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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 25 Settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3215 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2021 (cui è stata riunita quella recante il n. di RG. 2633/22), vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Falzea, giusta procura in Parte_1 atti, elettivamente dom.to come in atti
Appellante E
, rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in calce alle memorie di costituzionedall'avv. Alice Cogliati Dezza, elettivamente domiciliata presso lo Studio legale associato Nunziante Magrone, in Roma, in Piazza di Pietra, n. 26. Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3948/2021 pubblicata il 26 aprile 2021 ed avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2335/2022 pubblicata il 15/03/2022 Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado , oggi oggetto dell'appello di cui al Parte_1 procedimento portante, allegava che la Giunta Esecutiva della
[...] aveva respinto, con delibera n.1446 del Parte_2
23.10.2019, il reclamo avverso il provvedimento dirigenziale del 9.5.2019 con il quale era stata disposta la rettifica in diminuzione dei dati reddituali ai fini Irpef dichiarati dal ricorrente per gli anni dal 2007 al 2013 e l'attivazione della relativa procedura sanzionatoria;
che a seguito di ricorso avverso tale delibera, con ulteriore delibera ma del Consiglio di Amministrazione, n. 222 del 7.5.2020, la proposta opposizione veniva dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Sosteneva l'attuale appellante che la delibera n.1446 del 23.10.2019 fosse nulla per omessa sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Esecutiva e\o da parte di soggetto dallo stesso delegato e per l'omessa indicazione dei componenti della Giunta medesima;
che fosse ammissibile il reclamo proposto avverso la delibera n.1446 cit. al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 23 dello Statuo e 26 del regolamento Generale e che era emendabile la dichiarazione come manifestazione di volontà anche in sede giudiziale;
che era ben possibile, nel termine decennale, la presentazione delle dichiarazioni integrative per i redditi prodotti all'estero e che la rettifica dei dati reddituali in diminuzione era stata disposta dalla sulla base dell'errato parere dell'Agenzia delle Entrate. CP_1
Sosteneva, quindi, di essere titolare di un diritto quesito maturato a seguito di definitivo trattamento pensionistico e che il comportamento negligente della CP_1 non gli aveva consentito di rettificare i dati reddituali per le annualità indicate.
Tanto dedotto, l'attuale appellante ha concluso chiedendo di accertare la nullità ovvero annullabilità della delibera n.1446 del 23.10.2019 e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle annualità in contestazione;
di accertare la nullità ovvero annullabilità della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 222 del 7.5.2020 e del provvedimento dirigenziale di rettifica in diminuzione, accertare che le dichiarazioni integrative presentate per gli anni dal 2007 al 2013 sono valide e legittime e disporre che la convenuta le acquisisca ai fini del calcolo della CP_1 pensione di vecchiaia, vinte le spese.
Si costituiva la eccependo: Parte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di nullità della delibera n.1446 del 23.10.2019; inammissibilità del reclamo del Consiglio di Amministrazione avverso tale delibera ai sensi dell'art. 20 co.1 lett.e) Statuto della l'inammissibilità CP_1 per difetto di giurisdizione della questione relativa all'emendabilità della dichiarazione dei redditi;
la tardività delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate dal ricorrente.
Precisava che per le annualità dal 2007 al 2013 il aveva presentato Parte_1 dichiarazioni dei redditi con dati reddituali inferiori a quelli comunicati alla CP_1 che quest'ultima era tenuta a considerare ai fini dell'erogazione trattamento pensionistico i dati comunicati al Fisco;
che non sussisteva il dedotto diritto quesito, stante la facoltà di rettifica della misura del trattamento pensionistico riconosciuta alla dall'art.20 l.n.576\2020 nei limiti della prescrizione decennale. CP_1
Chiedeva, quindi, di dichiarare il difetto di giurisdizione sulle questioni relative all'ammissibilità e tempestività delle dichiarazioni integrative e il rigettare la domanda confermando il provvedimento di rettifica in diminuzione dei dati reddituali dichiarati dal ricorrente e la procedura sanzionatoria di cui all'art. 8 co.2 Regolamento delle sanzioni e la conseguente rideterminazione degli importi spettanti al ricorrente a titolo di pensione di vecchiaia, vinte le spese. Su tale primo processo il primo giudice ha così statuito:- << Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario relativamente alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della validità, della legittimità e della tempestività delle dichiarazioni integrative presentate dal ricorrente per gli anni dal 2007 al 2013 nonché della emendabilità delle dichiarazioni dei redditi ed assegna alle parti termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza per riassumere il giudizio innanzi al Giudice Tributario;
rigetta le restanti domande;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di € 2041,00.>>.
Il Tribunale, dichiarata l'inammissibilità della querela di falso contro la copia conforme del 21.2.2021 della delibera del Consiglio di Amministrazione n.222 del 7.5.2020, stante l'insussistenza del carattere di atto pubblico della deliberazione in oggetto, e della relativa copia conforme, ai sensi dell'art.2699 cod. civ. ha motivato come segue, per quanto rileva, rispetto al proposto appello avverso la sentenza n. 3948/2021: <<…il carattere pubblicistico dell'attività di previdenza ed assistenza svolta dagli enti in favore dei propri iscritti non modifica la natura privatistica dell'ente medesimo come si evince dall'art.1 dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 23.12.2003 nel quale la è definita “fondazione con CP_1 personalità giuridica di diritto privato, e come confermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato…. va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario relativamente alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della validità, della legittimità e della tempestività in relazione alla tipologia di redditi in oggetto delle dichiarazioni integrative presentate dal ricorrente per gli anni dal 2007 al 2013 nonché della emendabilità delle dichiarazioni dei redditi, anche in relazione all'art.12 co. 2 bis e 2 ter d.l.n.78\2009 e all'art.47 bis co.2 lett b) TUIR, nel rilievo che le relative questioni, in quanto idonee ad incidere direttamente sul tributo dovuto, rientrano nella giurisdizione del Giudice Tributario….La domanda è infondata nel resto. Va…disattesa l'eccezione di nullità della delibera n.1446 adottata dalla Giunta Esecutiva della convenuta in data 23.10.2019 nel CP_1 rilievo che essa è stata sottoscritta dal Vice Presidente avv.to Militi a seguito dell'allontanamento del Presidente , e reca l'indicazione dei componenti CP_2 della Giunta intervenuti nella formazione dell'atto medesimo, come si attestato nella delibera medesima prodotta in copia dalla convenuta laddove al CP_1 ricorrente è stato inviato un estratto della stessa non contenente tali indicazioni… pacifica tra le parti la mancata corrispondenza tra i redditi comunicati al fisco ed i redditi comunicati alla dal ricorrente per le annualità in oggetto, la CP_1 CP_1 non può attribuire alcuna efficacia ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico alla rettifica delle relative dichiarazioni poiché, per effetto dell'art.2 l.n.576\1980, essa è tenuta a liquidare la pensione sulla base del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'irpef “quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione”….in assenza di provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che, in accoglimento dell'istanza di rettifica delle dichiarazioni reddituali presentate dal ricorrente ai fini irpef nelle annualità in oggetto, provveda alla rettifica richiesta, la è tenuta, per effetto della norma richiamata, a liquidare il trattamento CP_1 pensionistico sulla base del reddito professionale dichiarato dal ricorrente ai fini irpef nelle dichiarazioni dei redditi originariamente presentate non potendo prendere in considerazione le dichiarazioni di rettifica in assenza di provvedimento dell'amministrazione finanziaria che autorizzi la rettifica delle originarie dichiarazioni irpef…tale reddito è inferiore al reddito dichiarato per le medesime annualità alla , quest'ultima legittimamente ha proceduto con provvedimento CP_1 dirigenziale del 9.5.2019, all'esito di verifica condotta nel termine decennale previsto dall'art. 20 l.n.576\2020, all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 8 co.2 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni pari “alla differenza fra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultati dalla originaria dichiarazione alla
”. La pure eccepita prescrizione decennale non si è, dunque, compiuta né si CP_1 configura alcun diritto quesito in capo al ricorrente in relazione al trattamento pensionistico in godimento stante la facoltà prevista dall'art. 20 l.n. 576 cit. di
“esigere…all'atto della domanda di pensione e revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla CP_1
e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari limitatamente agli ultimi dieci anni” con conseguente potere-dovere della di procedere a rettifica del CP_1 trattamento pensionistico già liquidato accertata la non corrispondenza delle comunicazioni reddituali alla e le dichiarazioni dei redditi, sempre entro il CP_1 limite della prescrizione decennale. Va, pertanto, dichiarata la legittimità della delibera di Giunta esecutiva della cassa convenuta n.1446 del 23.10.2019 e della delibera del Consiglio di Amministrazione della cassa medesima n.222 del 7.5.2020. Le spese seguono la soccombenza….>>.
Con successivo ricorso di primo grado il medesimo appellante adiva nuovamente il Tribubale di Roma, convenendo in giudizio sempre Parte_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: <<
[...]
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato: 1) In via preliminare, pregiudiziale e principale accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia delle delibere n. 211 del 25 marzo 2021 e n. 222 del 7 maggio 2020, per i motivi in fatto e diritto sopra esposti;
2) per l'effetto, disporre l'annullamento di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, collegati, connessi, precedenti e/o successivi alle predette delibere n.222 del 7 maggio 2020 e 211 del 25 marzo 2021; 3) per l'effetto, dichiarare dovuta al ricorrente la pensione di vecchiaia con il ricalcolo dei redditi come dichiarati con il mod5 alla per gli CP_1 anni che vanno dal 2007 al 2013; 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.>>.
Si costituiva la che deduceva essere stata invocata la nullità delle delibera CP_1 emessa il 25 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione della non per vizi CP_1 propri, ma quale atto successivo alla delibera del CdA n. 222 del 7 maggio 2022, in tesi affetta da nullità, perché alla sua formazione avrebbero partecipato in violazione dell'art 15 comma 1 punto m) e 23 dello statuto della i consiglieri CP_1 avv. Militi , l'avv Nevi e l'avv Pignatiello che avevano emanato la delibera della Giunta Esecutiva n 1446 del 23 ottobre 2019 reclamata e decisa, per l'appunto, dal CdA con la delibera del maggio 2020; che tale eccezione era stata già proposta nel giudizio instaurato dinnanzi al medesimo Tribunale (procedimento RG 27521/2020 conclusosi con sentenza 3948/2021); che la predetta sentenza aveva riconosciuto la legittimità della delibera n 1146 del 23.10.2019 e della delibera n 222 del 7 maggio 2020. Con la seconda sentenza n. 2335/2022 il Tribunale di Roma, nel rigettare la domanda dell'appellante, così motivava…<< Ebbene tale assunto (la richiesta nullità della delibera del CDA n. 230 del 15/03/2021 perché atto successivo alla precedente illegittima delibera del CDA n. n 222 del 7 maggio 2020) non risulta fondato. Al riguardo, infatti, è documentato che la originaria delibera della GE n. 1446 del 23 ottobre 2019 unitamente alla Delibere della CDA della n 222 CP_1 del 7 maggio 2020, dalle quali deriverebbe la nullità della Delibera n 230 del 25 marzo 2021 oggetto del presente giudizio, sono state dichiarate legittime con sentenza n. 3948/2021 emessa da codesto tribunale e depositata in data 26 aprile 2021 (doc 6 fascicolo ricorrente). Tale sentenza, pur se appellata, è immediatamente esecutiva con la conseguenza che, allo stato, la delibera della GE n. 1446 del 23 ottobre 2019 unitamente alla Delibere della CDA della n 222 CP_1 del 7 maggio 2020, devono ritenersi, giuridicamente legittime…>>
Con il gravame del avverso la prima sentenza indicata in oggetto ha Parte_1 censurato la decisione chiedendone la riforma con accoglimento delle precedenti domande riproposte in questa sede.
Con il primo motivo ha rilevato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2719 c.c., artt. 221 ss. e 295 c.p.c. sull'erroneo presupposto che la querela di falso fosse stata promossa avverso la delibera n. 222 del CdA della . CP_1
Si sostiene che il Tribunale abbia errato nell'individuare l'oggetto della querela di falso nella la copia conforme del 21.2.2021 della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 222 del 7.5.2020. L'atto impugnato con la querela falso sarebbe invece riguardato l'atto pubblico rappresentato dall'estratto autenticato dal notaio Dr.ssa della delibera n. 222 e, non già, la copia conforme di Persona_1 questa depositata dalla all'atto della sua costituzione in giudizio. Oggetto CP_1 della querela sarebbe l'estratto del libro verbale del CDA della delibera n. 222 del 7.5.2020 autenticato dal notaio, della cui natura di atto pubblico non si può certo dubitare.
Ha aggiunto che l'accertamento richiesto <è volto a dimostrare che i Consiglieri: Avv.ti Militi, Nevi e Pignatiello, diversamente da quanto riportato nel predetto documento, non si erano, affatto, astenuti dalla votazione della delibera n. 222 del CDA come, invece, risulta dall'esame della copia conforme della delibera n. 222 del CDA depositata in giudizio dalla , all'atto della sua costituzione in CP_1 giudizio>>.
Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe dovuto sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., una volta proposta la querela di falso, in quanto la proposizione del giudizio di falso in via incidentale si pone, rispetto al processo principale, in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, riconducibile all'area della sospensione necessaria.
Secondo l'appellante la sentenza sarebbe comunque viziata per violazione dell'art. 2719 c.c.
considerato che
la copia fotografica era stata espressamente disconosciuta, tanto che era stata proposta querela di falso avverso la stessa. Ed ancora il giudice di prime cure, nonostante il disconoscimento, avrebbe errato nel considerare la copia come fonte di piena prova, in violazione della giurisprudenza che, a fronte del disconoscimento operato ex art. 2719 c.c., onera alla produzione dell'originale. E' vero che è facoltà del giudice di accertare tale conformità anche “aliunde”, continua l'appellante, ma di tale percorso logico-deduttivo non vi sarebbe traccia in sentenza per cui <è evidente il difetto di motivazione in cui è incorso il Tribunale>>.
Conclusivamente la seconda copia prodotta dalla non poteva essere Parte_2 utilizzata, atteso disconoscimento e la mancanza produzione degli originali in assenza di altri elementi di prova sulla veridicità della copia.
Secondo la difesa appellante <l'unica copia valida era quella originariamente depositata dalla stessa dalla quale si evince chiaramente la Parte_2 partecipazione e la non astensione degli avv.ti Militi, Nevi e Pignatiello, con ogni conseguenza di legge in ordine alla nullità della delibera del CDA n. 222 del 7/5/2020>>
Con l'ulteriore motivo si censura la decisione per travisamento dei fatti o delle prove - nullita' della delibera della g.e. n. 1446 del 23.10.2019 quale atto presupposto a quella del CdA della n. 222 del 7.5.2020. CP_1
Secondo l'appellante il provvedimento n. 222 del CDA della sarebbe CP_1 illegittimo perché i Consiglieri: Presidente (avv. Militi), componenti effettivi (avv. ti Nevi e Pignatiello), che aveva concorso alla formazione della reclamata delibera della G.E. n. 1446 del 23 ottobre 2019, non si sarebbero, poi, astenuti dal votare la delibera n. 222 del CDA, in violazione degli artt. 15 comma 1, lett. m) e 23 dello Statuo della Parte_2
Il Giudice di prime cure ha dichiarato in sentenza la legittimità della delibera della G.E. del 23 ottobre 2019 n. 1446, fondando tale decisone sull'assunto che la copia conforme di questa delibera, depositata dalla (solo all'atto della sua CP_1 costituzione in giudizio), conteneva i nominativi dei componenti che avevano concorso alla sua formazione.
Lamenta l'appellante che << dall'estratto e dalle altre comunicazioni ricevute, anche via pec, dal ricorrente dove, tuttavia, non erano presenti [i nominativi dei componenti ndr.]>>.
La nullità e/o annullabilità della reclamata delibera della G.E. n. 1446 del 23 ottobre 2019 è stata chiesta dall'appellante per essere atto presupposto alla delibera del CDA n. 222 del 7/5/2020, di cui si è chiesta la dichiarazione di illegittimità.
Il travisamente deriverebbe dal fatto che il Tribunale ha ritenuto che la censura e la richiesta di annullamento della delibera n. 1446 della G.E. derivasse dall'omessa indicazione dei nominativi dei Consiglieri che avevano concorso alla sua formazione e non per essere l'atto presupposto.
Con ulteriore motivo ci si duole dell'omessa motivazione su un punto decisivo della questione circa la mancata astensione del consiglieri avv.ti Militi, Nevi e Pignatiello alla votazione della delibera n. 222 del 7/5/2020; della violazione degli artt. 15 co. 1, lett. m) e 23 dello statuto della cassa forense
La delibera del Consiglio di Amministrazione della n. 222 del 7/05/2020 che CP_1 ha deciso il ricorso avverso quella n. 1446 della Giunta Esecutiva è stata ritenuta legittima, omettendo il Tribunale di esaminare la domanda svolta in merito alla denunciata violazione degli artt. 15, co, 1 lett m) e 23 dello Statuto della nella CP_1 formazione della delibera n. 222 del CdA.
Sarebbe mancata la verifica del se i Consiglieri che vi avevano partecipato, Militi, Nevi e Pignatiello, si fossero o meno astenuti all'atto della votazione, essendovi obbligati per aver partecipato alla precedente delibera della G.E. n.1446 del 23 ottobre 2019.
Insiste l'appellante nel sostenere che la delibera n. 222 del CDA prodotta in copia conforme dalla all'atto della sua costituzione in giudizio provava che CP_1
< medesima>>.
Insomma dall'estratto del libro verbale del CDA della delibera n. 222 del 7.5.2020, autenticato dal Notaio Dr.ssa emerge la riportata astensione alla Persona_1 votazione dei predetti Consiglieri;
diversamente da quanto risultava dalla copia conforme della delibera n. 222 del CDA depositata dalla stessa Parte_2
La copia conforme della delibera n. 222 del CDA depositata dalla comprova CP_1 la mancata astensione dei Consiglieri alla votazione;
l'atto pubblico rappresentato dall'estratto autentico della predetta delibera li vede come astenuti.
Secondo l'appellante il Giudice di primo grado <per dichiarare la legittimità della delibera n. 222 del CDA della avrebbe dovuto, necessariamente, fondare la CP_1 sua decisone solo sull'atto pubblico rappresentato dall'estratto autenticato del predetto atto;
atteso che la copia conforme della delibera comprovava l'esatto opposto e, cioè, che i Consiglieri della non si erano astenuti al momento CP_1 della votazione…la querela di falso promossa avverso l'estratto autentico, ne impediva la sua acquisizione ai fini della decisone sullo specifico punto, se non dopo l'accertamento della veridicità del documento…avrebbe dovuto interpellare la resistente affinché questa dichiarasse in giudizio, ex art. 222 Parte_2
c.p.c., se intendesse o meno avvalersi del documento impugnato di falso In caso di esito affermativo, avrebbe dovuto sospendere il giudizio e trasmettere gli atti al Tribunale competente per l'accertamento circa la veridicità o meno del documento. Nel vaso contrario in cui la non si fosse voluta avvalere di tale atto, il CP_1
Giudice nella motivazione della sua sentenza non ne avrebbe potuto tenerne conto;
dichiarando necessariamente, in tal caso, l'illegittimità della delibera n. 222 del CDA, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, collegati, connessi, precedenti e/o successivi a questa collegati in stretta ed inscindibile connessione funzionale e sostanziale, sulla base della copia conforme della delibera n. 222; viziata, come risulta dal testo della medesima, per la mancata astensione in sede di votazione dei Consiglieri Avv.ti Militi, Nevi e Pignatiello.>>
Con il quinto motivo si prospetta la natura di atto amministrativo della delibera n. 222 del CDA e degli effetti a questa ricollegabili in caso dichiarata illegittimità della medesima.
