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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10424 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15695 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”, riservata per la decisione in data 14.10.2025,
su istanza di
C.F. C.F. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
C.F. , C.F. , , C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
quali eredi , c.f. , nata a [...] il C.F._5 Persona_1 C.F._6
05/02/1948 e deceduta il 15/12/2013; e, , C.F. Parte_6 C.F._7 Parte_7
, C.F. , , C.F. ,
[...] C.F._8 Parte_8 C.F._9 Parte_9
C.F. , , C.F. , C.F. C.F._10 Parte_10 C.F._11 Parte_11
, , C.F. , quali eredi di C.F._12 Parte_12 C.F._13 Per_2
, c.f. , nato a [...] il [...] e deceduto il 09/12/2009;
[...] C.F._14
nonché, , C.F. , C.F. Parte_13 C.F._15 Parte_7
, C.F. , , C.F. C.F._16 Parte_14 C.F._17 Parte_15
, , C.F. , , C.F. C.F._18 Parte_16 C.F._19 Parte_9
, , C.F. , , C.F. C.F._20 Parte_17 C.F._21 Parte_18
C.F. rappresentati e difesi, giusta C.F._22 Parte_19 C.F._23
procura in atti, dagli avv.ti Rocco Spesa e Maria Rosaria Iovinella, presso il cui studio, sito in
Frattamaggiore (NA), alla via Vittoria, 63, elettivamente domiciliano;
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, gli istanti chiedevano di dichiarare l'estinzione del giudizio R.G. n.
295/2009 iscritto presso del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Frattamaggiore- per mancata riassunzione ex art. 305 c.p.c., con ordine al Conservatore di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione, anche sotto forma di annotazione, eseguita presso i Pubblici Registri Immobiliari di Napoli 2 al Registro Generale n. 27471 e al Registro Particolare n.
18555 e successiva annotazione/rettifica del 23/02/2010 al Registro Generale n. 8656 e al Registro
Particolare n. 5804.
All'udienza del 14.10.25, il Tribunale assegnava la causa in decisione, riservando di depositare la sentenza nei termini di legge.
La domanda è fondata e trova accoglimento.
In particolare, la parte istante ha provato che il giudizio non è stato riassunto nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.
Invero, pur essendo il fascicolo smarrito, come da attestazione della Cancelleria del 7.5.2025 (doc. n.
7), la mancata riassunzione risulta, inequivocabilmente, provata, alla luce della certificazione del
19.05.2025, con cui, Il Direttore Amministrativo del Ruolo Generale del Tribunale di Napoli, dott.ssa
Roberta De Felice, attestava che tra le parti costituite nel presente giudizio non pendono giudizi
(doc.n. 8: certificato di non iscrizione a ruolo).
Conseguentemente, la parte istante ha provato la fondatezza della domanda.
Pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per l'estinzione e la conseguente cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, il Tribunale, dichiara l'estinzione del giudizio, con ordine al
Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Napoli 2 di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale di divisione (R.G. n. 295/2009), trascritta in data 22.05.2009 (Reg. Gen. n. 27471 – Reg. Part.
n. 18555 e successiva annotazione/rettifica del 23/02/2010 al Reg. Gen. n. 8656 – Reg. Part. n. 5804), ai sensi dell'art. 2668, co. 2 c.c..
