Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 26/06/2023, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 02032/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2023, proposto da
MO AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato nascente dalla sentenza n. 1097/2022 del 22.03.2022 del Tribunale Lavoro di AT, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con atto ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di AT in epigrafe indicata;
- che con l’indicata sentenza il Tribunale di AT – Giudice del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale subito in conseguenza della tardiva immissione in ruolo, in misura “ pari alla retribuzione che alla stessa sarebbe stata corrisposta qualora fosse stata immessa in ruolo a far data dal 1° settembre 2009, pari ad €.46.221,30, oltre accessori nella misura di cui all’art 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994 ”;
- la ricorrente lamenta l’inottemperanza e chiede quindi che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta;
- si è costituito in giudizio il Ministero intimato;
- alla camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023, la causa è stata posta in decisione;
Rilevato:
- che risulta dalla documentazione di causa quanto segue: a) la sentenza n. 1097/2022 è stata munita di formula esecutiva in data 11.05.2022 ed in tale forma notificata via pec al Ministero dell’Istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito) il 12.05.2022; b) che sulla stessa si è formato il giudicato, giusta attestazione apposta in data 09.05.2022 dalla Cancelleria del Tribunale di AT – Sez. Lavoro (copia in atti, nel fascicolo di parte ricorrente);
- che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
- che risultano pertanto osservate le formalità procedurali vigenti, e risulta altresì provato che l’amministrazione non ha ad oggi provveduto al pagamento del dovuto nei confronti della ricorrente, a nulla rilevando l’avvenuta adozione, da parte del Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. De Nicola” di San Giovanni La Punta (CT), del decreto autorizzativo n. 265/2022 ove a tale atto, come è avvenuto nella fattispecie, non abbia fatto seguito il pagamento alla ricorrente, ciò che dimostra che non risulta essere stato dato esatto adempimento al disposto della sentenza di cui si chiede l’esecuzione;
Ritenuto pertanto che:
-il ricorso è fondato e deve essere accolto;
- va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione) di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;
- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina Commissario ad acta, anche al fine di prevenire ulteriori esborsi che potrebbero costituire ipotesi di danno erariale, il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del M.I.M., con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale struttura in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza.
Le spese, delle quali il procuratore costituito ha chiesto la distrazione in proprio favore, seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa – o notificazione di parte se antecedente – della presente decisione;
b) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina il Commissario ad acta indicato in motivazione perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza;
c) condanna il Ministero resistente al pagamento, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO