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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/07/2025, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.1248/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1248/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] ttivamente domiciliata in Salerno, alla via G. Berta n. C.F._1
v. Graziano Longo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 mente domiciliato in Battipaglia (SA) alla via Ro
[...] dell'avv. Rodolfo Tullio Parrella dal quale è rappresentato e difeso in virtù di memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024 premesso di Parte_2 aver contratto matrimonio civile con gio 2001 nel CP_1
Comune di Pontecagnano Faiano (SA) one coniugale erano nate due figlie, (01.02.2004) e (16.10.2006), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 separ iudiziale dal c , successivamente, lo scioglimento del matrimonio. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva le suddette pronunce alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla richiesta CP_1 di separazione e chiedeva la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali delle parti alle condizioni di cui alla memoria di costituzione. All'udienza del 05.11.2024, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione e, con sentenza non definitiva n. 5297/2024, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi, ratificava il suddetto accordo e, con separata ordinanza, fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 19.06.2025, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate in sede di separazione e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate all'udienza del 19 giugno 2025 che si richiamano integralmente;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1) La casa familiare resta assegnata alla SI.ra , che ne è Parte_1 proprietaria esclusiva e presso la quale le figlie ( on ancora economicamente autosufficienti) avranno residenza prevalente;
2) il SI. verserà alla coniuge la somma mensile complessiva di euro 1.000,00, CP_1 di cui di 00,00 quale contributo al mantenimento della prole (euro 400,00 per ciascuna figlia fino alla loro autonomia economica) ed euro €. 200,00 a titolo di mantenimento della consorte;
- Il SI. presta fin d'ora il consenso all'attribuzione in favore della coniuge CP_1 dell'intero assegno unico per i figli, e si impegna a confermare tale consenso nella proponenda domanda all'INPS, che la coniuge dovrà presentare;
3) Le spese straordinarie, scolastiche, mediche e per attività sportive delle figlie, tutte opportunamente da documentare, saranno ripartite al 50% tra le parti (laddove varrà il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di spese per le quali è chiesto e spese per le quali non è richiesto il preventivo consenso dell'altro coniuge).
4) il SI. contribuirà altresì al pagamento della quota pari al 50% delle CP_1 bollette: a, energia elettrica, gas (spese da documentarsi);
5) nulla disporre in merito gli incontri tra il padre e le figlie, essendo le figlie entrambe maggiorenni;
6) entrambi i coniugi si rilasciano reciprocamente autorizzazione ad acquisire documenti validi per l'espatrio. Devono essere compiute le formalità di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 21 maggio 2001 nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) tra , nato a [...] CP_1
(Venezuela) il 14.12.1969, C.F. , CodiceFiscale_2 Parte_1 nato a [...] i CodiceFiscale_1 trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comun (SA) (Anno 2001, Atto n.3, Parte I); B) dispone in conformita alle condizioni concordate dalle parti e richiamate in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1248/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] ttivamente domiciliata in Salerno, alla via G. Berta n. C.F._1
v. Graziano Longo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 mente domiciliato in Battipaglia (SA) alla via Ro
[...] dell'avv. Rodolfo Tullio Parrella dal quale è rappresentato e difeso in virtù di memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024 premesso di Parte_2 aver contratto matrimonio civile con gio 2001 nel CP_1
Comune di Pontecagnano Faiano (SA) one coniugale erano nate due figlie, (01.02.2004) e (16.10.2006), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 separ iudiziale dal c , successivamente, lo scioglimento del matrimonio. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva le suddette pronunce alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla richiesta CP_1 di separazione e chiedeva la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali delle parti alle condizioni di cui alla memoria di costituzione. All'udienza del 05.11.2024, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione e, con sentenza non definitiva n. 5297/2024, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi, ratificava il suddetto accordo e, con separata ordinanza, fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 19.06.2025, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate in sede di separazione e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate all'udienza del 19 giugno 2025 che si richiamano integralmente;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1) La casa familiare resta assegnata alla SI.ra , che ne è Parte_1 proprietaria esclusiva e presso la quale le figlie ( on ancora economicamente autosufficienti) avranno residenza prevalente;
2) il SI. verserà alla coniuge la somma mensile complessiva di euro 1.000,00, CP_1 di cui di 00,00 quale contributo al mantenimento della prole (euro 400,00 per ciascuna figlia fino alla loro autonomia economica) ed euro €. 200,00 a titolo di mantenimento della consorte;
- Il SI. presta fin d'ora il consenso all'attribuzione in favore della coniuge CP_1 dell'intero assegno unico per i figli, e si impegna a confermare tale consenso nella proponenda domanda all'INPS, che la coniuge dovrà presentare;
3) Le spese straordinarie, scolastiche, mediche e per attività sportive delle figlie, tutte opportunamente da documentare, saranno ripartite al 50% tra le parti (laddove varrà il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di spese per le quali è chiesto e spese per le quali non è richiesto il preventivo consenso dell'altro coniuge).
4) il SI. contribuirà altresì al pagamento della quota pari al 50% delle CP_1 bollette: a, energia elettrica, gas (spese da documentarsi);
5) nulla disporre in merito gli incontri tra il padre e le figlie, essendo le figlie entrambe maggiorenni;
6) entrambi i coniugi si rilasciano reciprocamente autorizzazione ad acquisire documenti validi per l'espatrio. Devono essere compiute le formalità di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 21 maggio 2001 nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) tra , nato a [...] CP_1
(Venezuela) il 14.12.1969, C.F. , CodiceFiscale_2 Parte_1 nato a [...] i CodiceFiscale_1 trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comun (SA) (Anno 2001, Atto n.3, Parte I); B) dispone in conformita alle condizioni concordate dalle parti e richiamate in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi