Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 610/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n.610/2025, promossa con ricorso depositato il 13/02/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...], il [...],
cittadino italiano, cod. fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...],
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...],
cittadina italiana, cod. fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...],
entrambi assistiti e difesi dall'avv. Domenico Nitopi del Foro di Varese.
i quali hanno contratto matrimonio civile in Luino in data 15 luglio 2016
(anno 2016 atto n. 21 parte I); separati consensualmente con sentenza n. 64/2024, emessa in data 02.05.2024, passata in pagina 1 di 5
nato in [...], il [...] Persona_1
, nato in [...], il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.02.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco, civile rispetto;
2) la abitazione coniugale, ubicata in Luino, via Carnella, n.4, costituito da fabbricato di civile abitazione posto su più piani con annessi box autorimessa al piano terra e terreno sottostante e circostante pertinenziale (censita al Catasto Fabbricati del Comune di Luino, sezione Luino, foglio 7: -mappale 5431/501, via Carnella n.4, Z.C. 1, piano T-1-2, categoria A/, classe 2, vani 11, r.c. euro 1.391,85; -mappale 5431/2, via delle Betulle, piano T, Z.C.1, categoria C&, classe 10, mq.28, r.c. euro 92,55; -mappale 5431, ente urbano di are 13,90, senza redditi), di proprietà comune dei coniugi, rimane assegnata al marito, con il quale convivono i figli;
la moglie, da tempo e per ragioni di lavoro, si è trasferita nel napoletano, a Pollena Trocchia, e dal mese di gennaio del 2023 non contribuisce al pagamento del mutuo ipotecario che grava sulla casa, né delle relative spese di natura ordinaria e straordinaria;
giova precisare che in una porzione della casa coniugale è ospitata la signora , genitrice del che non è Parte_3 Pt_1
titolare di alcun diritto reale;
3) il figlio è maggiore di età; il figlio minore viene affidato ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso il padre, nella abitazione coniugale, dove entrambi i figli, comunque, manterranno la loro residenza anagrafica;
4) le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli medesimi.
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati in merito ad ogni questione relativa ai figli;
5) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei week-end, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 18,00 della domenica sera. Nel corso della pagina 2 di 5 settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, la madre potrà tenerlo con sé nel pomeriggio del giorno di martedì (dall'uscita da scuola sino alle ore 18,00); nel corso della settimana che si conclude con il week-end di pertinenza del padre, la madre potrà tenerlo con sé nei pomeriggi dei giorni di mercoledì e di venerdì (dall'uscita da scuola sino alle ore
18,00); il tutto, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e fatto salvo, comunque, ogni loro diverso accordo. Durante le vacanze natalizie, la madre terrà con sé il figlio minore, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il figlio minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
nel periodo delle vacanze estive, il figlio minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del figlio minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
6) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la madre verserà al padre, per ciascun figlio, l'assegno di €.100,00= (diconsi euro cento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno. La madre contribuirà, inoltre ed in ragione della misura del 10%, alle spese straordinarie di natura obbligatoria (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche), debitamente documentate, che verranno sostenute nell'interesse dei figli, nonché alle spese straordinarie ulteriori, previamente concordate e debitamente documentate;
il tutto, nei termini meglio illustrati dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli attualmente in vigore, che le parti dichiarano di avere visionato ed espressamente accettato. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo alla richiesta;
7) gli assegni per il nucleo familiare ai quali i coniugi hanno diritto per il loro rapporto di lavoro, saranno percepiti interamente dal padre e saranno attribuiti in misura dimidiata alla madre;
8) le parti dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico e quindi, rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
9) l'autovettura Toyota Yaris, targata GW552AT di proprietà esclusiva di Parte_1 rimane in uso al medesimo;
l'autovettura Fiat Panda, targata DJ878LV, rimane in uso alla
Parte_2
pagina 3 di 5 10) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno;
11) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 15.07.2016, in Luino, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Luino (anno 2016 atto n. 21 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
pagina 4 di 5 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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