Tale provvedimento è l'atto amministrativo conclusivo dell'intero procedimento avviato dalla nell'anno 2017, per verificare la difformità dei redditi Parte_2 dichiarati dall'appellante per gli anni dal 2007 al 2013; poi, sfociato nel provvedimento dirigenziale della del 9 maggio 2019 rettificativo dei redditi CP_1 posti a base del trattamento di quiescenza spettante all'appellante.
Vi sarebbe << stretto collegamento e … imprescindibile correlazione, configurante la nozione di atto presupposto, che intercorre tra la delibera del CDA della CP_1
n. 222 del 7 maggio 2020 e gli atti che hanno concorso alla formazione della medesima: a) la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo Per_ dell'anno 2017 a firma del Rag. con il quale si chiedono chiarimenti al ricorrente sulla difformità dei redditi dichiarati alla Cassa con il Mod5 e quelli dichiarati al Fisco per gli anni dal 2007 al 2013; b) il provvedimento dirigenziale Per_ del Rag. del 9 maggio 2019 con il quale sono stati rettificati i dati reddituali, in peius, posti a base del calcolo pensionistico, per gli anni che vanno dal 2007 al 2013; c) la delibera della Giunta Esecutiva della Cassa n. 1446 del 23.10.2019 che Per_ in sede di reclamo ha confermato il provvedimento dirigenziale del rag. del 9 maggio 2019. A seguire la delibera della Giunta Esecutiva della Cassa n. 372380 del 29 settembre 2020 [quale atto autonomo e, comunque, collegato] con la quale si è quantificato l'importo dell'assegno di quiescenza e si è provveduto alla richiesta di restituzione delle somme maggiori versate precedentemente al ricorrente con la pensione d'invalidità. Tutti i predetti atti endoprocedimentali di cui alle lett. a) b) e c) si pongono tra di loro in stretta connessione e secondo le scansioni dettate dal Regolamento e dalla Statuto della disciplinati Parte_2 come segue: d) articolo 20, lett. e) - La Giunta Esecutiva esercita le seguenti funzioni < delibera sui ricorsi proposti dagli iscritti avverso i provvedimenti degli uffici>; e) articolo 23 - reclamo avverso le deliberazioni della Giunta Esecutiva < contro tutte le deliberazioni della Giunta Esecutiva è ammesso reclamo, nel termine "di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di Amministrazione che, con "l'astensione del Presidente della Giunta Esecutiva e dei Consiglieri di Amministrazione addetti alla Giunta Esecutiva, decide sulla base di quanto previsto dal Regolamento, in conformità dei criteri e principi di quelli contenuti nella Legge n. 241/90 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni> f) articolo 15, lett.m)
- il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni < delibera sui reclami avverso i provvedimenti della Giunta Esecutiva con l'astensione "dei membri della stessa che abbiano partecipato alla deliberazione reclamata >>.
Vi sarebbe una invalidità derivata ad effetto viziante, <in quanto la delibera del CdA della n. 222 del 7.5.2020 si pone quale atto finale dell'intero CP_1 procedimento amministrativo unico ed imprescindibile di tutti gli atti presupposti, successivi e consequenziali;
sicché, il vizio di cui è affetta [la violazione degli artt. 15 co. 1 lett. m) e 23 dello Statuto] inficia anche gli atti strettamente e specificamente a questa collegati, privandoli della loro efficacia. >>.
Per l'appellante, l'illegittimità della delibera n. 222 del CDA, viziata, esplica i suoi effetti in quanto sussisterebbe un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi da parte di tutti i soggetti partecipanti al procedimento amministrativo.
In ultimo l'appellante ha riproposto la querela di falso incidentale dichiarata inammissibile nel giudizio di primo grado. Si è costituita la resistendo all'appello Parte_2 chiedendone il rigetto.
Nel corso per processo alla presente causa è stata riunita quella recante il numero di RG. 2633/22 per connessione, avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Roma n. 2335/2022
Avverso detta pronuncia ha proposto ulteriore appello così concludendo: Parte_1
<< chiede all'On.le Corte di Appello di Roma – sezione lavoro - la riforma dell'impugnata sentenza n. 3948/2021 - rgn. 27521/2020 del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro del 12 ottobre 2020 e l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado e quindi dichiarare 1) in via preliminare principale ed assorbente, in accoglimento dell'eccepita illegittimità della delibera del CDA della Cassa n. 222 del 7 maggio 2020, la nullità, annullabilità e/o inefficacia della predetta delibera, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, collegati, connessi, precedenti e/o successivi a questa collegati in stretta ed inscindibile connessione funzionale e sostanziale, qui di seguito riportati: a) il provvedimento di avvio dell'azione amministrativa anno 2017; b) quello dirigenziale del 9 maggio 2019 con il quale è stata disposta la rettifica in diminuzione dei dati reddituali IRPEF del ricorrente per gli anni 2007-2013; c) la delibera della Giunta Esecutiva della Parte_2 del 23 ottobre 2019 n. 1446; d) la delibera della Giunta Esecutiva della n. CP_1
372380 del 29 settembre 2020. 2) per l'effetto disporre che i dati reddituali dichiarati con il Mod5 dall'appellante alla per gli anni dal 2007 al Parte_2
2013, siano acquisiti per validi dalla per il calcolo della pensione di CP_1 vecchiaia, a seguito della dichiaranda nullità del procedimento amministrativo avviato nell'anno 2017, poi, conclusosi con la delibera n. 222 del CDA della , CP_1 essendo nel frattempo maturata la prescrizione decennale per l'accertamento dei redditi per gli anni dal 2007 al 2013. 3) Con vittoria di compensi e spese del doppio grado>>.
Si è costituita la resistendo all'appello evidenziandone la tardività. CP_1
All'udienza odierna le cause, così riunite, sono state discusse e decise con sentenza contestuale.
Osserva la Corte che la difesa appellante, circa il procedimento portante, relativo all'impugnativa della causa n. 3948/2021 pubblicata il 26 aprile 2021 ha concluso chiedendo < dell'eccepita illegittimità della delibera del CDA della n. 222 del 7 maggio CP_1
2020, la nullità, annullabilità e/o inefficacia della predetta delibera, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, collegati, connessi, precedenti e/o successivi a questa collegati in stretta ed inscindibile connessione funzionale e sostanziale, qui di seguito riportati: a) il provvedimento di avvio dell'azione amministrativa anno 2017; b) quello dirigenziale del 9 maggio 2019 con il quale è stata disposta la rettifica in diminuzione dei dati reddituali IRPEF del ricorrente per gli anni 2007- 2013; c) la delibera della Giunta Esecutiva della del 23 ottobre 2019 Parte_2
n. 1446; d) la delibera della Giunta Esecutiva della n. 372380 del 29 CP_1 settembre 2020>>.
Quale mezzo al fine l'appellante chiede che <> la Corte disponga
<> dal alla Parte_1 Parte_2 per gli anni dal 2007 al 2013, siano acquisiti per validi dalla stessa per il CP_1 calcolo della pensione di vecchiaia.
Ciò deriverebbe della richiesta di declaratoria di nullità dell'intero procedimento amministrativo avviato nell'anno 2017, poi conclusosi con la delibera n. 222 del CDA della CP_1
Nessun atto interruttivo sarebbe così intercorso e sarebbe invece < maturata la prescrizione decennale per l'accertamento dei redditi per gli anni dal 2007 al 2013>>.
Va ricordato come il giudice di prime cure abbia dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario relativamente alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della validità, della legittimità e della tempestività in relazione alla tipologia di redditi in oggetto delle dichiarazioni integrative presentate dal ricorrente per gli anni dal 2007 al 2013 nonché sulla emendabilità delle dichiarazioni dei redditi, anche in relazione all'art.12 co. 2 bis e 2 ter d.l.n.78\2009 e all'art.47 bis co.2 lett b) TUIR.
Le relative questioni, in quanto idonee ad incidere direttamente sul tributo dovuto, rientrano nella giurisdizione del Giudice Tributario
Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione.
Neppure è stata censurata la motivazione del giudice di primo grado secondo cui è
<pacifica tra le parti la mancata corrispondenza tra i redditi comunicati al fisco ed i redditi comunicati alla dal ricorrente per le annualità in oggetto>>; <la CP_1
non può attribuire alcuna efficacia ai fini della liquidazione del trattamento CP_1 pensionistico alla rettifica delle relative dichiarazioni poiché, per effetto dell'art.2 l.n.576\1980, essa è tenuta a liquidare la pensione sulla base del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'irpef “quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione” >>.
Ed ancora sono passate in giudicato le statuizioni di merito secondo cui << in assenza di provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che, in accoglimento dell'istanza di rettifica delle dichiarazioni reddituali presentate dal ricorrente ai fini irpef nelle annualità in oggetto, provveda alla rettifica richiesta, la è CP_1 tenuta, per effetto della norma richiamata, a liquidare il trattamento pensionistico sulla base del reddito professionale dichiarato dal ricorrente ai fini irpef nelle dichiarazioni dei redditi originariamente presentate non potendo prendere in considerazione le dichiarazioni di rettifica in assenza di provvedimento dell'amministrazione finanziaria che autorizzi la rettifica delle originarie dichiarazioni irpef >>.
Sempre riguardo al merito, atteso che reddito professionale dichiarato dal
[...]
ai fini irpef << è inferiore al reddito dichiarato per le medesime annualità Pt_1 alla , quest'ultima legittimamente ha proceduto con provvedimento CP_1 dirigenziale del 9.5.2019, all'esito di verifica condotta nel termine decennale previsto dall'art.20 l.n.576\2020, all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 8 co.2 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni pari “alla differenza fra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultati dalla originaria dichiarazione alla
”>>. CP_1
Ed ancora la <<prescrizione decennale non si è, dunque, compiuta né configura alcun diritto quesito in capo al ricorrente relazione trattamento pensionistico godimento stante la facoltà prevista dall'art. 20 l.n.576 cit. di “esigere…all'atto della domanda pensione e revisioni, documentazione necessaria a comprovare corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla dichiarazioni annuali cp_1 dei redditi del volume affari limitatamente agli ultimi dieci anni” con conseguente potere-dovere procedere rettifica già liquidato accertata delle reddituali redditi, sempre entro il limite prescrizione decennale< i>>>.
Al di là di ogni considerazione rispetto agli spiegati motivi di appello, il gravame, quanto all'utilità finale che il ricorrente si propone di ottenere, risulta del tutto inidoneo allo scopo.
L'esito delle impugnative in sede amministrativa delle determinazioni della
[...]
in ordine alle richieste dell'appellante non risultano, all'esito Parte_2 della pronuncia di primo grado decisive o dirimenti, considerato che il bene fiale cui aspira l'appellante è stato, dal primo giudice, negato perché insussistente così come prospettato.
La fondatezza o meno delle censure di illegittimità del provvedimento ritenuto finale e dei prospettati effetti caducatori ab origine di evenutale pronuncia nel senso voluto dal ricorrente non porterebbero ad alcun risultato utile rispetto all'interesse sotteso e finale.
Ciò determina a giudizio della Corte l'insussistenza dell'interesse a ricorrere poiché il non potrebbe più aspirare all'ottenimento del bene della Parte_1 vita finale ovvero che il calcolo della sua pensione di vecchiaia sia effettuato dalla per gli anni dal 2007 al 2013, sulla base dei dati Parte_2 reddituali dichiarati con il Mod5, ovvero sulla sorta delle dichiarazioni di rettifica.
Sul punto è intervenuto il giudicato perché nessuna doglianza è stata avanzata.
Non peregrina appare poi la tesi della difesa appellata secondo cui la reclamabilità di tutte le delibere della Giunta prevista dall'art. 23 dello Statuto non dovrebbe <essere intesa riferita a quelle delibere che hanno avuto ad oggetto esse stesse un reclamo e, quindi, sono state rese all'esito del ricorso gerarchico>>.
Già la comunicazione della delibera della Giunta Esecutiva del 23 ottobre 2019 ha assunto il valore della definitività amministrativa.
La Giunta Esecutiva è l'unica a decidere sui reclami nelle ipotesi contemplate dallo Statuto, vale a dire per i reclami presentati dagli iscritti avverso i provvedimenti emessi dagli uffici, ovvero sugli accertamenti, iscrizioni a ruolo o richieste di pagamento conseguenti a procedure sanzionatorie dichiarative e/o contributive, i quali provengono dai Responsabili degli uffici.
La competenza della Giunta Esecutiva sui reclami di tal genere si pone quindi come esclusiva in base alla tipologia del provvedimento oggetto di impugnativa ed alternativa a quella analoga de Consiglio di Amministrazione in merito ai reclami proposti avverso le deliberazioni emesse dalla stessa Giunta Esecutiva in materia di iscrizione e cancellazione, erogazione di prestazioni e restituzione di contributi, prevista dall'art. 23 dello Statuto medesimo, il quale, infatti, non attribuisce all'Organo Consiliare alcuna competenza in ordine ai reclami avverso le delibere emesse dalla Giunta sui reclami medesimi.
La stessa difesa appellante invoca l'applicazione di principi di diritto amministrativo sul procedimento e non può non considerare che, in poitesi quale quella in esame, il ricorso “gerarchico”, il procedimento di secondo grado ha avuto il suo pieno e compiuto svolgimento a mezzo del “reclamo proposto dinanzi alla Giunta Esecutiva” avverso il provvedimento amministrativo del singolo ufficio.
Del resto una volta esperiti i rimedi amministrativi interni, al è Parte_1 stato dato pieno accesso alla tutela giurisdizionale.
Tuttavia la intervenuta pronuncia sul difetto di giurisdizione, al pari dell'insussistenza nel merito della pretesa, rendono del tutto vane le doglianze in ordine ai pretesi vizi amministrativi in cui sarebbe incorsa la
. Parte_2
Non si comprende poi come l'eventuale caducazione della delibera del CDA della n. 222 del 7 maggio 2020 avrebbe comportato, come effetto a cascata CP_1 ma a ritroso, la nullità di tutti gli atti precedenti addirittura sino al provvedimento di avvio dell'azione amministrativa anno 2017 per poi estendersi a quello dirigenziale del 9 maggio 2019 con il quale è stata disposta la rettifica in diminuzione dei dati reddituali IRPEF del ricorrente per gli anni 2007-2013 oggetto di ricorso gerarchico (reclamo).
Non convince il richiamo dell'appellante all'invalidità derivata ad effetto viziante.
In primo luogo la delibera del CDA della Cassa n. 222 del 7.5.2020 ove ammissibile (costituendo un unicum nell'ambito del ricorso gerarchico) si porrebbe come eventuale e non imprescindibile atto finale dell'intero procedimento amministrativo, e di certo non come unico ed imprescindibile esito di tutti gli atti presupposti che rimarrebbero efficaci.
Neppure si è di fronte alla figura dell'invalidità caducante che si delinea allorquando il provvedimento di cui si chiede l'annullamento costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente i successivi.
L'effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti.
Quindi da un lato dubbio se non da escludere il valore definitivo della pronuncia del CdA su un reclamo ulteriore non qualificabile come gerarchico e quindi poco consono alla fattispecie dedotta in giudizio che comunque nel merito ha trovato ogni risposta nel merito in primo grado e non oggetto di censura.
Dall'altro una invalidità derivata a ritroso non è giuridicamente sussistente.
Ne deriva sia la carenza di interesse che l'infondatezza delle doglianze considerato quanto prima, quanto detto sull'interesse finale e sulla natura meramente strumentale dell'impugnativa degli atti in questa sede reiterata;
quanto alla seconda per l'irrilevanza della/e querela/e di falso rispetto ad una pretesa discrasia documentale ben chiarita e speigata nella memoria difensiva.
Sempre, rispetto alle doglianze, ove si dovesse diversamente opinare rispetto a quanto ritenuto da questa Corte, si richiamano, condividendole le deduzioni ivi contenute rispetto ad ogni motivo di gravame.
Per tutte le ragioni sopra esposte l'appello alla sentenza n. 3948/2021 deve essere respinto.
Analoga sorte per l'appello del avverso la sentenza 2335/2022. Parte_1
Si è detto che con successivo ricorso di primo grado il conveniva Parte_1 in giudizio la , chiedendo Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: << Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato: 1) In via preliminare, pregiudiziale e principale accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia delle delibere n. 211 del 25 marzo 2021 e n. 222 del 7 maggio 2020, per i motivi in fatto e diritto sopra esposti;
2) per l'effetto, disporre l'annullamento di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, collegati, connessi, precedenti e/o successivi alle predette delibere n.222 del 7 maggio 2020 e 211 del 25 marzo 2021; 3) per l'effetto, dichiarare dovuta al ricorrente la pensione di vecchiaia con il ricalcolo dei redditi come dichiarati con il mod5 alla per gli anni che vanno dal 2007 al 2013; CP_1
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento >>.
Si costituiva la che deduceva essere stata invocata la nullità delle CP_1 delibera emessa il 25 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione della non per vizi propri, ma quale atto successivo alla delibera del CDA n CP_1 222 del 7 maggio 2022, in tesi affetta da nullità, perché alla sua formazione avrebbero partecipato in violazione dell'art 15 comma 1 punto m) d e 23 dello statuto della i consiglieri avv. Militi , l'avv Nevi e l'avv Pignatiello CP_1 che, a loro volta, avevano emanato la delibera della Giunta Esecutiva n 1446 del 23 ottobre 2019 reclamata e decisa, per l'appunto, dal CDA con delibera del 222 del 7 maggio 2020.
Precisava la che tale eccezione era stata già proposta nel giudizio CP_1 instaurato dinnanzi a codesto tribunale ( RG 27521/2020 conclusosi con sentenza 3948/2021; che tale sentenza ha riconosciuto la legittimità della delibera n 1146 del 23.10.2019 e della delibera n 222 del 7 maggio 2020. Insisteva nel rigetto del ricorso.
Con l'impugnata sentenza n. 2335/2022 il Tribunale di Roma, ha rigettato la domanda dell'attuale appellante ritenendo che la richiesta declaratoria di nullità della delibera del CDA n. 230 del 15/03/2021 perché atto successivo alla precedente illegittima delibera del CDA n. n 222 del 7 maggio 2020 non potesse trovare accoglimento perché delibera della GE n 1446 del 23 ottobre 2019 unitamente alla Delibere della CDA della n 222 del 7 maggio 2020, dalle quali deriverebbe la nullità CP_1 della Delibera n 230 del 25 marzo 2021 oggetto del presente giudizio, sono state dichiarate legittime con sentenza n 3948/2021 emessa da codesto tribunale e depositata in data 26 aprile 2021 (doc 6 fascicolo ricorrente). Tale sentenza, pur se appellata, è immediatamente esecutiva con la conseguenza che, allo stato, la delibera della GE n. 1446 del 23 ottobre 2019 unitamente alla Delibere della CDA della n 222 del 7 maggio 2020, CP_1 devono ritenersi, giuridicamente legittime>>.
Con il gravame l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado per erronea applicazione dell'art. 282 cpc in relazione alla sentenza 3948/2021, come si è visto oggetto dell'appello prima esaminato.
Tuttavia nonostante si sia formato il giudicato come prima detto sulla pretesa sostanziale, questa Corte deve arrestarsi nel rilevare, in rito come l'appello proposto sia inammissibile perché tardivo.
Sul punto in udienza si è eccitato il contraddittorio e la parte appellante ha sostenuto che alla fattispecie si applicherebbe la sospensione feriale dei termini.
La tesi non è fondata e considerato che l'appello risulta proposto oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. (la sentenza del Tribunale di Roma n. 2335/2022 è stata depositata in data 15 marzo 2022 e che l'appello è stato iscritto a ruolo, mediante deposito, l'11 ottobre 2022) deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto.
Le spese del grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3948/2021 e dichiara inammissibile quello proposto avverso la sentenza n. 2335/2022. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado nei contronti della parte appellata che si liquidano in complessibi € 8.000,00 oltre spese forfettarie al
15% iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizioni emesse, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17
L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato per entrambi gli appelli, se dovuto.
