Art. 13.
L' articolo 15 della legge 18 marzo 1958, n. 349 , e' sostituito dal seguente:
"Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo in qualita' di assistente non di ruolo retribuito, e' coimputato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica del ruolo degli assistenti ordinari, nonche' ai fini del raggiungimento della anzianita' richiesta dal precedente articolo 7.
Il servizio di assistente ordinario presso Universita' o Istituto di istruzione superiore liberi o pareggiati o presso scuole di ostetricia autonome e' computato per intero ai fini della carriera, e della progressione economica nel ruolo statale medesimo.
La valutazione ai fini della carriera, di cui al primo comma del presente articolo, e' disposta alla data di conseguimento della libera docenza; quella ai fini della progressione economica e' disposta in ogni classe di stipendio".
L' articolo 15 della legge 18 marzo 1958, n. 349 , e' sostituito dal seguente:
"Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo in qualita' di assistente non di ruolo retribuito, e' coimputato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica del ruolo degli assistenti ordinari, nonche' ai fini del raggiungimento della anzianita' richiesta dal precedente articolo 7.
Il servizio di assistente ordinario presso Universita' o Istituto di istruzione superiore liberi o pareggiati o presso scuole di ostetricia autonome e' computato per intero ai fini della carriera, e della progressione economica nel ruolo statale medesimo.
La valutazione ai fini della carriera, di cui al primo comma del presente articolo, e' disposta alla data di conseguimento della libera docenza; quella ai fini della progressione economica e' disposta in ogni classe di stipendio".