Art. 12.
Per l'anno 1984 sono aumentate a lire 11, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui al comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , ed a lire 4,5 ciascuna quella delle addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo.
I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle societa' da essi costituite, o nelle quali detengono la maggioranza del capitale azionario, di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1973, n. 297 , possono essere erogati, con le stesse modalita' e durata, dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' anche a favore delle regioni che intendono finanziare, mediante contributi, la realizzazione di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' di interesse regionale.
Per l'anno 1984 sono aumentate a lire 11, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui al comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , ed a lire 4,5 ciascuna quella delle addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo.
I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle societa' da essi costituite, o nelle quali detengono la maggioranza del capitale azionario, di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1973, n. 297 , possono essere erogati, con le stesse modalita' e durata, dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' anche a favore delle regioni che intendono finanziare, mediante contributi, la realizzazione di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' di interesse regionale.