Roma, 25.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 25 Settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3215 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2021 (cui è stata riunita quella recante il n. di RG. 2633/22), vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Falzea, giusta procura in Parte_1 atti, elettivamente dom.to come in atti
Appellante E
, rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in calce alle memorie di costituzionedall'avv. Alice Cogliati Dezza, elettivamente domiciliata presso lo Studio legale associato Nunziante Magrone, in Roma, in Piazza di Pietra, n. 26. Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3948/2021 pubblicata il 26 aprile 2021 ed avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2335/2022 pubblicata il 15/03/2022 Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado , oggi oggetto dell'appello di cui al Parte_1 procedimento portante, allegava che la Giunta Esecutiva della
[...] aveva respinto, con delibera n.1446 del Parte_2
23.10.2019, il reclamo avverso il provvedimento dirigenziale del 9.5.2019 con il quale era stata disposta la rettifica in diminuzione dei dati reddituali ai fini Irpef dichiarati dal ricorrente per gli anni dal 2007 al 2013 e l'attivazione della relativa procedura sanzionatoria;
che a seguito di ricorso avverso tale delibera, con ulteriore delibera ma del Consiglio di Amministrazione, n. 222 del 7.5.2020, la proposta opposizione veniva dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Sosteneva l'attuale appellante che la delibera n.1446 del 23.10.2019 fosse nulla per omessa sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Esecutiva e\o da parte di soggetto dallo stesso delegato e per l'omessa indicazione dei componenti della Giunta medesima;
che fosse ammissibile il reclamo proposto avverso la delibera n.1446 cit. al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 23 dello Statuo e 26 del regolamento Generale e che era emendabile la dichiarazione come manifestazione di volontà anche in sede giudiziale;
che era ben possibile, nel termine decennale, la presentazione delle dichiarazioni integrative per i redditi prodotti all'estero e che la rettifica dei dati reddituali in diminuzione era stata disposta dalla sulla base dell'errato parere dell'Agenzia delle Entrate. CP_1
Sosteneva, quindi, di essere titolare di un diritto quesito maturato a seguito di definitivo trattamento pensionistico e che il comportamento negligente della CP_1 non gli aveva consentito di rettificare i dati reddituali per le annualità indicate.
Tanto dedotto, l'attuale appellante ha concluso chiedendo di accertare la nullità ovvero annullabilità della delibera n.1446 del 23.10.2019 e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle annualità in contestazione;
di accertare la nullità ovvero annullabilità della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 222 del 7.5.2020 e del provvedimento dirigenziale di rettifica in diminuzione, accertare che le dichiarazioni integrative presentate per gli anni dal 2007 al 2013 sono valide e legittime e disporre che la convenuta le acquisisca ai fini del calcolo della CP_1 pensione di vecchiaia, vinte le spese.
Si costituiva la eccependo: Parte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di nullità della delibera n.1446 del 23.10.2019; inammissibilità del reclamo del Consiglio di Amministrazione avverso tale delibera ai sensi dell'art. 20 co.1 lett.e) Statuto della l'inammissibilità CP_1 per difetto di giurisdizione della questione relativa all'emendabilità della dichiarazione dei redditi;
la tardività delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate dal ricorrente.
Precisava che per le annualità dal 2007 al 2013 il aveva presentato Parte_1 dichiarazioni dei redditi con dati reddituali inferiori a quelli comunicati alla CP_1 che quest'ultima era tenuta a considerare ai fini dell'erogazione trattamento pensionistico i dati comunicati al Fisco;
che non sussisteva il dedotto diritto quesito, stante la facoltà di rettifica della misura del trattamento pensionistico riconosciuta alla dall'art.20 l.n.576\2020 nei limiti della prescrizione decennale. CP_1
Chiedeva, quindi, di dichiarare il difetto di giurisdizione sulle questioni relative all'ammissibilità e tempestività delle dichiarazioni integrative e il rigettare la domanda confermando il provvedimento di rettifica in diminuzione dei dati reddituali dichiarati dal ricorrente e la procedura sanzionatoria di cui all'art. 8 co.2 Regolamento delle sanzioni e la conseguente rideterminazione degli importi spettanti al ricorrente a titolo di pensione di vecchiaia, vinte le spese. Su tale primo processo il primo giudice ha così statuito:- << Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario relativamente alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della validità, della legittimità e della tempestività delle dichiarazioni integrative presentate dal ricorrente per gli anni dal 2007 al 2013 nonché della emendabilità delle dichiarazioni dei redditi ed assegna alle parti termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza per riassumere il giudizio innanzi al Giudice Tributario;
rigetta le restanti domande;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di € 2041,00.>>.
Il Tribunale, dichiarata l'inammissibilità della querela di falso contro la copia conforme del 21.2.2021 della delibera del Consiglio di Amministrazione n.222 del 7.5.2020, stante l'insussistenza del carattere di atto pubblico della deliberazione in oggetto, e della relativa copia conforme, ai sensi dell'art.2699 cod. civ. ha motivato come segue, per quanto rileva, rispetto al proposto appello avverso la sentenza n. 3948/2021: <<…il carattere pubblicistico dell'attività di previdenza ed assistenza svolta dagli enti in favore dei propri iscritti non modifica la natura privatistica dell'ente medesimo come si evince dall'art.1 dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 23.12.2003 nel quale la è definita “fondazione con CP_1 personalità giuridica di diritto privato, e come confermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato…. va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario relativamente alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della validità, della legittimità e della tempestività in relazione alla tipologia di redditi in oggetto delle dichiarazioni integrative presentate dal ricorrente per gli anni dal 2007 al 2013 nonché della emendabilità delle dichiarazioni dei redditi, anche in relazione all'art.12 co. 2 bis e 2 ter d.l.n.78\2009 e all'art.47 bis co.2 lett b) TUIR, nel rilievo che le relative questioni, in quanto idonee ad incidere direttamente sul tributo dovuto, rientrano nella giurisdizione del Giudice Tributario….La domanda è infondata nel resto. Va…disattesa l'eccezione di nullità della delibera n.1446 adottata dalla Giunta Esecutiva della convenuta in data 23.10.2019 nel CP_1 rilievo che essa è stata sottoscritta dal Vice Presidente avv.to Militi a seguito dell'allontanamento del Presidente , e reca l'indicazione dei componenti CP_2 della Giunta intervenuti nella formazione dell'atto medesimo, come si attestato nella delibera medesima prodotta in copia dalla convenuta laddove al CP_1 ricorrente è stato inviato un estratto della stessa non contenente tali indicazioni… pacifica tra le parti la mancata corrispondenza tra i redditi comunicati al fisco ed i redditi comunicati alla dal ricorrente per le annualità in oggetto, la CP_1 CP_1 non può attribuire alcuna efficacia ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico alla rettifica delle relative dichiarazioni poiché, per effetto dell'art.2 l.n.576\1980, essa è tenuta a liquidare la pensione sulla base del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'irpef “quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione”….in assenza di provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che, in accoglimento dell'istanza di rettifica delle dichiarazioni reddituali presentate dal ricorrente ai fini irpef nelle annualità in oggetto, provveda alla rettifica richiesta, la è tenuta, per effetto della norma richiamata, a liquidare il trattamento CP_1 pensionistico sulla base del reddito professionale dichiarato dal ricorrente ai fini irpef nelle dichiarazioni dei redditi originariamente presentate non potendo prendere in considerazione le dichiarazioni di rettifica in assenza di provvedimento dell'amministrazione finanziaria che autorizzi la rettifica delle originarie dichiarazioni irpef…tale reddito è inferiore al reddito dichiarato per le medesime annualità alla , quest'ultima legittimamente ha proceduto con provvedimento CP_1 dirigenziale del 9.5.2019, all'esito di verifica condotta nel termine decennale previsto dall'art. 20 l.n.576\2020, all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 8 co.2 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni pari “alla differenza fra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultati dalla originaria dichiarazione alla
”. La pure eccepita prescrizione decennale non si è, dunque, compiuta né si CP_1 configura alcun diritto quesito in capo al ricorrente in relazione al trattamento pensionistico in godimento stante la facoltà prevista dall'art. 20 l.n. 576 cit. di
“esigere…all'atto della domanda di pensione e revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla CP_1
e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari limitatamente agli ultimi dieci anni” con conseguente potere-dovere della di procedere a rettifica del CP_1 trattamento pensionistico già liquidato accertata la non corrispondenza delle comunicazioni reddituali alla e le dichiarazioni dei redditi, sempre entro il CP_1 limite della prescrizione decennale. Va, pertanto, dichiarata la legittimità della delibera di Giunta esecutiva della cassa convenuta n.1446 del 23.10.2019 e della delibera del Consiglio di Amministrazione della cassa medesima n.222 del 7.5.2020. Le spese seguono la soccombenza….>>.
Con successivo ricorso di primo grado il medesimo appellante adiva nuovamente il Tribubale di Roma, convenendo in giudizio sempre Parte_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: <<
[...]
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato: 1) In via preliminare, pregiudiziale e principale accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia delle delibere n. 211 del 25 marzo 2021 e n. 222 del 7 maggio 2020, per i motivi in fatto e diritto sopra esposti;
2) per l'effetto, disporre l'annullamento di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, collegati, connessi, precedenti e/o successivi alle predette delibere n.222 del 7 maggio 2020 e 211 del 25 marzo 2021; 3) per l'effetto, dichiarare dovuta al ricorrente la pensione di vecchiaia con il ricalcolo dei redditi come dichiarati con il mod5 alla per gli CP_1 anni che vanno dal 2007 al 2013; 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.>>.
