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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 459/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11628/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 76080 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21725/2025 depositato il 09/12/2025
conclusioni delle parti
1 Ricorrente_1La difesa della ricorrente Per tutto quanto esposto, la sig.ra , come innanzi rappresentata e difesa,
CONCLUDE affinché voglia l'on. le Corte adita dichiarare illegittimo e annullare il diniego di rimborso prot. n. 76080 del 27.03.2025 conseguente alla istanza prot. n. 73099 del 25.03.2025 e, conseguentemente, riconosciuta l'applicabilità al reddito pensionistico dell'aliquota agevolata richiesta, condannare l'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di Napoli II (Ufficio territoriale di
Castellammare di Stabia) in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso, in favore della ricorrente, della maggiore imposta versata nella misura di € 1.367,24, con gli interessi di legge dalla data del versamento al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.
La Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli: Pertanto, lo scrivente Ufficio
CHIEDE all'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita di voler dichiarare la cessata materia del contendere per la disposizione di erogazione del rimborso;
compensare le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ritualmente, Ricorrente_1 impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli un diniego di rimborso prot. n. 76080 del 27.03.2025 [doc.1], conseguente alla istanza prot. n. 73099, del 25.03.2025 e condanna dell'Ufficio alla restituzione della maggiore imposta versata pari a € 1.367,24 oltre interessi.
Si costituiva e la Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli che richiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
2 All'esito della discussione, esaminati gli atti e documenti di causa, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Sempre in via preliminare, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge
7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
Nel caso in esame la Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli, titolare delle partite tributarie di debito, ha dato atto della cessazione della materia del contendere ed ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
3 Banca_1Il sopravvenuto annullamento giudiziale dell'atto impugnato un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese, il comportamento processuale delle parti e gli esiti della lite, inducono questo GU a disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti costituite, tenendo anche conto dei principi della soccombenza.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 5 dicembre 2025.
4 Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
5
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11628/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 76080 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21725/2025 depositato il 09/12/2025
conclusioni delle parti
1 Ricorrente_1La difesa della ricorrente Per tutto quanto esposto, la sig.ra , come innanzi rappresentata e difesa,
CONCLUDE affinché voglia l'on. le Corte adita dichiarare illegittimo e annullare il diniego di rimborso prot. n. 76080 del 27.03.2025 conseguente alla istanza prot. n. 73099 del 25.03.2025 e, conseguentemente, riconosciuta l'applicabilità al reddito pensionistico dell'aliquota agevolata richiesta, condannare l'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di Napoli II (Ufficio territoriale di
Castellammare di Stabia) in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso, in favore della ricorrente, della maggiore imposta versata nella misura di € 1.367,24, con gli interessi di legge dalla data del versamento al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.
La Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli: Pertanto, lo scrivente Ufficio
CHIEDE all'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita di voler dichiarare la cessata materia del contendere per la disposizione di erogazione del rimborso;
compensare le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ritualmente, Ricorrente_1 impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli un diniego di rimborso prot. n. 76080 del 27.03.2025 [doc.1], conseguente alla istanza prot. n. 73099, del 25.03.2025 e condanna dell'Ufficio alla restituzione della maggiore imposta versata pari a € 1.367,24 oltre interessi.
Si costituiva e la Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli che richiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
2 All'esito della discussione, esaminati gli atti e documenti di causa, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Sempre in via preliminare, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge
7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
Nel caso in esame la Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli, titolare delle partite tributarie di debito, ha dato atto della cessazione della materia del contendere ed ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
3 Banca_1Il sopravvenuto annullamento giudiziale dell'atto impugnato un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese, il comportamento processuale delle parti e gli esiti della lite, inducono questo GU a disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti costituite, tenendo anche conto dei principi della soccombenza.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 5 dicembre 2025.
4 Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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