Nulla per le spese stante l'estinzione ex art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale letti gli artt. 305 c.p.c., 310 c.p.c. e 2668 comma 2 c.c., così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio R.G. n. 295/2009 iscritto presso del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Frattamaggiore - per mancata riassunzione;
• ordina al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Napoli 2 la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione (R.G. n. 295/2009), trascritta in data
22.05.2009 (Reg. Gen. n. 27471 – Reg. Part. n. 18555 e successiva annotazione/rettifica del
23/02/2010 al Reg. Gen. n. 8656 – Reg. Part. n. 5804);
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 13.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Robustella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15695 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”, riservata per la decisione in data 14.10.2025,
su istanza di
C.F. C.F. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
C.F. , C.F. , , C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
quali eredi , c.f. , nata a [...] il C.F._5 Persona_1 C.F._6
05/02/1948 e deceduta il 15/12/2013; e, , C.F. Parte_6 C.F._7 Parte_7
, C.F. , , C.F. ,
[...] C.F._8 Parte_8 C.F._9 Parte_9
C.F. , , C.F. , C.F. C.F._10 Parte_10 C.F._11 Parte_11
, , C.F. , quali eredi di C.F._12 Parte_12 C.F._13 Per_2
, c.f. , nato a [...] il [...] e deceduto il 09/12/2009;
[...] C.F._14
nonché, , C.F. , C.F. Parte_13 C.F._15 Parte_7
, C.F. , , C.F. C.F._16 Parte_14 C.F._17 Parte_15
, , C.F. , , C.F. C.F._18 Parte_16 C.F._19 Parte_9
, , C.F. , , C.F. C.F._20 Parte_17 C.F._21 Parte_18
C.F. rappresentati e difesi, giusta C.F._22 Parte_19 C.F._23
procura in atti, dagli avv.ti Rocco Spesa e Maria Rosaria Iovinella, presso il cui studio, sito in
Frattamaggiore (NA), alla via Vittoria, 63, elettivamente domiciliano;
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, gli istanti chiedevano di dichiarare l'estinzione del giudizio R.G. n.
295/2009 iscritto presso del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Frattamaggiore- per mancata riassunzione ex art. 305 c.p.c., con ordine al Conservatore di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione, anche sotto forma di annotazione, eseguita presso i Pubblici Registri Immobiliari di Napoli 2 al Registro Generale n. 27471 e al Registro Particolare n.
18555 e successiva annotazione/rettifica del 23/02/2010 al Registro Generale n. 8656 e al Registro
Particolare n. 5804.
All'udienza del 14.10.25, il Tribunale assegnava la causa in decisione, riservando di depositare la sentenza nei termini di legge.
La domanda è fondata e trova accoglimento.
In particolare, la parte istante ha provato che il giudizio non è stato riassunto nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.
Invero, pur essendo il fascicolo smarrito, come da attestazione della Cancelleria del 7.5.2025 (doc. n.
7), la mancata riassunzione risulta, inequivocabilmente, provata, alla luce della certificazione del
19.05.2025, con cui, Il Direttore Amministrativo del Ruolo Generale del Tribunale di Napoli, dott.ssa
Roberta De Felice, attestava che tra le parti costituite nel presente giudizio non pendono giudizi
(doc.n. 8: certificato di non iscrizione a ruolo).
Conseguentemente, la parte istante ha provato la fondatezza della domanda.
Pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per l'estinzione e la conseguente cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, il Tribunale, dichiara l'estinzione del giudizio, con ordine al
Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Napoli 2 di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale di divisione (R.G. n. 295/2009), trascritta in data 22.05.2009 (Reg. Gen. n. 27471 – Reg. Part.
n. 18555 e successiva annotazione/rettifica del 23/02/2010 al Reg. Gen. n. 8656 – Reg. Part. n. 5804), ai sensi dell'art. 2668, co. 2 c.c..
Nulla per le spese stante l'estinzione ex art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale letti gli artt. 305 c.p.c., 310 c.p.c. e 2668 comma 2 c.c., così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio R.G. n. 295/2009 iscritto presso del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Frattamaggiore - per mancata riassunzione;
• ordina al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Napoli 2 la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione (R.G. n. 295/2009), trascritta in data
22.05.2009 (Reg. Gen. n. 27471 – Reg. Part. n. 18555 e successiva annotazione/rettifica del
23/02/2010 al Reg. Gen. n. 8656 – Reg. Part. n. 5804);
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 13.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Robustella