Si costituiva la che deduceva essere stata invocata la nullità delle delibera CP_1 emessa il 25 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione della non per vizi CP_1 propri, ma quale atto successivo alla delibera del CdA n. 222 del 7 maggio 2022, in tesi affetta da nullità, perché alla sua formazione avrebbero partecipato in violazione dell'art 15 comma 1 punto m) e 23 dello statuto della i consiglieri CP_1 avv. Militi , l'avv Nevi e l'avv Pignatiello che avevano emanato la delibera della Giunta Esecutiva n 1446 del 23 ottobre 2019 reclamata e decisa, per l'appunto, dal CdA con la delibera del maggio 2020; che tale eccezione era stata già proposta nel giudizio instaurato dinnanzi al medesimo Tribunale (procedimento RG 27521/2020 conclusosi con sentenza 3948/2021); che la predetta sentenza aveva riconosciuto la legittimità della delibera n 1146 del 23.10.2019 e della delibera n 222 del 7 maggio 2020. Con la seconda sentenza n. 2335/2022 il Tribunale di Roma, nel rigettare la domanda dell'appellante, così motivava…<< Ebbene tale assunto (la richiesta nullità della delibera del CDA n. 230 del 15/03/2021 perché atto successivo alla precedente illegittima delibera del CDA n. n 222 del 7 maggio 2020) non risulta fondato. Al riguardo, infatti, è documentato che la originaria delibera della GE n. 1446 del 23 ottobre 2019 unitamente alla Delibere della CDA della n 222 CP_1 del 7 maggio 2020, dalle quali deriverebbe la nullità della Delibera n 230 del 25 marzo 2021 oggetto del presente giudizio, sono state dichiarate legittime con sentenza n. 3948/2021 emessa da codesto tribunale e depositata in data 26 aprile 2021 (doc 6 fascicolo ricorrente). Tale sentenza, pur se appellata, è immediatamente esecutiva con la conseguenza che, allo stato, la delibera della GE n. 1446 del 23 ottobre 2019 unitamente alla Delibere della CDA della n 222 CP_1 del 7 maggio 2020, devono ritenersi, giuridicamente legittime…>>
Con il gravame del avverso la prima sentenza indicata in oggetto ha Parte_1 censurato la decisione chiedendone la riforma con accoglimento delle precedenti domande riproposte in questa sede.
Con il primo motivo ha rilevato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2719 c.c., artt. 221 ss. e 295 c.p.c. sull'erroneo presupposto che la querela di falso fosse stata promossa avverso la delibera n. 222 del CdA della . CP_1
Si sostiene che il Tribunale abbia errato nell'individuare l'oggetto della querela di falso nella la copia conforme del 21.2.2021 della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 222 del 7.5.2020. L'atto impugnato con la querela falso sarebbe invece riguardato l'atto pubblico rappresentato dall'estratto autenticato dal notaio Dr.ssa della delibera n. 222 e, non già, la copia conforme di Persona_1 questa depositata dalla all'atto della sua costituzione in giudizio. Oggetto CP_1 della querela sarebbe l'estratto del libro verbale del CDA della delibera n. 222 del 7.5.2020 autenticato dal notaio, della cui natura di atto pubblico non si può certo dubitare.
Ha aggiunto che l'accertamento richiesto <è volto a dimostrare che i Consiglieri: Avv.ti Militi, Nevi e Pignatiello, diversamente da quanto riportato nel predetto documento, non si erano, affatto, astenuti dalla votazione della delibera n. 222 del CDA come, invece, risulta dall'esame della copia conforme della delibera n. 222 del CDA depositata in giudizio dalla , all'atto della sua costituzione in CP_1 giudizio>>.
Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe dovuto sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., una volta proposta la querela di falso, in quanto la proposizione del giudizio di falso in via incidentale si pone, rispetto al processo principale, in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, riconducibile all'area della sospensione necessaria.
Secondo l'appellante la sentenza sarebbe comunque viziata per violazione dell'art. 2719 c.c.
considerato che
la copia fotografica era stata espressamente disconosciuta, tanto che era stata proposta querela di falso avverso la stessa. Ed ancora il giudice di prime cure, nonostante il disconoscimento, avrebbe errato nel considerare la copia come fonte di piena prova, in violazione della giurisprudenza che, a fronte del disconoscimento operato ex art. 2719 c.c., onera alla produzione dell'originale. E' vero che è facoltà del giudice di accertare tale conformità anche “aliunde”, continua l'appellante, ma di tale percorso logico-deduttivo non vi sarebbe traccia in sentenza per cui <è evidente il difetto di motivazione in cui è incorso il Tribunale>>.
Conclusivamente la seconda copia prodotta dalla non poteva essere Parte_2 utilizzata, atteso disconoscimento e la mancanza produzione degli originali in assenza di altri elementi di prova sulla veridicità della copia.
Secondo la difesa appellante <l'unica copia valida era quella originariamente depositata dalla stessa dalla quale si evince chiaramente la Parte_2 partecipazione e la non astensione degli avv.ti Militi, Nevi e Pignatiello, con ogni conseguenza di legge in ordine alla nullità della delibera del CDA n. 222 del 7/5/2020>>
Con l'ulteriore motivo si censura la decisione per travisamento dei fatti o delle prove - nullita' della delibera della g.e. n. 1446 del 23.10.2019 quale atto presupposto a quella del CdA della n. 222 del 7.5.2020. CP_1
Secondo l'appellante il provvedimento n. 222 del CDA della sarebbe CP_1 illegittimo perché i Consiglieri: Presidente (avv. Militi), componenti effettivi (avv. ti Nevi e Pignatiello), che aveva concorso alla formazione della reclamata delibera della G.E. n. 1446 del 23 ottobre 2019, non si sarebbero, poi, astenuti dal votare la delibera n. 222 del CDA, in violazione degli artt. 15 comma 1, lett. m) e 23 dello Statuo della Parte_2
Il Giudice di prime cure ha dichiarato in sentenza la legittimità della delibera della G.E. del 23 ottobre 2019 n. 1446, fondando tale decisone sull'assunto che la copia conforme di questa delibera, depositata dalla (solo all'atto della sua CP_1 costituzione in giudizio), conteneva i nominativi dei componenti che avevano concorso alla sua formazione.
Lamenta l'appellante che << dall'estratto e dalle altre comunicazioni ricevute, anche via pec, dal ricorrente dove, tuttavia, non erano presenti [i nominativi dei componenti ndr.]>>.
La nullità e/o annullabilità della reclamata delibera della G.E. n. 1446 del 23 ottobre 2019 è stata chiesta dall'appellante per essere atto presupposto alla delibera del CDA n. 222 del 7/5/2020, di cui si è chiesta la dichiarazione di illegittimità.
Il travisamente deriverebbe dal fatto che il Tribunale ha ritenuto che la censura e la richiesta di annullamento della delibera n. 1446 della G.E. derivasse dall'omessa indicazione dei nominativi dei Consiglieri che avevano concorso alla sua formazione e non per essere l'atto presupposto.
Con ulteriore motivo ci si duole dell'omessa motivazione su un punto decisivo della questione circa la mancata astensione del consiglieri avv.ti Militi, Nevi e Pignatiello alla votazione della delibera n. 222 del 7/5/2020; della violazione degli artt. 15 co. 1, lett. m) e 23 dello statuto della cassa forense
La delibera del Consiglio di Amministrazione della n. 222 del 7/05/2020 che CP_1 ha deciso il ricorso avverso quella n. 1446 della Giunta Esecutiva è stata ritenuta legittima, omettendo il Tribunale di esaminare la domanda svolta in merito alla denunciata violazione degli artt. 15, co, 1 lett m) e 23 dello Statuto della nella CP_1 formazione della delibera n. 222 del CdA.
Sarebbe mancata la verifica del se i Consiglieri che vi avevano partecipato, Militi, Nevi e Pignatiello, si fossero o meno astenuti all'atto della votazione, essendovi obbligati per aver partecipato alla precedente delibera della G.E. n.1446 del 23 ottobre 2019.
Insiste l'appellante nel sostenere che la delibera n. 222 del CDA prodotta in copia conforme dalla all'atto della sua costituzione in giudizio provava che CP_1
< medesima>>.
Insomma dall'estratto del libro verbale del CDA della delibera n. 222 del 7.5.2020, autenticato dal Notaio Dr.ssa emerge la riportata astensione alla Persona_1 votazione dei predetti Consiglieri;
diversamente da quanto risultava dalla copia conforme della delibera n. 222 del CDA depositata dalla stessa Parte_2
La copia conforme della delibera n. 222 del CDA depositata dalla comprova CP_1 la mancata astensione dei Consiglieri alla votazione;
l'atto pubblico rappresentato dall'estratto autentico della predetta delibera li vede come astenuti.
Secondo l'appellante il Giudice di primo grado <per dichiarare la legittimità della delibera n. 222 del CDA della avrebbe dovuto, necessariamente, fondare la CP_1 sua decisone solo sull'atto pubblico rappresentato dall'estratto autenticato del predetto atto;
atteso che la copia conforme della delibera comprovava l'esatto opposto e, cioè, che i Consiglieri della non si erano astenuti al momento CP_1 della votazione…la querela di falso promossa avverso l'estratto autentico, ne impediva la sua acquisizione ai fini della decisone sullo specifico punto, se non dopo l'accertamento della veridicità del documento…avrebbe dovuto interpellare la resistente affinché questa dichiarasse in giudizio, ex art. 222 Parte_2
c.p.c., se intendesse o meno avvalersi del documento impugnato di falso In caso di esito affermativo, avrebbe dovuto sospendere il giudizio e trasmettere gli atti al Tribunale competente per l'accertamento circa la veridicità o meno del documento. Nel vaso contrario in cui la non si fosse voluta avvalere di tale atto, il CP_1
Giudice nella motivazione della sua sentenza non ne avrebbe potuto tenerne conto;
dichiarando necessariamente, in tal caso, l'illegittimità della delibera n. 222 del CDA, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, collegati, connessi, precedenti e/o successivi a questa collegati in stretta ed inscindibile connessione funzionale e sostanziale, sulla base della copia conforme della delibera n. 222; viziata, come risulta dal testo della medesima, per la mancata astensione in sede di votazione dei Consiglieri Avv.ti Militi, Nevi e Pignatiello.>>
Con il quinto motivo si prospetta la natura di atto amministrativo della delibera n. 222 del CDA e degli effetti a questa ricollegabili in caso dichiarata illegittimità della medesima.
