente riconducibile ai ruoli endofamiliari concordati, posto che la resistente -che ha dimostrato di essersi impegnata nella ricerca di una attività lavorativa (v doc. 2)- è stata tuttavia prevalentemente impegnata nell'attività di cura della figlia minore, che, affetta da neutropenia, ha richiesto “attenzioni continue e costanti da parte dei genitori e soprattutto della madre”, come riconosciuto dal ricorrente nel verbale della separazione.
Sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento di un assegno di natura compensativa, che,
tenuto conto di quanto sopra esposto e della domanda di parte resistente, deve essere quantificato in
€ 200,00 mensili.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ed il pagamento, visto l'art. 133
D.P.R. 2002 n. 115, deve essere eseguito in favore dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
• il padre potrà tenere con sé la figlia quando vorrà, tenuto conto della volontà della minore;
• conferma la suddivisione della casa coniugale come concordata tra le parti in sede di separazione;
• revoca l'obbligo del di provvedere al mantenimento diretto della figlia Pt_1 R_
• condanna a corrispondere a la somma di € 400,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e fermo restando l'impegno assunto in sede di separazione di provvedere al pagamento delle utenze relative alla porzione di casa abitata dalla minore;
9 • condanna a corrispondere a la somma di € 200,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile;
• condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente procedimento, Parte_1
liquidate in complessivi € 7.254,00 (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 2.05.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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