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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1334/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
EU SERGIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12519/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO/3 n. 986 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 917/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'Avviso di Accertamento IMU 2014 per un valore di euro 1577,70 emesso dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, deducendo omessa notifica dell'atto presupposto e conseguente prescrizione del tributo.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Giuseppe Vesuviano, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva che, come documentalmente provato dalla parte intimata, mediante deposito delle relate di notifica l'avviso di accertamento risulta ritualmente notificato, senza che la parte lo abbia tempestivamente impugnato.
Di conseguenza il predetto atto di accertamento è divenuto inoppugnabile, e pertanto la parte alcuna eccezione è legittimata ad opporre con riferimento alla fondatezza e/o alla pretesa del relativo tributo.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 500,00 più oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
EU SERGIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12519/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO/3 n. 986 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 917/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'Avviso di Accertamento IMU 2014 per un valore di euro 1577,70 emesso dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, deducendo omessa notifica dell'atto presupposto e conseguente prescrizione del tributo.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Giuseppe Vesuviano, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva che, come documentalmente provato dalla parte intimata, mediante deposito delle relate di notifica l'avviso di accertamento risulta ritualmente notificato, senza che la parte lo abbia tempestivamente impugnato.
Di conseguenza il predetto atto di accertamento è divenuto inoppugnabile, e pertanto la parte alcuna eccezione è legittimata ad opporre con riferimento alla fondatezza e/o alla pretesa del relativo tributo.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 500,00 più oneri accessori, se dovuti.