Tale provvedimento è l'atto amministrativo conclusivo dell'intero procedimento avviato dalla nell'anno 2017, per verificare la difformità dei redditi Parte_2 dichiarati dall'appellante per gli anni dal 2007 al 2013; poi, sfociato nel provvedimento dirigenziale della del 9 maggio 2019 rettificativo dei redditi CP_1 posti a base del trattamento di quiescenza spettante all'appellante.
Vi sarebbe << stretto collegamento e … imprescindibile correlazione, configurante la nozione di atto presupposto, che intercorre tra la delibera del CDA della CP_1
n. 222 del 7 maggio 2020 e gli atti che hanno concorso alla formazione della medesima: a) la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo Per_ dell'anno 2017 a firma del Rag. con il quale si chiedono chiarimenti al ricorrente sulla difformità dei redditi dichiarati alla Cassa con il Mod5 e quelli dichiarati al Fisco per gli anni dal 2007 al 2013; b) il provvedimento dirigenziale Per_ del Rag. del 9 maggio 2019 con il quale sono stati rettificati i dati reddituali, in peius, posti a base del calcolo pensionistico, per gli anni che vanno dal 2007 al 2013; c) la delibera della Giunta Esecutiva della Cassa n. 1446 del 23.10.2019 che Per_ in sede di reclamo ha confermato il provvedimento dirigenziale del rag. del 9 maggio 2019. A seguire la delibera della Giunta Esecutiva della Cassa n. 372380 del 29 settembre 2020 [quale atto autonomo e, comunque, collegato] con la quale si è quantificato l'importo dell'assegno di quiescenza e si è provveduto alla richiesta di restituzione delle somme maggiori versate precedentemente al ricorrente con la pensione d'invalidità. Tutti i predetti atti endoprocedimentali di cui alle lett. a) b) e c) si pongono tra di loro in stretta connessione e secondo le scansioni dettate dal Regolamento e dalla Statuto della disciplinati Parte_2 come segue: d) articolo 20, lett. e) - La Giunta Esecutiva esercita le seguenti funzioni < delibera sui ricorsi proposti dagli iscritti avverso i provvedimenti degli uffici>; e) articolo 23 - reclamo avverso le deliberazioni della Giunta Esecutiva < contro tutte le deliberazioni della Giunta Esecutiva è ammesso reclamo, nel termine "di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di Amministrazione che, con "l'astensione del Presidente della Giunta Esecutiva e dei Consiglieri di Amministrazione addetti alla Giunta Esecutiva, decide sulla base di quanto previsto dal Regolamento, in conformità dei criteri e principi di quelli contenuti nella Legge n. 241/90 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni> f) articolo 15, lett.m)
- il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni < delibera sui reclami avverso i provvedimenti della Giunta Esecutiva con l'astensione "dei membri della stessa che abbiano partecipato alla deliberazione reclamata >>.
Vi sarebbe una invalidità derivata ad effetto viziante, <in quanto la delibera del CdA della n. 222 del 7.5.2020 si pone quale atto finale dell'intero CP_1 procedimento amministrativo unico ed imprescindibile di tutti gli atti presupposti, successivi e consequenziali;
sicché, il vizio di cui è affetta [la violazione degli artt. 15 co. 1 lett. m) e 23 dello Statuto] inficia anche gli atti strettamente e specificamente a questa collegati, privandoli della loro efficacia. >>.
Per l'appellante, l'illegittimità della delibera n. 222 del CDA, viziata, esplica i suoi effetti in quanto sussisterebbe un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi da parte di tutti i soggetti partecipanti al procedimento amministrativo.
In ultimo l'appellante ha riproposto la querela di falso incidentale dichiarata inammissibile nel giudizio di primo grado. Si è costituita la resistendo all'appello Parte_2 chiedendone il rigetto.
Nel corso per processo alla presente causa è stata riunita quella recante il numero di RG. 2633/22 per connessione, avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Roma n. 2335/2022
Avverso detta pronuncia ha proposto ulteriore appello così concludendo: Parte_1
<< chiede all'On.le Corte di Appello di Roma – sezione lavoro - la riforma dell'impugnata sentenza n. 3948/2021 - rgn. 27521/2020 del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro del 12 ottobre 2020 e l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado e quindi dichiarare 1) in via preliminare principale ed assorbente, in accoglimento dell'eccepita illegittimità della delibera del CDA della Cassa n. 222 del 7 maggio 2020, la nullità, annullabilità e/o inefficacia della predetta delibera, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, collegati, connessi, precedenti e/o successivi a questa collegati in stretta ed inscindibile connessione funzionale e sostanziale, qui di seguito riportati: a) il provvedimento di avvio dell'azione amministrativa anno 2017; b) quello dirigenziale del 9 maggio 2019 con il quale è stata disposta la rettifica in diminuzione dei dati reddituali IRPEF del ricorrente per gli anni 2007-2013; c) la delibera della Giunta Esecutiva della Parte_2 del 23 ottobre 2019 n. 1446; d) la delibera della Giunta Esecutiva della n. CP_1
372380 del 29 settembre 2020. 2) per l'effetto disporre che i dati reddituali dichiarati con il Mod5 dall'appellante alla per gli anni dal 2007 al Parte_2
2013, siano acquisiti per validi dalla per il calcolo della pensione di CP_1 vecchiaia, a seguito della dichiaranda nullità del procedimento amministrativo avviato nell'anno 2017, poi, conclusosi con la delibera n. 222 del CDA della , CP_1 essendo nel frattempo maturata la prescrizione decennale per l'accertamento dei redditi per gli anni dal 2007 al 2013. 3) Con vittoria di compensi e spese del doppio grado>>.
Si è costituita la resistendo all'appello evidenziandone la tardività. CP_1
All'udienza odierna le cause, così riunite, sono state discusse e decise con sentenza contestuale.
Osserva la Corte che la difesa appellante, circa il procedimento portante, relativo all'impugnativa della causa n. 3948/2021 pubblicata il 26 aprile 2021 ha concluso chiedendo < dell'eccepita illegittimità della delibera del CDA della n. 222 del 7 maggio CP_1
2020, la nullità, annullabilità e/o inefficacia della predetta delibera, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, collegati, connessi, precedenti e/o successivi a questa collegati in stretta ed inscindibile connessione funzionale e sostanziale, qui di seguito riportati: a) il provvedimento di avvio dell'azione amministrativa anno 2017; b) quello dirigenziale del 9 maggio 2019 con il quale è stata disposta la rettifica in diminuzione dei dati reddituali IRPEF del ricorrente per gli anni 2007- 2013; c) la delibera della Giunta Esecutiva della del 23 ottobre 2019 Parte_2
n. 1446; d) la delibera della Giunta Esecutiva della n. 372380 del 29 CP_1 settembre 2020>>.
Quale mezzo al fine l'appellante chiede che <> la Corte disponga
<> dal alla Parte_1 Parte_2 per gli anni dal 2007 al 2013, siano acquisiti per validi dalla stessa per il CP_1 calcolo della pensione di vecchiaia.
Ciò deriverebbe della richiesta di declaratoria di nullità dell'intero procedimento amministrativo avviato nell'anno 2017, poi conclusosi con la delibera n. 222 del CDA della CP_1
Nessun atto interruttivo sarebbe così intercorso e sarebbe invece < maturata la prescrizione decennale per l'accertamento dei redditi per gli anni dal 2007 al 2013>>.
Va ricordato come il giudice di prime cure abbia dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario relativamente alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della validità, della legittimità e della tempestività in relazione alla tipologia di redditi in oggetto delle dichiarazioni integrative presentate dal ricorrente per gli anni dal 2007 al 2013 nonché sulla emendabilità delle dichiarazioni dei redditi, anche in relazione all'art.12 co. 2 bis e 2 ter d.l.n.78\2009 e all'art.47 bis co.2 lett b) TUIR.
Le relative questioni, in quanto idonee ad incidere direttamente sul tributo dovuto, rientrano nella giurisdizione del Giudice Tributario
Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione.
Neppure è stata censurata la motivazione del giudice di primo grado secondo cui è
<pacifica tra le parti la mancata corrispondenza tra i redditi comunicati al fisco ed i redditi comunicati alla dal ricorrente per le annualità in oggetto>>; <la CP_1
non può attribuire alcuna efficacia ai fini della liquidazione del trattamento CP_1 pensionistico alla rettifica delle relative dichiarazioni poiché, per effetto dell'art.2 l.n.576\1980, essa è tenuta a liquidare la pensione sulla base del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'irpef “quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione” >>.
Ed ancora sono passate in giudicato le statuizioni di merito secondo cui << in assenza di provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che, in accoglimento dell'istanza di rettifica delle dichiarazioni reddituali presentate dal ricorrente ai fini irpef nelle annualità in oggetto, provveda alla rettifica richiesta, la è CP_1 tenuta, per effetto della norma richiamata, a liquidare il trattamento pensionistico sulla base del reddito professionale dichiarato dal ricorrente ai fini irpef nelle dichiarazioni dei redditi originariamente presentate non potendo prendere in considerazione le dichiarazioni di rettifica in assenza di provvedimento dell'amministrazione finanziaria che autorizzi la rettifica delle originarie dichiarazioni irpef >>.
Sempre riguardo al merito, atteso che reddito professionale dichiarato dal
[...]
ai fini irpef << è inferiore al reddito dichiarato per le medesime annualità Pt_1 alla , quest'ultima legittimamente ha proceduto con provvedimento CP_1 dirigenziale del 9.5.2019, all'esito di verifica condotta nel termine decennale previsto dall'art.20 l.n.576\2020, all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 8 co.2 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni pari “alla differenza fra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultati dalla originaria dichiarazione alla
”>>. CP_1
Ed ancora la <<prescrizione decennale non si è, dunque, compiuta né configura alcun diritto quesito in capo al ricorrente relazione trattamento pensionistico godimento stante la facoltà prevista dall'art. 20 l.n.576 cit. di “esigere…all'atto della domanda pensione e revisioni, documentazione necessaria a comprovare corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla dichiarazioni annuali cp_1 dei redditi del volume affari limitatamente agli ultimi dieci anni” con conseguente potere-dovere procedere rettifica già liquidato accertata delle reddituali redditi, sempre entro il limite prescrizione decennale< i>>>.
Al di là di ogni considerazione rispetto agli spiegati motivi di appello, il gravame, quanto all'utilità finale che il ricorrente si propone di ottenere, risulta del tutto inidoneo allo scopo.
L'esito delle impugnative in sede amministrativa delle determinazioni della
[...]
in ordine alle richieste dell'appellante non risultano, all'esito Parte_2 della pronuncia di primo grado decisive o dirimenti, considerato che il bene fiale cui aspira l'appellante è stato, dal primo giudice, negato perché insussistente così come prospettato.
La fondatezza o meno delle censure di illegittimità del provvedimento ritenuto finale e dei prospettati effetti caducatori ab origine di evenutale pronuncia nel senso voluto dal ricorrente non porterebbero ad alcun risultato utile rispetto all'interesse sotteso e finale.
Ciò determina a giudizio della Corte l'insussistenza dell'interesse a ricorrere poiché il non potrebbe più aspirare all'ottenimento del bene della Parte_1 vita finale ovvero che il calcolo della sua pensione di vecchiaia sia effettuato dalla per gli anni dal 2007 al 2013, sulla base dei dati Parte_2 reddituali dichiarati con il Mod5, ovvero sulla sorta delle dichiarazioni di rettifica.
Sul punto è intervenuto il giudicato perché nessuna doglianza è stata avanzata.
Non peregrina appare poi la tesi della difesa appellata secondo cui la reclamabilità di tutte le delibere della Giunta prevista dall'art. 23 dello Statuto non dovrebbe <essere intesa riferita a quelle delibere che hanno avuto ad oggetto esse stesse un reclamo e, quindi, sono state rese all'esito del ricorso gerarchico>>.
Già la comunicazione della delibera della Giunta Esecutiva del 23 ottobre 2019 ha assunto il valore della definitività amministrativa.
La Giunta Esecutiva è l'unica a decidere sui reclami nelle ipotesi contemplate dallo Statuto, vale a dire per i reclami presentati dagli iscritti avverso i provvedimenti emessi dagli uffici, ovvero sugli accertamenti, iscrizioni a ruolo o richieste di pagamento conseguenti a procedure sanzionatorie dichiarative e/o contributive, i quali provengono dai Responsabili degli uffici.
La competenza della Giunta Esecutiva sui reclami di tal genere si pone quindi come esclusiva in base alla tipologia del provvedimento oggetto di impugnativa ed alternativa a quella analoga de Consiglio di Amministrazione in merito ai reclami proposti avverso le deliberazioni emesse dalla stessa Giunta Esecutiva in materia di iscrizione e cancellazione, erogazione di prestazioni e restituzione di contributi, prevista dall'art. 23 dello Statuto medesimo, il quale, infatti, non attribuisce all'Organo Consiliare alcuna competenza in ordine ai reclami avverso le delibere emesse dalla Giunta sui reclami medesimi.
La stessa difesa appellante invoca l'applicazione di principi di diritto amministrativo sul procedimento e non può non considerare che, in poitesi quale quella in esame, il ricorso “gerarchico”, il procedimento di secondo grado ha avuto il suo pieno e compiuto svolgimento a mezzo del “reclamo proposto dinanzi alla Giunta Esecutiva” avverso il provvedimento amministrativo del singolo ufficio.
Del resto una volta esperiti i rimedi amministrativi interni, al è Parte_1 stato dato pieno accesso alla tutela giurisdizionale.
Tuttavia la intervenuta pronuncia sul difetto di giurisdizione, al pari dell'insussistenza nel merito della pretesa, rendono del tutto vane le doglianze in ordine ai pretesi vizi amministrativi in cui sarebbe incorsa la
. Parte_2
Non si comprende poi come l'eventuale caducazione della delibera del CDA della n. 222 del 7 maggio 2020 avrebbe comportato, come effetto a cascata CP_1 ma a ritroso, la nullità di tutti gli atti precedenti addirittura sino al provvedimento di avvio dell'azione amministrativa anno 2017 per poi estendersi a quello dirigenziale del 9 maggio 2019 con il quale è stata disposta la rettifica in diminuzione dei dati reddituali IRPEF del ricorrente per gli anni 2007-2013 oggetto di ricorso gerarchico (reclamo).
Non convince il richiamo dell'appellante all'invalidità derivata ad effetto viziante.
In primo luogo la delibera del CDA della Cassa n. 222 del 7.5.2020 ove ammissibile (costituendo un unicum nell'ambito del ricorso gerarchico) si porrebbe come eventuale e non imprescindibile atto finale dell'intero procedimento amministrativo, e di certo non come unico ed imprescindibile esito di tutti gli atti presupposti che rimarrebbero efficaci.
Neppure si è di fronte alla figura dell'invalidità caducante che si delinea allorquando il provvedimento di cui si chiede l'annullamento costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente i successivi.
L'effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti.
Quindi da un lato dubbio se non da escludere il valore definitivo della pronuncia del CdA su un reclamo ulteriore non qualificabile come gerarchico e quindi poco consono alla fattispecie dedotta in giudizio che comunque nel merito ha trovato ogni risposta nel merito in primo grado e non oggetto di censura.
Dall'altro una invalidità derivata a ritroso non è giuridicamente sussistente.
Ne deriva sia la carenza di interesse che l'infondatezza delle doglianze considerato quanto prima, quanto detto sull'interesse finale e sulla natura meramente strumentale dell'impugnativa degli atti in questa sede reiterata;
quanto alla seconda per l'irrilevanza della/e querela/e di falso rispetto ad una pretesa discrasia documentale ben chiarita e speigata nella memoria difensiva.
Sempre, rispetto alle doglianze, ove si dovesse diversamente opinare rispetto a quanto ritenuto da questa Corte, si richiamano, condividendole le deduzioni ivi contenute rispetto ad ogni motivo di gravame.
Per tutte le ragioni sopra esposte l'appello alla sentenza n. 3948/2021 deve essere respinto.
Analoga sorte per l'appello del avverso la sentenza 2335/2022. Parte_1
Si è detto che con successivo ricorso di primo grado il conveniva Parte_1 in giudizio la , chiedendo Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: << Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato: 1) In via preliminare, pregiudiziale e principale accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia delle delibere n. 211 del 25 marzo 2021 e n. 222 del 7 maggio 2020, per i motivi in fatto e diritto sopra esposti;
2) per l'effetto, disporre l'annullamento di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, collegati, connessi, precedenti e/o successivi alle predette delibere n.222 del 7 maggio 2020 e 211 del 25 marzo 2021; 3) per l'effetto, dichiarare dovuta al ricorrente la pensione di vecchiaia con il ricalcolo dei redditi come dichiarati con il mod5 alla per gli anni che vanno dal 2007 al 2013; CP_1
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento >>.
Si costituiva la che deduceva essere stata invocata la nullità delle CP_1 delibera emessa il 25 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione della non per vizi propri, ma quale atto successivo alla delibera del CDA n CP_1 222 del 7 maggio 2022, in tesi affetta da nullità, perché alla sua formazione avrebbero partecipato in violazione dell'art 15 comma 1 punto m) d e 23 dello statuto della i consiglieri avv. Militi , l'avv Nevi e l'avv Pignatiello CP_1 che, a loro volta, avevano emanato la delibera della Giunta Esecutiva n 1446 del 23 ottobre 2019 reclamata e decisa, per l'appunto, dal CDA con delibera del 222 del 7 maggio 2020.
Precisava la che tale eccezione era stata già proposta nel giudizio CP_1 instaurato dinnanzi a codesto tribunale ( RG 27521/2020 conclusosi con sentenza 3948/2021; che tale sentenza ha riconosciuto la legittimità della delibera n 1146 del 23.10.2019 e della delibera n 222 del 7 maggio 2020. Insisteva nel rigetto del ricorso.
Con l'impugnata sentenza n. 2335/2022 il Tribunale di Roma, ha rigettato la domanda dell'attuale appellante ritenendo che la richiesta declaratoria di nullità della delibera del CDA n. 230 del 15/03/2021 perché atto successivo alla precedente illegittima delibera del CDA n. n 222 del 7 maggio 2020 non potesse trovare accoglimento perché delibera della GE n 1446 del 23 ottobre 2019 unitamente alla Delibere della CDA della n 222 del 7 maggio 2020, dalle quali deriverebbe la nullità CP_1 della Delibera n 230 del 25 marzo 2021 oggetto del presente giudizio, sono state dichiarate legittime con sentenza n 3948/2021 emessa da codesto tribunale e depositata in data 26 aprile 2021 (doc 6 fascicolo ricorrente). Tale sentenza, pur se appellata, è immediatamente esecutiva con la conseguenza che, allo stato, la delibera della GE n. 1446 del 23 ottobre 2019 unitamente alla Delibere della CDA della n 222 del 7 maggio 2020, CP_1 devono ritenersi, giuridicamente legittime>>.
Con il gravame l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado per erronea applicazione dell'art. 282 cpc in relazione alla sentenza 3948/2021, come si è visto oggetto dell'appello prima esaminato.
Tuttavia nonostante si sia formato il giudicato come prima detto sulla pretesa sostanziale, questa Corte deve arrestarsi nel rilevare, in rito come l'appello proposto sia inammissibile perché tardivo.
Sul punto in udienza si è eccitato il contraddittorio e la parte appellante ha sostenuto che alla fattispecie si applicherebbe la sospensione feriale dei termini.
La tesi non è fondata e considerato che l'appello risulta proposto oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. (la sentenza del Tribunale di Roma n. 2335/2022 è stata depositata in data 15 marzo 2022 e che l'appello è stato iscritto a ruolo, mediante deposito, l'11 ottobre 2022) deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto.
Le spese del grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3948/2021 e dichiara inammissibile quello proposto avverso la sentenza n. 2335/2022. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado nei contronti della parte appellata che si liquidano in complessibi € 8.000,00 oltre spese forfettarie al
15% iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizioni emesse, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17
L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato per entrambi gli appelli, se dovuto.
Roma, 25.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa